Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura).
Commentario • 1
- 1. USURA: l’attore è tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. “tasso soglia"Avv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 maggio 2017
ISSN 2385-1376 E' onere dell'attore produrre tutta la documentazione contabile relativa ad un'actio indebiti, indicando puntualmente tutti gli addebiti contra ius annotati dalla Banca sugli estratti conto. Con l'eccezione usuraria, l'attore è anche tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. “tasso soglia. In caso di “transazione conservativa” tra la Banca ed il correntista, il rapporto che ne discende è regolato dall'accordo raggiunto tra le parti e non già da quello che in precedenza le vincolava ex contractu. Questi i principi espressi dal Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia, con la sentenza n. 272 del 10.02.2017. Con tale decisione è stato ribadito che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2006, n. 24377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24377 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
USL/10 GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Testa Francesco, Direttore Generale p.t. della A.S.L. Caserta 1, anche nella qualità di organo delegato della Regione Campania, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato MILITERNI INNOCENZO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDIGUIDA SAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1269/02 del Giudice di pace di CAVA DÈ TIRRENI, depositata il 04/10/02; RG. 2267/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ADRIANO GIUFFRÈ (per delega Avv. Innocenzo Militerni);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 578/01 emesso il 19 ottobre 2001 il giudice di pace di Cava dè Tirreni ingiungeva alla Gestione Liquidatoria della USL n. 10 di pagare alla società Ediguida s.a.s. la somma di L. 115.371 a titolo di interessi legali a decorrere dalla data di maturazione di un credito per fornitura effettuata dalla società.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione la Gestione Liquidatoria della USL n. 10, la quale deduceva che le parti in data 30 maggio 2000 avevano sottoscritto un atto di transazione in virtù del quale avevano stabilito di definire ogni aspetto del rapporto di fornitura tra esse intercorso.
Il giudice di pace, con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2002, rigettava l'opposizione considerando che, in contrasto con precisa clausola contrattuale PA (secondo la quale il pagamento della somma concordata a definitiva tacitazione di ogni pretesa della società doveva avvenire nel termine perentorio di centoventi giorni), detto termine non era stato osservato, per cui la transazione doveva ritenersi "decaduta" e la società creditrice poteva pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Gestione Liquidatoria della USL n. 10, che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a due motivi.
Non ha svolto difese l'intimata società Ediguida s.a.s.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità - quale è quella in esame, in cui il valore della controversia non supera il limite massimo di cui al secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. - è pacifico che il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali o comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e, per quel che concerne le altre norme di leggi ordinarie, per violazione dell'obbligo di osservanza dei principi informatori della materia, secondo la lettura che occorre dare della norma di cui al predetto art. 113 c.p.c., comma 2, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2004. Inoltre, avverso le medesime sentenze in tema di giudizio d'equità necessaria il vizio di motivazione può essere denunciato solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente o intrinsecamente contraddittoria.
In applicazione delle suddette regole al caso di specie, osserva questa Corte che nessuno dei due motivi d'impugnazione può essere accolto, per cui il ricorso deve essere rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte intimata non ha svolto difese.
Con il primo motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la ricorrente denuncia che:
a) il giudice di pace, dichiarando la transazione "decaduta" in presenza della sola eccezione della società opposta relativa al mancato rispetto del termine perentorio di pagamento, avrebbe statuito sulla domanda, non proposta, di risoluzione della transazione stessa, la cui disciplina le parti avevano inteso sostituire a quella dell'originaria obbligazione per fornitura;
b) il mancato rispetto del termine, configurabile come inesatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto di transazione, avrebbe potuto giustificare una domanda di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi nascenti dalla transazione, ma anche sotto tale profilo la motivazione della sentenza sarebbe carente;
c) in ogni caso, anche a ritenere che il ritardo nell'adempimento della prestazione transattivamente concordata potesse avere determinato, a seguito della "decadenza" del relativo contratto, la reviviscenza di tutte le originarie pretese in base al titolo originario, in relazione al contratto di fornitura il giudice pace avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4, espressamente sollevata da essa ricorrente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
La complessa ed articolata censura, quanto ai primi due suoi profili di cui innanzi sub a) e b), non tiene conto del fatto che della dedotta transazione (che correttamente il giudice di pace ha per implicito qualificato come transazione non novativa) la società aveva semplicemente invocato la sopravvenuta inefficacia in conseguenza della mancata osservanza del termine perentorio entro il quale la parte obbligata avrebbe dovuto darvi esatta esecuzione, sicché, nella considerazione che non si era realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura, proprio detto originario titolo era stato assunto quale causa petendi dell'azione introdotta dalla società con il ricorso per ingiunzione. Pertanto, non vi è stata la violazione della norma processuale di cui all'art. 112 cod. proc. civ. ne' sussiste al riguardo il denunciato vizio di motivazione, dato che il giudice di pace ha fatto corretta applicazione del principio regolatore della materia in tema di transazione, uniformandosi alla regola, conforme alla giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., 26 gennaio 2006, n. 1690), a mente della quale nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, quello, cioè, implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione.
Quanto al profilo sub c) della medesima censura, trattasi di motivo generico: la ricorrente non specifica se l'eccezione fosse da riferire alla transazione ovvero all'originario contratto di fornitura;
ne' spiega come alla transazione non dovesse essere attribuita l'efficacia interruttiva della prescrizione di cui all'art. 2944 cod. civ.. In ordine al secondo mezzo di doglianza (con il quale la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all'art. 116 c.p.c. nonché l'omessa o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla data dell'effettiva ricezione della transazione da parte della Regione Campania per stabilire se da detta data fosse decorso il previsto termine perentorio di centoventi giorni per l'adempimento della prestazione transattivamente concordata) rileva questa Corte che, al di là del mero riferimento al vizio di violazione di legge, trattasi, in realtà, di censura relativa a vizio di motivazione per erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, che in sede di giudizio di necessari equità non può venire in evidenza non ravvisandosi l'insanabile contraddittorietà o la mera apparenza delle argomentazioni a riguardo svolte dal giudice di pace.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006