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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2644/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 15.10.2024, notificata il 18.10.2024, promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo de' Capitani di Vimercate in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente fra di loro, dagli Avv.ti Mauro Minucci del Foro di Genova e Chiara Intrieri del Foro di Torino, in forza di procura in calce alla memoria difensiva in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
I - in via preliminare di merito, in riforma della sentenza di primo grado, che non ne ha preso atto, dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo;
- in subordine:
II - riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato revocato il decreto ingiuntivo
n. 2582/2021 R.G. n. 8100/2021, emesso dal Tribunale di Genova il 16/9/2021, respingere
l'opposizione avversaria ed ogni e tutte le eccezioni, domande, istanze e deduzioni avversarie, accertando quindi la sussistenza del debito del Dr. nei confronti Controparte_1 della Sig.ra per un importo pari a euro 199.868,84 per capitale, oltre Parte_2 interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al saldo, oltre spese e competenze
1 di difesa del monitorio liquidate in decreto o la somma, anche minore, meglio determinata dal Giudice all'esito del presente giudizio, previo occorrendo, anche in via riconvenzionale, annullamento per incapacità della Sig.ra dell'asserito atto di scioglimento per mutuo Pt_2 consenso del contratto di locazione in oggetto che denegatamente si ritenesse concluso tra le Parti (con decorrenza dal 31.12.2017); debito che, visto il decesso della Sig.ra Pt_2 intervenuto nel corso del primo grado di giudizio, dovrà poi essere imputato da parte del Dr.
alla propria quota ereditaria ai sensi dell'art. 724, co. 2, c.c.; Controparte_1
III - in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma
Corte ritenesse inapplicabile l'art. 724 c.c. come sopra invocato, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 R.G. n.
8100/2021, emesso dal Tribunale di Genova il 16/9/2021, previo accertamento del fatto che per effetto della successione della Sig.ra i è determinata una confusione Parte_2 solo parziale del debito del sig. , pari alla metà del credito di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo, condannando il medesimo Sig. a pagare l'altra metà di detto Controparte_1 credito a favore dell'altro co-erede, Sig. ; Parte_1
IV - in via di estremo subordine, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta
Ecc.ma Corte ritenesse inapplicabile l'art. 724 c.c. come sopra invocato e che si ritenesse validamente ed efficacemente sciolto il contratto di locazione per mutuo consenso al
31.12.2017 (e dunque anche nella denegata ipotesi in cui venisse respinta la domanda di cui sopra d'annullamento dell'asserito atto di scioglimento del contratto di locazione), anche in via riconvenzionale:
a) condannare al pagamento in favore di della metà Controparte_1 Parte_1 delle somme dovute per indennità d'occupazione ex art. 1591 c.c. dalla data dello scioglimento del rapporto e sino al decesso della sig.ra oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, somme parametrate al canone mensile contrattualmente determinato e quindi per euro 1.549,37 al mese, per totali € 77.468,54 sino al mese di febbraio 2022 compreso, oltre successive mensilità sino al decesso della de cuius, oltre comunque alle somme dovute per canoni di locazione per il periodo intercorrente tra il gennaio 2011 e la data di risoluzione per la metà di € 130.147,08, quindi per totali pari alla metà di € 207.615,62 sino a febbraio 2022 compreso, oltre successive mensilità sino al suddetto decesso, ovvero anche diversa somma determinata dal Giudice all'esito della presente causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, riservato ogni risarcimento del maggior danno subito dalla de
2 cuius-locatrice e quindi salva anche ogni domanda di risarcimento per eventuali danni all'immobile;
b) in via di ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse esser stato concluso tra le Parti contratto di comodato per l'immobile di causa:
b-i) annullarlo per incapacità della Sig.ra e conseguentemente condannare Pt_2 [...]
al pagamento in favore di di quanto al precedente punto a); CP_1 Parte_1
b-ii) in subordine, qualora denegatamente non si ritenesse d'annullarlo come sopra richiesto, ritenere e dichiarare il contratto di comodato sciolto e/o risolto, e scioglierlo e/o risolverlo e/o dichiararlo privo d'effetti;
- con il favore di spese, competenze e onorari relativi al secondo grado di giudizio, oltre Iva,
Cpa e accessori come per legge”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio
In via pregiudiziale e preliminare
Dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal dr. avverso la Parte_1 sentenza n. 2644/2024 del Tribunale di Genova, per violazione degli artt. 342, 434, 435 e
447-bis c.p.c., l'omessa/nulla/inesistente notifica del decreto di fissazione dell'udienza unitamente al ricorso e comunque per tutte le ragioni esposte.
In via preliminare:
Per tutti i motivi esposti in narrativa
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal dr. per violazione Parte_1 dell'art. 345 c.p.c., stante la novità delle domande formulate in sede di gravame rispetto alla posizione processuale assunta in primo grado;
Dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la radicale carenza di specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata
Nel merito
Rigettare l'appello proposto dal dr. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2644/2024 emessa dal
Tribunale di Genova in data 15.10.2024
In via subordinata nel merito:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla confusione, accogliere le originarie eccezioni formulate dal dr. nel ricorso in riassunzione e/o nel ricorso in opposizione Controparte_1
3 (prescrizione parziale, pagamento parziale, risoluzione consensuale del contratto, abuso del diritto), da aversi qui integralmente ritrascritte e, per l'effetto, revocare comunque il decreto ingiuntivo n. 2582/2021
In via istruttoria
In via istruttoria, ammettere la prova orale in materia diretta ed in materia contraria (sui capitoli eventualmente ammessi in favore della controparte), sulle circostanze dedotte nel ricorso in opposizione nonché in memoria datata 12.05.2022, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, tutte precedute dal rituale “vero che”, senza inversione alcuna dell'onere della prova. Si conferma la lista testimoniale di cui al ricorso in opposizione di cui alla memoria del 12.05.22, da aversi qui per integralmente ritrascritta.
In ogni caso:
Rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13.09.2021, , madre delle odierne Parte_2 parti in causa, deduceva di essere piena proprietaria del locale a uso magazzino sito nel
Comune di Masone, posto al piano fondi di Via G. Marconi riportato al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 11, mappale 162, sub. 8, cat C/2, classe 2, consistenza mq 107, superficie catastale totale mq 119, R.C. € 281,83, nonché dell'appartamento posto al civico
14 della medesima via, riportato al catasto fabbricati al foglio 11, mappale 162, sub. 10, cat.
A/2, classe U, consistenza vani 10, R.C. € 852,15. La ricorrente rappresentava di avere concesso in locazione al figlio, , con contratto di locazione a uso commerciale Controparte_1 datato 01.02.1999, regolarmente registrato, il locale posto nei fondi adibito a farmacia, nonché due vani più servizio facenti parte dell'appartamento per la durata di anni 6, con rinnovo del contratto di 6 anni in 6 anni, salva disdetta da comunicarsi con raccomanda a.r. almeno 12 mesi prima di ogni singola scadenza. Il canone di locazione era stato pattuito in
Lire 3.000.000 mensili, pari a € 1.549,37, tuttavia, a partire da gennaio 2011, il conduttore aveva iniziato a non corrispondere più i canoni, accumulando così un debito pari ad €
199.868,84 al 13.09.2021, somma di cui chiedeva la condanna al pagamento.
In data 16.09.2021 il Tribunale di Genova emetteva il provvedimento monitorio n.
2582/2021, con cui veniva ingiunto a di pagare la predetta somma in favore Controparte_1
4 di parte ricorrente, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e alle spese legali.
Con ricorso in opposizione del 28.10.2021, l'ingiunto contestava integralmente la pretesa creditoria, eccependo: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per i canoni relativi al periodo gennaio 2011 - giugno 2016; b) l'avvenuto pagamento delle somme richieste;
c) l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione alla data del
31.12.2017, regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
d) l'abuso del diritto da parte della Sig. ra er il ritardo sleale nell'esercizio del diritto di credito, avendo atteso Pt_2 oltre 10 anni prima di agire. Chiedeva revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 del 16.09.2021.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2022 , Parte_2 rappresentata dal suo amministratore di sostegno, opponendo: - che non poteva operare l'eccepita prescrizione parziale del credito, stante una giusta causa di sospensione di ogni e qualsiasi termine prescrizionale astrattamente intercorso tra le parti, ai sensi dell'art. 2942, comma 1, n. 1, c.c., poiché si trovava nell'impossibilità giuridica di poter far valere i propri diritti, vista la sua incapacità data dalla malattia degenerativa che l'aveva colpita e il suo grave deficit cognitivo dovuto anche all'età (ultracentenaria); - che la prescrizione non poteva essere invocata dall'attore in opposizione anche perché i pagamenti parziali dallo stesso dedotti costituivano atto interruttivo ex se del decorso della prescrizione stessa, come equivalente a un riconoscimento del diritto stesso, ex art. 2944 c.c.; - che la documentazione versata in atti dal figlio relativa al pagamento di € 45.567,20 dal 2011 al 2014 Controparte_1 non fosse riferibile al rapporto locatizio oggetto di causa, in quanto tra le parti era in essere un altro rapporto contrattuale di partecipazione di entrambi agli utili della farmacia, successivamente condotta unicamente dal dott. e originariamente avviata Controparte_1 dalla dott.ssa Contestava, anche in via riconvenzionale, l'asserita risoluzione Pt_2 contrattuale del contratto di locazione, in quanto non era mai stato sottoscritto alcun accordo in tal senso tra le parti. In ogni caso, la mancata restituzione dell'immobile comportava comunque un debito dell'opponente per ritardata restituzione di bene locato ex art. 1591
c.c. Domandava, anche in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento dell'indennità di locazione ex art. 1591 c.c. dalla data di scioglimento del rapporto e fino all'effettivo rilascio. Inoltre, essendo stata dedotta da controparte una situazione di comodato dal 2018 in poi, nel caso in cui si ritenesse il medesimo sussistente, la opposta ne chiedeva l'annullamento per sua incapacità di intendere e di volere. Negava la
5 sussistenza di qualsivoglia abuso del diritto, poiché l'inerzia del creditore non poteva equivalere, nel caso di specie, a rinuncia.
All'udienza del 07.12.2023, veniva dichiarato il decesso di avvenuto in Parte_2 data 16.11.2023 e il giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione del 14.02.2024, riassumeva il giudizio nei Controparte_1 confronti dell'altro erede della Sig.ra ovvero l'odierno appellante, Pt_2 Parte_1
, chiedendo dichiararsi: a) in via principale, la cessazione della materia del
[...] contendere in forza di un accordo intervenuto tra le parti prima del decesso della in Pt_2 sede di mediazione obbligatoria, avviata in pendenza del procedimento di opposizione previo consenso del Giudice Tutelare;
b) in subordine, l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1253 c.c. per confusione, essendo egli divenuto col fratello coerede dell'intero patrimonio della madre, comprensivo di debiti e crediti;
c) in ulteriore subordine, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso in opposizione, da intendersi tutte riproposte.
All'udienza del 23.04.2024 il Giudice, constatata la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione, dichiarava la contumacia di . Parte_1
In data 03.05.2024, si costituiva in giudizio, senza null'altro Parte_1 aggiungere o specificare.
In data 20.05.2024 chiedeva differimento dell'udienza stante l'avvio di Controparte_1 istanza di mediazione.
All'udienza del 05.06.2024 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo a definizione di tutte le controversie tra loro esistenti ma di avere necessità di comparire da un notaio per formalizzare i relativi trasferimenti immobiliari. Il Giudice, pertanto, rinviava l'udienza di trattazione della causa. All'udienza successiva del 19.09.2024, in cui le parti domandavano concordemente fissarsi udienza di discussione.
All'esito della discussione avvenuta all'udienza del 15.10.2024, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2644/2024, così provvedeva: “ - revoca la contumacia del dott. Parte_1
; - revoca il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 –R.G. n. 8100/2021, emesso dal
[...]
Tribunale di Genova il 16/9/2021, per le ragioni esposte in parte motiva;
- respinge le domande riconvenzionali di parte opposta;
- compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Richiamando gli insegnamenti della Cassazione in materia – in base ai quali i crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria e non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi - il Tribunale dichiarava che , in qualità di coerede, fosse Controparte_1 divenuto titolare, unitamente al fratello, dell'intero credito vantato dalla madre e che,
6 riunendosi in lui le qualità di debitore e creditore, l'obbligazione oggetto della presente controversia si fosse estinta per confusione.
Il Tribunale respingeva, altresì, le domande riconvenzionali originariamente proposte dalla rilevando che le stesse non erano state più riproposte dal dott. Pt_2 Parte_1
. Le spese venivano compensate.
[...]
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di Parte_1 ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con un primo motivo l'appellante lamenta l'omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo da parte del primo giudice.
Deduce che la causa pendente in primo grado è stata espressamente definita con una transazione e richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in corso di causa e avente a oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. Chiede, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio.
2) Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto estinto per confusione l'intero credito del de cuius nei confronti di uno dei due coeredi a seguito dell'apertura della successione. Richiamando la giurisprudenza di merito l'appellante afferma che la decisione del Tribunale sarebbe errata nella parte in cui ha stabilito che operi una confusione integrale del credito del de cuius nei confronti di uno dei due coeredi per il solo fatto della successione, laddove avrebbe dovuto invece rilevare che la confusione può operare solo in parte, limitatamente alla quota di eredità della Sig. pettante al figlio corrispondente esattamente alla metà del Parte_2 Controparte_2 credito. La sentenza di primo grado avrebbe il paradossale effetto di regalare al co-erede debitore la metà del credito che è in realtà di spettanza dell'altro co-erede.
3) Con un terzo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 724 e 725 c.c. in tema di dovere di ciascun erede-debitore di imputazione dei debiti verso il de cuius alla propria quota di eredità e del diritto degli eredi-creditori di prelevare dalla massa ereditaria beni in proporzione alle loro quote. Egli – afferma - ha diritto di prelevare dalla massa ereditaria il
50% del credito. La sentenza impugnata sarebbe, quindi, errata laddove non ha riconosciuto il dovere di di imputare alla sua quota di eredità il debito di cui al decreto Controparte_1
7 ingiuntivo e correlativamente il diritto del coerede di prelevare dalla Parte_1 massa ereditaria il 50% di detto credito.
4) Con un quarto motivo l'appellante rileva la contraddittorietà della confusione totale disposta con la gravata sentenza con la confusione solo parziale dedotta dall'odierno appellato nel corso del giudizio di primo grado: all'udienza del 23.04.2024 Controparte_1 rendeva una dichiarazione avente, a detta dell'appellante, portata confessoria, poiché insisteva affinché fosse “…dichiarata la cessazione della materia del contendere ... per confusione della posizione dell'opponente e dell'opposto, quantomeno parziale, essendo
l'opponente divenuto anche creditore dell'eredità”.
Pertanto, l'appellante insiste perché la Corte riformi la sentenza impugnata riconoscendo la sussistenza di una confusione solo parziale.
5) Con un quinto motivo l'appellante lamenta il travisamento dell'informazione probatoria della non operabilità piena della confusione con il fatto probatorio dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte dell'odierno appellante. La sentenza di primo grado ha recepito che avesse accettato l'eredità con beneficio Parte_1
d'inventario, ma ha tratto l'errata conseguenza che l'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione a favore della defunta si fosse estinta interamente per Parte_2 confusione. L'accettazione dell'eredità effettuata da ha fatto, infatti, Parte_1 acquisire a quest'ultimo lo status di coerede, unitamente al fratello , che aveva già CP_1 accettato l'eredità puramente e semplicemente, per cui acquisendo entrambi lo status di coeredi della defunta madre, - diversamente da quanto ha stabilito la sentenza di CP_1 primo grado - non può avere ereditato l'intero debito, che, pertanto, non si è estinto integralmente per confusione.
Si è costituito , eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello, Controparte_1 avuto riguardo al fatto che l'appellante ha notificato all'appellato, in data 18.11.2024, il solo ricorso in appello (oltre al mandato e alla relata), omettendo di notificare contestualmente il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione e discussione.
Sempre in via preliminare, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di proporre domande nuove ex art. 345 c.p.c., posto che Parte_1 si è costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, senza formulare alcuna conclusione, senza contestare alcuna delle difese svolte dall'opponente nel ricorso in riassunzione e senza riproporre le domande formulate in via riconvenzionale dalla defunta madre. Ciò nonostante, con il ricorso in appello ha introdotto una serie di domande mai formulate né
8 discusse nel precedente grado di giudizio, insistendo anche per l'accoglimento di quelle inizialmente avanzate dalla Sig.ra rimodulate al sopraggiungere della successione, Pt_2 che devono, pertanto, essere considerate nuove. Tali domande costituiscono una mutatio libelli rispetto al thema decidendum del primo grado, come cristallizzatosi a seguito della tardiva costituzione dell'odierno appellante, costituzione per di più priva di manifestazione di ogni interesse giudiziale, mancando deduzioni, conclusioni e istanze di prova. Afferma che le domande in oggetto (cessazione materia del contendere basata su un fatto sopravvenuto e mai dedotto in primo grado o comunque non dedotto nei termini, confusione parziale con conseguente condanna, applicazione di norme successorie specifiche come gli artt. 724-725 c.c., indennità di occupazione, annullamento comodato nonché le domande c.d. “adeguate al sopraggiungere della successione”) introducono temi di indagine e petita completamente nuovi rispetto alla posizione processuale assunta (rectius, non assunta) da in primo grado. Nel merito, contesta tutto quanto dedotto in atto di Parte_1 appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 28.05.2025, la Corte, dato atto del deposito della parte appellante della notifica del ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza da parte dell'appellante in data 26/5/2025, giorno prima dell'udienza, del decreto di fissazione dell'udienza, ha concesso un termine a difesa alla parte appellata ed ha rinviato quindi l'udienza di discussione ad altra data (01.07.2025).
L'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è tenuta in data 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata è infondata.
Seppure sia vero che inizialmente – certamente prima della costituzione dell'appellato
-, l'appellante ha notificato all'odierno appellato, in data 18.11.2024, il solo Controparte_1 ricorso in appello (oltre al mandato e alla relata), omettendo di notificare contestualmente il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione e discussione del procedimento, e seppure sia vero che in caso di omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il ricorso si presenti improcedibile, occorre osservare che nel caso in esame, in data 26/5/2025, giorno antecedente alla fissata udienza di discussione
(27/5/2025), la parte appellante ha depositato la prova della notifica alla controparte anche del decreto di fissazione dell'udienza, unitamente agli atti già notificati (ricorso, mandato e relata).
9 Non ricorre, pertanto, l'ipotesi di omessa notifica invocata dalla parte appellata, ma di notifica non effettuata nel rispetto dei termini, questione per la quale si pone il problema della relativa conseguenza processuale.
Pacificamente, quanto al termine di 10 giorni fissato dall'art. 435, comma 2, c.p.c. entro il quale provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato, trattasi di termine ordinatorio. Come affermato dalla Corte Suprema. “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per
l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art.
435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.” (Cass. n. 24034/2020; n. 23426/2013).
Quanto alla mancata osservanza del termine non minore di 25 giorni che deve, invece, intercorrere tra la data di notifica dell'atto d'appello e la data dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435, comma 3, c.p.c.), occorre rilevare che la più recente giurisprudenza, in materia di rito del lavoro, applicabile alla disciplina delle locazioni, si è espressa nel senso di escludere la suddetta sanzione (di improcedibilità) in relazione a difetto processuale meno grave, laddove il vizio non coinvolga in sé l'instaurazione del contraddittorio (nullità della notifica, mancato rispetto dei termini previsti per la sua effettuazione), ma solo i tempi utili all'esercizio del diritto di difesa, quale quello in esame.
E' stato affermato dalla Corte Suprema che “I' art. 6 C.E.D.U. fa, d'altronde, riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all'esame della propria causa, oltre che all'equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che "il principio del giusto processo (....) non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso, dovendosi evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, diritto ad un giudizio" (così Cass., SU., 12 marzo 2014, n. 5700). L'equilibrio del sistema è peraltro insito nello stesso art. 111 della Costituzione, il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge” (cfr. in tali termini Cass. 9404/2018). Ciò in ossequio al principio del giusto processo e di strumentalità e congruità delle forme rispetto allo scopo che esalta l'esigenza del
10 raggiungimento del risultato rispetto al dato formale in presenza di vizi procedurali minori
(Cass. s.u. n. 14916/2016).
A tutela dell'esigenza del diritto di difesa della parte appellata è stato quindi concesso dalla
Corte un termine a difesa diretto a consentire alla stessa di meglio esplicitare le proprie difese, nonostante già con la costituzione del 18/11/2024 avesse preso posizione su tutti i motivi di appello (cfr. Cass. n. 21889/2020; n. 5166/2023).
Ogni questione inerente la notifica del ricorso e del decreto deve pertanto intendersi sanata e risolta.
Venendo, ora, alle questioni inerenti la regolarità della notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, anch'esse sollevate dalla parte appellata, esse appaiono infondate.
La doglianza inerente la “mancanza di firma digitale dell'avvocato notificante” è infondata.
Dall'esame della ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec emerge che risultano formati digitalmente gli atti nativi digitali (appello, e relata), mentre risulta, quanto alla copia informatica notificata del decreto di fissazione dell'udienza, che la stessa che reca la firma digitale del Presidente Dott. Marcello Bruno, è stata oggetto di attestazione di conformità, come parimenti per la procura.
Ciò vale anche per la seconda doglianza, risultando la regolarità della firma del Presidente della Corte di Appello sul file notificato.
Quanto alla doglianza inerente la “erronea attestazione di conformità”, inerente il fatto che l'attestazione che dichiara la conformità all'originale informatico, anzichè all'atto estratto dal fascicolo telematico, costituirebbe un vizio formale sostanziale, si rileva che detta attestazione determina una mera irregolarità, che non lede il diritto di difesa della parte e non conduce ad una lesione dell'instaurazione del contraddittorio, posto che non sussiste alcuna difformità rispetto agli originati informatici telematici.
Venendo ora all'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sempre sollevata dalla parte appellata, si ricorda che la Corte Suprema ha affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
11 decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. s.u. n. 36481/2022).
Detta eccezione va respinta alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello
Venendo, ora al primo motivo di appello principale definito “ In via preliminare: omessa rilevazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo”, dagli atti emerge che, dopo la riassunzione del giudizio del 14/2/2024 da parte di CP_1
, e dopo la costituzione in giudizio del 3/5/2024 di , all'udienza
[...] Parte_1 del 21/5/2025 i difensori concordemente hanno chiesto un rinvio per potere concludere la mediazione. Emerge dal verbale che alla successiva udienza del 5/6/2024 “ I difensori concordemente danno atto di avere raggiunto un accordo a definizione di tutte le controversie esistenti tra le parti ma di avere necessità di comparire da un Notaio per formalizzare i trasferimenti immobiliari previsti nell'accordo raggiunto e depositato sul PCT.”
Effettivamente con le note scritte del 3/5/2024 l'appellante ha Parte_1 depositato nel fascicolo telematico l'intesa preliminare raggiunta in data 3 giugno 2024 tra le parti in sede di mediazione, aggiungendo che tale accordo è stato raggiunto “a definizione di tutte le controversie attuali e potenziali tra i suddetti rappresentanti “.
Alla successiva udienza del 19/9/2024 i difensori hanno chiesto concordemente fissarsi udienza di discussione, e all'udienza all'uopo fissata i difensori hanno così concluso: “ per
l'opponente: rileva la tardività della costituzione del sig. , la mancata Parte_1 formulazione di conclusioni nell'atto costitutivo, l'inesistenza di deduzioni a conforto di una qualunque tesi e anche l'omessa adesione a qualunque precedente difesa. Insiste come in ricorso in opposizione, nonché in quello in riassunzione e come da verbale 23/4/2024.
Per parte opposta: si richiamano le difese e le conclusioni dell'Avv. Lizza per la parte
si rileva che in data 3/6/24 è stata raggiunta una intesa preliminare tra le Parte_2 parti a cui il sig. ha dato parziale esecuzione effettuando i pagamenti di cui alla Parte_1 nota di deposito del 14/10/24, mentre controparte si è sottratta agli adempimenti mancando di fissare l'appuntamento dal notaio per dare seguito alla divisione ereditaria.
12 L'avv. Minucci eccepisce la tardività del deposito del 14/10/2024 da parte dell'opposto e in ogni caso l'inconferenza della documentazione. L'avv. Vanni rileva che si tratta di documenti relativi a fatti sopravvenuti.”.
Afferma parte appellata che: -la scrittura del 03.06.2024 è stata qualificata dalle stesse parti
(e dallo stesso appellante nella nota di deposito) come “intesa preliminare”, la cui efficacia era subordinata alla successiva formalizzazione mediante atto notarile per i trasferimenti immobiliari previsti;
- che ciò emerge chiaramente anche dal verbale dell'udienza del
05.06.2024, ove i procuratori chiedevano rinvio evidenziando la necessità di comparire avanti al Notaio per la “formalizzazione dell'accordo”; - che le trattative per la formalizzazione sono successivamente fallite, tanto che all'udienza del 19.09.2024 le parti hanno concordemente richiesto la fissazione dell'udienza di discussione, manifestando così la persistenza del contenzioso, e quindi l'interesse di entrambi alla sua coltivazione;
che all'udienza di discussione del 15.10.2024, come si legge sul relativo verbale, la stessa difesa dell'odierno appellante ha nuovamente qualificato la detta scrittura come “intesa preliminare” e, senza averle mai richiamate prima, ha però insistito per l'accoglimento delle conclusioni originarie della madre (conferma del decreto ingiuntivo), dimostrando ad un tempo una precaria conoscenza delle norme di procedura e la volontà di non ritenere affatto cessata la materia del contendere;
-che la mera esistenza di una bozza di accordo o di un'intesa non perfezionata, soprattutto quando seguita dalla ripresa del contenzioso e dalla persistenza del dissenso (come nel caso di specie, con reciproche doglianze di inadempimento), non determina la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di questo excursus, in primo luogo, osserva la Corte che, come affermato dalla
Corte Suprema (Cass. n. 26118/2021), l'eccezione di intervenuta transazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di transazione “semplice” o novativa, forma oggetto di un'eccezione in senso lato, con la conseguenza che può essere rilevata “d'ufficio e persino in grado di appello, ma pur sempre a condizione che il fatto costitutivo di esse sia entrato nel processo”, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie. Nel caso di specie, l'accordo transattivo è entrato nel processo quale fatto sopravvenuto a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti e tempestivamente depositato in data 3 giugno 2024 dall'odierna parte appellante, risultando richiamato nel verbale d'udienza del 5 giugno 2024.
Né può sostenersi che vi sarebbe stata una sorta di rinuncia della parte appellante a far valere l'atto transattivo. Ed invero non risulta che vi sia stata rinuncia espressa della Difesa della odierna parte appellante. Come sempre emerge dalla summenzionata pronuncia della
Corte Suprema, il silenzio non è indice di alcuna manifestazione di volontà, né può dirsi che
13 risulti un comportamento concludente tale da far ritenere che vi sia stata detta rinuncia, posto che se è vero che la parte ha richiamato le conclusioni della Parte_1 originaria ingiungente-opposta , è altresì vero che la stessa ha parimenti Parte_2 richiamato l'”intesa preliminare” raggiunta dalle parti in data 3/6/2024, di tal chè non si ravvisa né alcuna rinuncia, né alcuna novità nella domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla base della transazione, comunque rilevabile d'ufficio.
Tanto premesso, ed entrando nel merito dell'accordo, rileva la Corte che, nonostante la dizione utilizzata dalle parti “intesa preliminare” la stessa prevede e definisce in modo preciso, puntuale, specifico e definitivo gli accordi raggiunti “a definizione di tutte le controversie attuali e potenziali tra i suddetti rappresentati” (prima pagina della transazione).
In particolare all'articolo 7 e previsto che “Il Dott. e il Dott. danno atto, a Parte_1 CP_1 mezzo delle sopra indicate rappresentanti, che la presente intesa definisce, azzerandoli, i rispettivi rapporti di debito e credito eventualmente tra loro esistenti, anche in relazione ai diritti di credito della defunta signora e della di lei massa ereditaria nei Parte_2 confronti degli stessi e , ivi incluso in riferimento al giudizio RG 9580/2021 CP_1 Parte_1 nanti il Tribunale di Genova” . Tale dizione è chiarissima ed inequivoca nell'esprimere la volontà delle parti di definizione dei rispettivi crediti/debiti, e si riferisce specificamente all'originario diritto di credito della defunta oggetto del giudizio di cui è Parte_2 causa, non lasciando al riguardo margini a dubbi, sia sul piano letterale sia nell'esprimere la comune volontà delle parti. L'espressione usata “intesa preliminare” è chiaramente utilizzata – per come tra l'altro emerge dal verbale di udienza del 05.06.2024, ove i procuratori chiedevano rinvio evidenziando la necessità di comparire avanti al Notaio per la
“formalizzazione dell'accordo” – nel senso che prevedendo l'accordo, quanto meno, anche la divisione di beni immobili ereditati, ciò si sarebbe concretizzato con una formalizzazione mediante atto notarile, evidentemente ai fini della trascrizione ex art. 2643 c.c. (in tal senso depone anche il fatto che i verbi declinati al futuro nel suddetto accordo ineriscono i soli beni immobili), circostanza che tuttavia non toglie che il contenuto dell'accordo, coerente con la volontà espressa, si fosse già perfezionato in quel momento, necessitando solo di un adempimento di natura meramente formale, ossia la consacrazione in un atto notarile.
La causa pendente, dunque, è stata espressamente definita con una transazione, circostanza che rende accoglibile la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dall'appellante . Parte_1
In tal senso, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
14 In ordine alle spese, tenuto conto 1) del sopravvenire, all'originaria causa introdotta da
, in persona dell'amministratore di sostegno, contro del Parte_2 Controparte_1 decesso della prima, 2) del subentrare nel giudizio dell'altro unico erede Parte_1
, 3) e del sopravvenire fra le odierne parti dell'accordo transattivo di cui si è detto, la
[...]
Corte ravvisa le ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2644/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 15.10.2024, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, la Corte così provvede:
-in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado.
Genova, 26/11/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Valeria Albino
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2644/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 15.10.2024, notificata il 18.10.2024, promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo de' Capitani di Vimercate in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente fra di loro, dagli Avv.ti Mauro Minucci del Foro di Genova e Chiara Intrieri del Foro di Torino, in forza di procura in calce alla memoria difensiva in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
I - in via preliminare di merito, in riforma della sentenza di primo grado, che non ne ha preso atto, dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo;
- in subordine:
II - riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato revocato il decreto ingiuntivo
n. 2582/2021 R.G. n. 8100/2021, emesso dal Tribunale di Genova il 16/9/2021, respingere
l'opposizione avversaria ed ogni e tutte le eccezioni, domande, istanze e deduzioni avversarie, accertando quindi la sussistenza del debito del Dr. nei confronti Controparte_1 della Sig.ra per un importo pari a euro 199.868,84 per capitale, oltre Parte_2 interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al saldo, oltre spese e competenze
1 di difesa del monitorio liquidate in decreto o la somma, anche minore, meglio determinata dal Giudice all'esito del presente giudizio, previo occorrendo, anche in via riconvenzionale, annullamento per incapacità della Sig.ra dell'asserito atto di scioglimento per mutuo Pt_2 consenso del contratto di locazione in oggetto che denegatamente si ritenesse concluso tra le Parti (con decorrenza dal 31.12.2017); debito che, visto il decesso della Sig.ra Pt_2 intervenuto nel corso del primo grado di giudizio, dovrà poi essere imputato da parte del Dr.
alla propria quota ereditaria ai sensi dell'art. 724, co. 2, c.c.; Controparte_1
III - in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma
Corte ritenesse inapplicabile l'art. 724 c.c. come sopra invocato, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 R.G. n.
8100/2021, emesso dal Tribunale di Genova il 16/9/2021, previo accertamento del fatto che per effetto della successione della Sig.ra i è determinata una confusione Parte_2 solo parziale del debito del sig. , pari alla metà del credito di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo, condannando il medesimo Sig. a pagare l'altra metà di detto Controparte_1 credito a favore dell'altro co-erede, Sig. ; Parte_1
IV - in via di estremo subordine, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta
Ecc.ma Corte ritenesse inapplicabile l'art. 724 c.c. come sopra invocato e che si ritenesse validamente ed efficacemente sciolto il contratto di locazione per mutuo consenso al
31.12.2017 (e dunque anche nella denegata ipotesi in cui venisse respinta la domanda di cui sopra d'annullamento dell'asserito atto di scioglimento del contratto di locazione), anche in via riconvenzionale:
a) condannare al pagamento in favore di della metà Controparte_1 Parte_1 delle somme dovute per indennità d'occupazione ex art. 1591 c.c. dalla data dello scioglimento del rapporto e sino al decesso della sig.ra oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, somme parametrate al canone mensile contrattualmente determinato e quindi per euro 1.549,37 al mese, per totali € 77.468,54 sino al mese di febbraio 2022 compreso, oltre successive mensilità sino al decesso della de cuius, oltre comunque alle somme dovute per canoni di locazione per il periodo intercorrente tra il gennaio 2011 e la data di risoluzione per la metà di € 130.147,08, quindi per totali pari alla metà di € 207.615,62 sino a febbraio 2022 compreso, oltre successive mensilità sino al suddetto decesso, ovvero anche diversa somma determinata dal Giudice all'esito della presente causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, riservato ogni risarcimento del maggior danno subito dalla de
2 cuius-locatrice e quindi salva anche ogni domanda di risarcimento per eventuali danni all'immobile;
b) in via di ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse esser stato concluso tra le Parti contratto di comodato per l'immobile di causa:
b-i) annullarlo per incapacità della Sig.ra e conseguentemente condannare Pt_2 [...]
al pagamento in favore di di quanto al precedente punto a); CP_1 Parte_1
b-ii) in subordine, qualora denegatamente non si ritenesse d'annullarlo come sopra richiesto, ritenere e dichiarare il contratto di comodato sciolto e/o risolto, e scioglierlo e/o risolverlo e/o dichiararlo privo d'effetti;
- con il favore di spese, competenze e onorari relativi al secondo grado di giudizio, oltre Iva,
Cpa e accessori come per legge”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio
In via pregiudiziale e preliminare
Dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal dr. avverso la Parte_1 sentenza n. 2644/2024 del Tribunale di Genova, per violazione degli artt. 342, 434, 435 e
447-bis c.p.c., l'omessa/nulla/inesistente notifica del decreto di fissazione dell'udienza unitamente al ricorso e comunque per tutte le ragioni esposte.
In via preliminare:
Per tutti i motivi esposti in narrativa
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal dr. per violazione Parte_1 dell'art. 345 c.p.c., stante la novità delle domande formulate in sede di gravame rispetto alla posizione processuale assunta in primo grado;
Dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la radicale carenza di specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata
Nel merito
Rigettare l'appello proposto dal dr. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2644/2024 emessa dal
Tribunale di Genova in data 15.10.2024
In via subordinata nel merito:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla confusione, accogliere le originarie eccezioni formulate dal dr. nel ricorso in riassunzione e/o nel ricorso in opposizione Controparte_1
3 (prescrizione parziale, pagamento parziale, risoluzione consensuale del contratto, abuso del diritto), da aversi qui integralmente ritrascritte e, per l'effetto, revocare comunque il decreto ingiuntivo n. 2582/2021
In via istruttoria
In via istruttoria, ammettere la prova orale in materia diretta ed in materia contraria (sui capitoli eventualmente ammessi in favore della controparte), sulle circostanze dedotte nel ricorso in opposizione nonché in memoria datata 12.05.2022, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, tutte precedute dal rituale “vero che”, senza inversione alcuna dell'onere della prova. Si conferma la lista testimoniale di cui al ricorso in opposizione di cui alla memoria del 12.05.22, da aversi qui per integralmente ritrascritta.
In ogni caso:
Rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13.09.2021, , madre delle odierne Parte_2 parti in causa, deduceva di essere piena proprietaria del locale a uso magazzino sito nel
Comune di Masone, posto al piano fondi di Via G. Marconi riportato al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 11, mappale 162, sub. 8, cat C/2, classe 2, consistenza mq 107, superficie catastale totale mq 119, R.C. € 281,83, nonché dell'appartamento posto al civico
14 della medesima via, riportato al catasto fabbricati al foglio 11, mappale 162, sub. 10, cat.
A/2, classe U, consistenza vani 10, R.C. € 852,15. La ricorrente rappresentava di avere concesso in locazione al figlio, , con contratto di locazione a uso commerciale Controparte_1 datato 01.02.1999, regolarmente registrato, il locale posto nei fondi adibito a farmacia, nonché due vani più servizio facenti parte dell'appartamento per la durata di anni 6, con rinnovo del contratto di 6 anni in 6 anni, salva disdetta da comunicarsi con raccomanda a.r. almeno 12 mesi prima di ogni singola scadenza. Il canone di locazione era stato pattuito in
Lire 3.000.000 mensili, pari a € 1.549,37, tuttavia, a partire da gennaio 2011, il conduttore aveva iniziato a non corrispondere più i canoni, accumulando così un debito pari ad €
199.868,84 al 13.09.2021, somma di cui chiedeva la condanna al pagamento.
In data 16.09.2021 il Tribunale di Genova emetteva il provvedimento monitorio n.
2582/2021, con cui veniva ingiunto a di pagare la predetta somma in favore Controparte_1
4 di parte ricorrente, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e alle spese legali.
