Articolo 340 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 305Articolo 341
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
Art. 340. Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita 1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l' ((IVASS)) puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilita' della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilita' di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente