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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6052 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione di energia elettrica e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata da in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
qualità di procuratrice generale designata con atto autenticato per notar di Roma del 22.03.2018, Persona_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., quest'ultima elettivamente domiciliata in Galatina (LE), alla via
Dante Alighieri n. 28, presso l'avv. Carla Consenti ) da cui è rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
giusta procura alle liti autenticata per notar del 07.05.2021. Persona_2
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 87 presso gli avv.ti Vincenzo Follo (C.F:
) e VI GU (C.F: ) da cui è rappresentato e difeso giusta CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: (si riporta il contenuto delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo non avendo la parte curato il deposito telematico delle note ex art. 127-ter c.p.c. di cui veniva disposta la redazione in pagina 1 di 11 sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni): “Riformare l'impugnata Sentenza n 1279/2022, resa
nell'ambito del giudizio R.G. n. 387/2020, dal Tribunale di Avellino…e, per l'effetto, dichiarare la piena
efficacia del decreto ingiuntivo n. 1726/2019 (R.G. n. 5026/2019), emesso il 18.12.2019 dal Tribunale di
Avellino…in favore di per la somma di € 14.662,81. 2) Condannare la Parte_1 [...]
al pagamento delle somme portate dal suddetto decreto ingiuntivo. 3) Condannare, Controparte_1
altresì, la alla restituzione di € 1.015,46 e di tutte le somme già corrisposte da Controparte_1 [...]
in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi al tasso legale e fino al Parte_1
soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
PER L'APPELLATO: “Nell'interesse di parte appellata ci si riporta alla propria comparsa di costituzione e
risposta e alle conclusioni ivi rassegnate che si intendono riportate e trascritte in questa sede, chiedendone
l'accoglimento. Si impugna ancora una volta l'atto di appello perché infondato in fatto e diritto. Si chiede
trattenersi la causa in decisione con termini, con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. del 23.10.2019 la ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di ingiungere alla , titolare del contratto di Controparte_1
somministrazione di energia elettrica individuato dal codice cliente n. 821215107, il pagamento di € 14.662,81 a titolo di corrispettivo dovuto in ragione dei consumi risultanti da cinque fatture insolute.
A supporto della pretesa azionata in via monitoria la società ricorrente ha prodotto, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., estratto autentico del libro giornale dei crediti in contenzioso attestante l'esistenza nei confronti del somministrato di un credito di complessivi € 14.662,81 portato dalle fatture n. 0641740091011048 del
28.06.2017, n. 0641740091011049 del 26.07.2017, n. 0641740091011041 del 28.08/2017, n.
0641740091011042 del 21.10.2017 e n. 064174009101104A del 10.06.2018.
Il provvedimento monitorio, emesso il 18.12.2019 con n. 1726/2019 e notificato in pari data, è stato tempestivamente opposto dal , il quale, negata l'esistenza di idonea prova Controparte_1
a supporto della pretesa azionata, ha eccepito in compensazione un credito di ammontare superiore a quello vantato dalla controparte. Più in dettaglio l'opponente ha dedotto che, dopo l'emissione delle fatture poste a base del procedimento monitorio, la società opposta emetteva a nome della società ingiunta la nota di credito n.
000417000739301 del 09.12.2017, per un importo complessivo di € 15.678,27, dalla quale poteva evincersi la pagina 2 di 11 titolarità in capo alla società somministrata di un credito di entità superiore a quelli attestati dalla documentazione prodotta dalla controparte.
Ciò premesso la ha convenuto innanzi al Tribunale di Avellino il Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1726/2019 e la condanna della Parte_1
controparte al pagamento in proprio favore di € 1.015,46, vale a dire della differenza tra la somma oggetto dell'ingiunzione e l'importo della nota di credito n. 000417000739301, previa compensazione con il debito di €
274,00 di cui alla fattura n. 064174009101104A non ricompresa nell'elenco delle fatture estinte dalla predetta nota di credito.
La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo di aver assolto, mediante i documenti prodotti, l'onere probatorio da cui era gravata e protestando l'infondatezza sia dell'eccezione di compensazione che della domanda riconvenzionale avversaria.
Con riferimento a quest'ultimo punto la società opposta ha dedotto che la nota di credito n.
000417000739301 del 09.12.2017 costituiva un documento di esclusiva rilevanza fiscale emesso ex art. 26
D.P.R. n. 633 del 1972 al solo fine di consentire al creditore - soggetto passivo IVA - di poter recuperare l'imposta anticipatamente versata all'IO e non riscossa in conseguenza dell'insolvenza del debitore.
Lungi dal costituire un documento ricognitivo di un diritto in favore del destinatario, tale nota non dispiegava dunque alcun effetto in ordine all'an e al quantum del credito maturato nell'ambito del rapporto di somministrazione, trattandosi di uno strumento funzionale a generare, in capo al fornitore, il diritto di portare in detrazione l'IVA addebitata e mai riscossa dal committente.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata decisa con sentenza n. 1279/2022,
pubblicata il 13 luglio 2022 e non notificata, la quale ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposta al pagamento in favore del della somma di € 1.015,46 nonché alla rifusione CP_1
delle spese avversarie liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Tale decisione, per quanto d'interesse, è stata così motivata: “ Il contratto di utenza di energia elettrica
è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la
costituzione di un rapporto durevole.
Orbene, l'ente erogatore, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione
pagina 3 di 11 eseguita e, in linea generale, a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento o le fatture, che
sono atti unilaterali di natura contabile, inidonei a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che le ha
emesse, laddove i consumi siano adeguatamente contestati
[...] poiché nel caso di specie il rapporto di somministrazione non è contestato, ma non vi è neppure
chiara contestazione dei consumi, la vicenda in lite presenta un'assoluta peculiarità.
A fronte delle fatture prodotte in monitorio a sostegno del pagamento, vi è nota di credito del 9.12.2017
per maggior importo (nota successiva alle prime n. 4 fatture ed a queste riferibile). La nota di credito,
proveniente dalla società somministrante, da questa mai disconosciuta, riconosce un credito del cliente finanche
di maggior importo rispetto alla fatturazione;
sul punto la società opposta non deduce nulla di rilevante: il
valore solo fiscale della nota o a fini iva, come pure si legge nelle difese, non è argomento convincente.
Se a sostegno del monitorio è stata prodotta una fattura, documento unilaterale proveniente dal
somministrante, maggior valore probatorio ha una nota di credito proveniente proprio dal creditore, ove è
indicato in dettaglio l'importo a credito del cliente, annotato in contabilità, documento mai disconosciuto
quanto alla formazione, alla provenienza, agli importi indicati ed al suo contenuto in genere (la nota richiama
espressamente, peraltro, le prime n. 4 fatture prodotte in monitorio).
La nota di credito e la nota di debito sono documenti fiscali atti a certificare le variazioni in
diminuzione o in aumento di importi già fatturati.
Ne deriva, dunque, che a fronte di un credito ingiunto di € 14.662,81, va attributo valore di
riconoscimento del debito alla nota di credito per il maggior importo di € 15.678,27 […]”.
§§§§§
Con atto notificato il 12.12.2023 ed iscritto a ruolo il giorno successivo la Parte_1
a mezzo del procuratore generale ha proposto tempestivo appello
[...] Parte_2
avverso la suddetta sentenza chiedendone - per l'unico motivo in prosieguo indicato - l'integrale riforma con accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto controparte non avrebbe fornito alcuna prova della fondatezza delle censure mosse alla decisione impugnata limitandosi alla riproposizione delle stesse tesi e deduzioni svolte nel giudizio di primo grado. Sempre in via preliminare, ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata pagina 4 di 11 impugnazione degli altri capi di pronunzia, logicamente autonomi rispetto a quello specificatamente contestato,
il cui passaggio in giudicato varrebbe ad escludere l'ammissibilità del gravame.
Nel merito la società appellata ha poi eccepito l'infondatezza delle ragioni di doglianza che risulterebbe attestata dalla nota n. 000417000739301 del 09.12.17, correttamente valorizzata dal giudice di prime cure quale prova dell'insussistenza delle ragioni di credito vantate dall'appellante e della titolarità del diritto opposto in compensazione, concludendo per il rigetto del proposto appello.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione della relativa udienza con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, la causa è stata introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali ridotti a complessivi 40 giorni.
§§§§§
Va innanzitutto esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal
L'appello, per come formulato, risponde infatti alle previsioni contenutistiche del novellato Controparte_1
art. 342 c.p.c. A tal fine, come chiarito dalla Suprema Corte, è invero sufficiente che l'impugnazione contenga la chiara individuazione dei punti contestati della sentenza e delle relative doglianze, con affiancamento alla parte volitiva di una parte argomentativa che contrasti le ragioni adottate dal primo giudice, senza che occorra l'impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado, considerata la perdurante natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello che conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie la società appellante ha individuato tanto le parti del provvedimento gravato di cui intende ottenere la riforma quanto gli errori le violazioni di legge in cui è incorso il tribunale e la relativa incidenza sulla decisione oggetto di impugnazione, censurando la ricostruzione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alla natura della nota di credito n. 000417000739301 del 9.12.2017, erroneamente qualificata quale riconoscimento di debito.
Va egualmente esclusa la sussistenza dell'altro profilo di inammissibilità in base al quale l'appellante avrebbe impugnato soltanto una delle plurime ragioni addotte dall'autore della sentenza a sostegno della propria decisione, con conseguente passaggio in giudicato dei capi non oggetto di gravame.
Sebbene sia indubbio che, quando una sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome,
pagina 5 di 11 ciascuna delle quali è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (per tali principi cfr. ex multis Cass. n. 7675/1995, Cass. n. 6755/2003, Cass. n. 15635/2005, Cass. n. 18310/2007), è
altrettanto indubitabile che, nell'ipotesi di specie, la sentenza impugnata si fonda su un'unica ratio decidendi.
Ed infatti la revoca del decreto ingiuntivo e il conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal sono stati motivati esclusivamente sul presupposto - puntualmente censurato Controparte_1
dall'appellante - della qualificazione della nota n. 000417000739301 del 9.12.2017 come riconoscimento di debito, sicché non si riscontra alcuna preclusione all'esame del merito discendente dal passaggio in giudicato di capi non oggetto di impugnazione.
§§§§§
Si procede, pertanto, al vaglio dell'unico motivo di gravame con cui la Parte_1
lamenta l'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della nota di credito n.
[...]
000417000739301 sostenendo che tale documento non integra un atto ricognitivo di un diritto, trattandosi di uno strumento di esclusiva rilevanza fiscale che è volto a ripristinare la neutralità dell'IVA attraverso il recupero dell'imposta anticipatamente versata all'IO in relazione a corrispettivi già fatturati e non saldati dal cliente.
Secondo la prospettazione dell'appellante tale dichiarazione risulta dunque inidonea ad incidere sull'esistenza della pretesa azionata in via monitoria non costituendo neppure una rinuncia al credito, come peraltro è confermato anche dal contenuto della nota e dalla relativa lettera di accompagnamento la quale reca la seguente dicitura: “Si fa presente che la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, consentita al
creditore dalle disposizioni IVA di cui all'art. 26, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 633/1972, deve intendersi effettuata
ai soli fini iva e non implica in alcun modo rinuncia al credito non soddisfatto”.
§§§§§§
L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.
Giova in primo luogo ricostruire il rapporto tra i valori riportati nella nota n. 000417000739301 e quelli indicati dalle fatture in essa richiamate al fine di chiarire le ragioni della relativa divergenza, rilevanti per la corretta lettura del documento.
Sebbene la predetta nota richiami solo quattro delle cinque fatture che compongono il credito complessivo azionato in sede monitoria dal l'importo totale della stessa è infatti maggiore Parte_1
pagina 6 di 11 rispetto al quantum preteso dall'appellato in ragione dei medesimi documenti contabili, sicché appare indispensabile chiarire le motivazioni di tale differenziale.
Orbene, confrontando gli importi indicati nella nota con quelli riportati in ciascuna delle quattro fatture in essa richiamate, può osservarsi che con riferimento alla prima - la n. 0641740091011048 - la somma indicata nella nota di credito (1452,51 + IVA) risulta diversa da quella comunicata in fattura al cliente.
Ciò nondimeno, la ragione di questa differenza è stata chiarita dal il Parte_1
quale - con memoria depositata nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. - ha dedotto di aver percepito, a mezzo di bonifico del 5 luglio 2017, la somma di € 2.925, 50, imputata a saldo di altra fattura insoluta (€ 724,27) e, per il residuo, a parziale soddisfazione del credito di cui al documento contabile n.
0641740091011048. Nella ricostruzione dell'appellante, peraltro non contestata dal Controparte_1
, il debito residuo riferibile a tale ultima fattura si attesta dunque sul valore di € 1.772,35, cifra
[...]
perfettamente coincidente con quella riportata nella nota di credito.
Chiarita la ragione di tale prima divergenza, deve osservarsi che la difformità relativa agli altri documenti contabili richiamati nella nota è giustificata dal fatto che, per ciascuno di essi, la nota richiama esclusivamente il valore corrispondente alla somma dell'imponibile e dell'IVA, senza computare le altre poste attive o passive incluse nelle fatture e che, pur influenzando la misura dell'importo finale dovuto dall'utente, non incidono sulla base imponibile dell'imposta gravante sul fornitore.
Ciò, oltre ad emergere dal confronto tra i diversi documenti fiscali e contabili, risulta confortato dall'analisi matematica dei dati riportati nelle fatture e nella nota. Addizionando all'importo complessivo riportato da quest'ultima, pari a € (-) 15.678,27, le poste attive - e detraendo le poste negative collocate, in ciascuno dei quattro documenti contabili, tra le voci esenti IVA - si consegue infatti un totale (€ 14.386,68) che -
sommato all'importo indicato dalla fattura n. 064174009101104A, non contemplata nella nota - corrisponde a €
14.661,17. Cifra, quest'ultima, con tutta evidenza coerente con l'ammontare della pretesa creditoria fatta valere dal nel procedimento monitorio. Parte_1
Una volta accertato che il maggior valore della nota di credito rispetto alla somma delle fatture insolute non costituisce la risultante di un ricalcolo dei consumi e della conseguente rimodulazione al ribasso della posizione debitoria del cliente, bensì la conseguenza del fatto che tale documento riporta solo l'imponibile e l'IVA indicati in ciascuno dei titoli in essa richiamati, deve escludersi la sua qualificazione come ricognizione di pagina 7 di 11 debito da parte dall'appellante.
Il giudice di prime cure ha pertanto errato nel qualificare il maggior importo della nota n.
000417000739301 quale elemento attestante la sussistenza di una posizione creditoria del Controparte_1
, giacché - alla luce di quanto appena osservato - esso non simboleggia un'autonoma obbligazione
[...]
pecuniaria, bensì la mera risultante dei diversi parametri contabili adoperati per la redazione delle fatture e della nota di credito.
Tanto premesso circa gli aspetti quantitativi della nota e la relazione con i singoli documenti di fatturazione, occorre ora soffermarsi sulla natura giuridica della nota stessa. Diversamente da quanto sul punto osservato dal Tribunale, che ha ritenuto «non convincenti» le argomentazioni dell'appellante circa l'esclusiva rilevanza fiscale del predetto documento, deve invece rilevarsi come quest'ultimo sia pienamente riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972.
Tale ultima disposizione, nella formulazione vigente alla data di emanazione della suddetta nota, stabiliva infatti al comma 2 che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile,
in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente o per mancato pagamento in tutto o
in parte a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose […] il prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 26”.
La medesima norma, peraltro, aggiungeva al comma 9 che “Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa
a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non
si estende a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano
correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”, con ciò evidentemente legittimando l'attivazione di questo strumento fiscale per la diversa ipotesi di inadempimento unilaterale di una delle due parti del rapporto contrattuale.
Dal combinato disposto delle prescrizioni soprariportate emerge dunque il riconoscimento della facoltà del fornitore, soggetto passivo IVA che abbia fatturato prestazioni per le quali non è intervenuto il pagamento, di emanare una nota di variazione in diminuzione onde recuperare, mediante l'esercizio del diritto di detrazione ex
pagina 8 di 11 art. 26 d.P.R. n. 633/1972, l'imposta originariamente versata all'IO in ragione delle fatture non saldate dalla controparte contrattuale.
Tale assunto è confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “il prestatore
ha facoltà di variare in diminuzione la base imponibile in relazione alle prestazioni eseguite e non remunerate
antecedentemente alla risoluzione per inadempimento unilaterale dell'altra parte in applicazione dell'art. 26,
co. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972” (cfr. Cass. 10 maggio 2019, n. 12468).
Questa facoltà, secondo la Suprema Corte, può essere esercitata anche in assenza di definitiva certezza circa il futuro perdurare dell'inadempimento del debitore, ritenendosi sufficiente ai fini dell'esercizio del diritto alla riduzione della base imponibile che “il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una probabilità ragionevole
che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il
pagamento avvenga comunque” (cfr. Cass. 16 novembre 2020, n. 25896, che richiama CGUE 23 novembre
2017, causa C-246/16, . Ciò, peraltro, in piena coerenza con il principio di neutralità che governa il Pt_3
funzionamento dell'IVA, il cui ammontare - in caso di mancato esercizio di tale prerogativa da parte del fornitore - graverebbe irragionevolmente su quest'ultimo, impossibilitato, per effetto dell'inadempimento, a beneficiare degli effetti economici derivanti dal regolare esercizio del diritto di rivalsa.
Nell'ipotesi di specie sussistono dunque tutti i presupposti richiesti per qualificare la nota n.
000417000739301 quale mera dichiarazione di variazione dell'imponibile, con effetti limitati al solo profilo fiscale. L'intestazione di tale documento attesta, infatti, che lo stesso è stato emesso in data 09.12.2017, ossia in seguito alla risoluzione del contratto di somministrazione, da ritenersi presumibilmente intervenuta non oltre il
30.09.2017, come dimostrato sia dall'intestazione della fattura n. 0641740091011042 - esplicitamente qualificata come documento di “chiusura provvisoria” - sia dal dettaglio dei consumi contabilizzati nell'ultima fattura di conguaglio n. 064174009101104A (ultimo periodo di fatturazione: 01/08/2017-31/08/2017).
Può altresì ritenersi comprovato, sulla base dei principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza a S.U. n. 13533/2001, l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di € 14.662,81
risultante dalla documentazione contabile posta a base della pretesa dell'odierno appellante, non avendo il offerto alcun elemento da cui desumere l'intervenuta estinzione del predetto debito, né Controparte_1
tantomeno specificatamente contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal Parte_1
la quale è comprovata anche dell'efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori riconosciuta
[...]
pagina 9 di 11 dall'art. 2710 c.c. alle scritture contabili obbligatorie.
La riconducibilità della nota n. 000417000739301 all'art. 26 del d.P.R. n. 633/1970, anche a prescindere da quanto si legge nella lettera di accompagnamento, è infine confermata dal contenuto del documento stesso. La
colonna recante l'elenco delle fatture insolute è infatti preceduta dalla locuzione “recupero iva su fatture”,
seguita dall'elencazione progressiva dei documenti contabili a cui tale recupero è riferibile. Peraltro, in calce al documento, può riscontrarsi l'espressa dicitura “nota di variazione ex art. 26 DPR 633/1972” quale descrizione della causale sottesa alla sua emissione sicché - alla luce di tali elementi - deve escludersi la possibilità di qualificare lo stesso come ricognizione di debito.
L'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della decisione impugnata, impone di condannare il alla restituzione di quanto pacificamente è stato percepito in esecuzione Controparte_1
della sentenza di primo grado nonché di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. 13.08.2022 n. 147 per le cause di valore fino a € 26.000,00.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in totale riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Avellino n. 1279/2022 pubblicata il 13.07.2022, rigetta l'opposizione del
[...]
, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino Controparte_1
n. 1726/2019 del 18.12.2019.
2) Condanna il alla restituzione dell'importo di € 1.015,46 e di ogni altra Controparte_1
somma ricevuta da in esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. Parte_1
1279/2022.
3) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di primo grado Controparte_1
sostenute dalla che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre rimborso forfettario delle spese pari al 15% di tali compensi ed accessori di legge;
4) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute Controparte_1 Controparte_1
dalla che si liquidano in € 264,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per Parte_1
pagina 10 di 11 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 26.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Luca Maffei.
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