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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2772/2023 in data 24.03.2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 627/2023 concesso dal Tribunale di Salerno in data 14.03.2023 e notificato in data 15.03.2023 e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso;
OPPONENTE
E
DOTT. in qualità di titolare dell'omonima Farmacia, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Vincenzo Carrano;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, con decreto ingiuntivo 627/2023 concesso dal Tribunale di Salerno in data 14.03.2023 e notificato in data 15.03.2023, accogliendo il ricorso presentato dal dott. , titolare dell'omonima farmacia, Controparte_1 con sede in Perdifumo, ha ingiunto all' il pagamento della somma di €21.105,51, oltre Parte_1
interessi al tasso legale, spese e competenze, per differenze sui corrispettivi per la spedizione di ricette di specialità medicinali, relative ai mesi da febbraio a maggio 2012.
Avverso detto decreto, con atto di citazione notificato in data 24.03.2023, l' Parte_2
ha proposto rituale opposizione, chiedendo all'Autorità Giudiziaria accertata
[...]
l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare e/o annullare il decreto
1 ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla
. L'opposizione è fondata sui seguenti motivi: il preesistente Parte_2
credito per interessi moratori non sarebbe provato;
infondatezza giuridica della presupposta imputazione di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 5.6.2023 si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Il giudizio veniva rinviato con ordinanza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Con provvedimento del 30.01.2025 il procedimento era assunto in decisione.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
In particolare, quanto al primo motivo di opposizione, con il quale l' contestata la Parte_1 circostanza per cui la Farmacia opposta potesse vantare nei confronti dell' un credito Parte_1
residuo per interessi da ritardato pagamento, si osserva che l'opposta ha prodotto con la comparsa di costituzione i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi recanti la condanna della al Parte_1
pagamento degli interessi ex D.lgs. 231/02 i cui crediti per interessi sono stati oggetto delle imputazioni ex art. 1194 c.c..
Con il secondo motivo di opposizione l' contestava la pretesa di parte opposta di poter Parte_1 formulare, nella specie, un'imputazione ex artt. 1194 c.c., sostenendo di poter esercitare, essa stessa, una facoltà di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., rispetto alla quale nessuna eccezione o contestazione poteva essere sollevata dal creditore. Anche tale motivo è infondato.
A tale riguardo, in diritto si evidenzia che il rapporto tra le farmacie ed il Controparte_2
è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998,
[...] contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia
(ottenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, la sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del , il quale Controparte_2
rimborsa le somme anticipate previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite. Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio
Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza.
2 Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal Controparte_2
in relazione alle ricette mediche spedite nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali
[...] errori da parte della di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente Controparte_3
della Repubblica numero 371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento.
Ed, all'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime ed adempiute con carattere di continuità, laddove, invece, il rimborso da parte del Controparte_2 avviene con carattere di periodicità, ferma restando l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato.
Ciò comporta, con riferimento alla vicenda in esame, che l' non Parte_2
avrebbe potuto imputare i pagamenti secondo la sua discrezionalità ex art. 1193, comma 1, c.c. ostandovi il criterio generale previsto dall'articolo 1194, comma primo, del codice civile, in virtù del quale l'imputazione sarebbe dovuta avvenire prima con riferimento agli interessi ed alle spese e poi al capitale (in tal senso si è espressa, su un caso del tutto analogo la Corta d'Appello di Salerno con sentenza 340/2023).
Questa regola vale anche quando i vari crediti sono portati da titoli diversi, in quanto la norma presuppone unicamente l'omogeneità (nel senso “della stessa specie”, per come si esprime l'art. 1193 citato) dei debiti e non certo l'assoluta identità.
Da questa premessa discende che, adempiuta l'obbligazione degli interessi attraverso il procedimento di imputazione, quella relativa al capitale resta (in tutto o in parte) in piedi e può essere fatta valere dal creditore secondo le caratteristiche del credito, compresa quella che esso è portato da titoli di credito (vedi ex plurimis Cass., Sez. III, 20.07.93, n. 8063).
L , quindi, non avrebbe dovuto e potuto imputare quei pagamenti al debito per capitale Parte_1
giacché esistente, come sopra detto, anche un debito per interessi che doveva, carente il consenso del creditore a fare diversamente, essere estinto prima di quello per capitale.
Pertanto, l'imputazione, come voluta dall'opponente, del pagamento effettuato con bonifico così come quella relativa a tutti i successivi pagamenti di cui si legge nell'avverso atto di opposizione e non accettata dal creditore, per tutto quanto sopra, è stata compiuta contra legem, giacché imputata in conto capitale piuttosto che prima agli interessi già maturati.
Il primo comma dell'art.1194 c.c., infatti, pone un limite alla facoltà di imputazione altrimenti spettante al debitore ex art. 1193 c.c.: in caso di simultanea esistenza di un credito per capitale e di
3 un credito accessorio, “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.
La simultaneità dell'unico debito deriva dall'essere state le prestazioni fonti dello stesso eseguite nell'ambito di un rapporto a esecuzione continuata.
Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale- in difetto di consenso del creditore- è una conseguenza automatica di ogni pagamento, non incombendo sul creditore neanche l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, gravando, invece, sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass., 20 maggio 2005, n. 10692, Cass., 9 ottobre 2003,
n. 15053).
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22, attesa la semplicità della lite, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, seguono la soccombenza di parte opposta e con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n.2772/23 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite che vengono Parte_1 liquidate in €1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Luigi Rossini e Vincenzo Carrano.
Salerno, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2772/2023 in data 24.03.2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 627/2023 concesso dal Tribunale di Salerno in data 14.03.2023 e notificato in data 15.03.2023 e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso;
OPPONENTE
E
DOTT. in qualità di titolare dell'omonima Farmacia, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Vincenzo Carrano;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, con decreto ingiuntivo 627/2023 concesso dal Tribunale di Salerno in data 14.03.2023 e notificato in data 15.03.2023, accogliendo il ricorso presentato dal dott. , titolare dell'omonima farmacia, Controparte_1 con sede in Perdifumo, ha ingiunto all' il pagamento della somma di €21.105,51, oltre Parte_1
interessi al tasso legale, spese e competenze, per differenze sui corrispettivi per la spedizione di ricette di specialità medicinali, relative ai mesi da febbraio a maggio 2012.
Avverso detto decreto, con atto di citazione notificato in data 24.03.2023, l' Parte_2
ha proposto rituale opposizione, chiedendo all'Autorità Giudiziaria accertata
[...]
l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare e/o annullare il decreto
1 ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla
. L'opposizione è fondata sui seguenti motivi: il preesistente Parte_2
credito per interessi moratori non sarebbe provato;
infondatezza giuridica della presupposta imputazione di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 5.6.2023 si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Il giudizio veniva rinviato con ordinanza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Con provvedimento del 30.01.2025 il procedimento era assunto in decisione.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
In particolare, quanto al primo motivo di opposizione, con il quale l' contestata la Parte_1 circostanza per cui la Farmacia opposta potesse vantare nei confronti dell' un credito Parte_1
residuo per interessi da ritardato pagamento, si osserva che l'opposta ha prodotto con la comparsa di costituzione i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi recanti la condanna della al Parte_1
pagamento degli interessi ex D.lgs. 231/02 i cui crediti per interessi sono stati oggetto delle imputazioni ex art. 1194 c.c..
Con il secondo motivo di opposizione l' contestava la pretesa di parte opposta di poter Parte_1 formulare, nella specie, un'imputazione ex artt. 1194 c.c., sostenendo di poter esercitare, essa stessa, una facoltà di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., rispetto alla quale nessuna eccezione o contestazione poteva essere sollevata dal creditore. Anche tale motivo è infondato.
A tale riguardo, in diritto si evidenzia che il rapporto tra le farmacie ed il Controparte_2
è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998,
[...] contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia
(ottenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, la sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del , il quale Controparte_2
rimborsa le somme anticipate previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite. Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio
Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza.
2 Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal Controparte_2
in relazione alle ricette mediche spedite nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali
[...] errori da parte della di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente Controparte_3
della Repubblica numero 371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento.
Ed, all'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime ed adempiute con carattere di continuità, laddove, invece, il rimborso da parte del Controparte_2 avviene con carattere di periodicità, ferma restando l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato.
Ciò comporta, con riferimento alla vicenda in esame, che l' non Parte_2
avrebbe potuto imputare i pagamenti secondo la sua discrezionalità ex art. 1193, comma 1, c.c. ostandovi il criterio generale previsto dall'articolo 1194, comma primo, del codice civile, in virtù del quale l'imputazione sarebbe dovuta avvenire prima con riferimento agli interessi ed alle spese e poi al capitale (in tal senso si è espressa, su un caso del tutto analogo la Corta d'Appello di Salerno con sentenza 340/2023).
Questa regola vale anche quando i vari crediti sono portati da titoli diversi, in quanto la norma presuppone unicamente l'omogeneità (nel senso “della stessa specie”, per come si esprime l'art. 1193 citato) dei debiti e non certo l'assoluta identità.
Da questa premessa discende che, adempiuta l'obbligazione degli interessi attraverso il procedimento di imputazione, quella relativa al capitale resta (in tutto o in parte) in piedi e può essere fatta valere dal creditore secondo le caratteristiche del credito, compresa quella che esso è portato da titoli di credito (vedi ex plurimis Cass., Sez. III, 20.07.93, n. 8063).
L , quindi, non avrebbe dovuto e potuto imputare quei pagamenti al debito per capitale Parte_1
giacché esistente, come sopra detto, anche un debito per interessi che doveva, carente il consenso del creditore a fare diversamente, essere estinto prima di quello per capitale.
Pertanto, l'imputazione, come voluta dall'opponente, del pagamento effettuato con bonifico così come quella relativa a tutti i successivi pagamenti di cui si legge nell'avverso atto di opposizione e non accettata dal creditore, per tutto quanto sopra, è stata compiuta contra legem, giacché imputata in conto capitale piuttosto che prima agli interessi già maturati.
Il primo comma dell'art.1194 c.c., infatti, pone un limite alla facoltà di imputazione altrimenti spettante al debitore ex art. 1193 c.c.: in caso di simultanea esistenza di un credito per capitale e di
3 un credito accessorio, “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.
La simultaneità dell'unico debito deriva dall'essere state le prestazioni fonti dello stesso eseguite nell'ambito di un rapporto a esecuzione continuata.
Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale- in difetto di consenso del creditore- è una conseguenza automatica di ogni pagamento, non incombendo sul creditore neanche l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, gravando, invece, sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass., 20 maggio 2005, n. 10692, Cass., 9 ottobre 2003,
n. 15053).
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22, attesa la semplicità della lite, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, seguono la soccombenza di parte opposta e con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n.2772/23 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite che vengono Parte_1 liquidate in €1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Luigi Rossini e Vincenzo Carrano.
Salerno, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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