Con ricorso in opposizione del 28.10.2021, l'ingiunto contestava integralmente la pretesa creditoria, eccependo: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per i canoni relativi al periodo gennaio 2011 - giugno 2016; b) l'avvenuto pagamento delle somme richieste;
c) l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione alla data del
31.12.2017, regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
d) l'abuso del diritto da parte della Sig. ra er il ritardo sleale nell'esercizio del diritto di credito, avendo atteso Pt_2 oltre 10 anni prima di agire. Chiedeva revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 del 16.09.2021.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2022 , Parte_2 rappresentata dal suo amministratore di sostegno, opponendo: - che non poteva operare l'eccepita prescrizione parziale del credito, stante una giusta causa di sospensione di ogni e qualsiasi termine prescrizionale astrattamente intercorso tra le parti, ai sensi dell'art. 2942, comma 1, n. 1, c.c., poiché si trovava nell'impossibilità giuridica di poter far valere i propri diritti, vista la sua incapacità data dalla malattia degenerativa che l'aveva colpita e il suo grave deficit cognitivo dovuto anche all'età (ultracentenaria); - che la prescrizione non poteva essere invocata dall'attore in opposizione anche perché i pagamenti parziali dallo stesso dedotti costituivano atto interruttivo ex se del decorso della prescrizione stessa, come equivalente a un riconoscimento del diritto stesso, ex art. 2944 c.c.; - che la documentazione versata in atti dal figlio relativa al pagamento di € 45.567,20 dal 2011 al 2014 Controparte_1 non fosse riferibile al rapporto locatizio oggetto di causa, in quanto tra le parti era in essere un altro rapporto contrattuale di partecipazione di entrambi agli utili della farmacia, successivamente condotta unicamente dal dott. e originariamente avviata Controparte_1 dalla dott.ssa Contestava, anche in via riconvenzionale, l'asserita risoluzione Pt_2 contrattuale del contratto di locazione, in quanto non era mai stato sottoscritto alcun accordo in tal senso tra le parti. In ogni caso, la mancata restituzione dell'immobile comportava comunque un debito dell'opponente per ritardata restituzione di bene locato ex art. 1591
c.c. Domandava, anche in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento dell'indennità di locazione ex art. 1591 c.c. dalla data di scioglimento del rapporto e fino all'effettivo rilascio. Inoltre, essendo stata dedotta da controparte una situazione di comodato dal 2018 in poi, nel caso in cui si ritenesse il medesimo sussistente, la opposta ne chiedeva l'annullamento per sua incapacità di intendere e di volere. Negava la
5 sussistenza di qualsivoglia abuso del diritto, poiché l'inerzia del creditore non poteva equivalere, nel caso di specie, a rinuncia.
All'udienza del 07.12.2023, veniva dichiarato il decesso di avvenuto in Parte_2 data 16.11.2023 e il giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione del 14.02.2024, riassumeva il giudizio nei Controparte_1 confronti dell'altro erede della Sig.ra ovvero l'odierno appellante, Pt_2 Parte_1
, chiedendo dichiararsi: a) in via principale, la cessazione della materia del
[...] contendere in forza di un accordo intervenuto tra le parti prima del decesso della in Pt_2 sede di mediazione obbligatoria, avviata in pendenza del procedimento di opposizione previo consenso del Giudice Tutelare;
b) in subordine, l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1253 c.c. per confusione, essendo egli divenuto col fratello coerede dell'intero patrimonio della madre, comprensivo di debiti e crediti;
c) in ulteriore subordine, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso in opposizione, da intendersi tutte riproposte.
All'udienza del 23.04.2024 il Giudice, constatata la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione, dichiarava la contumacia di . Parte_1
In data 03.05.2024, si costituiva in giudizio, senza null'altro Parte_1 aggiungere o specificare.
In data 20.05.2024 chiedeva differimento dell'udienza stante l'avvio di Controparte_1 istanza di mediazione.
All'udienza del 05.06.2024 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo a definizione di tutte le controversie tra loro esistenti ma di avere necessità di comparire da un notaio per formalizzare i relativi trasferimenti immobiliari. Il Giudice, pertanto, rinviava l'udienza di trattazione della causa. All'udienza successiva del 19.09.2024, in cui le parti domandavano concordemente fissarsi udienza di discussione.
All'esito della discussione avvenuta all'udienza del 15.10.2024, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2644/2024, così provvedeva: “ - revoca la contumacia del dott. Parte_1
; - revoca il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 –R.G. n. 8100/2021, emesso dal
[...]
Tribunale di Genova il 16/9/2021, per le ragioni esposte in parte motiva;
- respinge le domande riconvenzionali di parte opposta;
- compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Richiamando gli insegnamenti della Cassazione in materia – in base ai quali i crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria e non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi - il Tribunale dichiarava che , in qualità di coerede, fosse Controparte_1 divenuto titolare, unitamente al fratello, dell'intero credito vantato dalla madre e che,
6 riunendosi in lui le qualità di debitore e creditore, l'obbligazione oggetto della presente controversia si fosse estinta per confusione.
Il Tribunale respingeva, altresì, le domande riconvenzionali originariamente proposte dalla rilevando che le stesse non erano state più riproposte dal dott. Pt_2 Parte_1
. Le spese venivano compensate.
[...]
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di Parte_1 ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con un primo motivo l'appellante lamenta l'omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo da parte del primo giudice.
Deduce che la causa pendente in primo grado è stata espressamente definita con una transazione e richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in corso di causa e avente a oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. Chiede, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio.
2) Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto estinto per confusione l'intero credito del de cuius nei confronti di uno dei due coeredi a seguito dell'apertura della successione. Richiamando la giurisprudenza di merito l'appellante afferma che la decisione del Tribunale sarebbe errata nella parte in cui ha stabilito che operi una confusione integrale del credito del de cuius nei confronti di uno dei due coeredi per il solo fatto della successione, laddove avrebbe dovuto invece rilevare che la confusione può operare solo in parte, limitatamente alla quota di eredità della Sig. pettante al figlio corrispondente esattamente alla metà del Parte_2 Controparte_2 credito. La sentenza di primo grado avrebbe il paradossale effetto di regalare al co-erede debitore la metà del credito che è in realtà di spettanza dell'altro co-erede.
3) Con un terzo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 724 e 725 c.c. in tema di dovere di ciascun erede-debitore di imputazione dei debiti verso il de cuius alla propria quota di eredità e del diritto degli eredi-creditori di prelevare dalla massa ereditaria beni in proporzione alle loro quote. Egli – afferma - ha diritto di prelevare dalla massa ereditaria il
50% del credito. La sentenza impugnata sarebbe, quindi, errata laddove non ha riconosciuto il dovere di di imputare alla sua quota di eredità il debito di cui al decreto Controparte_1
7 ingiuntivo e correlativamente il diritto del coerede di prelevare dalla Parte_1 massa ereditaria il 50% di detto credito.
4) Con un quarto motivo l'appellante rileva la contraddittorietà della confusione totale disposta con la gravata sentenza con la confusione solo parziale dedotta dall'odierno appellato nel corso del giudizio di primo grado: all'udienza del 23.04.2024 Controparte_1 rendeva una dichiarazione avente, a detta dell'appellante, portata confessoria, poiché insisteva affinché fosse “…dichiarata la cessazione della materia del contendere ... per confusione della posizione dell'opponente e dell'opposto, quantomeno parziale, essendo
l'opponente divenuto anche creditore dell'eredità”.
Pertanto, l'appellante insiste perché la Corte riformi la sentenza impugnata riconoscendo la sussistenza di una confusione solo parziale.
5) Con un quinto motivo l'appellante lamenta il travisamento dell'informazione probatoria della non operabilità piena della confusione con il fatto probatorio dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte dell'odierno appellante. La sentenza di primo grado ha recepito che avesse accettato l'eredità con beneficio Parte_1
d'inventario, ma ha tratto l'errata conseguenza che l'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione a favore della defunta si fosse estinta interamente per Parte_2 confusione. L'accettazione dell'eredità effettuata da ha fatto, infatti, Parte_1 acquisire a quest'ultimo lo status di coerede, unitamente al fratello , che aveva già CP_1 accettato l'eredità puramente e semplicemente, per cui acquisendo entrambi lo status di coeredi della defunta madre, - diversamente da quanto ha stabilito la sentenza di CP_1 primo grado - non può avere ereditato l'intero debito, che, pertanto, non si è estinto integralmente per confusione.
Si è costituito , eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello, Controparte_1 avuto riguardo al fatto che l'appellante ha notificato all'appellato, in data 18.11.2024, il solo ricorso in appello (oltre al mandato e alla relata), omettendo di notificare contestualmente il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione e discussione.
Sempre in via preliminare, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di proporre domande nuove ex art. 345 c.p.c., posto che Parte_1 si è costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, senza formulare alcuna conclusione, senza contestare alcuna delle difese svolte dall'opponente nel ricorso in riassunzione e senza riproporre le domande formulate in via riconvenzionale dalla defunta madre. Ciò nonostante, con il ricorso in appello ha introdotto una serie di domande mai formulate né
8 discusse nel precedente grado di giudizio, insistendo anche per l'accoglimento di quelle inizialmente avanzate dalla Sig.ra rimodulate al sopraggiungere della successione, Pt_2 che devono, pertanto, essere considerate nuove. Tali domande costituiscono una mutatio libelli rispetto al thema decidendum del primo grado, come cristallizzatosi a seguito della tardiva costituzione dell'odierno appellante, costituzione per di più priva di manifestazione di ogni interesse giudiziale, mancando deduzioni, conclusioni e istanze di prova. Afferma che le domande in oggetto (cessazione materia del contendere basata su un fatto sopravvenuto e mai dedotto in primo grado o comunque non dedotto nei termini, confusione parziale con conseguente condanna, applicazione di norme successorie specifiche come gli artt. 724-725 c.c., indennità di occupazione, annullamento comodato nonché le domande c.d. “adeguate al sopraggiungere della successione”) introducono temi di indagine e petita completamente nuovi rispetto alla posizione processuale assunta (rectius, non assunta) da in primo grado. Nel merito, contesta tutto quanto dedotto in atto di Parte_1 appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 28.05.2025, la Corte, dato atto del deposito della parte appellante della notifica del ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza da parte dell'appellante in data 26/5/2025, giorno prima dell'udienza, del decreto di fissazione dell'udienza, ha concesso un termine a difesa alla parte appellata ed ha rinviato quindi l'udienza di discussione ad altra data (01.07.2025).
L'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è tenuta in data 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata è infondata.
Seppure sia vero che inizialmente – certamente prima della costituzione dell'appellato
-, l'appellante ha notificato all'odierno appellato, in data 18.11.2024, il solo Controparte_1 ricorso in appello (oltre al mandato e alla relata), omettendo di notificare contestualmente il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione e discussione del procedimento, e seppure sia vero che in caso di omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il ricorso si presenti improcedibile, occorre osservare che nel caso in esame, in data 26/5/2025, giorno antecedente alla fissata udienza di discussione
(27/5/2025), la parte appellante ha depositato la prova della notifica alla controparte anche del decreto di fissazione dell'udienza, unitamente agli atti già notificati (ricorso, mandato e relata).
9 Non ricorre, pertanto, l'ipotesi di omessa notifica invocata dalla parte appellata, ma di notifica non effettuata nel rispetto dei termini, questione per la quale si pone il problema della relativa conseguenza processuale.
Pacificamente, quanto al termine di 10 giorni fissato dall'art. 435, comma 2, c.p.c. entro il quale provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato, trattasi di termine ordinatorio. Come affermato dalla Corte Suprema. “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per
l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art.
435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.” (Cass. n. 24034/2020; n. 23426/2013).
Quanto alla mancata osservanza del termine non minore di 25 giorni che deve, invece, intercorrere tra la data di notifica dell'atto d'appello e la data dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435, comma 3, c.p.c.), occorre rilevare che la più recente giurisprudenza, in materia di rito del lavoro, applicabile alla disciplina delle locazioni, si è espressa nel senso di escludere la suddetta sanzione (di improcedibilità) in relazione a difetto processuale meno grave, laddove il vizio non coinvolga in sé l'instaurazione del contraddittorio (nullità della notifica, mancato rispetto dei termini previsti per la sua effettuazione), ma solo i tempi utili all'esercizio del diritto di difesa, quale quello in esame.
E' stato affermato dalla Corte Suprema che “I' art. 6 C.E.D.U. fa, d'altronde, riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all'esame della propria causa, oltre che all'equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che "il principio del giusto processo (....) non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso, dovendosi evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, diritto ad un giudizio" (così Cass., SU., 12 marzo 2014, n. 5700). L'equilibrio del sistema è peraltro insito nello stesso art. 111 della Costituzione, il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge” (cfr. in tali termini Cass. 9404/2018). Ciò in ossequio al principio del giusto processo e di strumentalità e congruità delle forme rispetto allo scopo che esalta l'esigenza del
10 raggiungimento del risultato rispetto al dato formale in presenza di vizi procedurali minori
(Cass. s.u. n. 14916/2016).
A tutela dell'esigenza del diritto di difesa della parte appellata è stato quindi concesso dalla
Corte un termine a difesa diretto a consentire alla stessa di meglio esplicitare le proprie difese, nonostante già con la costituzione del 18/11/2024 avesse preso posizione su tutti i motivi di appello (cfr. Cass. n. 21889/2020; n. 5166/2023).
Ogni questione inerente la notifica del ricorso e del decreto deve pertanto intendersi sanata e risolta.
Venendo, ora, alle questioni inerenti la regolarità della notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, anch'esse sollevate dalla parte appellata, esse appaiono infondate.
La doglianza inerente la “mancanza di firma digitale dell'avvocato notificante” è infondata.
Dall'esame della ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec emerge che risultano formati digitalmente gli atti nativi digitali (appello, e relata), mentre risulta, quanto alla copia informatica notificata del decreto di fissazione dell'udienza, che la stessa che reca la firma digitale del Presidente Dott. Marcello Bruno, è stata oggetto di attestazione di conformità, come parimenti per la procura.
Ciò vale anche per la seconda doglianza, risultando la regolarità della firma del Presidente della Corte di Appello sul file notificato.
Quanto alla doglianza inerente la “erronea attestazione di conformità”, inerente il fatto che l'attestazione che dichiara la conformità all'originale informatico, anzichè all'atto estratto dal fascicolo telematico, costituirebbe un vizio formale sostanziale, si rileva che detta attestazione determina una mera irregolarità, che non lede il diritto di difesa della parte e non conduce ad una lesione dell'instaurazione del contraddittorio, posto che non sussiste alcuna difformità rispetto agli originati informatici telematici.
Venendo ora all'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sempre sollevata dalla parte appellata, si ricorda che la Corte Suprema ha affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
11 decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. s.u. n. 36481/2022).
Detta eccezione va respinta alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello
Venendo, ora al primo motivo di appello principale definito “ In via preliminare: omessa rilevazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo”, dagli atti emerge che, dopo la riassunzione del giudizio del 14/2/2024 da parte di CP_1
, e dopo la costituzione in giudizio del 3/5/2024 di , all'udienza
[...] Parte_1 del 21/5/2025 i difensori concordemente hanno chiesto un rinvio per potere concludere la mediazione. Emerge dal verbale che alla successiva udienza del 5/6/2024 “ I difensori concordemente danno atto di avere raggiunto un accordo a definizione di tutte le controversie esistenti tra le parti ma di avere necessità di comparire da un Notaio per formalizzare i trasferimenti immobiliari previsti nell'accordo raggiunto e depositato sul PCT.”
Effettivamente con le note scritte del 3/5/2024 l'appellante ha Parte_1 depositato nel fascicolo telematico l'intesa preliminare raggiunta in data 3 giugno 2024 tra le parti in sede di mediazione, aggiungendo che tale accordo è stato raggiunto “a definizione di tutte le controversie attuali e potenziali tra i suddetti rappresentanti “.
Alla successiva udienza del 19/9/2024 i difensori hanno chiesto concordemente fissarsi udienza di discussione, e all'udienza all'uopo fissata i difensori hanno così concluso: “ per
l'opponente: rileva la tardività della costituzione del sig. , la mancata Parte_1 formulazione di conclusioni nell'atto costitutivo, l'inesistenza di deduzioni a conforto di una qualunque tesi e anche l'omessa adesione a qualunque precedente difesa. Insiste come in ricorso in opposizione, nonché in quello in riassunzione e come da verbale 23/4/2024.
Per parte opposta: si richiamano le difese e le conclusioni dell'Avv. Lizza per la parte
si rileva che in data 3/6/24 è stata raggiunta una intesa preliminare tra le Parte_2 parti a cui il sig. ha dato parziale esecuzione effettuando i pagamenti di cui alla Parte_1 nota di deposito del 14/10/24, mentre controparte si è sottratta agli adempimenti mancando di fissare l'appuntamento dal notaio per dare seguito alla divisione ereditaria.
12 L'avv. Minucci eccepisce la tardività del deposito del 14/10/2024 da parte dell'opposto e in ogni caso l'inconferenza della documentazione. L'avv. Vanni rileva che si tratta di documenti relativi a fatti sopravvenuti.”.
Afferma parte appellata che: -la scrittura del 03.06.2024 è stata qualificata dalle stesse parti
(e dallo stesso appellante nella nota di deposito) come “intesa preliminare”, la cui efficacia era subordinata alla successiva formalizzazione mediante atto notarile per i trasferimenti immobiliari previsti;
- che ciò emerge chiaramente anche dal verbale dell'udienza del
05.06.2024, ove i procuratori chiedevano rinvio evidenziando la necessità di comparire avanti al Notaio per la “formalizzazione dell'accordo”; - che le trattative per la formalizzazione sono successivamente fallite, tanto che all'udienza del 19.09.2024 le parti hanno concordemente richiesto la fissazione dell'udienza di discussione, manifestando così la persistenza del contenzioso, e quindi l'interesse di entrambi alla sua coltivazione;
che all'udienza di discussione del 15.10.2024, come si legge sul relativo verbale, la stessa difesa dell'odierno appellante ha nuovamente qualificato la detta scrittura come “intesa preliminare” e, senza averle mai richiamate prima, ha però insistito per l'accoglimento delle conclusioni originarie della madre (conferma del decreto ingiuntivo), dimostrando ad un tempo una precaria conoscenza delle norme di procedura e la volontà di non ritenere affatto cessata la materia del contendere;
-che la mera esistenza di una bozza di accordo o di un'intesa non perfezionata, soprattutto quando seguita dalla ripresa del contenzioso e dalla persistenza del dissenso (come nel caso di specie, con reciproche doglianze di inadempimento), non determina la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di questo excursus, in primo luogo, osserva la Corte che, come affermato dalla
Corte Suprema (Cass. n. 26118/2021), l'eccezione di intervenuta transazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di transazione “semplice” o novativa, forma oggetto di un'eccezione in senso lato, con la conseguenza che può essere rilevata “d'ufficio e persino in grado di appello, ma pur sempre a condizione che il fatto costitutivo di esse sia entrato nel processo”, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie. Nel caso di specie, l'accordo transattivo è entrato nel processo quale fatto sopravvenuto a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti e tempestivamente depositato in data 3 giugno 2024 dall'odierna parte appellante, risultando richiamato nel verbale d'udienza del 5 giugno 2024.
Né può sostenersi che vi sarebbe stata una sorta di rinuncia della parte appellante a far valere l'atto transattivo. Ed invero non risulta che vi sia stata rinuncia espressa della Difesa della odierna parte appellante. Come sempre emerge dalla summenzionata pronuncia della
Corte Suprema, il silenzio non è indice di alcuna manifestazione di volontà, né può dirsi che
13 risulti un comportamento concludente tale da far ritenere che vi sia stata detta rinuncia, posto che se è vero che la parte ha richiamato le conclusioni della Parte_1 originaria ingiungente-opposta , è altresì vero che la stessa ha parimenti Parte_2 richiamato l'”intesa preliminare” raggiunta dalle parti in data 3/6/2024, di tal chè non si ravvisa né alcuna rinuncia, né alcuna novità nella domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla base della transazione, comunque rilevabile d'ufficio.
Tanto premesso, ed entrando nel merito dell'accordo, rileva la Corte che, nonostante la dizione utilizzata dalle parti “intesa preliminare” la stessa prevede e definisce in modo preciso, puntuale, specifico e definitivo gli accordi raggiunti “a definizione di tutte le controversie attuali e potenziali tra i suddetti rappresentati” (prima pagina della transazione).
In particolare all'articolo 7 e previsto che “Il Dott. e il Dott. danno atto, a Parte_1 CP_1 mezzo delle sopra indicate rappresentanti, che la presente intesa definisce, azzerandoli, i rispettivi rapporti di debito e credito eventualmente tra loro esistenti, anche in relazione ai diritti di credito della defunta signora e della di lei massa ereditaria nei Parte_2 confronti degli stessi e , ivi incluso in riferimento al giudizio RG 9580/2021 CP_1 Parte_1 nanti il Tribunale di Genova” . Tale dizione è chiarissima ed inequivoca nell'esprimere la volontà delle parti di definizione dei rispettivi crediti/debiti, e si riferisce specificamente all'originario diritto di credito della defunta oggetto del giudizio di cui è Parte_2 causa, non lasciando al riguardo margini a dubbi, sia sul piano letterale sia nell'esprimere la comune volontà delle parti. L'espressione usata “intesa preliminare” è chiaramente utilizzata – per come tra l'altro emerge dal verbale di udienza del 05.06.2024, ove i procuratori chiedevano rinvio evidenziando la necessità di comparire avanti al Notaio per la
“formalizzazione dell'accordo” – nel senso che prevedendo l'accordo, quanto meno, anche la divisione di beni immobili ereditati, ciò si sarebbe concretizzato con una formalizzazione mediante atto notarile, evidentemente ai fini della trascrizione ex art. 2643 c.c. (in tal senso depone anche il fatto che i verbi declinati al futuro nel suddetto accordo ineriscono i soli beni immobili), circostanza che tuttavia non toglie che il contenuto dell'accordo, coerente con la volontà espressa, si fosse già perfezionato in quel momento, necessitando solo di un adempimento di natura meramente formale, ossia la consacrazione in un atto notarile.
La causa pendente, dunque, è stata espressamente definita con una transazione, circostanza che rende accoglibile la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dall'appellante . Parte_1
In tal senso, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
14 In ordine alle spese, tenuto conto 1) del sopravvenire, all'originaria causa introdotta da
, in persona dell'amministratore di sostegno, contro del Parte_2 Controparte_1 decesso della prima, 2) del subentrare nel giudizio dell'altro unico erede Parte_1
, 3) e del sopravvenire fra le odierne parti dell'accordo transattivo di cui si è detto, la
[...]
Corte ravvisa le ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2644/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 15.10.2024, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, la Corte così provvede:
-in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado.
Genova, 26/11/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Valeria Albino
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
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