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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO RT PO Presidente
Dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
Dott. GI De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 329/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI FR appellante contro
(C.F: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. POLLINA GASPARE appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 994/2019 del 29.10.2019, il Tribunale di Trapani ha disatteso le domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti dell'ex coniuge, Parte_1 [...]
, che a sua volta aveva avanzato domanda, in via riconvenzionale, anch'essa Controparte_1
rigettata, per l'accertamento di controcredito di € 60.000,00, domande correlate a contratto di mutuo bancario contratto da entrambi.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione del 16.2.2020
, con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_1 Controparte_1
, contestando entrambi la decisione impugnata per diversi motivi, e riproponendo le
[...] rispettive argomentazioni spese in prime cure.
Senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per variazione del collegio, la sola appellante principale ha così concluso con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.:
“VOGLIA L'ILL.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Preliminarmente ritenere tardivo l'appello incidentale e come tale inammissibile per le ragioni esposte in narrativa. - Riformare la sentenza di primo grado, alla luce della narrativa, nella parte in cui non ritiene provata l'estinzione del mutuo, ad opera dell'attrice, quale fatto pacifico e non contestato e nella parte in cui non riconosce la possibilità di ottenere la restituzione delle somme anche in costanza di mutuo come accordato dalla giurisprudenza e per l'effetto condannare il Sig. a rifondere in favore della CP_1
Sig.ra la somma di € 74.284,01, oltre interessi come da piano di ammortamento, al Pt_1
netto dei pagamenti effettuati sul conto cointestato dal mutuo sino alla chiusura del conto a gennaio 2008 (secondo il criterio di imputazione ritenuto più idoneo) oltre interessi dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo;
- Confermare la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale e la richiesta conseguente di compensazione;
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del legale antistatario.”.
Indi, giusta ordinanza del 12 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già fruiti dalle parti.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, entrambi i gravami risultano infondati, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Va premesso che la vicenda processuale trae origine da un contratto di mutuo fondiario, stipulato da e con CR LI il 4 Parte_1 Controparte_1
gennaio 2005, per la somma di € 300.000,00 da restituire in 15 anni a decorrere dal 5 gennaio
2005, con due finalità: l'acquisto di un immobile sito in Favignana, in favore della , e Pt_1
l'estinzione di un precedente mutuo contratto dal (cfr. pag. 4 del testo negoziale: CP_1
“La parte mutuataria dichiara che il presente finanziamento sarà destinato: a) all'acquisto dell'immobile ad uso abitativo descritto in calce a questo atto per il quale ricorrono le
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 condizioni di cui alla nota II/bis dell'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 19868 n. 131, e sito nell'Isola di Favignana;
b) all'estinzione del finanziamento n. 5053410 iscritto in data 10 novembre 1999 ai nn.18970/2524 a favore del CR per il montante CP_2
ipotecario di lire 500.000.000/300.000.000 (pari ad euro 2.582.284,50/154.937,07) di cui attualmente residuano euro 74.284,01…”).
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto la condanna di Pt_1
alla restituzione in suo favore della somma pari alla metà del mutuo fondiario in CP_1
esame o in subordine della somma di € 74.284,01 di esclusiva spettanza del convenuto.
, dal suo canto, aveva affermato che l'obbligazione di restituzione della somma CP_1
mutuata, contratta in solido nei confronti dell'istituto di CR, fosse da ripartire in parti uguali tra i due condebitori solidali e che, dunque, erano a lui imputabili pagamenti per complessivi € 37.113,00, pari alla metà delle rate del mutuo di sua spettanza (€ 74.226,00), addebitate sul conto corrente n. 1307/0 cointestato ai coniugi (poi separati) fino al 4.4.2008; aveva addotto, inoltre, in via riconvenzionale, di essere creditore nei confronti dell'attrice della somma di € 60.000,00.
Il giudice di prime cure, a seguito di istruttoria documentale, ha disatteso le domande sia dell'attrice che del convenuto, ritenendo non provata l'estinzione del mutuo per intero da parte della né il pagamento da parte sua di una maggiore somma rispetto alla propria quota Pt_1
del mutuo, e risultando indimostrato il credito asseritamente vantato dal . CP_1
Ciò posto, ha affidato il gravame ai seguenti motivi: “1) errore in fatto e in diritto Pt_1
sulla prova dell'estinzione del mutuo e sulla non contestazione dei fatti ex art 115, 416 e 167 cpc nonche' art. 228 cpc e art. 2730 c.c.”, in particolare, deducendo che “il mutuo fu estinto prima dell'instaurarsi del giudizio, precisamente nel luglio del 2016. L'atto introduttivo contiene in proposito un refuso (o errore materiale) perché era stato redatto in data precedente all'estinzione del mutuo per l'urgenza di chiedere un rifinanziamento”; “2) errore in fatto e in diritto sulla carenza di prova e sulla debenza della somma e sull'ingiustificato arricchimento”, affermando che “l'estinzione integrale del mutuo ad opera dell'attrice era già un fatto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 incontrovertibilmente accertato nel giudizio perché dedotto dal convenuto in comparsa di costituzione e confermato dall'attrice nelle memorie 183. Ciò rendeva inutile e superflua una specifica produzione probatoria dell'estinzione integrale del mutuo”; “3) errore in fatto e in diritto sulle rate pagate e sui criteri di calcolo relativi alle somme dovute - sulle singole scadenze e il diritto di regresso”, lamentando che “anche ragionando per assurdo che al momento dell'introduzione del giudizio il mutuo non fosse stato estinto o che non vi fosse prova della anticipata estinzione in ogni caso l'attrice avrebbe avuto diritto ad ottenere le quote di mutuo pagate fino a quel momento in eccedenza”.
, invece, espone le seguenti doglianze: “1) Il Tribunale ha errato nella CP_1
qualificazione della eccezione di pagamento, avente ad oggetto la metà dell'ammontare delle rate addebitate sul conto corrente cointestato alle parti, come domanda riconvenzionale e nel non ritenere provati i pagamenti effettuati dal convenuto con la suddetta modalità – violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; 2) Il Tribunale ha errato nel rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento di crediti dallo stesso vantati a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ritenendo non provati i fatti dedotti a sostegno delle stesse”.
I diversi gravami censurano la statuizione di prime cure con argomentazioni che però non possono trovare accoglimento, per le considerazioni che seguono. Con la precisazione, a fronte dell'eccezione sollevata, che deve ritenersi tempestivo il gravame incidentale proposto: vero è che la sentenza di prime cure risulta notificata in data 17.01.2020 a mezzo pec, e che l'impugnazione incidentale è stata proposta con la costituzione depositata il 21/5/2020, ma questa deve considerarsi impugnazione incidentale tardiva;
la quale “è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza” (cfr. Cassazione civile sez. I 8/9/2025 n. 24761), come appunto nel caso di specie.
Venendo al merito, entrambe le parti non hanno provato i fatti a fondamento delle proprie pretese. Vale innanzitutto considerare che priva di pregio è la doglianza dell'appellante
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 incidentale laddove ritiene non rispettati dal Tribunale i parametri di cui all'art 115 c.p.c., con particolare riguardo alla non contestazione: ciò che emerge dalla disamina delle complessive allegazioni è che le parti si trovano concordi nel ricostruzione la fase genetica del contratto di mutuo con assunzione di obblighi ascrivibili a diverse causali, non già per quanto attiene la fase successiva dell'adempimento, rispetto alla quale si incentrano le diverse prospettazioni.
Vale poi osservare che dalla documentazione versata in atti (testo negoziale del contratto con la banca) risulta che le parti il 4 gennaio 2005 avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario cointestato per la somma di € 300.000,00, dando luogo a un'obbligazione solidale nei confronti della Banca.
Orbene, ai sensi dell'art. 1298 c.c. “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra
i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “risulta dal contratto di mutuo che lo stesso veniva contratto per soddisfare due diverse esigenze, l'acquisto di un immobile sito in Favignana e l'estinzione di un precedente mutuo il cui ammontare residuo era di €
74.284,01, poste a capo(…)rispettivamente dell'attrice e dell'ex coniuge convenuto”; ai fini della restituzione del mutuo fondiario, può ritenersi che “la presunzione di uguaglianza delle quote dei due mutuatari sia superata dalla specifica attribuzione delle somme ottenute con il mutuo come nello stesso contratto espressamente specificato e, conseguentemente, la somma che il convenuto dovrebbe restituire all'attrice sia limitata ad € 74.284,01”.
, odierna appellante, anche nel presente grado di giudizio si limita a dedurre Pt_1
genericamente l'estinzione del mutuo da lei effettuata interamente e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento di rate “in eccedenza” da parte propria, con allegazione generica (quali rate, per quali importi non è precisato) e priva di riscontro probatorio. L'unica documentazione utile, per quanto di interesse, oltre al contratto di mutuo, risultano essere i due estratti conto relativi agli anni 2005 e 2006, da cui risulta il pagamento del mutuo dal febbraio 2005 al dicembre 2006 tramite addebito delle rate su altro conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi (v. estratti conto, depositati il 25.2.2020).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Parimenti infondate risultano le doglianze del . CP_1
Ed invero, anche in questa sede, dalla documentazione depositata dall'appellato (cfr. bonifici e assegni contenuti nel fascicolo di primo grado, documenti nn. 3, 4 e 5) non può dirsi raggiunta la prova in merito ai pagamenti da lui asseritamente effettuati. Questi, infatti, si limita a depositare una serie di assegni circolari e bonifici che non rappresentano pagamenti effettuati dallo stesso , anzi in tali documenti figurano i nomi di entrambi i coniugi (doc. 3 e CP_1
5), oppure il nominativo di altri beneficiari (es. “Billeci Palma”, v. doc. 3) o, ancora, il nella qualità di “beneficiario” (doc. 4). CP_1
Per tutte le considerazioni svolte, entrambi i gravami proposti da e Pt_1 CP_1
devono essere disattesi, con conferma dell'impugnata statuizione.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca quale esito della lite, anche in questa sede vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del 16.2.2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 994/2019 del 29.10.2019 resa dal Tribunale di Trapani, e rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Compensa le spese del presente grado del giudizio tra tutte le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per entrambi gli appelli.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18 settembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
GI De RE TO RT PO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO RT PO Presidente
Dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
Dott. GI De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 329/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI FR appellante contro
(C.F: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. POLLINA GASPARE appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 994/2019 del 29.10.2019, il Tribunale di Trapani ha disatteso le domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti dell'ex coniuge, Parte_1 [...]
, che a sua volta aveva avanzato domanda, in via riconvenzionale, anch'essa Controparte_1
rigettata, per l'accertamento di controcredito di € 60.000,00, domande correlate a contratto di mutuo bancario contratto da entrambi.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione del 16.2.2020
, con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_1 Controparte_1
, contestando entrambi la decisione impugnata per diversi motivi, e riproponendo le
[...] rispettive argomentazioni spese in prime cure.
Senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per variazione del collegio, la sola appellante principale ha così concluso con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.:
“VOGLIA L'ILL.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Preliminarmente ritenere tardivo l'appello incidentale e come tale inammissibile per le ragioni esposte in narrativa. - Riformare la sentenza di primo grado, alla luce della narrativa, nella parte in cui non ritiene provata l'estinzione del mutuo, ad opera dell'attrice, quale fatto pacifico e non contestato e nella parte in cui non riconosce la possibilità di ottenere la restituzione delle somme anche in costanza di mutuo come accordato dalla giurisprudenza e per l'effetto condannare il Sig. a rifondere in favore della CP_1
Sig.ra la somma di € 74.284,01, oltre interessi come da piano di ammortamento, al Pt_1
netto dei pagamenti effettuati sul conto cointestato dal mutuo sino alla chiusura del conto a gennaio 2008 (secondo il criterio di imputazione ritenuto più idoneo) oltre interessi dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo;
- Confermare la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale e la richiesta conseguente di compensazione;
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del legale antistatario.”.
Indi, giusta ordinanza del 12 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già fruiti dalle parti.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, entrambi i gravami risultano infondati, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Va premesso che la vicenda processuale trae origine da un contratto di mutuo fondiario, stipulato da e con CR LI il 4 Parte_1 Controparte_1
gennaio 2005, per la somma di € 300.000,00 da restituire in 15 anni a decorrere dal 5 gennaio
2005, con due finalità: l'acquisto di un immobile sito in Favignana, in favore della , e Pt_1
l'estinzione di un precedente mutuo contratto dal (cfr. pag. 4 del testo negoziale: CP_1
“La parte mutuataria dichiara che il presente finanziamento sarà destinato: a) all'acquisto dell'immobile ad uso abitativo descritto in calce a questo atto per il quale ricorrono le
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 condizioni di cui alla nota II/bis dell'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 19868 n. 131, e sito nell'Isola di Favignana;
b) all'estinzione del finanziamento n. 5053410 iscritto in data 10 novembre 1999 ai nn.18970/2524 a favore del CR per il montante CP_2
ipotecario di lire 500.000.000/300.000.000 (pari ad euro 2.582.284,50/154.937,07) di cui attualmente residuano euro 74.284,01…”).
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto la condanna di Pt_1
alla restituzione in suo favore della somma pari alla metà del mutuo fondiario in CP_1
esame o in subordine della somma di € 74.284,01 di esclusiva spettanza del convenuto.
, dal suo canto, aveva affermato che l'obbligazione di restituzione della somma CP_1
mutuata, contratta in solido nei confronti dell'istituto di CR, fosse da ripartire in parti uguali tra i due condebitori solidali e che, dunque, erano a lui imputabili pagamenti per complessivi € 37.113,00, pari alla metà delle rate del mutuo di sua spettanza (€ 74.226,00), addebitate sul conto corrente n. 1307/0 cointestato ai coniugi (poi separati) fino al 4.4.2008; aveva addotto, inoltre, in via riconvenzionale, di essere creditore nei confronti dell'attrice della somma di € 60.000,00.
Il giudice di prime cure, a seguito di istruttoria documentale, ha disatteso le domande sia dell'attrice che del convenuto, ritenendo non provata l'estinzione del mutuo per intero da parte della né il pagamento da parte sua di una maggiore somma rispetto alla propria quota Pt_1
del mutuo, e risultando indimostrato il credito asseritamente vantato dal . CP_1
Ciò posto, ha affidato il gravame ai seguenti motivi: “1) errore in fatto e in diritto Pt_1
sulla prova dell'estinzione del mutuo e sulla non contestazione dei fatti ex art 115, 416 e 167 cpc nonche' art. 228 cpc e art. 2730 c.c.”, in particolare, deducendo che “il mutuo fu estinto prima dell'instaurarsi del giudizio, precisamente nel luglio del 2016. L'atto introduttivo contiene in proposito un refuso (o errore materiale) perché era stato redatto in data precedente all'estinzione del mutuo per l'urgenza di chiedere un rifinanziamento”; “2) errore in fatto e in diritto sulla carenza di prova e sulla debenza della somma e sull'ingiustificato arricchimento”, affermando che “l'estinzione integrale del mutuo ad opera dell'attrice era già un fatto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 incontrovertibilmente accertato nel giudizio perché dedotto dal convenuto in comparsa di costituzione e confermato dall'attrice nelle memorie 183. Ciò rendeva inutile e superflua una specifica produzione probatoria dell'estinzione integrale del mutuo”; “3) errore in fatto e in diritto sulle rate pagate e sui criteri di calcolo relativi alle somme dovute - sulle singole scadenze e il diritto di regresso”, lamentando che “anche ragionando per assurdo che al momento dell'introduzione del giudizio il mutuo non fosse stato estinto o che non vi fosse prova della anticipata estinzione in ogni caso l'attrice avrebbe avuto diritto ad ottenere le quote di mutuo pagate fino a quel momento in eccedenza”.
, invece, espone le seguenti doglianze: “1) Il Tribunale ha errato nella CP_1
qualificazione della eccezione di pagamento, avente ad oggetto la metà dell'ammontare delle rate addebitate sul conto corrente cointestato alle parti, come domanda riconvenzionale e nel non ritenere provati i pagamenti effettuati dal convenuto con la suddetta modalità – violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; 2) Il Tribunale ha errato nel rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento di crediti dallo stesso vantati a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ritenendo non provati i fatti dedotti a sostegno delle stesse”.
I diversi gravami censurano la statuizione di prime cure con argomentazioni che però non possono trovare accoglimento, per le considerazioni che seguono. Con la precisazione, a fronte dell'eccezione sollevata, che deve ritenersi tempestivo il gravame incidentale proposto: vero è che la sentenza di prime cure risulta notificata in data 17.01.2020 a mezzo pec, e che l'impugnazione incidentale è stata proposta con la costituzione depositata il 21/5/2020, ma questa deve considerarsi impugnazione incidentale tardiva;
la quale “è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza” (cfr. Cassazione civile sez. I 8/9/2025 n. 24761), come appunto nel caso di specie.
Venendo al merito, entrambe le parti non hanno provato i fatti a fondamento delle proprie pretese. Vale innanzitutto considerare che priva di pregio è la doglianza dell'appellante
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 incidentale laddove ritiene non rispettati dal Tribunale i parametri di cui all'art 115 c.p.c., con particolare riguardo alla non contestazione: ciò che emerge dalla disamina delle complessive allegazioni è che le parti si trovano concordi nel ricostruzione la fase genetica del contratto di mutuo con assunzione di obblighi ascrivibili a diverse causali, non già per quanto attiene la fase successiva dell'adempimento, rispetto alla quale si incentrano le diverse prospettazioni.
Vale poi osservare che dalla documentazione versata in atti (testo negoziale del contratto con la banca) risulta che le parti il 4 gennaio 2005 avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario cointestato per la somma di € 300.000,00, dando luogo a un'obbligazione solidale nei confronti della Banca.
Orbene, ai sensi dell'art. 1298 c.c. “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra
i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “risulta dal contratto di mutuo che lo stesso veniva contratto per soddisfare due diverse esigenze, l'acquisto di un immobile sito in Favignana e l'estinzione di un precedente mutuo il cui ammontare residuo era di €
74.284,01, poste a capo(…)rispettivamente dell'attrice e dell'ex coniuge convenuto”; ai fini della restituzione del mutuo fondiario, può ritenersi che “la presunzione di uguaglianza delle quote dei due mutuatari sia superata dalla specifica attribuzione delle somme ottenute con il mutuo come nello stesso contratto espressamente specificato e, conseguentemente, la somma che il convenuto dovrebbe restituire all'attrice sia limitata ad € 74.284,01”.
, odierna appellante, anche nel presente grado di giudizio si limita a dedurre Pt_1
genericamente l'estinzione del mutuo da lei effettuata interamente e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento di rate “in eccedenza” da parte propria, con allegazione generica (quali rate, per quali importi non è precisato) e priva di riscontro probatorio. L'unica documentazione utile, per quanto di interesse, oltre al contratto di mutuo, risultano essere i due estratti conto relativi agli anni 2005 e 2006, da cui risulta il pagamento del mutuo dal febbraio 2005 al dicembre 2006 tramite addebito delle rate su altro conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi (v. estratti conto, depositati il 25.2.2020).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Parimenti infondate risultano le doglianze del . CP_1
Ed invero, anche in questa sede, dalla documentazione depositata dall'appellato (cfr. bonifici e assegni contenuti nel fascicolo di primo grado, documenti nn. 3, 4 e 5) non può dirsi raggiunta la prova in merito ai pagamenti da lui asseritamente effettuati. Questi, infatti, si limita a depositare una serie di assegni circolari e bonifici che non rappresentano pagamenti effettuati dallo stesso , anzi in tali documenti figurano i nomi di entrambi i coniugi (doc. 3 e CP_1
5), oppure il nominativo di altri beneficiari (es. “Billeci Palma”, v. doc. 3) o, ancora, il nella qualità di “beneficiario” (doc. 4). CP_1
Per tutte le considerazioni svolte, entrambi i gravami proposti da e Pt_1 CP_1
devono essere disattesi, con conferma dell'impugnata statuizione.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca quale esito della lite, anche in questa sede vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del 16.2.2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 994/2019 del 29.10.2019 resa dal Tribunale di Trapani, e rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Compensa le spese del presente grado del giudizio tra tutte le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per entrambi gli appelli.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18 settembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
GI De RE TO RT PO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6