Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2024, n. 12592
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Sentenza 8 maggio 2024

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In tema di pensione di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, se il rapporto assicurativo è iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 ed è poi proseguito fino al pensionamento nel vigore di esso, per il primo periodo - quello anteriore al d.lgs. innanzi ricordato - l'anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti, ratione temporis applicabili.

In tema di pensione di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, se il rapporto assicurativo è iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 e proseguito nel vigore dello stesso, il primo periodo - quello antecedente l'entrata in vigore del citato d.lgs. - non è da inserire in alcuno dei gruppi di cui all'art. 2, comma 1, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva previsto dal comma 4, in quanto opera ex nunc la verifica di prevalenza ivi prevista e, cioè, se sia maggiore l'anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), con conseguente riproporzionamento della contribuzione versata nel gruppo non prevalente, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3, del menzionato d.lgs.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2024, n. 12592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12592
    Data del deposito : 8 maggio 2024

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