Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1976.
(Risoluzione della transazione per inadempimento).
La risoluzione della transazione per inadempimento non puo' essere richiesta se il rapporto preesistente e' stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
(Risoluzione della transazione per inadempimento).
La risoluzione della transazione per inadempimento non puo' essere richiesta se il rapporto preesistente e' stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
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