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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40238/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40238/2020
tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_3 Parte_2 Parte_1
Per l'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori ex art.281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 40238/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40238/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1 elettivamente presso il proprio domicilio in VIA Parte_3
MASCHERONI, 31 20145 CP_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. COCCANARI MARCELLA ) VIA LEOPARDI, 12 , C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA LAZZARO PAPI, 2 20135 presso il difensore avv. CP_1
ARBOLETTO DANIELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 febbraio 2022
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza n.4811 depositata dal Parte_3 Giudice di Pace di il 28 ottobre 2020 CP_1
-l'appellante ha impugnato la pronuncia di primo grado così ricostruendo la fattispecie in esame:
“…in data 15 febbraio 2019, il Comune di , Direzione Bilancio ed Entrate, Area Riscossione, CP_1
Unità Riscossione Coattiva, Verbali e sanzioni Amministrative al Codice della Strada, mi ha notificato, a mezzo del servizio postale, l'Ingiunzione di Pagamento in epigrafe la quale risulta riferirsi all'importo della sanzione e relativa maggiorazione per ritardato pagamento afferente a un verbale, quello n. 01948020, che sarebbe stato emesso nell'anno 2014 dalla Polizia Municipale di per presunte CP_1 infrazioni al Codice della Strada e notificato allo scrivente in data 3 febbraio 2015 (doc. 1 fasc. I grado).
Da informazioni assunte presso il sito internet “www.comune.milano.it”, è risultato che il verbale n. 01948020 sarebbe stato relativo a presunta violazione a norme del C.d.S. commessa in data 16 giugno 2014 con l'autovettura tg. EF876YZ della quale al tempo ero conduttore in leasing (doc. 2 fasc. I grado).
Il citato verbale, come riportato nell'Ingiunzione di Pagamento n. 20190430119880001234121 e come risulta dai relativi “Riassunti dati verbale” reperiti sul sito internet del , risulta Controparte_1 notificati al sottoscritto solo in data 3 febbraio 2015 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. I grado) …”
-muovendo dalla tardività della notifica del verbale di infrazione -- e, cioè, oltre il termine di novanta giorni dalla consumazione della violazione al codice della strada -- l'appellate ha impugnato la pronuncia di primo grado principalmente sulla base delle seguenti considerazioni:
“…da quanto esposto nell'atto di citazione in primo grado, dalla documentazione prodotta con tale atto affermazioni e documenti, rispettivamente, riportati e prodotti nuovamente con questo atto di citazione risulta che il verbale n. 01948020, relativo a violazione a norme del C.d.S. assertivamente commessa il 16 giugno 2014 è stato notificato al sottoscritto solo il 3 febbraio 2015, quindi oltre il termine di 90 (novanta) giorni di cui all'art. 201 C.d.S. (cfr. docc. 1 e 2 fasc. I grado).
Tali circostanze sono pacifiche in causa poiché non sono state contestate dal nei suoi atti, né CP_1 smentite o contraddette dai documenti prodotti dalla controparte.
Sennonché del tutto inopinatamente e, ad avviso dello scrivente, erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto che tali circostanze non valessero ad invalidare la pretesa del . Controparte_1
Per giungere a tale conclusione il primo giudice si è limitato a osservare che il verbale n. 01948020 era stato effettivamente notificato al sottoscritto, il quale “incomprensibilmente”, per usare le stesse parole che si trovano nella gravata sentenza, non lo ha impugnato rinunciando così ad avvalermi della tutela apprestata dall'art. 204 bis C.d.S. (ricorso giudiziale diretto in alternativa a quello al Prefetto previsto dall'art. 203 C.d.S.) con l'ulteriore conseguenza, a dire del primo Giudice, che tale verbale, divenuto così inoppugnabile, costituirebbe anche titolo valido ed efficace per fondare l'ingiunzione di pagamento opposta.
Questa la motivazione della gravata sentenza.
Sennonché, così motivando Il Giudice di Pace è incorso in errore poiché - e nonostante i relativi richiami e connesse eccezioni di invalidità del citato verbale formulate dall'appellante - non ha tenuto in alcun conto il disposto del V comma dell'art. 201 cit. il quale, come noto, prevede che “l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (quello di pagina3 di 5 novanta giorni da quello nel quale risulterebbe commessa la violazione e di cui l comma 1 art. 201 C.d.S., n.n.)”.
Pare di poter ritenere che il primo giudice ha ritenuto che tale obbligo, “estinto” ai sensi del V comma cit., sia, verrebbe da dire, “resuscitato” per il sol fatto che il verbale in questione non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 204bis (e 203) C.d.S.
Si ritiene, però, che la lettera del V comma del citato art. 201 C.d.S., secondo la quale come si è già detto ed è noto, la notifica del verbale dopo il termine di 90 giorni “estingue” l'obbligo del destinatario di tale verbale di pagare le somme dallo stesso portate, non consenta affatto di giungere alla conclusione che in caso di notifica oltre il termine citato, il verbale possa comunque diventare titolo valido ed efficace per fondare un'Ingiunzione di pagamento a carico del destinatario di tale verbale.
L'estinzione dell'obbligo del destinatario di un verbale si verifica - automaticamente e immediatamente quale conseguenza della circostanza di fatto, data dalla notifica tardiva – nel momento stesso del mancato rispetto del termine.
Tale estinzione è, poi, definitiva nel senso che, estinto l'obbligo a causa della tardività della notifica, quest'ultimo non “resuscita” perché il destinatario di tale notifica tardiva non ha – verrebbe da dire ovviamente visto che l'eventuale obbligo di pagare è estinto per tale tardività - presentato ricorso avverso il verbale tardivamente notificatogli …”
-a sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante ha richiamato varie pronunce della Cassazione: n.11789 del 6 maggio 2019, n.22080 del 22 settembre 2017, ecc.)
-in realtà, i precedenti giurisprudenziali invocati dall'appellante non appaiono attinenti alla fattispecie in esame
-infatti, in questa sede non si discute dell'omissione, dell'invalidità assoluta o dell'inesistenza della notificazione del verbale di infrazione, bensì di una notificazione esistente e valida, ma effettuata tardivamente
-deve allora applicarsi l'orientamento espresso da Cass. SU sent. n.22080 del 23 maggio 2017, la quale ha affrontato, tra le altre, anche la questione dell'ingiunzione di pagamento o della cartella emessa sulla base di un verbale di infrazione notificato al trasgressore oltre il termine di cui all'art.201, quinto comma, c.s.
-è stato affermato che l'azione proponibile innanzi all' per dedurre il fatto estintivo/impeditivo CP_2 costituito dalla omessa, tardiva od invalida notifi el verbale di accertamento è quella disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011, da esperirsi nei seguenti termini:
a) se l'interessato non è stato posto in condizioni di esercitare questa azione, la stessa dovrà essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (Cass. sent. 4 agosto 2016, n. 16282);
b) se invece questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'articolo 201 del Codice della strada, l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione (tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento.
-pertanto, l'appellante, al quale il verbale di infrazione era stato tardivamente, ma validamente notificato, avrebbe dovuto impugnare la circostanza dell'estinzione della pretesa creditoria del CP_1 nei termini di legge, senza aspettare la notifica dell'ingiunzione di pagamento in esame
-ciò comporta che la pronuncia di primo grado debba essere nel merito integralmente confermata pagina4 di 5 -l'ulteriore questione attinente alle maggiorazioni applicate per il ritardo nel pagamento della sanzione è assorbita da quella principale, perché direttamente correlata nel ricorso di primo grado all'invocata estinzione della pretesa creditoria dell' Controparte_3
[..
conclusione, l'appello proposto dall'Avv. deve essere rigettato Parte_3
-le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di appello avverso la sentenza n.4811 depositata dal Giudice di Pace di il 28 ottobre 2020, così CP_1 dispone:
1) rigetta l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_3
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in comple mpenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40238/2020
tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_3 Parte_2 Parte_1
Per l'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori ex art.281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 40238/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40238/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1 elettivamente presso il proprio domicilio in VIA Parte_3
MASCHERONI, 31 20145 CP_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. COCCANARI MARCELLA ) VIA LEOPARDI, 12 , C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA LAZZARO PAPI, 2 20135 presso il difensore avv. CP_1
ARBOLETTO DANIELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 febbraio 2022
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza n.4811 depositata dal Parte_3 Giudice di Pace di il 28 ottobre 2020 CP_1
-l'appellante ha impugnato la pronuncia di primo grado così ricostruendo la fattispecie in esame:
“…in data 15 febbraio 2019, il Comune di , Direzione Bilancio ed Entrate, Area Riscossione, CP_1
Unità Riscossione Coattiva, Verbali e sanzioni Amministrative al Codice della Strada, mi ha notificato, a mezzo del servizio postale, l'Ingiunzione di Pagamento in epigrafe la quale risulta riferirsi all'importo della sanzione e relativa maggiorazione per ritardato pagamento afferente a un verbale, quello n. 01948020, che sarebbe stato emesso nell'anno 2014 dalla Polizia Municipale di per presunte CP_1 infrazioni al Codice della Strada e notificato allo scrivente in data 3 febbraio 2015 (doc. 1 fasc. I grado).
Da informazioni assunte presso il sito internet “www.comune.milano.it”, è risultato che il verbale n. 01948020 sarebbe stato relativo a presunta violazione a norme del C.d.S. commessa in data 16 giugno 2014 con l'autovettura tg. EF876YZ della quale al tempo ero conduttore in leasing (doc. 2 fasc. I grado).
Il citato verbale, come riportato nell'Ingiunzione di Pagamento n. 20190430119880001234121 e come risulta dai relativi “Riassunti dati verbale” reperiti sul sito internet del , risulta Controparte_1 notificati al sottoscritto solo in data 3 febbraio 2015 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. I grado) …”
-muovendo dalla tardività della notifica del verbale di infrazione -- e, cioè, oltre il termine di novanta giorni dalla consumazione della violazione al codice della strada -- l'appellate ha impugnato la pronuncia di primo grado principalmente sulla base delle seguenti considerazioni:
“…da quanto esposto nell'atto di citazione in primo grado, dalla documentazione prodotta con tale atto affermazioni e documenti, rispettivamente, riportati e prodotti nuovamente con questo atto di citazione risulta che il verbale n. 01948020, relativo a violazione a norme del C.d.S. assertivamente commessa il 16 giugno 2014 è stato notificato al sottoscritto solo il 3 febbraio 2015, quindi oltre il termine di 90 (novanta) giorni di cui all'art. 201 C.d.S. (cfr. docc. 1 e 2 fasc. I grado).
Tali circostanze sono pacifiche in causa poiché non sono state contestate dal nei suoi atti, né CP_1 smentite o contraddette dai documenti prodotti dalla controparte.
Sennonché del tutto inopinatamente e, ad avviso dello scrivente, erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto che tali circostanze non valessero ad invalidare la pretesa del . Controparte_1
Per giungere a tale conclusione il primo giudice si è limitato a osservare che il verbale n. 01948020 era stato effettivamente notificato al sottoscritto, il quale “incomprensibilmente”, per usare le stesse parole che si trovano nella gravata sentenza, non lo ha impugnato rinunciando così ad avvalermi della tutela apprestata dall'art. 204 bis C.d.S. (ricorso giudiziale diretto in alternativa a quello al Prefetto previsto dall'art. 203 C.d.S.) con l'ulteriore conseguenza, a dire del primo Giudice, che tale verbale, divenuto così inoppugnabile, costituirebbe anche titolo valido ed efficace per fondare l'ingiunzione di pagamento opposta.
Questa la motivazione della gravata sentenza.
Sennonché, così motivando Il Giudice di Pace è incorso in errore poiché - e nonostante i relativi richiami e connesse eccezioni di invalidità del citato verbale formulate dall'appellante - non ha tenuto in alcun conto il disposto del V comma dell'art. 201 cit. il quale, come noto, prevede che “l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (quello di pagina3 di 5 novanta giorni da quello nel quale risulterebbe commessa la violazione e di cui l comma 1 art. 201 C.d.S., n.n.)”.
Pare di poter ritenere che il primo giudice ha ritenuto che tale obbligo, “estinto” ai sensi del V comma cit., sia, verrebbe da dire, “resuscitato” per il sol fatto che il verbale in questione non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 204bis (e 203) C.d.S.
Si ritiene, però, che la lettera del V comma del citato art. 201 C.d.S., secondo la quale come si è già detto ed è noto, la notifica del verbale dopo il termine di 90 giorni “estingue” l'obbligo del destinatario di tale verbale di pagare le somme dallo stesso portate, non consenta affatto di giungere alla conclusione che in caso di notifica oltre il termine citato, il verbale possa comunque diventare titolo valido ed efficace per fondare un'Ingiunzione di pagamento a carico del destinatario di tale verbale.
L'estinzione dell'obbligo del destinatario di un verbale si verifica - automaticamente e immediatamente quale conseguenza della circostanza di fatto, data dalla notifica tardiva – nel momento stesso del mancato rispetto del termine.
Tale estinzione è, poi, definitiva nel senso che, estinto l'obbligo a causa della tardività della notifica, quest'ultimo non “resuscita” perché il destinatario di tale notifica tardiva non ha – verrebbe da dire ovviamente visto che l'eventuale obbligo di pagare è estinto per tale tardività - presentato ricorso avverso il verbale tardivamente notificatogli …”
-a sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante ha richiamato varie pronunce della Cassazione: n.11789 del 6 maggio 2019, n.22080 del 22 settembre 2017, ecc.)
-in realtà, i precedenti giurisprudenziali invocati dall'appellante non appaiono attinenti alla fattispecie in esame
-infatti, in questa sede non si discute dell'omissione, dell'invalidità assoluta o dell'inesistenza della notificazione del verbale di infrazione, bensì di una notificazione esistente e valida, ma effettuata tardivamente
-deve allora applicarsi l'orientamento espresso da Cass. SU sent. n.22080 del 23 maggio 2017, la quale ha affrontato, tra le altre, anche la questione dell'ingiunzione di pagamento o della cartella emessa sulla base di un verbale di infrazione notificato al trasgressore oltre il termine di cui all'art.201, quinto comma, c.s.
-è stato affermato che l'azione proponibile innanzi all' per dedurre il fatto estintivo/impeditivo CP_2 costituito dalla omessa, tardiva od invalida notifi el verbale di accertamento è quella disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011, da esperirsi nei seguenti termini:
a) se l'interessato non è stato posto in condizioni di esercitare questa azione, la stessa dovrà essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (Cass. sent. 4 agosto 2016, n. 16282);
b) se invece questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'articolo 201 del Codice della strada, l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione (tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento.
-pertanto, l'appellante, al quale il verbale di infrazione era stato tardivamente, ma validamente notificato, avrebbe dovuto impugnare la circostanza dell'estinzione della pretesa creditoria del CP_1 nei termini di legge, senza aspettare la notifica dell'ingiunzione di pagamento in esame
-ciò comporta che la pronuncia di primo grado debba essere nel merito integralmente confermata pagina4 di 5 -l'ulteriore questione attinente alle maggiorazioni applicate per il ritardo nel pagamento della sanzione è assorbita da quella principale, perché direttamente correlata nel ricorso di primo grado all'invocata estinzione della pretesa creditoria dell' Controparte_3
[..
conclusione, l'appello proposto dall'Avv. deve essere rigettato Parte_3
-le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di appello avverso la sentenza n.4811 depositata dal Giudice di Pace di il 28 ottobre 2020, così CP_1 dispone:
1) rigetta l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_3
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in comple mpenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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