Provvedimento: […] Se la transazione ha carattere novativo e quindi estingue la controversia preesistente, non si può poi chiederne la risoluzione per violazione del termine essenziale, in quanto lo impedisce l'art. 1976 c.c., a meno che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente stipulato tra le parti […] In definitiva, la sopravvenuta stipulazione, nel corso del giudizio, di una transazione novativa e la impossibilità di richiederne la risoluzione per inadempimento, stante il divieto posto dall'art.1976 c.c. e la mancata previsione negoziale del diritto alla risoluzione in deroga al predetto divieto, impone dunque di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda introdotta in giudizio dalla parte attrice.
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