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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Marianna Frangiosa Giudice
Dott. Carmine Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 666/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del
28.1.2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
Tra
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGIOLILLO PIETRO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
e
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RUSSO KETTY, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
ricorrenti
Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 Controparte_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 24 aprile 1995 nel Comune di Ascea e che dalla R_ loro unione era nata la figlia (nata a [...] l'[...]).
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
DeIGnato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 28.1.2025 le parti, mediante trattazione scritta, ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) La figlia REnne sarà affidata in maniera condivisa ai coniugi ed abiterà con la madre;
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG. , sita in Ascea (Sa), via Controparte_1
Contrada Piana snc ( iscritta al catasto fabbricati di Ascea alla partita 1001690, foglio 10, particella 1126, sub. 4, piano T -1, cat. A/7, cl. 1, vani 7, R.C. 777,27) sarà assegnata alla IG.ra
; 4) Il IG. s'impegna, entro e non oltre 1 anno decorrente Parte_1 Controparte_1 dall'omologa della separazione, a trasferire, senza pagamento di alcun corrispettivo, la proprietà R_ del suddetto immobile alla figlia , con spese dell'atto notarile a suo carico. Il presente atto è esente da imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa trattandosi di trasferimento funzionale ed indispensabile alla crisi matrimoniale, con riserva del diritto di abitazione alla IG.ra Pt_1
; 5) Il Sig. provvederà a versare entro il 10 di ogni mese un assegno di
[...] Controparte_1 mantenimento per la figlia pari ad € 500,00 (cinquecento/00), oltre le spese straordinarie mediche
e scolastiche che dovranno essere preventivamente concordate. L'assegno di mantenimento sarà assoggettato ad aggiornamento annuale secondo la variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente;
6) L'attività di bar/pasticceria intestata alla IG.ra , titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1
partita I.V.A. , ma di fatto da sempre gestita dal IG. , sarà cessata P.IVA_1 Controparte_1
mediante chiusura della suddetta partita I.V.A. a decorrere dal 31.12.2024; 7) Le attrezzature presenti in contabilità della suddetta Ditta individuale intestata alla IG.ra , di cui al Parte_1
seguente elenco (n. 1 Impianto bar, n. 1 mantecatore;
n. 1 pastorizzatore;
n. 1 multidrop;
n. 1 raffinatrice 4 rulli;
n. 1 laminatoio;
n. 1 cella frigorifero e scaffalatura inox;
n. 1 armadio inox;
n.
1 fabbricatore ghiaccio;
n. 2 vetrine lt 350; n. 1 registratore di cassa;
n. 1 computer;
parete attrezzata;
scaffalatura bar varia;
utensileria varia e minuta laboratorio;
attrezzatura industriale varia e minuta;
n. 2 tende da sole e mantovane;
n. 2 espositori per bibite;
n. 1 planetaria;
n. 1 granitore;
n. 2 vetrine e serramenti;
n. 1 impianto di videosorveglianza;
n. 1 hot e cold machine), rimarranno nella disponibilità del IG. ; 8) Il Sig. provvederà al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle rimantenti rate del mutuo contratto n. 004/019057, acceso in data 12.6.2020 per un importo complessivo di € 25.000,00, nonché al pagamento di tutte le spese arretrate, nonché al pagamento delle spese passate, presenti e future relative all'attività di pasticceria sopra meglio descritta;
9) Il Sig. provvederà al pagamento delle spese di manutenzione della Controparte_1 caldaia per il riscaldamento, compreso l'acquisto del pellet;
10) Il Sig. potrà Controparte_1
R_ tenere con sé la figlia REnne , stante l'età della stessa, quando riterrà opportuno e compatibilmente con le eIGenze scolastiche della stessa;
11) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di particolare importanza riguardanti l'educazione, la salute
e lo studio della figlia.”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 28.1.2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli della figlia R_ RE .
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto concerne, puntualmente, le statuizioni articolate al punto 4), 6), 7) e 8) del predetto accordo, il Tribunale si limita a prendere atto della volontà delle parti, trattandosi di statuizioni non involgenti questioni scrutinabili dal Tribunale nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(C.F./P.IVA: ) e (C.F./P.IVA:
[...] C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio in data 24/4/1995 nel Comune di Ascea C.F._2
(Sa), Registro Atti Matrimonio Comune di Ascea Anno 1995, numero 7, parte II Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascea (Sa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conIGlio del 7.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni