Articolo 1976 del Codice civile
Articolo 1975Articolo 1977
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19 aprile 1942
Art. 1976.

(Risoluzione della transazione per inadempimento).

La risoluzione della transazione per inadempimento non puo' essere richiesta se il rapporto preesistente e' stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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