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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 942/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1
Bamundo, del Foro di Matera ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via N. Vaccaro nr. 111
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_2
Bamundo, del Foro di Matera ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via N. Vaccaro nr. 111
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, come precisate all'udienza del 18/09/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 10.05.2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Pignola (PZ) il 17.09.2022 e che dalla loro unione è nato il figlio (il Persona_1
22/12/2023) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis,
Hanno, dunque, chiesto emettersi sentenza di separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente per mutuo consenso, liberi ciascuno di stabilire ove credano la propria residenza, scambiandosi sin da ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio contestualmente rilasciano l'autorizzazione volta ad ottenere il passaporto del minore valevole per l'espatrio con l'uno o l'altro genitore;
2) la sig.ra dà atto di aver lasciato la casa coniugale, unitamente al minore Pt_2
, pertanto, dichiara di non avere altro da prelevare dalla casa coniugale e che Persona_2 trasferirà la loro residenza a Potenza alla Contrada Caira ove ha locato un appartamento. 3) L'attuale casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. resta definitivamente assegnata, con tutti gli Parte_1 arredi, al sig. . 4) il minore è affidato congiuntamente ai Parte_1 Persona_2 ricorrenti, stabilendo che, vista la tenera età, è collocato prevalentemente presso l'abitazione materna.
5) i coniugi danno atto che i regali del matrimonio sono stati divisi tra di loro e che hanno redatto un elenco mediante scrittura privata che conserveranno. 6) il minore trascorrerà del tempo con il padre, compatibilmente con i turni di lavoro di quest'ultimo. Premesso che il padre lavora fuori regione dal lunedì al venerdì compreso, avrà facoltà di tenere il minore, fino al compimento di tre anni di età, tutti i sabato sino alle ore 18 e ove è possibile il venerdì sera dalle ore 20 alle 21. A domeniche alternate, potrà tenerlo con sé al mattino dalle ore 9 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 sino alle ore 19, o in alternativa dalle ore 09:00 alle ore 17:00. I ricorrenti si impegnano, reciprocamente, a garantire la presenza di almeno due giorni a settimana, ed in via alternata a garantire un fine settimana a testa. Resta inteso che sino ai tre anni di età del minore il padre preferisce non prevedere il pernottamento notturno presso la sua abitazione. A seguire, allorchè il minore manifesti la volontà di pernottare presso l'abitazione paterna, nel fine settimana di sua spettanza potrà pernottare presso la casa paterna, il tutto
2 come meglio disciplinato nel piano genitoriale. In particolare: a) la domenica spettante a weekend alternati in esclusiva ad uno dei genitori, sarà destinata ad assicurare il diritto dei nonni a trascorrere del tempo con il minore;
b) si stabilisce, inoltre, che la domenica è strutturata per assicurare ad entrambi i genitori, una giornata da trascorrere in autonomia ed interamente con il minore, tale diritto verrà garantito a weekend alternati;
c) il sig. si impegna ad accompagnare tutti i sabato mattina Parte_1 il minore a scuola e ove fosse impossibilitato, lo andrà a prendere senz'altro all'uscita; d) il sig.
terrà, inoltre, con se il minore, sino all'età di tre anni, ad anni alterni, durante le festività Parte_1 natalizie il 26 dicembre, l'1 gennaio e nella giornata di Pasqua;
mentre la sig.ra il 25 dicembre, Pt_2
31 dicembre e il lunedì di Pasquetta e viceversa. Considerati i buoni rapporti esistenti comunque tra i coniugi, ove possibile e nel supremo interesse del minore, gli stessi nell'interesse del minore potranno decidere di trascorrere insieme la giornata del 25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta sino a quando il minore non raggiungerà l'età di cinque anni. Per il 2025 e l'inizio del 2026, i coniugi stabiliscono quanto segue: il 25 dicembre alla sig.ra ; il 26 dicembre spetta al sig. ; Pt_2 Parte_1 il 31 dicembre spetta alla sig.ra ; il 1 gennaio 2026 spetta al sig. ; il 6 gennaio 2026 Pt_2 Parte_1 spetta alla sig.ra ; il giorno della Pasqua 2026 spetta al sig. ; il giorno della Pt_2 Parte_1
Pasquetta 2026 spetta alla sig.ra . Si precisa che i ricorrenti, di comune accordo e previo bisogno Pt_2 del minore, hanno facoltà di modificare i suddetti periodi e di concordare date e fruizioni diverse da quelle indicate nel presente accordo, purchè, le deroghe non incidano sulla presenza paritaria di entrambi i genitori. Ulteriori precisazioni sono contenute nel piano genitoriale che fa parte integralmente del presente accordo;
e) i compleanni del minore, per quanto possibile, saranno festeggiati e trascorsi congiuntamente con entrambi i genitori, qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà parte della giornata con uno e parte della giornata con l'altro, le spese di compleanno verranno divise al 50% tra i ricorrenti;
f) le vacanze estive del minore saranno concordate tra i genitori, entro la data del 30 giugno di ogni anno, con l'onere di comunicare entro la medesima data a mezzo e-mail o whatsapp, sia il periodo che il luogo di vacanza prescelto da entrambi. I coniugi avranno la facoltà di allontanarsi per le vacanze con il minore singolarmente o in autonomia. A ciascun coniuge sarà riconosciuto un periodo di vacanza estiva da trascorrere con il minore, pari a 7 giorni, da fruire continuativamente o anche in due soluzioni diverse (a titolo di esempio, 3 giorni più 4 giorni;
5 giorni più 2 giorni etc.), purchè il piano ferie venga comunicato e concordato entro il 30 giugno di ogni anno, nonché, con l'obbligo di comunicare l'indirizzo preciso del luogo di vacanza, e ove possibile consentendo all'altro genitore di poter far visita al minore anche durante il periodo di vacanza;
i) i sigg. e Pt_2
3 si impegnano a far si che il minore possa vivere un'infanzia serena e a tal fine eviteranno, Parte_1 come hanno fatto sino ad oggi, ogni tensione che possa turbarlo;
l) considerando che entrambi i genitori avranno l'affido condiviso del minore, resta inteso che sarà riconosciuta una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti, come ad esempio in caso di malattia o impegni professionali o familiari dell'uno o dell'altro genitore, nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con il minore, sarà garantito incondizionatamente e reciprocamente, l'accesso telefonico costante con entrambi i genitori. 7) il sig.
dichiara di essere dipendente di con sede in Potenza e Parte_1 Controparte_1 sede di lavoro in trasferta fuori regione, con la mansione di autista e di percepire uno stipendio mensile netto pari ad euro 1800,00 circa, pertanto, in proporzione dichiara di voler provvedere al mantenimento del minore per la somma mensile pari ad euro 800,00 che verserà entro il 20 di ogni mese a far data dal mese di agosto 2025, in favore della sig.ra . Tale somma sarà aggiornata automaticamente Pt_2 di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, a decorrere da un anno dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nelle more, il sig. provvederà a Parte_1 pagare il costo del nido, ove è iscritto il minore sino al 31 luglio 2025, per la somma mensile pari ad euro 370,00 mentre verserà alla sig.ra la somma pari ad euro 630,00 per il mese di giugno e Pt_2 luglio 2025. Si precisa che il sig. sino al 31 luglio 2025, chiederà il bonus nido che è pari Parte_1
a 200 euro al mese, a seguire dal mese di settembre 2025 i bonus nido saranno richiesti direttamente dalla signora . Il sig. si impegna a pagare in favore del figlio minore anche il 50% Pt_2 Parte_1 delle spese straordinarie che si renderanno necessarie. 8) La sig.ra e in cerca di occupazione Pt_2
e attualmente ha iniziato a lavorare saltuariamente come parrucchiera. 8a) A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, allorquando si renderà necessario provvedere alle spese straordinarie del minore, la sig.ra , eccetto urgenze, informerà con un congruo anticipo (ovvero Pt_2 con un preavviso di almeno 30 giorni) il sig. , il quale dovrà provvedere all'anticipo delle Parte_1 somme necessarie, come stabilito dal presente accordo, con un riparto proporzionale al 50%. Il sig.
si impegna a versare le spese straordinarie unitamente alla sig.ra ed eviterà di far Parte_1 Pt_2 anticipare alla sig.ra le somme delle spese straordinarie. Ove fosse urgente e necessaria Pt_2
l'anticipazione della somma da parte della sig.ra , il sig. si impegna a rimborsare Pt_3 Parte_1 alla sig.ra la somma pro quota a lui spettante, entro 30 giorni dall'esborso e previa esibizione Pt_2 di idoneo giustificativo di spesa. Tali condizioni sono reciprocamente applicabili, per cui ove fosse il sig.
ad anticipare la spesa e/o qualora l'iniziativa della spesa straordinaria fosse da lui assunta, Parte_1
4 valgono per la sig.ra le medesime condizioni di preavviso, tempistiche di pagamento e rimborso Pt_2 sopra dettagliate. 9) CONTRIBUZIONE E MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE. Sin da ora i ricorrenti stabiliscono che provvederanno al mantenimento del figlio fino a quando questi non raggiungerà l'autonomia economica e lavorativa, in base alla loro capacità reddituale mensile, nella misura pari ad 800,00 euro pro capite. La presente condizione avrà decorrenza allorquando il figlio avrà terminato il percorso di studio “scuola superiore di secondo grado”. SPESE Persona_1
UNIVERSITARIE E DI SPECIALIZZAZIONE DEL FIGLIO . Entrambi i ricorrenti Persona_1 stabiliscono di comune accordo che per quanto concerne le spese universitarie e di specializzazione entrambi provvederanno nella misura del 50%, in particolare, continueranno a versare il contributo di mantenimento di cui al punto 9, e provvederanno a contribuire in misura paritaria al 50%, per tutte le spese relative al costo dell'alloggio, alle spese di viaggio per raggiungere la sede di studio, all'acquisto dei libri, del pc, degli strumenti didattici e quanto altro necessario a favorire il percorso di apprendimento e di specializzazione del figlio Anche in tale caso le spese saranno anticipate, Per_3 condivise e versate come disciplinato al punto 8° del presente accordo. 11) l'assegno unico percepito attualmente al 100% dalla signora resta a lei assegnato al 100%. 12) le detrazioni fiscali Pt_2 restano convenute al 50% tra le parti. 13) il sig. e la sig.ra dichiarano di non avere Parte_1 Pt_2 fondi e/o depositi mobiliari da dividere e come già precisato, i regali del matrimonio sono stati divisi tra le parti come da elenco che terranno in copia i coniugi. Gli stessi dichiarano di non avere altro da decidere e dividere.”.
All'udienza del 18.09.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. La sig.ra ha dichiarato di Pt_2 svolgere attività lavorativa saltuaria e di percepire mensilmente una retribuzione pari ad euro 400,00 circa;
ha, inoltre, precisato che le spese per il “nido”, frequentato dal figlio minore, verranno richieste e trattenute dalla stessa, a titolo di bonus.
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, , a giovarsi della responsabilità Persona_1 congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
5 Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Pignola (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
, con ricorso del 10.05.2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Pignola (PZ), il 17/09/2022, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pignola (PZ) dell'anno 2022, Atto nr. 12, Parte II, Serie A,
Ufficio 1;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore, , ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Pignola (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 24.09.2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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