Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2006, n. 24377
CASS
Sentenza 16 novembre 2006

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Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura).

Commentario1

  • 1USURA: l’attore è tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. “tasso soglia"
    Avv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 maggio 2017

    ISSN 2385-1376 E' onere dell'attore produrre tutta la documentazione contabile relativa ad un'actio indebiti, indicando puntualmente tutti gli addebiti contra ius annotati dalla Banca sugli estratti conto. Con l'eccezione usuraria, l'attore è anche tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. “tasso soglia. In caso di “transazione conservativa” tra la Banca ed il correntista, il rapporto che ne discende è regolato dall'accordo raggiunto tra le parti e non già da quello che in precedenza le vincolava ex contractu. Questi i principi espressi dal Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia, con la sentenza n. 272 del 10.02.2017. Con tale decisione è stato ribadito che il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2006, n. 24377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24377
Data del deposito : 16 novembre 2006

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