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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8590 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Risi, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristian CP_1 C.F._2
Primiceri e Maria Grazia Zecca, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
Per l'udienza del 19 dicembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 8.5.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito civile il 28.12.2011 in Lecce, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata il [...]; che avevano stabilito la residenza Persona_1 coniugale Lecce, in un'abitazione di proprietà della;
che la situazione lavorativa ed Parte_1 economico-patrimoniale delle parti era quella indicata in atti, che la figlia frequentava la Persona_1 classe I media in Lecce;
che, a causa di insanabili contrasti, il rapporto coniugale era entrato in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che vivevano separati di fatto già da agosto
2023. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso. Hanno chiesto, inoltre, nel rispetto dei termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Per l'udienza del 28.2.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno aggiornato le condizioni tra loro concordate, integrando, in particolare, la regolamentazione con la previsione di un calendario di incontri tra padre e figlia per i periodi di vacanza scolastica (vacanze natalizie, pasquali ed estive).
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
2.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza 19.12.2024, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con la figlia le condizioni Persona_1 indicate in ricorso, con le modifiche concordate, sottoscritte dai difensori di entrambe le parti e depositate in vista dell'udienza di trattazione scritta del 28.2.2024, non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 28.12.2011 tra Parte_1
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 89, parte I, anno 2011, CP_1 alle seguenti condizioni, tra loro concordate: “a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Lecce, V.le Grassi n. 56, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà Parte_1 nella disponibilità di quest'ultima, alla quale verrà assegnata, poiché convivente con la figlia . Persona_1
c) Il sig. provvederà al pagamento, per intero, della rata mensile del mutuo (ipotecario) gravante CP_1 sull'abitazione familiare provvedendo a versare, a titolo di rimborso, nell'interesse esclusivo della figlia, l'importo mensile di €. 540,00, circa, mediante accredito sul c/c n° 46406 intestato alla sig.ra c/o Banca Popolare Parte_1 di Milano (WeBank);
d) Affidamento della figlia minore
La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale;
le decisioni di ordinaria rilevanza saranno adottate dal genitore con cui la figlia si trova.
e) Collocazione prevalente della figlia minore
La minore è collocata in via prevalente presso la madre, attualmente in Lecce, V.le Grassi n. 56.
f) Frequentazione padre-figlia
Il padre, nel primario rispetto delle esigenze scolastiche e personali della minore, nonché nel rispetto delle proprie esigenze professionali e personali, terrà con sé la figlia con le seguenti modalità: periodo scolastico
- a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato, sino alla domenica sera alle 20.00;
- ogni martedì e giovedì dall'uscita da scuola, con rientro presso la madre la sera alle ore 20.00.
Festività natalizie e pasquali.
La minore trascorrerà le festività da calendario natalizie e pasquali ad anni alterni, un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro.
In particolare gli anni pari trascorrerà con la madre le festività di Natale, San Silvestro, Epifania, Lunedì dell'Angelo.
Con il padre le festività di Santo Stefano, Capodanno, Pasqua.
Gli anni dispari si farà al contrario.
Durante le festività natalizie e pasquali il padre continuerà ad esercitare il diritto di visita nei giorni di martedì e giovedì
(se non festivi) dalle ore 12.00, con rientro presso la madre la sera alle ore 20.00.
Durante le vacanze natalizie, se compatibile con il calendario delle festività, il padre terrà con sé la figlia minore, nel rispetto della concordata alternanza, dalle ore 12.00 del sabato, sino alla domenica sera alle ore 20.00.
Vacanze estive.
Il padre, durante le vacanze estive, terrà con sé la figlia nei giorni martedì e giovedì dalle ore 12.00, con rientro presso la madre la sera alle ore 20.00. A fine settimana alternati dalle ore 12.00 del sabato, sino alla domenica sera alle ore
20.00. Nel periodo estivo non scolastico il padre, terrà, altresì, con sé la figlia, per sette giorni consecutivi da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
g) Mantenimento della figlia CP_ Il sig. verserà, per il tramite della sig.ra quale contributo mensile per il mantenimento della Parte_1 figlia, la somma di €. 500,00 (cinquecento), con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre e avente cod.
Iban [...], entro il giorno cinque di ogni mese, sino a quando la figlia non sarà maggiorenne e autosufficiente economicamente. Su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione
Istat.
Le spese straordinarie saranno ripartite in ragione del 50% in capo ad entrambi i genitori, come da protocollo del
Tribunale di Lecce sulle spese straordinarie del 21/05/18.
L'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori al 50%.
h) Altri accordi
La detrazione fiscale per la figlia a carico, ove spettante, sarà goduta da entrambi i genitori al 50%.
Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia minorenne.”.
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore