Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9479
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Sentenza 9 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 9 aprile 2024, con il numero di registro generale 10045/2022. Le parti in causa erano una società ricorrente, che contestava un atto di precetto per un mutuo ipotecario, e una società controricorrente, che rivendicava il diritto di esecuzione forzata. La ricorrente sosteneva il difetto di legittimazione della controricorrente, contestando la validità della cessione del credito e l'efficacia di un accordo transattivo stipulato in precedenza. La Corte, tuttavia, ha confermato la legittimità dell'azione esecutiva della controricorrente, ritenendo che l'accordo transattivo non avesse natura novativa e che il credito fosse stato validamente ceduto. La Corte ha argomentato che la transazione non aveva estinto il debito, ma ne aveva solo rimodulato le modalità di pagamento, e che la controricorrente era legittimata a invocare la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento. Inoltre, ha respinto le censure relative alla mancata concessione di termini per l'istruttoria, ritenendo che non vi fosse stata lesione del diritto di difesa. La sentenza si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme processuali e contrattuali, evidenziando l'importanza della chiarezza nella documentazione e nella volontà delle parti.

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Massime1

In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9479
    Data del deposito : 9 aprile 2024

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