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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2024, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1066/2020
TRA
nato a [...] il [...], (c.f.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello dagli Avv.ti Luigi Tricarico, c.f.:
e Lia Caldarola, c.f.: , presso il cui studio in Terlizzi alla C.F._3 C.F._4
Via T. Tamborra n. 116 sono elettivamente domiciliati, con rispettivi indirizzi pec:
- Email_1 Email_2
APPELLANTI
E pagina 1 di 27 nata a [...] il [...], (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._5
nato a [...] il [...], (c.f.: ), entrambi Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliati in Ruvo di Puglia alla Via Cirillo n.32 presso lo studio dell'Avv. Vito
Petrarota, (C.F. , in forza di procura alle liti allegata alla presente comparsa e da C.F._7
intendersi in calce;
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bari alla via Dante n. 211. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni al seguente numero di fax. 0803611134 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
- APPELLATI -
NONCHÉ
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Sovereto n. 6/i, (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._8
Tempesta in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Terlizzi al c.so Vittorio Emanuele n.65, pec: Email_4
- APPELLATO -
avverso la sentenza n. 760/2020 emessa dal Tribunale di Trani – ex Articolazione di Andria, in composizione monocratica, depositata il 12.5.2020 nel giudizio portante il numero di R.G.
95019449/2009
****************
All'udienza del 15.9.2023, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 2 di 27 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ed convenivano davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, e ed esponevano Controparte_1 Controparte_2
quanto segue.
- i coniugi sono proprietari dell'appartamento posto al 1° piano dell'immobile sito in Controparte_4
Terlizzi alla Via Kennedy n. 9 angolo Corso Garibaldi;
- sin dagli anni '60 è posto orizzontalmente, nello spazio sovrastante la proprietà dei convenuti, un canale di displuvio che raccoglie le acque meteoriche del terrazzo del con scolo su Corso Garibaldi;
Pt_1
- i coniugi - , in data 28.02.2009, ottenevano dal Comune di Terlizzi il permesso di costruire CP_2 CP_1
al fine di realizzare "l'aggiunta di un livello in sopraelevazione sul piano terra e primo piano esistenti a
completamento filologico del fabbricato realizzato in epoca remota e ricadente in zona A2 - Centro
Storico";
- la sopraelevazione, pertanto, non avrebbe più consentito alcuna manutenzione sul canale stesso, posto nello spazio sovrastante la proprietà dei convenuti;
- a seguito di tale specifica contestazione del in data 23 marzo .2009, l'Avv. , in Pt_1 Controparte_1
qualità di comproprietaria dell'immobile, sottoponeva al sig. chiedendone la sottoscrizione per Pt_1
presa visione ed integrale accettazione, la scrittura privata allegata in copia in atti, ove si legge quanto segue:
"con riferimento alla richiesta di anticipata soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque
meteoriche della proprietà adiacente la sopraelevazione a realizzarsi .. .le acque meteoriche di cui Pt_1
sopra, attualmente convogliate nel canale di displuvio che sfocia su Corso Garibaldi saranno convogliate in
altro ca1tale di displuvio da realizzarsi tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura
e spese della proprietaria. Detto canale di displuvio avrà scolo finale su Corso Garibaldi ovvero su Via
Kennedy a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta
esecutrice dei lavori";
- la scrittura privata del 23 marzo 2009, veniva sottoscritta dal per presa visione e integrale Pt_1
accettazione, rendendo così irrevocabile la proposta contrattuale proveniente dall'avv. ; CP_1 pagina 3 di 27 - in data 24 aprile 2009 con nota raccomandata a.r., i coniugi ~ ribadivano CP_2 CP_1
espressamente l'impegno di adempiere alla scrittura privata del 23 marzo 2009, scrivendo espressamente:
"Quanto alle concrete modalità di convogliamento delle acque, si ribadisce che queste terranno conto delle
pendenze esistenti e saranno realizzate a perfetta regola d'arte";
- i lavori di sopraelevazione, eseguiti dalla avevano inizio nell'ultima decade Parte_3
di aprile 2009 e terminavano nella prima decade di luglio 2009;
- in data 16.06.09 ed in data 17.06.09, questa difesa diffidava rispettivamente i coniugi CP_4
e il sig. ad adempiere a quanto convenuto con scrittura privata del 23 marzo
[...] Controparte_3
2009, senza tuttavia alcun esito;
- sta di fatto che la sopraelevazione in oggetto è allo stato terminata senza che l'opera promessa con la scrittura privata del 23.03.2009 sia stata realizzata.
Ciò premesso in fatto, gli attori deducevano che: - l'immobile di proprietà di essi coniugi Parte_1 Parte_2
è dotato, sin dagli anni '60, di un canale di displuvio, posto sulla facciata esterna del fabbricato sovrastante la proprietà dei coniugi che raccoglie le acque meteoriche del terrazzo del con Controparte_4 Pt_1
scolo su Corso Garibaldi (v. foto n. 1 del 1972); - l'esistenza del canale di displuvio di acque pulite e meteoriche
è circostanza non solo incontestabile ma di cui i coniugi hanno formalmente preso atto con Controparte_4
una pluralità di atti formali;
- pertanto, può considerarsi circostanza pacifica;
- infatti, l'avv. , CP_1
quale comproprietaria, nella scrittura privata del 23.03.2009, in merito "alla questione relativa al
displuvio delle acque meteoriche della proprietà adiacente la sopraelevazione a Parte_1
realizzarsi", si impegnava a sua cura e spese e tenuto conto delle pendenze esistenti, a trovare una soluzione alternativa a quella esistente, mediante la realizzazione di un altro canale di displuvio delle acque,
obbligazione ulteriormente ribadita nella nota raccomandata a.r. datata 24.04.2009 a firma dei coniugi
[...]
– - nonostante la sopraelevazione sia stata terminata, i convenuti, all'attualità, non CP_1 CP_2
hanno adempiuto agli obblighi assunti e, dunque, in questa sede si chiede la condanna degli stessi all'adempimento; - la sopraelevazione realizzata “a rasò" della proprietà dei convenuti non consente alcuna pagina 4 di 27 manutenzione sulla tubazione esistente, in caso di rottura o lacerazione, e ogni eventuale futuro danno sia alla proprietà degli attori che a quella dei convenuti è imputabile alla loro esclusiva responsabilità; -
pertanto, rimane l'obbligo assunto con scrittura privata del 23.03.2009 dall'avv. , a realizzare CP_1
una soluzione alternativa al deflusso delle acque meteoriche del terrazzo del
Pt_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano: - in via principale: - A) accertare che i convenuti sono tenuti all'adempimento della scrittura privata datata 23 marzo 2009 e, per l'effetto, condannare i signori e ad adempiere all'impegno convenuto con la medesima Controparte_2 Controparte_1
scrittura privata, mediante la realizzazione delle opere ivi previste, ossia di altro canale di displuvio,
idoneo a far defluire le acque meteoriche del terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a perfetta regola d'arte;
B) dichiarare che, fino all'avvenuto adempimento, ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla impossibilità di manutenere la tubazione è da imputare ai convenuti;
In via subordinata, e in denegata ipotesi di non accoglimento della domanda che precede, condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di€
20.000,00 in favore degli attori;
C) Condannare i convenuti all'integrale rifusione in favore degli attori delle spese, competenze ed oneri fiscali del giudizio.
Si costituivano i convenuti, i quali resistevano alla domanda, chiedendo – ed ottenendo –
l'autorizzazione a chiamare in causa , per essere dallo stesso manlevati;
- nel Controparte_3
merito, chiedevano, dichiararsi la totale estraneità del convenuto non contemplato nella CP_2
scrittura posta a base della domanda attorea;
chiedevano, inoltre, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di entrambi essi deducenti, atteso che gli attori avrebbero dovuto evocare in giudizio, il promittente ( ), e non già gli stipulanti (essi convenuti). CP_3
Infine, chiedevano rigettarsi tutte le domande attoree. pagina 5 di 27 Effettuata, tempestivamente e ritualmente la chiamata in causa, il , non si costituiva, CP_3
restando contumace.
Infine, all'esito del giudizio, il Giudice, con la sentenza qui impugnata, rigettava le domande proposte dagli attori,
con condanna degli stessi a rifondere le spese a favore dei convenuti.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , chiedendo Parte_1 Parte_2
che, in riforma della sentenza impugnata, venissero accolte le domande da essi proposte, sulla base delle censure di cui si dirà.
Instaurato il contradittorio, Gli appellati e hanno resistito all'appello insistendo per CP_1 CP_2
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si è costituito solo in questo grado di appello il , il quale ha resistito all'appello insistendo per CP_3
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.9.2023, che si è svolto mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa
è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, sì che la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure con alcune specificazioni ed integrazioni motivazionali.
Il primo giudice, ha così motivato.
“..Gli attori hanno convenuto in giudizio e al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare all' adempimento dell'obbligazione di cui alla scrittura privata del 23 marzo 2009 avente
ad oggetto la realizzazione di altro canale di displuvio idoneo a far defluire le acque meteoriche del
terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a regola d'arte e in via subordinata al risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale nella misura di Euro 20.000,00. Si costituivano in giudizio i
pagina 6 di 27 convenuti i quali eccepivano il difetto di legittimazione passiva del e nel merito resistevano CP_2
alla domanda chiedendo comunque di essere autorizzati a chiamare in causa il Sig. CP_3
[...]
La causa, svoltasi nella contumacia del , veniva istruita con C.T.U. ed all'esito introitata CP_3
per la decisione.
Così brevemente riassunte le posizioni delle parti costituite, va subito osservato come la questione
giuridica sottoposta all'attenzione di questo giudicante trae origine dalla scrittura privata del 23
marzo 2009 intercorsa tra e , con la quale la da Controparte_1 Controparte_3 CP_1
una parte, quale proprietaria - committente dei lavori edili affidati al , ed il , CP_3 CP_3
dall'altra, quale materiale esecutore delle opere, con riferimento alla anticipata soluzione tecnica
della questione relativa al dipluvio delle acque meteoriche della proprietà da quest'ultimo Pt_1
richiesta, convenivano di adottare la soluzione del convogliamento delle acque meteoriche in altro
canale di dipluvio da realizzarsi. tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura
e spese della proprietaria. Detto canale di dipluvio, convenivano le parti, avrà scolo finale su Corso
Garibaldi ovvero su Via Kennedy a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più
opportuna e/o idonea dalla ditta esecutrice dei lavori.
La scrittura in questione veniva sottoscritta per presa visione ed integrale accettazione dal Sig.
. Parte_1
Orbene, posto quanto sopra e considerato che gli attori hanno richiesto l'adempimento di quanto
previsto nella scrittura privata del 23 marzo 2009 è, innanzitutto, evidente l'estraneità al giudizio del
convenuto , il quale non ha sottoscritto la scrittura predetta e, pertanto, non Controparte_2
poteva essere convenuto in giudizio per l'adempimento di un atto al quale egli era estraneo.
Ciò premesso, reputa questo giudicante che la vicenda qui al vaglio non si inquadra nel paradigma
richiamato di cui all'art. 1411 c.c.
Con Non è dubbio che gli attori traggano vantaggio dal regolamento negoziale intercorso tra la pagina 7 di 27 ed il , comportando esso la individuazione di una soluzione tecnica al problema CP_1 CP_3
del convogliamento delle acque meteoriche;
tuttavia, una tale evenienza, che costituisce una ricaduta
favorevole, perciò solo non attribuisce un autonomo diritto al terzo favorito (per quel che qui
interessa, al ) e non dà vita alla figura del contratto a favore del terzo. Parte_1
La circostanza che gli attori avrebbero tratto vantaggio dall'accordo intercorso fra la e CP_1
l'impresa esecutrice delle opere commissionate della non incide sulla funzione di CP_1
quell'accordo, il quale non ha lo scopo di assicurare una posizione giuridica tutelabile a favore del
terzo.
In tale ipotesi, come si diceva, non ricorre la figura del contratto di cui all' art. 1411 c.c. poiché il
terzo assume la mera veste di destinatario della prestazione: al verificarsi di quest'ultima ipotesi, si
rientra nel c.d. contratto a favore di terzo con efficacia puramente interna, i cui effetti non travalicano
la sfera di contraenti, nel senso che da esso non deriva alcun diritto a favore del terzo, e che creditore
della prestazione rimane lo stipulante, ovverossia il promissario.
Occorre, cioè, che i contraenti concordino l'attribuzione diretta del diritto come elemento del
sinallagma: per la configurabilità di un contratto a favore del terzo non è sufficiente che costui riceva
un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che
questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che essi, nella qualità di contraenti,
abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto;
costoro, dunque,
negoziando in nome proprio vogliono far acquistare al terzo un diritto, e non soltanto un vantaggio.
Nella specie, non è possibile ritenere che si configurasse la titolarità di un "diritto" in capo al
, perché nello schema del contratto a favore del terzo la prestazione che è dedotta Parte_1
nel rapporto fra promittente e stipulante è quella del promittente verso lo stipulante, diretta alla
realizzazione dell'attribuzione del diritto al terzo, mentre nella fattispecie l'esecuzione della
prestazione, diretta ad attribuire un mero vantaggio al terzo, resta estranea al detto schema: lo si
desume dal fatto che l'art. 1411 c.c., comma 3, prevede espressamente che “1a prestazione rimane a pagina 8 di 27 beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del
contratto".
Sulla scorta di quanto sopra ritiene questo giudicante che la domanda non possa essere accolta in
ragione del fatto che gli attori hanno chiesto l'adempimento di una obbligazione scaturente da una
scrittura intercorsa inter alios e dalla quale essi non acquistavano alcun diritto, ma soltanto un
vantaggio, conclusione questa che non muta neppure in ragione della sottoscrizione apposta dal
in calce alla scrittura per mera presa visione ed accettazione. Pt_1
Il rigetto della domanda principale rende superfluo il vaglio di ogni altra domanda risarcitoria, che,
pertanto, resta assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, ex articolazione di Andria, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti e con la chiamata in
causa del terzo , respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, Controparte_3
così provvede: - 1) Rigetta la domanda;
- 2) condanna gli attori al pagamento in favore dei convenuti,
delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 5.000,00, oltre accessori fiscali e
previdenziali come per legge ed alle spese generali nella misura del 15% sui compensi;
nulla in
favore del terzo chiamato..”.
********************************
L'atto di appello, è così articolato.
A parere del giudice di prime cure, gli appellanti non hanno acquisito alcun diritto meritevole di tutela per i motivi sopra riportati. Tale tesi è errata, illogica e contraddittoria per tutti i motivi di seguito argomentati.
Con la scrittura privata del 23.3.2009 la sig.ra ,“con riferimento alla richiesta di anticipata CP_1
soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque meteoriche della proprietà Pt_1 pagina 9 di 27 , adiacente la sopraelevazione a realizzarsi” (vedasi la detta scrittura privata) assumeva Parte_1
direttamente e personalmente una obbligazione nei confronti del sig. impegnandosi a Pt_1
realizzare, a propria cura e spese, tenuto conto delle pendenze esistenti, un altro canale di displuvio dove far convogliare le acque meteoriche del terrazzo del sig. Pt_1
Tale obbligazione di cui si chiede l'adempimento veniva ribadita nella nota raccomandata a/r datata
24.04.2009 a firma dei due comproprietari titolari della sopraelevazione che ha determinato
l'alterazione del diritto di scolo.
In tale ultima nota racc. a/r del 24.04.2009, a firma dei convenuti, gli stessi ribadivano l'impegno già assunto e affermavano: “quanto alle concrete modalità di convogliamento delle acque, si ribadisce che queste terranno conto delle pendenze esistenti e saranno realizzate a perfetta regola d'arte”.
E' ben evidente che i proprietari e abbiano formalmente riconosciuto, ancor prima CP_1 CP_2 della sottoscrizione della scrittura privata, che “la questione del displuvio delle acque meteoriche” era un problema oggettivo e che li obbligava direttamente a risolverlo in favore dei signori e Pt_1
tanto da obbligarsi a risolverla a propria cura e spese, come è formalizzato nella medesima e Parte_2
nella nota successiva, a firma congiunta, del 24 aprile 2009.
Tanto si evince in modo chiaro dalla scrittura privata nella parte in cui l'appellata dichiarava di sottoscriverla in “riferimento alla richiesta di anticipata soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque meteoriche della proprietà . Pt_1
Viene pertanto inequivocabilmente riconosciuta l'esistenza di una questione posta dal prima Pt_1
della sottoscrizione della scrittura privata, meritevole di tutela e un interesse diretto, evidente e concreto della considerato che la prestazione dedotta nello stesso contratto ha comportato il CP_1
vantaggio per la medesima a non vedersi vanificare la possibilità di realizzazione della sopraelevazione
e di evitare l'insorgere di una controversia.
Quanto innanzi sostenuto, viene confermato anche nell'ordinanza del giudice Fiandaca del 15.3.2013 dove si sostiene che “la prestazione avrebbe comportato il vantaggio di evitare l'insorgere di una controversia già annunziata con gli odierni attori”.
Tali elementi inducono ad affermare che la scrittura privata contiene un interesse diretto ed evidente della , una causa e un oggetto che attribuiscono un diritto autonomo in capo al CP_1 Pt_1
meritevole di tutela, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di 1° grado nella sentenza impugnata.
Erroneamente nella sentenza impugnata si afferma che la scrittura privata contiene invece un semplice vantaggio e che il sig. non ha acquisito alcun diritto di rivendicare l'adempimento di quanto Pt_1
pagina 10 di 27 convenuto nella scrittura privata posto che nella medesima è stata invece attribuita in modo diretto una prestazione dovuta ma mai realizzata.
Per tutti i motivi rappresentati, la scrittura privata del 23.3.2009 postula e riconosce un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti che attraverso la medesima scrittura trova la sua ragione di estinzione satisfattoria.
E', pertanto, evidente l'inadempimento dei sigg.ri e a quanto dai medesimi indicato CP_1 CP_2
nella scrittura privata del 23.3.2009 e nella nota del 24.4.2009, considerato che le opere promesse erano “a cura e spese” dei proprietari che si obbligavano ad eseguirle “a perfetta regola d'arte”.
Ad oggi infatti le opere da eseguirsi e indicate nella scrittura privata non sono state eseguite mentre la sopraelevazione è stata effettuata, coprendo l'originario canale di displuvio, in difformità dalle obbligazioni assunte.
Il sig. , terzo chiamato in causa dai convenuti coniugi Controparte_3 CP_1 CP_2
all'epoca dei fatti responsabile tecnico dei lavori di sopraelevazione da eseguirsi sull'immobile di proprietà dei convenuti sito alla Via Kennedy n. 3, come si evince da un interpretazione letterale della scrittura privata aveva invece il compito di fornire la “soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea”.
Contraddittoria e capziosa è invece la difesa dei sigg.ri – in ordine alla posizione CP_1 CP_2 che assume nei confronti del terzo chiamato in causa con l'obiettivo di “scaricare” proprie responsabilità in merito all'inadempimento. Tale contraddittorietà emerge anche negli altri atti difensivi degli appellati e nella loro comparsa conclusionale nella quale da un lato addebitano la responsabilità dell'inadempimento al sig. e dall'altro chiedono il rigetto della domanda formulata da CP_3
questa difesa nei confronti del medesimo sig. , terzo chiamato in causa. CP_3
Ciò nonostante, a pagina 20 – 21 e 22 della comparsa conclusionale di controparte del giudizio di 1° grado, viene affermato che:
1. la scrittura privata è stata sottoscritta prima che avessero inizio i lavori di sopraelevazione della proprietà degli appellati e mentre “erano in corso i lavori di creazione dei ponteggi e impalcature indispensabili per la realizzazione dei lavori di sopraelevazione”.
2. “il lavoretto” da effettuarsi sul terrazzo del rientrava nel costo complessivo “a corpo” per l'esecuzione della sopraelevazione;
Pt_1
3. “terminati i lavori di sopraelevazione, i coniugi provvidero a saldare quanto spettante alla ditta esecutrice e Parte_4 CP_2 CP_3 già concordato a corpo”.
pagina 11 di 27 4. “il problema, di fatto, creatosi dopo la sopraelevazione erano le quote altimetriche dei due terrazzi”.
Date per pacifiche le circostanze di cui ai punti 1) e 4), abbastanza inverosimili appaiono quelle di cui ai punti 2) e 3).
Qualora quanto affermato da controparte fosse veritiero viene da chiedersi per quale motivo gli appellati nei loro atti di causa non hanno mai richiesto l'adempimento delle opere Controparte_4
da eseguirsi sulla proprietà degli appellanti al sig. , considerato che la scrittura privata è CP_3
stata sottoscritta prima di detti lavori e gli stessi sarebbero stati anche pagati al sig. , senza CP_3
fornire tuttavia alcuna prova a tal merito, essendo peraltro indiscusso in causa che tali lavori non sono stati effettuati.
Sta di fatto che qualora si volesse condividere tale tesi sostenuta e addebitare solo al CP_3
l'inadempimento di quanto convenuto nella scrittura privata del 23.3.2009, come sostenuto erroneamente da controparte, non può non configurarsi una responsabilità anche per colpa e negligenza dei proprietari considerato anche che alcuna vigilanza e alcun Controparte_4
controllo è stato mai effettuato dai medesimi durante le opere di sopraelevazione.
E' perciò ben singolare che gli appellati chiedano il rigetto della domanda formulata dagli appellanti nei confronti del sig. , anziché pretenderne l'adempimento, in virtù della loro tesi difensiva. CP_3
Tutte le circostanze argomentate hanno legittimato gli attori a convenire in giudizio i sigg.ri CP_5
atteso quanto sopra esposto e posto che gli appellati avevano un controllo diretto e una
[...]
vigilanza, in virtù di un contratto di appalto con il terzo, sig. . CP_3
Destituita di fondamento è anche la circostanza dedotta timidamente da controparte secondo cui, nel tentativo di difendere l'operato del sig. , il sig. non avrebbe consentito al CP_3 Pt_1
medesimo di adempiere alla obbligazione di creazione di nuovo canale.
Come emerge dagli atti di causa, la scrittura privata è stata stipulata prima che avessero inizio i lavori di sopraelevazione dell'immobile dei convenuti mentre le opere da eseguirsi e indicate nella scrittura privata non sono state eseguite. Non vi è dubbio che le opere da realizzarsi sul terrazzo del Pt_1
andavano effettuate prima della sopraelevazione effettuata dai proprietari Controparte_4
considerato che a sopraelevazione avvenuta il problema era dato, come sostenuto dal c.t.u., dalle quote altimetriche dei due terrazzi.
Allo stato, la sopraelevazione realizzata “a raso” della proprietà degli appellanti senza contestuale modifica del canale di displuvio in violazione delle obbligazioni assunte dalla signora e CP_1
ribadite da entrambi i comproprietari con la nota racc. a.r. del 24 aprile 2009, non consente alcuna manutenzione sulla tubazione esistente in caso di rottura o lacerazione così che ogni eventuale danno è
pagina 12 di 27 imputabile all'esclusiva responsabilità di coloro che sono tenuti ad adempiere a quanto previsto nella scrittura privata.
Il sig. contrariamente a quanto sostenuto da controparte, NON HA MAI CHIESTO IL Pt_1
RIFACIMENTO DEL SUO TERRAZZO MA HA SEMPLICEMENTE RICHIESTO CHE LE OPERE
PROMESSE VENISSERO ESEGUITE SECONDO LA MIGLIORE SCIENZA ED ESPERIENZA (come stabilito nell'ordinanza del Giudice, dott.ssa Fiandaca, del 15.3.2013).
La stessa consulenza tecnica d'ufficio ha accertato l'inadempimento da parte dei convenuti alla scrittura privata sottoscritta il 23.03.2009 e l'esistenza della problematica denunciata individuando la soluzione che per economia, scienza e tecnica potesse garantire l'esecuzione di quanto stabilito nella scrittura privata.
La soluzione proposta vede un intervento su una parte del terrazzo mediante il posizionamento del nuovo canale di displuvio delle acque meteoriche in modo orizzontale sotto la pavimentazione del terrazzo.
Secondo quanto affermato dal CTU: “sarà prevista una nuova linea di displuvio delle acque meteoriche localizzata al di sotto della pavimentazione del terrazzo che interesserà una parte del terrazzo” con “lo scavo di alloggiamento del nuovo canale di displuvio, una volta rimossa la pavimentazione esistente, sarà ricavato all'interno del masso a pendio e in ogni caso sul rinfianco della volta a padiglione dell'ambiente corrispondente e sottostante la terrazza”.
Per tutto quanto innanzi argomentato, alcun fondamento giuridico ha la tesi sostenuta dal Giudice di 1° grado secondo cui la scrittura privata, ricondotta erroneamente ad un contratto a favore di terzo con efficacia interna tra le parti, esclude un diritto autonomo meritevole di tutela in capo al sig. Pt_1
Ad ogni modo, tutte le domande formulate dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di 1° grado sono state estese anche al terzo chiamato in causa, sig. , parte contumace nel Controparte_3
giudizio di 1° grado, sin dalla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. , 1° termine.
Se siano stati i coniugi appellati a non adempiere o il sig. , responsabile tecnico dei Controparte_3
lavori da eseguirsi, a non dare corso al mandato ricevuto dai proprietari, è questione che non riguarda il il quale aveva acconsentito, pro bono pacis, esclusivamente alla modifica del sistema di Pt_1 displuvio delle acque meteoriche del proprio terrazzo, che doveva comunque avvenire “a perfetta regola d'arte e a cura e spese” della . CP_1
Gli attori hanno acquisito a seguito della scrittura privata del 23.03.2009, il pieno diritto di chiedere che l'opera promessa venisse realizzata e in questa sede gli attori chiedono l'adempimento dei sigg.ri
e alternativamente e/o solidalmente al sig. , ove l'Ecc.ma CP_1 CP_2 Controparte_3
Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato a quanto convenuto nella scrittura privata.
pagina 13 di 27 Alla luce di quanto innanzi argomentato, dedotto e contestato, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari Voglia riformare la sentenza n. 760 del 12.5.2020 resa dal Giudice del Tribunale di Trani – ex articolazione di Andria, delibando per il pieno accoglimento della domanda di parte appellante, stante la sua fondatezza sia fattuale che giuridica, mediante il presente giudizio che accerti che i sigg.ri
[...]
alternativamente e/o solidalmente al sig. , ove l'Ecc.ma Corte Controparte_5 Controparte_3
ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, sono tenuti all'adempimento della scrittura privata del
23.03.2009 e per l'effetto ad adempiere all'obbligo assunto con la medesima, mediante la realizzazione delle opere ivi previste, ossia di altro canale di displuvio, idoneo a far defluire le acque meteoriche del terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a perfetta regola d'arte, a loro cura e spese, secondo i criteri e la soluzione più sicura.
Stante l'inadempimento si chiede di dichiarare che ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla impossibilità di manutenere la tubazione è da imputare a coloro che non hanno adempiuto a quanto convenuto nella scrittura privata.
In via subordinata, si chiede di condannare i sigg.ri e alternativamente e/o CP_1 CP_2
solidalmente al sig. , ove l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo Controparte_3 chiamato, al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di € 20.000,00 in favore degli appellanti o comunque quella che l'adita Corte di Appello riterrà di giustizia, ovvero liquidata dal Giudice in via equitativa.
Il tutto come specificatamente richiesto nella comparsa conclusionale al cui contenuto si fa diretto ed integrale rimando, intendendo qui per trascritto.
- Spese tecniche sostenute dagli appellanti nel giudizio di 1° grado
Si riepilogano le spese tecniche sostenute dagli appellanti, come risulta dagli atti di causa del giudizio di 1° grado di cui si chiede il rimborso:
- spese di consulenza tecnica d'ufficio dell'ing.
: € 2.142,00, come documentato dalla documentazione prodotta nel fascicolo di 1° grado;
Per_1
- spese tecniche sostenute dal sig. Pt_1 quale corrispettivo versato al consulente tecnico di parte, arch. Tempesta: € 1.470,37, come documentato dagli assegni bancari di € 816,00 e 654,37 e dalle fatture n. 5/2010 e 11/2013, prodotte nel giudizio di 1° grado” OMISSIS (n.d.e.: richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., che, in questa sede, non rileva).
Tanto premesso, gli appellanti, hanno chiesto, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, rigettata ogni
pagina 14 di 27 avversa deduzione, eccezione e richiesta, in accoglimento dell'atto di appello che precede e in riforma della sentenza impugnata n. 760/2020 del Tribunale di Trani - ex articolazione di Andria, pubblicata il
12.5.2020 e comunicata dal Tribunale di Trani, a mezzo pec, il 12.5.2020, così provvedere: In via preliminare: - Accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n. 760/2020 del Tribunale di Trani – ex articolazione di Andria, pubblicata il 12.5.2020, per i motivi innanzi esposti.
Nel merito:
1. In accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata Sentenza n. 760/2020 del Tribunale di Trani, ex articolazione di Andria, Sezione Civile, pubblicata il 12.5.2020, accertare che
i sigg.ri e alternativamente e/o solidalmente al sig. , ove CP_1 CP_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, sono tenuti all'adempimento della scrittura privata del 23.03.2009 e, per l'effetto, condannarli ad adempiere all'obbligo assunto con la medesima scrittura privata, mediante la realizzazione delle opere ivi previste, ossia di altro canale di displuvio, idoneo a far defluire le acque meteoriche del terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a perfetta regola d'arte, a loro cura e spese, secondo i criteri e la soluzione più sicura;
2. Dichiarare che, fino all'avvenuto adempimento, ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla impossibilità di manutenere la tubazione è da imputare agli appellati;
3. In via subordinata condannare i sigg.ri e alternativamente e/o solidalmente al CP_1 CP_2
sig. ove l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, al Controparte_3 risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di € 20.000,00 in favore degli appellanti o comunque quella che l'adita Corte di Appello riterrà di giustizia, ovvero liquidata in via equitativa;
4. Condannare i sigg.ri e alternativamente e/o solidalmente al sig. CP_1 CP_2
, ove l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze legali, come per legge, del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese tecniche di parte sostenute dagli appellanti pari ad € 1.470,37 e delle spese di CTU pari ad €
2.142,00, come documentate dagli atti di causa..”.
Si sono costituiti gli appellati e , i quali hanno così spiegato le Controparte_1 Controparte_2
loro difese.
Con riferimento alla individuazione dei legittimati passivi, hanno evidenziato che: - parte attrice, odierna parte appellante, fonda la propria pretesa sulla scrittura privata sottoscritta il 23/03/2009; - tanto emerge testualmente ed inequivocabilmente dalla lettura di tutti gli atti di causa del primo e del secondo grado di giudizio;
- la scrittura privata del 23/03/2009 venne sottoscritta unicamente da
[...]
; - consequenziale è la totale estraneità alla vicenda del , mero CP_1 Controparte_2 comproprietario dell'immobile di Via Kennedy n. 3 (doc. 8 fascicolo primo grado) e coniuge di
[...]
in regime di separazione dei beni (doc.11 fascicolo di primo grado); - il RA non ha CP_1
pagina 15 di 27 mai sottoscritto alcuna scrittura privata e pertanto è totalmente estraneo alla vicenda per cui è causa che trae origine proprio e soltanto dalla sottoscrizione della scrittura privata del 23/03/2009; - la circostanza che, in sede stragiudiziale, il RA avesse sottoscritto le missive del 24/04/2009 e 22/06/2009 (doc. 4
- 5 fascicolo di primo grado) resta totalmente irrilevante e certamente è inidonea a configurare la legittimazione passiva di costui nel presente giudizio;
- le missive del 24/04/2009 e 22/06/2009 vennero redatte e trasmesse al sig. in riscontro alla missiva dello stesso del 14/04/2009 (doc. 3 Pt_1
fascicolo primo grado); - in detta missiva il aveva dichiarato di essere titolare di un diritto di Pt_1
servitù attiva sull'immobile di Via Kennedy 3 di proprietà dei convenuti;
- nella detta missiva del
14/04/2009 il testualmente aveva dedotto “in relazione alla servitù esistente a favore del Pt_1 terrazzo di mia proprietà e a carico della sua proprietà”.
Dunque – secondo e - in sede stragiudiziale, il aveva accampato un CP_1 CP_2 Pt_1
inesistente diritto di servitù a carico della proprietà di Via Kennedy n. 3; - conseguentemente, inevitabilmente e correttamente, le missive di riscontro del 24/04/2009 e 22/06/2009 (doc. 4 - 5) vennero sottoscritte anche dal sig. , comproprietario dell'immobile. Controparte_2
Ancora, affermano gli appellati testè citati, che: - a fronte della pretesa del di vedersi Pt_1
riconosciuto un inesistente diritto di servitù, ossia un diritto reale, correttamente anche il CP_2 comproprietario dell'immobile ritenuto gravato dal diritto di servitù, poteva e doveva rispondere al fine di contestare la infondata pretesa;
- le missive del 24/04/2009 e 22/06/2009 erano state sottoscritte anche dal sig. comproprietario dell'immobile, al fine di contestare il diritto di servitù – diritto CP_2
reale preteso da - il dopo aver preteso in sede stragiudiziale il riconoscimento di un Pt_1 Pt_1
diritto reale di servitù, ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere l'adempimento della scrittura del 23/03/2009, non sottoscritta da il quale, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere CP_2
convenuto in un giudizio al quale era ed è totalmente estraneo.
Pertanto gli appellati e hanno instato acchè, anche questa Corte dichiarasse il CP_1 CP_2
difetto di legittimazione passiva del convenuto così confermando quanto già rilevato dal CP_2
Giudice di primo grado che sul punto ha espressamente dichiarato la “evidente estraneità al giudizio del convenuto il quale non ha sottoscritto la scrittura predetta e pertanto non Controparte_2 poteva essere convenuto in giudizio per l'adempimento di un atto al quale egli era estraneo” .
Con riferimento alla qualificazione giuridica della scrittura privata del 23/03/2009, gli appellati
[...]
e assumono che: - trattasi di c.d. contratto a favore di terzo con efficacia puramente CP_1 CP_2
interna, i cui effetti non travalicano la sfera dei contraenti, nel senso che da esso non deriva alcun diritto a favore del terzo e che creditore della prestazione rimane lo stipulante;
- è noto che, per la configurabilità di un contratto a favore del terzo con attribuzione di specifico diritto al terzo, non è
pagina 16 di 27 sufficiente che costui riceva un vantaggio dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso attribuirglielo direttamente, nel senso che essi, nella qualità di contraenti, negoziando in nome proprio, abbiano voluto far acquistare al terzo un diritto e non soltanto un vantaggio;
- nella fattispecie per cui è causa i contraenti - non hanno CP_1 CP_3
attribuito al terzo alcun specifico ed autonomo diritto;
- invero, dalla lettura della scrittura privata del
23/03/2009 non è dato desumere dove, come e quando sarebbe stato realizzato il nuovo canale di displuvio;
- i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso erano rimesse alla mera valutazione discrezionale e tecnica della sola ditta esecutrice dei lavori;
- l'oggetto della prestazione indicato nella scrittura del 23/3/2009 era totalmente indeterminato, non essendo state, in alcun modo, indicate, né le concrete modalità di esecuzione della prestazione, né i tempi di esecuzione della stessa, trattasi dunque, di prestazione indeterminata, certamente inidonea a configurare uno specifico ed autonomo diritto attribuito dai contraenti al Parte_5 Pt_1
Pertanto nella fattispecie per cui è causa il sig. lungi dall'essere titolare di specifico Parte_1
ed autonomo diritto assume la mera veste di destinatario della prestazione.
Né può ritenersi che il - proseguono e - abbia acquisito il diritto, avendo Pt_1 CP_1 CP_2
sottoscritto la scrittura del 23/3/2009 per visione e accettazione, atteso che parti contrenti della scrittura del 23/3/2009 erano e restano unicamente e . CP_1 CP_3
Ancora – secondo i predetti appellati: - il non è parte contrente, né in senso formale, né in Pt_1
senso sostanziale;
- né costui lo è divenuto con la dichiarazione di voler profittare della stipulazione a suo beneficio;
- dalla scrittura del 23/3/2009 può desumersi ed individuarsi il soggetto che avrebbe beneficiato della prestazione, ma ciò solo non attribuisce un autonomo diritto al terzo favorito;
- la circostanza che il avrebbe tratto vantaggio dall'accordo intercorso fra e Pt_1 CP_1
non incide sulla funzione di quell'accordo, il quale non ha lo scopo di creare un diritto in CP_3
favore di ovvero assicurare allo stesso una autonoma posizione giuridica;
- il Pt_1 Pt_1
assume la mera veste di destinatario della prestazione, e contraenti della scrittura del 23/03/2009 sono e;
- conseguentemente, infondata è la domanda proposta dal e dalla CP_1 CP_3 Pt_1
in danno dei convenuti – odierni appellati – intesa ad ottenere l'adempimento di una Parte_2
obbligazione scaturente da una scrittura intercorsa inter alios e dalla quale essi non acquistano alcun diritto ma soltanto un vantaggio;
- la sottoscrizione apposta da in calce per presa visione e Pt_1
accettazione non muta la qualificazione giuridica delle parti, né attribuisce al sig e men che Pt_1
mai, alla la qualifica di parte contrente titolare di autonomo diritto alla prestazione. Parte_2
Ancora, e - contestano recisamente (ed in verità non si comprende neppure) la CP_1 CP_2 deduzione di parte appellante contenuta a pag. 8) dell'atto di appello secondo cui “la scrittura privata
pagina 17 di 27 del 23/3/2009 postula e riconosce un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti che attraverso la medesima scrittura trova la sua ragione di estinzione satisfattoria”; - il in sede stragiudiziale Pt_1
con missiva del 14/04/2009, aveva preteso il riconoscimento della titolarità di un diritto di servitù esistente a favore del terrazzo di proprietà di esso e a carico della proprietà Pt_1 CP_5
(doc. 3 fascicolo primo grado); - il giudizio di primo grado, pur avendo ad oggetto
[...]
l'adempimento di quanto previsto nella scrittura del 23/3/2009, era stato promosso, oltre che da anche da in danno, oltre che di anche di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
; - nel corso del giudizio di primo grado, parte attrice, aveva contestato, sino alla Controparte_2
fase conclusiva, le conclusioni rassegnate dal C.T.U., e preteso il rifacimento del proprio terrazzo come unica possibile soluzione della vicenda;
- nel presente giudizio di appello, i – non Pt_1 Parte_2
soltanto rivendicano un proprio autonomo DIRITTO scaturente dalla scrittura privata del 23/03/2009, ma, addirittura testualmente deducono che detta scrittura privata “postula e riconosce un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti che attraverso la medesima scrittura trova la sua ragione di estinzione satisfattoria”; - essi deducenti rigorosamente contestano e disconoscono qualsivoglia
“preesistente rapporto obbligatorio tra le parti”; - i – non sono titolari di alcun Pt_1 Parte_2
diritto azionabile in danno di essi deducenti, non sono titolari di diritto reale di servitù, non sono titolari di altri diritti reali, non sono titolari di diritti di credito o di obbligazione, non hanno alcun diritto riveniente dalla legge, dalla res o da contratto;
- non è mai preesistito alcun rapporto obbligatorio tra le parti, né prima né dopo la scrittura del 23/03/2009 e le contrarie affermazioni di parte appellante, dedotte per la prima volta nel presente giudizio di appello, sono ulteriore prova della infondatezza e pretestuosità di tutte le avverse richieste e pretese;
- parimenti infondate sono le deduzioni degli appellanti contenute a pag. 10 dell'atto di appello secondo cui, testualmente “non può non configurarsi una responsabilità anche per colpa e negligenza dei proprietari considerato Controparte_5
anche che alcuna vigilanza e alcun controllo è stato mai effettuato dai medesimi durante le opere di sopraelevazione”.
Invero – proseguono - in sede stragiudiziale non si è riusciti a definire Parte_4 CP_2 transattivamente la vicenda non già per “responsabilità”, “colpa” o “negligenza” di essi deducenti, ma perché il dapprima ha preteso il riconoscimento di un inesistente diritto di servitù, e in corso Pt_1
di causa, ha preteso come unica possibile soluzione transattiva l'integrale rifacimento del proprio terrazzo;
- detta pretesa è stata coltivata da parte attrice nel corso di tutto il giudizio di primo grado, anche successivamente al deposito della relazione peritale del C.T.U. ing. ; Persona_2
- parte attrice ha rigorosamente contestato le conclusioni del consulente tecnico sino alla fase conclusiva del giudizio di primo grado e, con l'ausilio di proprio consulente tecnico di parte, ha pagina 18 di 27 contestato la relazione peritale dell'Ing. ed eccepito che il C.T.U. sarebbe incorso in una Per_1
serie di errori tecnici di valutazione;
- tanto è stato dedotto anche in comparsa conclusionale e, anche successivamente al deposito della C.T.U., ha preteso come unica forma di adempimento della scrittura privata il rifacimento del terrazzo;
- tanto emerge inequivocabilmente dalla mera lettura di tutti gli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado;
- in comparsa conclusionale parte attrice ha testualmente preteso “il rifacimento dell'intero sistema di copertura del lastrico solare“ quale unica soluzione tecnica;
- ancora, parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, ha richiesto la condanna dei sig.ri per responsabilità generica e futura “per eventuali danni derivanti dalla Controparte_4 impossibilità di manutenere la tubazione” nonché il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nella misura di € 20.000,00 per danni non meglio indicati né precisati;
- tutte le suddette richieste sono state riproposte e azionate anche nel presente giudizio di appello, ed è manifesto che la generale e universale pretesa di riconoscimento di diritti reali, di obbligazione, risarcitori da parte dei sig.ri e azionati anche in danno del sig. , ha precluso la Pt_1 Parte_2 Controparte_2
possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda da sempre auspicata dai sig.ri
[...]
ed espressamente manifestata sia in sede stragiudiziale (doc.4,5 fascicolo primo Parte_4 CP_2
grado) che in sede giudiziale (doc. 15 fascicolo primo grado); - di detto complessivo atteggiamento tenuto dalle parti in tutta la vicenda per cui è causa si chiede che questa Corte voglia tenere in debito conto, anche al fine della statuizione sulle spese.
Con riferimento alla richiesta di rimborso spese, essi appellati contestano la richiesta di pagamento della somma di €. 816,00, chiesta a titolo di rimborso della Fattura n. 4/2010 emessa dall'Arch.
Tempesta per la redazione della relazione tecnica di parte prodotta sub16 del fascicolo di parte attrice di primo grado poiché esorbitante, e deducono che detta relazione è una mera relazione tecnica di parte e la somma di € 816,00 non è congrua tenuto conto dei tariffari professionali vigenti in materia.
Analoghe considerazioni, svolgono gli appellati con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di € 654,37 chiesta a titolo di rimborso spese di assistenza alle operazioni di C.T.U., atteso che le operazioni peritali si sono svolte e concluse nel corso di una sola mattinata così come emerge dal verbale di operazioni peritali del 25/5/2013 allegato alla relazione di C.T.U.
Infine, gli appellati hanno chiesto rigettarsi l'appello, con conferma della Controparte_4
sentenza appellata sia con riferimento al capo 1) di rigetto della domanda, sia con riferimento al capo 2) di condanna degli attori al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nella misura liquidata dal Giudice di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
pagina 19 di 27 Il , dal canto suo, costituendosi, per la prima volta, in questo grado di giudizio, ha CP_3
contestato quanto dedotto, argomentato e richiesto nel giudizio di primo grado e con l'atto di impugnazione dall'attore (odierno appellante) e, parimenti, ha contestato la fondatezza della domanda di garanzia e di manleva avanzata nei propri confronti dai convenuti in quanto infondata per i seguenti motivi: - in primo luogo per l'assoluta estraneità di esso rispetto all'oggetto del Controparte_3
giudizio promosso da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, con conseguente difetto di titolarità, nel lato passivo del rapporto controverso, in Controparte_2
capo al medesimo, e tanto si evince, ictu oculi, dal tenore letterale e dal contenuto della scrittura del
23.3.2009 sottoscritta dall'Avv. , dal sig. e dal sig. Controparte_1 Controparte_3 [...]
; - ciò, in quanto: - esso ha sottoscritto il detto documento, allo scopo di Parte_1 Controparte_3
prendere atto di quanto in essa indicato, unicamente quale “ direttore tecnico dei lavori“ e non già a titolo di legale rappresentante della impresa esecutrice dei lavori di sopraelevazione né tantomeno quale procuratore della stessa;
- esso non ha assunto, né per sé, né per altro Controparte_3 soggetto giuridico, alcuna obbligazione di eseguire una qualsivoglia prestazione né in favore dell'avv.
né in favore del sig. ; - infatti, la scrittura è chiarissima nel porre CP_1 Parte_1 unicamente a carico dell'avv. l'obbligo di realizzare un nuovo canale di displuvio, tenuto CP_1 conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese;
- testualmente, infatti, la citata scrittura prevede che: “ le acque meteoriche…saranno convogliate in altro canale di displuvio da realizzarsi a cura e spese della proprietaria. Quindi, la “realizzazione” del nuovo canale di displuvio viene posto, nella citata scrittura, ad esclusivo carico della proprietaria (avv. ) “a sua cura e CP_1 spese “; - pertanto, non avendo esso assunto alcun obbligo, con la citata scrittura del CP_3
23.3.2009, né nei confronti della proprietaria, né nei confronti del sig. , deve Parte_1 ritenersi che lo stesso sia del tutto estraneo all'oggetto del giudizio, così che deve rigettarsi non soltanto la domanda, contenuta nell'atto di appello, di condanna dello stesso ad un preteso adempimento ovvero risarcimento in solido e/o alternativamente con l'avv. , ma anche la domanda di garanzia CP_1
e/o di manleva proposta nei suoi confronti dagli originari convenuti, non potendo in alcun modo il ritenersi tenuto a garantire la proprietaria dalle conseguenze pregiudizievoli di un eventuale CP_3
accoglimento di una domanda di adempimento rispetto ad una obbligazione mai assunta, ovvero di una domanda di risarcimento per un danno da inadempimento contrattuale non sussistente;
- in via subordinata rispetto alla difesa sopra rassegnata (non essendovi alcun dubbio che quanto innanzi rappresentato, vale a dire il difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto controverso in capo al sig.
, costituisca una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, anche in Controparte_3
appello, senza che la contumacia nel giudizio di primo grado o tardiva costituzione assuma valore di pagina 20 di 27 non contestazione, come affermato dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 2951 del 16.2.2016 e come ribadito con ordinanza n. 30545 del 20.12.2017), si conviene con quanto motivato dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata a sostegno del rigetto della domanda.
Deduce, inoltre, il come risulti evidente l'estraneità del dott. rispetto all'oggetto CP_3 CP_2
del giudizio in quanto lo stesso non è stato parte della scrittura del 23.3.2009 e, quindi, non poteva essere convenuto all'adempimento di un obbligo mai assunto.
In secondo luogo – afferma ancora detto appellato – è corretto il convincimento del Giudice di primo grado in punto di qualificazione giuridica della scrittura del 23.3.2009, laddove viene negata la configurabilità del contratto a favore di terzo;
- infatti, per la configurabilità di un contratto a favore di terzi, non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto con altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo , nel senso che i soggetti stessi, nella loro qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma (Cass., 19/8/1997 n. 7693); - se
è vero che, nel caso di specie, il sig. ha ricevuto un vantaggio dall'assunzione dell'onere di Pt_1
realizzare un nuovo canale di displuvio (onere assunto dall'avv. e non dal ) in CP_1 CP_3
quanto, con tale opera, si sarebbe potuto risolvere un eventuale problema relativamente allo scarico delle acque meteoriche, è, però, anche vero che la assunzione dell'onere di eseguire tale intervento
(peraltro indeterminato e generico, sia in quanto a modalità di realizzazione e di tempi, sia in quanto a concreta fattibilità perché dipendente dalla sussistenza di adeguate pendenze dei terrazzi come sarebbero risultate al termine della sopraelevazione) costituisce una mera ed eventuale ricaduta favorevole per il senza riconoscimento di alcun diritto soggettivo a suo favore;
- corretta, Pt_1
dunque, la affermazione del Giudice di prime cure in punto di non configurabilità, nel caso di specie, di alcun autonomo diritto degli attori, nascente dalla scrittura del 23.3.2009, che li legittimasse a chiedere l'adempimento di una obbligazione in essa prevista peraltro in modo indeterminato, generico ed eventuale in quanto soggetta a determinate condizioni tecniche, non verificatesi, riguardanti la pendenza dei terrazzi come sarebbe risultata dalla sopraelevazione ad eseguirsi.
Per tutto quanto innanzi esposto, il ha concluso per il rigetto dell'atto di appello ovvero, in CP_3
caso di accoglimento, per il rigetto sia della domanda di condanna dello stesso al preteso adempimento, in solido con gli appellati o alternativamente ad essi, di un facere rispetto al quale non si era mai obbligato contrattualmente, sia della domanda di risarcimento del danno da inadempimento, con rigetto della domanda di garanzia e/o di manleva proposta nei suoi confronti dagli originari convenuti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 21 di 27 ***********************************
Come già accennato, l'appello è del tutto infondato.
Il contratto posto a base delle domande attoree è così testualmente articolato:
“..I sottoscritti e , nelle qualità rispettivamente di proprietario e Controparte_1 Controparte_3
responsabile tecnico dei lavori di sepraelevazione da eseguirsi sull'immobile di Via Kennedy, 3 angolo corso Garibaldi, con riferimento alla richiesta di anticipata soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque meteoriche della proprietà , adiacente la sopraelevazione Parte_1
a realizzarsi, sin d'ora convengono quanto segue: le acque meteoriche dì cui sopra. attualmente convogliate nel canale di displuvio che sfocia su Corso
Garibaldi saranno convogliate in altro canale di displuvio da realizzarsi tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura e spese della proprietaria. Detto canale di displuvio avrà scolo finale su Corso Garibaldi, ovvero su Via Kennedy a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori.
Sottoscrive la presente per presa visione ed integrale accettazione il sig. . Parte_1
Terlizzi, 23/3/2009”.
Seguono le firme di , , e . Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
Orbene, l'art. 1325 c.c., stabilisce c.c. che i requisiti del contratto sono: - 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto.
L'art. 1346 c.c., stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Nella presente fattispecie, l'oggetto del contratto non è determinato, né è determinabile, per quanto di dirà di qui a un momento.
Invero, “In base ai principi fissati negli art. 1346 e 1474 c. c., ai fini della determinabilità di un elemento del contratto (nel caso, del prezzo della compravendita), è necessario che i parametri prefissati dalle parti abbiano tale carattere di precisazione e di concretezza da permetterne la futura determinazione ad esse stesse, ovvero al giudice in caso di loro dissenso, senza che intervenga un'ulteriore determinazione di volontà delle parti stesse;
tale requisito va riconosciuto sussistente ove la determinazione del prezzo venga dalle parti collegata al criterio del prezzo ricavabile da una libera contrattazione ovvero di quello che la parte acquirente pagherà in sede di futuri acquisti nella zona adiacente l'immobile compravenduto: in ambo i casi, infatti, la determinazione del prezzo resta ancorata a criteri obiettivi, per cui l'eventuale disaccordo sul punto tra le parti in sede di determinazione concreta del prezzo ben può essere risolto dal giudice, che quindi sovrapporrà in via autoritaria la propria determinazione a quella non raggiunta dalle parti sulla base dei criteri obiettivi
pagina 22 di 27 pur da esse stabiliti in contratto” (Cass. civ., 27/06/1985, n. 3853, Soc. immob. C. Bosco, Emai_5
Mass. Giur. It., 1985).
Ancora, “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorchè riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimessso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. civ., Sez.
III, 18/01/2005, n. 910, Dogà C. in Mass. Giur. It., 2005; Contratti, 2005, fasc. nn. 8 Org_1
-9, 761; conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 22/09/2008, n. 23949).
Ancora, “Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste”Cass. civ., Sez.
Unite, 04/09/2012, n. 14828, Aboudan e altri, in Nuova Giur. Org_2 Organizzazione_3
Civ., 2013, 1, 1, 15, in Vita Notarile, 2013, 1, 209; conformi, Cass. civ. Sez. Unite, 12/12/2014, n.
26242; Cass. civ. Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26243).
La conseguenza di tutto ciò è che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1418 c.c., producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., sì che, alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ne consegue la sua nullità.
Orbene, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto, in base all'art. 1421 c.c., deve essere coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.
Ciò significa che se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del pagina 23 di 27 giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso.
Viceversa, se la contestazione attenga direttamente all'illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, né può essere dedotta per la prima volta in sede di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte (Cass. civ., Sez. I,
Cont 12/11/2014, n. 24159, C. .r.l. e altri, Massima redazionale, 2014). CP_6
Ancora, è pacifico che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione
(cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di "errore in iudicando", ovvero di "error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato;
qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicché, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di
contro
-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I,
16/02/2016, n. 2984, C. CED Cassazione, 2016; Cass., Controparte_8 Organizzazione_4
4/7/2018, n. 17473).
Orbene, nella specie qui in esame, il tema della determinabilità dell'oggetto del contratto, ha formato materia di dibattito tra le parti, atteso che gli appellati – hanno espressamente eccepito che CP_1
l'oggetto della prestazione indicato nella scrittura del 23/03/2009 era totalmente indeterminato, non essendo state, in alcun modo, indicate né le concrete modalità di esecuzione della prestazione né i tempi di esecuzione della stessa, evidenziando che, il contratto contestato contempla, dunque, una prestazione indeterminata, certamente inidonea a configurare uno specifico ed autonomo diritto attribuito dai contraenti al sig. Parte_5 Pt_1
Non si pone, quindi, alcun problema in termini di applicazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., che, al secondo comma, stabilisce che, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
In ogni caso, il rilievo di ufficio involge una questione di puro diritto, che, come tale, è estranea all'ambito operativo di cui all'art. 101 c.p.c.
pagina 24 di 27 Illuminate, è il tenore letterale della scrittura, laddove si legge: “..le acque meteoriche di cui sopra, attualmente convogliate nel canale di displuvio che sfocia su Corso Garibaldi saranno convogliate in altro canale di displuvio da realizzarsi tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura e spese della proprietaria. Detto canale di displuvio avrà scolo finale su Corso Garibaldi ovvero su Via Kennedy, a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori..”.
L'indeterminabilità dell'oggetto del contratto è testimoniata dalla previsione, secondo cui il posizionamento del canale, è condizionata dalla soluzione che tecnicamente sarebbe stata ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori, ditta, peraltro, il cui titolare non figura tra i firmatari del contratto, atteso che il , sottoscrisse il contratto, nella diversa e distinta Controparte_3
qualità di responsabile tecnico dei lavori.
Che si tratti, non già di un contratto perfetto, bensì della c.d. “puntuazione”, emerge, peraltro, dalla previsione secondo cui le parti, “sin d'ora convengono quanto segue”, differendo, evidentemente, a momenti successivi, la stipula di patti e condizioni specifici, presupponenti l'individuazione della
“soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori..”, soluzione che, per essere operativa, ed essere fonte di obbligazioni, avrebbe dovuto prevedere necessariamente il coinvolgimento e l'adesione della ditta esecutrice dei lavori.
Orbene, il displuvio è la linea di ripartizione dello scolo delle acque piovane, e gli odierni appellanti, avrebbero, se del caso, dovuto agire, ai sensi dell'art. 908 c.c., rubricato “Scarico delle acque piovane”, secondo cui, “Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali”, ovvero, ai sensi del successivo art. 913, rubricato “Scolo delle acque”, secondo cui “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio”.
Invero, essi appellanti avrebbero dovuto, se del caso, chiedere giudizialmente o la costituzione coattiva di una servitù di scolo, (che gli appellati hanno sempre negato, come emerge Controparte_5
indubitabilmente dalla corrispondenza in atti) oppure, una pronuncia, ove ve ne fossero i presupposti, di detta servitù per usucapione.
pagina 25 di 27 Ma, quel che è certo, è il fatto che alcun obbligo può scaturire, a carico sia dei predetti appellati, che del , sulla base dell'accordo più volte citato. CP_3
Infine, è del tutto evidente – come ha detto il giudice di prime cure – la totale estraneità del CP_2
Ogni altra questione, o profilo, meritano rigetto, ovvero restano assorbiti, essendo del tutto infondate, per le ragioni sin qui dette, le domande risarcitorie attoree, basate, anch'esse, esclusivamente sulla più volte citata scrittura del 23/3/2009.
Si deve, infine, qui rigettare ogni pretesa degli appellanti, volta ad ottenere il ristoro delle spese della consulenza di parte, atteso che, anche per esse, vige il principio della soccombenza.
La sentenza impugnata – se pure con la diversa motivazione sin qui evidenziata – va, quindi integralmente confermata.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello R.G. 1066/2020, proposta da e , Parte_1 Parte_2
nei confronti di e , nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 760/2020 emessa dal Tribunale di Trani – ex Controparte_3
Articolazione di Andria, in composizione monocratica, depositata il 12.5.2020 nel giudizio portante il numero di R.G. 95019449/2009, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado, nei sensi di cui in motivazione;
- 2) Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite in favore di e , nonché nei confronti Controparte_1 Controparte_2
di che, liquida, a favore di ciascuna delle dette parti vittoriose Controparte_3 [...]
e , da una parte, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'altra) in € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
3) Dichiara che sussistono a carico di e i Parte_1 Parte_2 presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15 marzo 2024.
pagina 26 di 27 Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1066/2020
TRA
nato a [...] il [...], (c.f.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello dagli Avv.ti Luigi Tricarico, c.f.:
e Lia Caldarola, c.f.: , presso il cui studio in Terlizzi alla C.F._3 C.F._4
Via T. Tamborra n. 116 sono elettivamente domiciliati, con rispettivi indirizzi pec:
- Email_1 Email_2
APPELLANTI
E pagina 1 di 27 nata a [...] il [...], (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._5
nato a [...] il [...], (c.f.: ), entrambi Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliati in Ruvo di Puglia alla Via Cirillo n.32 presso lo studio dell'Avv. Vito
Petrarota, (C.F. , in forza di procura alle liti allegata alla presente comparsa e da C.F._7
intendersi in calce;
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bari alla via Dante n. 211. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni al seguente numero di fax. 0803611134 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
- APPELLATI -
NONCHÉ
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Sovereto n. 6/i, (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._8
Tempesta in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Terlizzi al c.so Vittorio Emanuele n.65, pec: Email_4
- APPELLATO -
avverso la sentenza n. 760/2020 emessa dal Tribunale di Trani – ex Articolazione di Andria, in composizione monocratica, depositata il 12.5.2020 nel giudizio portante il numero di R.G.
95019449/2009
****************
All'udienza del 15.9.2023, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 2 di 27 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ed convenivano davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, e ed esponevano Controparte_1 Controparte_2
quanto segue.
- i coniugi sono proprietari dell'appartamento posto al 1° piano dell'immobile sito in Controparte_4
Terlizzi alla Via Kennedy n. 9 angolo Corso Garibaldi;
- sin dagli anni '60 è posto orizzontalmente, nello spazio sovrastante la proprietà dei convenuti, un canale di displuvio che raccoglie le acque meteoriche del terrazzo del con scolo su Corso Garibaldi;
Pt_1
- i coniugi - , in data 28.02.2009, ottenevano dal Comune di Terlizzi il permesso di costruire CP_2 CP_1
al fine di realizzare "l'aggiunta di un livello in sopraelevazione sul piano terra e primo piano esistenti a
completamento filologico del fabbricato realizzato in epoca remota e ricadente in zona A2 - Centro
Storico";
- la sopraelevazione, pertanto, non avrebbe più consentito alcuna manutenzione sul canale stesso, posto nello spazio sovrastante la proprietà dei convenuti;
- a seguito di tale specifica contestazione del in data 23 marzo .2009, l'Avv. , in Pt_1 Controparte_1
qualità di comproprietaria dell'immobile, sottoponeva al sig. chiedendone la sottoscrizione per Pt_1
presa visione ed integrale accettazione, la scrittura privata allegata in copia in atti, ove si legge quanto segue:
"con riferimento alla richiesta di anticipata soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque
meteoriche della proprietà adiacente la sopraelevazione a realizzarsi .. .le acque meteoriche di cui Pt_1
sopra, attualmente convogliate nel canale di displuvio che sfocia su Corso Garibaldi saranno convogliate in
altro ca1tale di displuvio da realizzarsi tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura
e spese della proprietaria. Detto canale di displuvio avrà scolo finale su Corso Garibaldi ovvero su Via
Kennedy a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta
esecutrice dei lavori";
- la scrittura privata del 23 marzo 2009, veniva sottoscritta dal per presa visione e integrale Pt_1
accettazione, rendendo così irrevocabile la proposta contrattuale proveniente dall'avv. ; CP_1 pagina 3 di 27 - in data 24 aprile 2009 con nota raccomandata a.r., i coniugi ~ ribadivano CP_2 CP_1
espressamente l'impegno di adempiere alla scrittura privata del 23 marzo 2009, scrivendo espressamente:
"Quanto alle concrete modalità di convogliamento delle acque, si ribadisce che queste terranno conto delle
pendenze esistenti e saranno realizzate a perfetta regola d'arte";
- i lavori di sopraelevazione, eseguiti dalla avevano inizio nell'ultima decade Parte_3
di aprile 2009 e terminavano nella prima decade di luglio 2009;
- in data 16.06.09 ed in data 17.06.09, questa difesa diffidava rispettivamente i coniugi CP_4
e il sig. ad adempiere a quanto convenuto con scrittura privata del 23 marzo
[...] Controparte_3
2009, senza tuttavia alcun esito;
- sta di fatto che la sopraelevazione in oggetto è allo stato terminata senza che l'opera promessa con la scrittura privata del 23.03.2009 sia stata realizzata.
Ciò premesso in fatto, gli attori deducevano che: - l'immobile di proprietà di essi coniugi Parte_1 Parte_2
è dotato, sin dagli anni '60, di un canale di displuvio, posto sulla facciata esterna del fabbricato sovrastante la proprietà dei coniugi che raccoglie le acque meteoriche del terrazzo del con Controparte_4 Pt_1
scolo su Corso Garibaldi (v. foto n. 1 del 1972); - l'esistenza del canale di displuvio di acque pulite e meteoriche
è circostanza non solo incontestabile ma di cui i coniugi hanno formalmente preso atto con Controparte_4
una pluralità di atti formali;
- pertanto, può considerarsi circostanza pacifica;
- infatti, l'avv. , CP_1
quale comproprietaria, nella scrittura privata del 23.03.2009, in merito "alla questione relativa al
displuvio delle acque meteoriche della proprietà adiacente la sopraelevazione a Parte_1
realizzarsi", si impegnava a sua cura e spese e tenuto conto delle pendenze esistenti, a trovare una soluzione alternativa a quella esistente, mediante la realizzazione di un altro canale di displuvio delle acque,
obbligazione ulteriormente ribadita nella nota raccomandata a.r. datata 24.04.2009 a firma dei coniugi
[...]
– - nonostante la sopraelevazione sia stata terminata, i convenuti, all'attualità, non CP_1 CP_2
hanno adempiuto agli obblighi assunti e, dunque, in questa sede si chiede la condanna degli stessi all'adempimento; - la sopraelevazione realizzata “a rasò" della proprietà dei convenuti non consente alcuna pagina 4 di 27 manutenzione sulla tubazione esistente, in caso di rottura o lacerazione, e ogni eventuale futuro danno sia alla proprietà degli attori che a quella dei convenuti è imputabile alla loro esclusiva responsabilità; -
pertanto, rimane l'obbligo assunto con scrittura privata del 23.03.2009 dall'avv. , a realizzare CP_1
una soluzione alternativa al deflusso delle acque meteoriche del terrazzo del
Pt_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano: - in via principale: - A) accertare che i convenuti sono tenuti all'adempimento della scrittura privata datata 23 marzo 2009 e, per l'effetto, condannare i signori e ad adempiere all'impegno convenuto con la medesima Controparte_2 Controparte_1
scrittura privata, mediante la realizzazione delle opere ivi previste, ossia di altro canale di displuvio,
idoneo a far defluire le acque meteoriche del terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a perfetta regola d'arte;
B) dichiarare che, fino all'avvenuto adempimento, ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla impossibilità di manutenere la tubazione è da imputare ai convenuti;
In via subordinata, e in denegata ipotesi di non accoglimento della domanda che precede, condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di€
20.000,00 in favore degli attori;
C) Condannare i convenuti all'integrale rifusione in favore degli attori delle spese, competenze ed oneri fiscali del giudizio.
Si costituivano i convenuti, i quali resistevano alla domanda, chiedendo – ed ottenendo –
l'autorizzazione a chiamare in causa , per essere dallo stesso manlevati;
- nel Controparte_3
merito, chiedevano, dichiararsi la totale estraneità del convenuto non contemplato nella CP_2
scrittura posta a base della domanda attorea;
chiedevano, inoltre, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di entrambi essi deducenti, atteso che gli attori avrebbero dovuto evocare in giudizio, il promittente ( ), e non già gli stipulanti (essi convenuti). CP_3
Infine, chiedevano rigettarsi tutte le domande attoree. pagina 5 di 27 Effettuata, tempestivamente e ritualmente la chiamata in causa, il , non si costituiva, CP_3
restando contumace.
Infine, all'esito del giudizio, il Giudice, con la sentenza qui impugnata, rigettava le domande proposte dagli attori,
con condanna degli stessi a rifondere le spese a favore dei convenuti.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , chiedendo Parte_1 Parte_2
che, in riforma della sentenza impugnata, venissero accolte le domande da essi proposte, sulla base delle censure di cui si dirà.
Instaurato il contradittorio, Gli appellati e hanno resistito all'appello insistendo per CP_1 CP_2
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si è costituito solo in questo grado di appello il , il quale ha resistito all'appello insistendo per CP_3
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.9.2023, che si è svolto mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa
è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, sì che la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure con alcune specificazioni ed integrazioni motivazionali.
Il primo giudice, ha così motivato.
“..Gli attori hanno convenuto in giudizio e al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare all' adempimento dell'obbligazione di cui alla scrittura privata del 23 marzo 2009 avente
ad oggetto la realizzazione di altro canale di displuvio idoneo a far defluire le acque meteoriche del
terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a regola d'arte e in via subordinata al risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale nella misura di Euro 20.000,00. Si costituivano in giudizio i
pagina 6 di 27 convenuti i quali eccepivano il difetto di legittimazione passiva del e nel merito resistevano CP_2
alla domanda chiedendo comunque di essere autorizzati a chiamare in causa il Sig. CP_3
[...]
La causa, svoltasi nella contumacia del , veniva istruita con C.T.U. ed all'esito introitata CP_3
per la decisione.
Così brevemente riassunte le posizioni delle parti costituite, va subito osservato come la questione
giuridica sottoposta all'attenzione di questo giudicante trae origine dalla scrittura privata del 23
marzo 2009 intercorsa tra e , con la quale la da Controparte_1 Controparte_3 CP_1
una parte, quale proprietaria - committente dei lavori edili affidati al , ed il , CP_3 CP_3
dall'altra, quale materiale esecutore delle opere, con riferimento alla anticipata soluzione tecnica
della questione relativa al dipluvio delle acque meteoriche della proprietà da quest'ultimo Pt_1
richiesta, convenivano di adottare la soluzione del convogliamento delle acque meteoriche in altro
canale di dipluvio da realizzarsi. tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura
e spese della proprietaria. Detto canale di dipluvio, convenivano le parti, avrà scolo finale su Corso
Garibaldi ovvero su Via Kennedy a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più
opportuna e/o idonea dalla ditta esecutrice dei lavori.
La scrittura in questione veniva sottoscritta per presa visione ed integrale accettazione dal Sig.
. Parte_1
Orbene, posto quanto sopra e considerato che gli attori hanno richiesto l'adempimento di quanto
previsto nella scrittura privata del 23 marzo 2009 è, innanzitutto, evidente l'estraneità al giudizio del
convenuto , il quale non ha sottoscritto la scrittura predetta e, pertanto, non Controparte_2
poteva essere convenuto in giudizio per l'adempimento di un atto al quale egli era estraneo.
Ciò premesso, reputa questo giudicante che la vicenda qui al vaglio non si inquadra nel paradigma
richiamato di cui all'art. 1411 c.c.
Con Non è dubbio che gli attori traggano vantaggio dal regolamento negoziale intercorso tra la pagina 7 di 27 ed il , comportando esso la individuazione di una soluzione tecnica al problema CP_1 CP_3
del convogliamento delle acque meteoriche;
tuttavia, una tale evenienza, che costituisce una ricaduta
favorevole, perciò solo non attribuisce un autonomo diritto al terzo favorito (per quel che qui
interessa, al ) e non dà vita alla figura del contratto a favore del terzo. Parte_1
La circostanza che gli attori avrebbero tratto vantaggio dall'accordo intercorso fra la e CP_1
l'impresa esecutrice delle opere commissionate della non incide sulla funzione di CP_1
quell'accordo, il quale non ha lo scopo di assicurare una posizione giuridica tutelabile a favore del
terzo.
In tale ipotesi, come si diceva, non ricorre la figura del contratto di cui all' art. 1411 c.c. poiché il
terzo assume la mera veste di destinatario della prestazione: al verificarsi di quest'ultima ipotesi, si
rientra nel c.d. contratto a favore di terzo con efficacia puramente interna, i cui effetti non travalicano
la sfera di contraenti, nel senso che da esso non deriva alcun diritto a favore del terzo, e che creditore
della prestazione rimane lo stipulante, ovverossia il promissario.
Occorre, cioè, che i contraenti concordino l'attribuzione diretta del diritto come elemento del
sinallagma: per la configurabilità di un contratto a favore del terzo non è sufficiente che costui riceva
un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che
questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che essi, nella qualità di contraenti,
abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto;
costoro, dunque,
negoziando in nome proprio vogliono far acquistare al terzo un diritto, e non soltanto un vantaggio.
Nella specie, non è possibile ritenere che si configurasse la titolarità di un "diritto" in capo al
, perché nello schema del contratto a favore del terzo la prestazione che è dedotta Parte_1
nel rapporto fra promittente e stipulante è quella del promittente verso lo stipulante, diretta alla
realizzazione dell'attribuzione del diritto al terzo, mentre nella fattispecie l'esecuzione della
prestazione, diretta ad attribuire un mero vantaggio al terzo, resta estranea al detto schema: lo si
desume dal fatto che l'art. 1411 c.c., comma 3, prevede espressamente che “1a prestazione rimane a pagina 8 di 27 beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del
contratto".
Sulla scorta di quanto sopra ritiene questo giudicante che la domanda non possa essere accolta in
ragione del fatto che gli attori hanno chiesto l'adempimento di una obbligazione scaturente da una
scrittura intercorsa inter alios e dalla quale essi non acquistavano alcun diritto, ma soltanto un
vantaggio, conclusione questa che non muta neppure in ragione della sottoscrizione apposta dal
in calce alla scrittura per mera presa visione ed accettazione. Pt_1
Il rigetto della domanda principale rende superfluo il vaglio di ogni altra domanda risarcitoria, che,
pertanto, resta assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, ex articolazione di Andria, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti e con la chiamata in
causa del terzo , respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, Controparte_3
così provvede: - 1) Rigetta la domanda;
- 2) condanna gli attori al pagamento in favore dei convenuti,
delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 5.000,00, oltre accessori fiscali e
previdenziali come per legge ed alle spese generali nella misura del 15% sui compensi;
nulla in
favore del terzo chiamato..”.
********************************
L'atto di appello, è così articolato.
A parere del giudice di prime cure, gli appellanti non hanno acquisito alcun diritto meritevole di tutela per i motivi sopra riportati. Tale tesi è errata, illogica e contraddittoria per tutti i motivi di seguito argomentati.
Con la scrittura privata del 23.3.2009 la sig.ra ,“con riferimento alla richiesta di anticipata CP_1
soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque meteoriche della proprietà Pt_1 pagina 9 di 27 , adiacente la sopraelevazione a realizzarsi” (vedasi la detta scrittura privata) assumeva Parte_1
direttamente e personalmente una obbligazione nei confronti del sig. impegnandosi a Pt_1
realizzare, a propria cura e spese, tenuto conto delle pendenze esistenti, un altro canale di displuvio dove far convogliare le acque meteoriche del terrazzo del sig. Pt_1
Tale obbligazione di cui si chiede l'adempimento veniva ribadita nella nota raccomandata a/r datata
24.04.2009 a firma dei due comproprietari titolari della sopraelevazione che ha determinato
l'alterazione del diritto di scolo.
In tale ultima nota racc. a/r del 24.04.2009, a firma dei convenuti, gli stessi ribadivano l'impegno già assunto e affermavano: “quanto alle concrete modalità di convogliamento delle acque, si ribadisce che queste terranno conto delle pendenze esistenti e saranno realizzate a perfetta regola d'arte”.
E' ben evidente che i proprietari e abbiano formalmente riconosciuto, ancor prima CP_1 CP_2 della sottoscrizione della scrittura privata, che “la questione del displuvio delle acque meteoriche” era un problema oggettivo e che li obbligava direttamente a risolverlo in favore dei signori e Pt_1
tanto da obbligarsi a risolverla a propria cura e spese, come è formalizzato nella medesima e Parte_2
nella nota successiva, a firma congiunta, del 24 aprile 2009.
Tanto si evince in modo chiaro dalla scrittura privata nella parte in cui l'appellata dichiarava di sottoscriverla in “riferimento alla richiesta di anticipata soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque meteoriche della proprietà . Pt_1
Viene pertanto inequivocabilmente riconosciuta l'esistenza di una questione posta dal prima Pt_1
della sottoscrizione della scrittura privata, meritevole di tutela e un interesse diretto, evidente e concreto della considerato che la prestazione dedotta nello stesso contratto ha comportato il CP_1
vantaggio per la medesima a non vedersi vanificare la possibilità di realizzazione della sopraelevazione
e di evitare l'insorgere di una controversia.
Quanto innanzi sostenuto, viene confermato anche nell'ordinanza del giudice Fiandaca del 15.3.2013 dove si sostiene che “la prestazione avrebbe comportato il vantaggio di evitare l'insorgere di una controversia già annunziata con gli odierni attori”.
Tali elementi inducono ad affermare che la scrittura privata contiene un interesse diretto ed evidente della , una causa e un oggetto che attribuiscono un diritto autonomo in capo al CP_1 Pt_1
meritevole di tutela, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di 1° grado nella sentenza impugnata.
Erroneamente nella sentenza impugnata si afferma che la scrittura privata contiene invece un semplice vantaggio e che il sig. non ha acquisito alcun diritto di rivendicare l'adempimento di quanto Pt_1
pagina 10 di 27 convenuto nella scrittura privata posto che nella medesima è stata invece attribuita in modo diretto una prestazione dovuta ma mai realizzata.
Per tutti i motivi rappresentati, la scrittura privata del 23.3.2009 postula e riconosce un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti che attraverso la medesima scrittura trova la sua ragione di estinzione satisfattoria.
E', pertanto, evidente l'inadempimento dei sigg.ri e a quanto dai medesimi indicato CP_1 CP_2
nella scrittura privata del 23.3.2009 e nella nota del 24.4.2009, considerato che le opere promesse erano “a cura e spese” dei proprietari che si obbligavano ad eseguirle “a perfetta regola d'arte”.
Ad oggi infatti le opere da eseguirsi e indicate nella scrittura privata non sono state eseguite mentre la sopraelevazione è stata effettuata, coprendo l'originario canale di displuvio, in difformità dalle obbligazioni assunte.
Il sig. , terzo chiamato in causa dai convenuti coniugi Controparte_3 CP_1 CP_2
all'epoca dei fatti responsabile tecnico dei lavori di sopraelevazione da eseguirsi sull'immobile di proprietà dei convenuti sito alla Via Kennedy n. 3, come si evince da un interpretazione letterale della scrittura privata aveva invece il compito di fornire la “soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea”.
Contraddittoria e capziosa è invece la difesa dei sigg.ri – in ordine alla posizione CP_1 CP_2 che assume nei confronti del terzo chiamato in causa con l'obiettivo di “scaricare” proprie responsabilità in merito all'inadempimento. Tale contraddittorietà emerge anche negli altri atti difensivi degli appellati e nella loro comparsa conclusionale nella quale da un lato addebitano la responsabilità dell'inadempimento al sig. e dall'altro chiedono il rigetto della domanda formulata da CP_3
questa difesa nei confronti del medesimo sig. , terzo chiamato in causa. CP_3
Ciò nonostante, a pagina 20 – 21 e 22 della comparsa conclusionale di controparte del giudizio di 1° grado, viene affermato che:
1. la scrittura privata è stata sottoscritta prima che avessero inizio i lavori di sopraelevazione della proprietà degli appellati e mentre “erano in corso i lavori di creazione dei ponteggi e impalcature indispensabili per la realizzazione dei lavori di sopraelevazione”.
2. “il lavoretto” da effettuarsi sul terrazzo del rientrava nel costo complessivo “a corpo” per l'esecuzione della sopraelevazione;
Pt_1
3. “terminati i lavori di sopraelevazione, i coniugi provvidero a saldare quanto spettante alla ditta esecutrice e Parte_4 CP_2 CP_3 già concordato a corpo”.
pagina 11 di 27 4. “il problema, di fatto, creatosi dopo la sopraelevazione erano le quote altimetriche dei due terrazzi”.
Date per pacifiche le circostanze di cui ai punti 1) e 4), abbastanza inverosimili appaiono quelle di cui ai punti 2) e 3).
Qualora quanto affermato da controparte fosse veritiero viene da chiedersi per quale motivo gli appellati nei loro atti di causa non hanno mai richiesto l'adempimento delle opere Controparte_4
da eseguirsi sulla proprietà degli appellanti al sig. , considerato che la scrittura privata è CP_3
stata sottoscritta prima di detti lavori e gli stessi sarebbero stati anche pagati al sig. , senza CP_3
fornire tuttavia alcuna prova a tal merito, essendo peraltro indiscusso in causa che tali lavori non sono stati effettuati.
Sta di fatto che qualora si volesse condividere tale tesi sostenuta e addebitare solo al CP_3
l'inadempimento di quanto convenuto nella scrittura privata del 23.3.2009, come sostenuto erroneamente da controparte, non può non configurarsi una responsabilità anche per colpa e negligenza dei proprietari considerato anche che alcuna vigilanza e alcun Controparte_4
controllo è stato mai effettuato dai medesimi durante le opere di sopraelevazione.
E' perciò ben singolare che gli appellati chiedano il rigetto della domanda formulata dagli appellanti nei confronti del sig. , anziché pretenderne l'adempimento, in virtù della loro tesi difensiva. CP_3
Tutte le circostanze argomentate hanno legittimato gli attori a convenire in giudizio i sigg.ri CP_5
atteso quanto sopra esposto e posto che gli appellati avevano un controllo diretto e una
[...]
vigilanza, in virtù di un contratto di appalto con il terzo, sig. . CP_3
Destituita di fondamento è anche la circostanza dedotta timidamente da controparte secondo cui, nel tentativo di difendere l'operato del sig. , il sig. non avrebbe consentito al CP_3 Pt_1
medesimo di adempiere alla obbligazione di creazione di nuovo canale.
Come emerge dagli atti di causa, la scrittura privata è stata stipulata prima che avessero inizio i lavori di sopraelevazione dell'immobile dei convenuti mentre le opere da eseguirsi e indicate nella scrittura privata non sono state eseguite. Non vi è dubbio che le opere da realizzarsi sul terrazzo del Pt_1
andavano effettuate prima della sopraelevazione effettuata dai proprietari Controparte_4
considerato che a sopraelevazione avvenuta il problema era dato, come sostenuto dal c.t.u., dalle quote altimetriche dei due terrazzi.
Allo stato, la sopraelevazione realizzata “a raso” della proprietà degli appellanti senza contestuale modifica del canale di displuvio in violazione delle obbligazioni assunte dalla signora e CP_1
ribadite da entrambi i comproprietari con la nota racc. a.r. del 24 aprile 2009, non consente alcuna manutenzione sulla tubazione esistente in caso di rottura o lacerazione così che ogni eventuale danno è
pagina 12 di 27 imputabile all'esclusiva responsabilità di coloro che sono tenuti ad adempiere a quanto previsto nella scrittura privata.
Il sig. contrariamente a quanto sostenuto da controparte, NON HA MAI CHIESTO IL Pt_1
RIFACIMENTO DEL SUO TERRAZZO MA HA SEMPLICEMENTE RICHIESTO CHE LE OPERE
PROMESSE VENISSERO ESEGUITE SECONDO LA MIGLIORE SCIENZA ED ESPERIENZA (come stabilito nell'ordinanza del Giudice, dott.ssa Fiandaca, del 15.3.2013).
La stessa consulenza tecnica d'ufficio ha accertato l'inadempimento da parte dei convenuti alla scrittura privata sottoscritta il 23.03.2009 e l'esistenza della problematica denunciata individuando la soluzione che per economia, scienza e tecnica potesse garantire l'esecuzione di quanto stabilito nella scrittura privata.
La soluzione proposta vede un intervento su una parte del terrazzo mediante il posizionamento del nuovo canale di displuvio delle acque meteoriche in modo orizzontale sotto la pavimentazione del terrazzo.
Secondo quanto affermato dal CTU: “sarà prevista una nuova linea di displuvio delle acque meteoriche localizzata al di sotto della pavimentazione del terrazzo che interesserà una parte del terrazzo” con “lo scavo di alloggiamento del nuovo canale di displuvio, una volta rimossa la pavimentazione esistente, sarà ricavato all'interno del masso a pendio e in ogni caso sul rinfianco della volta a padiglione dell'ambiente corrispondente e sottostante la terrazza”.
Per tutto quanto innanzi argomentato, alcun fondamento giuridico ha la tesi sostenuta dal Giudice di 1° grado secondo cui la scrittura privata, ricondotta erroneamente ad un contratto a favore di terzo con efficacia interna tra le parti, esclude un diritto autonomo meritevole di tutela in capo al sig. Pt_1
Ad ogni modo, tutte le domande formulate dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di 1° grado sono state estese anche al terzo chiamato in causa, sig. , parte contumace nel Controparte_3
giudizio di 1° grado, sin dalla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. , 1° termine.
Se siano stati i coniugi appellati a non adempiere o il sig. , responsabile tecnico dei Controparte_3
lavori da eseguirsi, a non dare corso al mandato ricevuto dai proprietari, è questione che non riguarda il il quale aveva acconsentito, pro bono pacis, esclusivamente alla modifica del sistema di Pt_1 displuvio delle acque meteoriche del proprio terrazzo, che doveva comunque avvenire “a perfetta regola d'arte e a cura e spese” della . CP_1
Gli attori hanno acquisito a seguito della scrittura privata del 23.03.2009, il pieno diritto di chiedere che l'opera promessa venisse realizzata e in questa sede gli attori chiedono l'adempimento dei sigg.ri
e alternativamente e/o solidalmente al sig. , ove l'Ecc.ma CP_1 CP_2 Controparte_3
Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato a quanto convenuto nella scrittura privata.
pagina 13 di 27 Alla luce di quanto innanzi argomentato, dedotto e contestato, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari Voglia riformare la sentenza n. 760 del 12.5.2020 resa dal Giudice del Tribunale di Trani – ex articolazione di Andria, delibando per il pieno accoglimento della domanda di parte appellante, stante la sua fondatezza sia fattuale che giuridica, mediante il presente giudizio che accerti che i sigg.ri
[...]
alternativamente e/o solidalmente al sig. , ove l'Ecc.ma Corte Controparte_5 Controparte_3
ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, sono tenuti all'adempimento della scrittura privata del
23.03.2009 e per l'effetto ad adempiere all'obbligo assunto con la medesima, mediante la realizzazione delle opere ivi previste, ossia di altro canale di displuvio, idoneo a far defluire le acque meteoriche del terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a perfetta regola d'arte, a loro cura e spese, secondo i criteri e la soluzione più sicura.
Stante l'inadempimento si chiede di dichiarare che ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla impossibilità di manutenere la tubazione è da imputare a coloro che non hanno adempiuto a quanto convenuto nella scrittura privata.
In via subordinata, si chiede di condannare i sigg.ri e alternativamente e/o CP_1 CP_2
solidalmente al sig. , ove l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo Controparte_3 chiamato, al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di € 20.000,00 in favore degli appellanti o comunque quella che l'adita Corte di Appello riterrà di giustizia, ovvero liquidata dal Giudice in via equitativa.
Il tutto come specificatamente richiesto nella comparsa conclusionale al cui contenuto si fa diretto ed integrale rimando, intendendo qui per trascritto.
- Spese tecniche sostenute dagli appellanti nel giudizio di 1° grado
Si riepilogano le spese tecniche sostenute dagli appellanti, come risulta dagli atti di causa del giudizio di 1° grado di cui si chiede il rimborso:
- spese di consulenza tecnica d'ufficio dell'ing.
: € 2.142,00, come documentato dalla documentazione prodotta nel fascicolo di 1° grado;
Per_1
- spese tecniche sostenute dal sig. Pt_1 quale corrispettivo versato al consulente tecnico di parte, arch. Tempesta: € 1.470,37, come documentato dagli assegni bancari di € 816,00 e 654,37 e dalle fatture n. 5/2010 e 11/2013, prodotte nel giudizio di 1° grado” OMISSIS (n.d.e.: richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., che, in questa sede, non rileva).
Tanto premesso, gli appellanti, hanno chiesto, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, rigettata ogni
pagina 14 di 27 avversa deduzione, eccezione e richiesta, in accoglimento dell'atto di appello che precede e in riforma della sentenza impugnata n. 760/2020 del Tribunale di Trani - ex articolazione di Andria, pubblicata il
12.5.2020 e comunicata dal Tribunale di Trani, a mezzo pec, il 12.5.2020, così provvedere: In via preliminare: - Accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n. 760/2020 del Tribunale di Trani – ex articolazione di Andria, pubblicata il 12.5.2020, per i motivi innanzi esposti.
Nel merito:
1. In accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata Sentenza n. 760/2020 del Tribunale di Trani, ex articolazione di Andria, Sezione Civile, pubblicata il 12.5.2020, accertare che
i sigg.ri e alternativamente e/o solidalmente al sig. , ove CP_1 CP_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, sono tenuti all'adempimento della scrittura privata del 23.03.2009 e, per l'effetto, condannarli ad adempiere all'obbligo assunto con la medesima scrittura privata, mediante la realizzazione delle opere ivi previste, ossia di altro canale di displuvio, idoneo a far defluire le acque meteoriche del terrazzo di proprietà degli attori a realizzarsi a perfetta regola d'arte, a loro cura e spese, secondo i criteri e la soluzione più sicura;
2. Dichiarare che, fino all'avvenuto adempimento, ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla impossibilità di manutenere la tubazione è da imputare agli appellati;
3. In via subordinata condannare i sigg.ri e alternativamente e/o solidalmente al CP_1 CP_2
sig. ove l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, al Controparte_3 risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di € 20.000,00 in favore degli appellanti o comunque quella che l'adita Corte di Appello riterrà di giustizia, ovvero liquidata in via equitativa;
4. Condannare i sigg.ri e alternativamente e/o solidalmente al sig. CP_1 CP_2
, ove l'Ecc.ma Corte ravvisasse la responsabilità del terzo chiamato, al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze legali, come per legge, del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese tecniche di parte sostenute dagli appellanti pari ad € 1.470,37 e delle spese di CTU pari ad €
2.142,00, come documentate dagli atti di causa..”.
Si sono costituiti gli appellati e , i quali hanno così spiegato le Controparte_1 Controparte_2
loro difese.
Con riferimento alla individuazione dei legittimati passivi, hanno evidenziato che: - parte attrice, odierna parte appellante, fonda la propria pretesa sulla scrittura privata sottoscritta il 23/03/2009; - tanto emerge testualmente ed inequivocabilmente dalla lettura di tutti gli atti di causa del primo e del secondo grado di giudizio;
- la scrittura privata del 23/03/2009 venne sottoscritta unicamente da
[...]
; - consequenziale è la totale estraneità alla vicenda del , mero CP_1 Controparte_2 comproprietario dell'immobile di Via Kennedy n. 3 (doc. 8 fascicolo primo grado) e coniuge di
[...]
in regime di separazione dei beni (doc.11 fascicolo di primo grado); - il RA non ha CP_1
pagina 15 di 27 mai sottoscritto alcuna scrittura privata e pertanto è totalmente estraneo alla vicenda per cui è causa che trae origine proprio e soltanto dalla sottoscrizione della scrittura privata del 23/03/2009; - la circostanza che, in sede stragiudiziale, il RA avesse sottoscritto le missive del 24/04/2009 e 22/06/2009 (doc. 4
- 5 fascicolo di primo grado) resta totalmente irrilevante e certamente è inidonea a configurare la legittimazione passiva di costui nel presente giudizio;
- le missive del 24/04/2009 e 22/06/2009 vennero redatte e trasmesse al sig. in riscontro alla missiva dello stesso del 14/04/2009 (doc. 3 Pt_1
fascicolo primo grado); - in detta missiva il aveva dichiarato di essere titolare di un diritto di Pt_1
servitù attiva sull'immobile di Via Kennedy 3 di proprietà dei convenuti;
- nella detta missiva del
14/04/2009 il testualmente aveva dedotto “in relazione alla servitù esistente a favore del Pt_1 terrazzo di mia proprietà e a carico della sua proprietà”.
Dunque – secondo e - in sede stragiudiziale, il aveva accampato un CP_1 CP_2 Pt_1
inesistente diritto di servitù a carico della proprietà di Via Kennedy n. 3; - conseguentemente, inevitabilmente e correttamente, le missive di riscontro del 24/04/2009 e 22/06/2009 (doc. 4 - 5) vennero sottoscritte anche dal sig. , comproprietario dell'immobile. Controparte_2
Ancora, affermano gli appellati testè citati, che: - a fronte della pretesa del di vedersi Pt_1
riconosciuto un inesistente diritto di servitù, ossia un diritto reale, correttamente anche il CP_2 comproprietario dell'immobile ritenuto gravato dal diritto di servitù, poteva e doveva rispondere al fine di contestare la infondata pretesa;
- le missive del 24/04/2009 e 22/06/2009 erano state sottoscritte anche dal sig. comproprietario dell'immobile, al fine di contestare il diritto di servitù – diritto CP_2
reale preteso da - il dopo aver preteso in sede stragiudiziale il riconoscimento di un Pt_1 Pt_1
diritto reale di servitù, ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere l'adempimento della scrittura del 23/03/2009, non sottoscritta da il quale, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere CP_2
convenuto in un giudizio al quale era ed è totalmente estraneo.
Pertanto gli appellati e hanno instato acchè, anche questa Corte dichiarasse il CP_1 CP_2
difetto di legittimazione passiva del convenuto così confermando quanto già rilevato dal CP_2
Giudice di primo grado che sul punto ha espressamente dichiarato la “evidente estraneità al giudizio del convenuto il quale non ha sottoscritto la scrittura predetta e pertanto non Controparte_2 poteva essere convenuto in giudizio per l'adempimento di un atto al quale egli era estraneo” .
Con riferimento alla qualificazione giuridica della scrittura privata del 23/03/2009, gli appellati
[...]
e assumono che: - trattasi di c.d. contratto a favore di terzo con efficacia puramente CP_1 CP_2
interna, i cui effetti non travalicano la sfera dei contraenti, nel senso che da esso non deriva alcun diritto a favore del terzo e che creditore della prestazione rimane lo stipulante;
- è noto che, per la configurabilità di un contratto a favore del terzo con attribuzione di specifico diritto al terzo, non è
pagina 16 di 27 sufficiente che costui riceva un vantaggio dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso attribuirglielo direttamente, nel senso che essi, nella qualità di contraenti, negoziando in nome proprio, abbiano voluto far acquistare al terzo un diritto e non soltanto un vantaggio;
- nella fattispecie per cui è causa i contraenti - non hanno CP_1 CP_3
attribuito al terzo alcun specifico ed autonomo diritto;
- invero, dalla lettura della scrittura privata del
23/03/2009 non è dato desumere dove, come e quando sarebbe stato realizzato il nuovo canale di displuvio;
- i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso erano rimesse alla mera valutazione discrezionale e tecnica della sola ditta esecutrice dei lavori;
- l'oggetto della prestazione indicato nella scrittura del 23/3/2009 era totalmente indeterminato, non essendo state, in alcun modo, indicate, né le concrete modalità di esecuzione della prestazione, né i tempi di esecuzione della stessa, trattasi dunque, di prestazione indeterminata, certamente inidonea a configurare uno specifico ed autonomo diritto attribuito dai contraenti al Parte_5 Pt_1
Pertanto nella fattispecie per cui è causa il sig. lungi dall'essere titolare di specifico Parte_1
ed autonomo diritto assume la mera veste di destinatario della prestazione.
Né può ritenersi che il - proseguono e - abbia acquisito il diritto, avendo Pt_1 CP_1 CP_2
sottoscritto la scrittura del 23/3/2009 per visione e accettazione, atteso che parti contrenti della scrittura del 23/3/2009 erano e restano unicamente e . CP_1 CP_3
Ancora – secondo i predetti appellati: - il non è parte contrente, né in senso formale, né in Pt_1
senso sostanziale;
- né costui lo è divenuto con la dichiarazione di voler profittare della stipulazione a suo beneficio;
- dalla scrittura del 23/3/2009 può desumersi ed individuarsi il soggetto che avrebbe beneficiato della prestazione, ma ciò solo non attribuisce un autonomo diritto al terzo favorito;
- la circostanza che il avrebbe tratto vantaggio dall'accordo intercorso fra e Pt_1 CP_1
non incide sulla funzione di quell'accordo, il quale non ha lo scopo di creare un diritto in CP_3
favore di ovvero assicurare allo stesso una autonoma posizione giuridica;
- il Pt_1 Pt_1
assume la mera veste di destinatario della prestazione, e contraenti della scrittura del 23/03/2009 sono e;
- conseguentemente, infondata è la domanda proposta dal e dalla CP_1 CP_3 Pt_1
in danno dei convenuti – odierni appellati – intesa ad ottenere l'adempimento di una Parte_2
obbligazione scaturente da una scrittura intercorsa inter alios e dalla quale essi non acquistano alcun diritto ma soltanto un vantaggio;
- la sottoscrizione apposta da in calce per presa visione e Pt_1
accettazione non muta la qualificazione giuridica delle parti, né attribuisce al sig e men che Pt_1
mai, alla la qualifica di parte contrente titolare di autonomo diritto alla prestazione. Parte_2
Ancora, e - contestano recisamente (ed in verità non si comprende neppure) la CP_1 CP_2 deduzione di parte appellante contenuta a pag. 8) dell'atto di appello secondo cui “la scrittura privata
pagina 17 di 27 del 23/3/2009 postula e riconosce un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti che attraverso la medesima scrittura trova la sua ragione di estinzione satisfattoria”; - il in sede stragiudiziale Pt_1
con missiva del 14/04/2009, aveva preteso il riconoscimento della titolarità di un diritto di servitù esistente a favore del terrazzo di proprietà di esso e a carico della proprietà Pt_1 CP_5
(doc. 3 fascicolo primo grado); - il giudizio di primo grado, pur avendo ad oggetto
[...]
l'adempimento di quanto previsto nella scrittura del 23/3/2009, era stato promosso, oltre che da anche da in danno, oltre che di anche di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
; - nel corso del giudizio di primo grado, parte attrice, aveva contestato, sino alla Controparte_2
fase conclusiva, le conclusioni rassegnate dal C.T.U., e preteso il rifacimento del proprio terrazzo come unica possibile soluzione della vicenda;
- nel presente giudizio di appello, i – non Pt_1 Parte_2
soltanto rivendicano un proprio autonomo DIRITTO scaturente dalla scrittura privata del 23/03/2009, ma, addirittura testualmente deducono che detta scrittura privata “postula e riconosce un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti che attraverso la medesima scrittura trova la sua ragione di estinzione satisfattoria”; - essi deducenti rigorosamente contestano e disconoscono qualsivoglia
“preesistente rapporto obbligatorio tra le parti”; - i – non sono titolari di alcun Pt_1 Parte_2
diritto azionabile in danno di essi deducenti, non sono titolari di diritto reale di servitù, non sono titolari di altri diritti reali, non sono titolari di diritti di credito o di obbligazione, non hanno alcun diritto riveniente dalla legge, dalla res o da contratto;
- non è mai preesistito alcun rapporto obbligatorio tra le parti, né prima né dopo la scrittura del 23/03/2009 e le contrarie affermazioni di parte appellante, dedotte per la prima volta nel presente giudizio di appello, sono ulteriore prova della infondatezza e pretestuosità di tutte le avverse richieste e pretese;
- parimenti infondate sono le deduzioni degli appellanti contenute a pag. 10 dell'atto di appello secondo cui, testualmente “non può non configurarsi una responsabilità anche per colpa e negligenza dei proprietari considerato Controparte_5
anche che alcuna vigilanza e alcun controllo è stato mai effettuato dai medesimi durante le opere di sopraelevazione”.
Invero – proseguono - in sede stragiudiziale non si è riusciti a definire Parte_4 CP_2 transattivamente la vicenda non già per “responsabilità”, “colpa” o “negligenza” di essi deducenti, ma perché il dapprima ha preteso il riconoscimento di un inesistente diritto di servitù, e in corso Pt_1
di causa, ha preteso come unica possibile soluzione transattiva l'integrale rifacimento del proprio terrazzo;
- detta pretesa è stata coltivata da parte attrice nel corso di tutto il giudizio di primo grado, anche successivamente al deposito della relazione peritale del C.T.U. ing. ; Persona_2
- parte attrice ha rigorosamente contestato le conclusioni del consulente tecnico sino alla fase conclusiva del giudizio di primo grado e, con l'ausilio di proprio consulente tecnico di parte, ha pagina 18 di 27 contestato la relazione peritale dell'Ing. ed eccepito che il C.T.U. sarebbe incorso in una Per_1
serie di errori tecnici di valutazione;
- tanto è stato dedotto anche in comparsa conclusionale e, anche successivamente al deposito della C.T.U., ha preteso come unica forma di adempimento della scrittura privata il rifacimento del terrazzo;
- tanto emerge inequivocabilmente dalla mera lettura di tutti gli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado;
- in comparsa conclusionale parte attrice ha testualmente preteso “il rifacimento dell'intero sistema di copertura del lastrico solare“ quale unica soluzione tecnica;
- ancora, parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, ha richiesto la condanna dei sig.ri per responsabilità generica e futura “per eventuali danni derivanti dalla Controparte_4 impossibilità di manutenere la tubazione” nonché il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nella misura di € 20.000,00 per danni non meglio indicati né precisati;
- tutte le suddette richieste sono state riproposte e azionate anche nel presente giudizio di appello, ed è manifesto che la generale e universale pretesa di riconoscimento di diritti reali, di obbligazione, risarcitori da parte dei sig.ri e azionati anche in danno del sig. , ha precluso la Pt_1 Parte_2 Controparte_2
possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda da sempre auspicata dai sig.ri
[...]
ed espressamente manifestata sia in sede stragiudiziale (doc.4,5 fascicolo primo Parte_4 CP_2
grado) che in sede giudiziale (doc. 15 fascicolo primo grado); - di detto complessivo atteggiamento tenuto dalle parti in tutta la vicenda per cui è causa si chiede che questa Corte voglia tenere in debito conto, anche al fine della statuizione sulle spese.
Con riferimento alla richiesta di rimborso spese, essi appellati contestano la richiesta di pagamento della somma di €. 816,00, chiesta a titolo di rimborso della Fattura n. 4/2010 emessa dall'Arch.
Tempesta per la redazione della relazione tecnica di parte prodotta sub16 del fascicolo di parte attrice di primo grado poiché esorbitante, e deducono che detta relazione è una mera relazione tecnica di parte e la somma di € 816,00 non è congrua tenuto conto dei tariffari professionali vigenti in materia.
Analoghe considerazioni, svolgono gli appellati con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di € 654,37 chiesta a titolo di rimborso spese di assistenza alle operazioni di C.T.U., atteso che le operazioni peritali si sono svolte e concluse nel corso di una sola mattinata così come emerge dal verbale di operazioni peritali del 25/5/2013 allegato alla relazione di C.T.U.
Infine, gli appellati hanno chiesto rigettarsi l'appello, con conferma della Controparte_4
sentenza appellata sia con riferimento al capo 1) di rigetto della domanda, sia con riferimento al capo 2) di condanna degli attori al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nella misura liquidata dal Giudice di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
pagina 19 di 27 Il , dal canto suo, costituendosi, per la prima volta, in questo grado di giudizio, ha CP_3
contestato quanto dedotto, argomentato e richiesto nel giudizio di primo grado e con l'atto di impugnazione dall'attore (odierno appellante) e, parimenti, ha contestato la fondatezza della domanda di garanzia e di manleva avanzata nei propri confronti dai convenuti in quanto infondata per i seguenti motivi: - in primo luogo per l'assoluta estraneità di esso rispetto all'oggetto del Controparte_3
giudizio promosso da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, con conseguente difetto di titolarità, nel lato passivo del rapporto controverso, in Controparte_2
capo al medesimo, e tanto si evince, ictu oculi, dal tenore letterale e dal contenuto della scrittura del
23.3.2009 sottoscritta dall'Avv. , dal sig. e dal sig. Controparte_1 Controparte_3 [...]
; - ciò, in quanto: - esso ha sottoscritto il detto documento, allo scopo di Parte_1 Controparte_3
prendere atto di quanto in essa indicato, unicamente quale “ direttore tecnico dei lavori“ e non già a titolo di legale rappresentante della impresa esecutrice dei lavori di sopraelevazione né tantomeno quale procuratore della stessa;
- esso non ha assunto, né per sé, né per altro Controparte_3 soggetto giuridico, alcuna obbligazione di eseguire una qualsivoglia prestazione né in favore dell'avv.
né in favore del sig. ; - infatti, la scrittura è chiarissima nel porre CP_1 Parte_1 unicamente a carico dell'avv. l'obbligo di realizzare un nuovo canale di displuvio, tenuto CP_1 conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese;
- testualmente, infatti, la citata scrittura prevede che: “ le acque meteoriche…saranno convogliate in altro canale di displuvio da realizzarsi a cura e spese della proprietaria. Quindi, la “realizzazione” del nuovo canale di displuvio viene posto, nella citata scrittura, ad esclusivo carico della proprietaria (avv. ) “a sua cura e CP_1 spese “; - pertanto, non avendo esso assunto alcun obbligo, con la citata scrittura del CP_3
23.3.2009, né nei confronti della proprietaria, né nei confronti del sig. , deve Parte_1 ritenersi che lo stesso sia del tutto estraneo all'oggetto del giudizio, così che deve rigettarsi non soltanto la domanda, contenuta nell'atto di appello, di condanna dello stesso ad un preteso adempimento ovvero risarcimento in solido e/o alternativamente con l'avv. , ma anche la domanda di garanzia CP_1
e/o di manleva proposta nei suoi confronti dagli originari convenuti, non potendo in alcun modo il ritenersi tenuto a garantire la proprietaria dalle conseguenze pregiudizievoli di un eventuale CP_3
accoglimento di una domanda di adempimento rispetto ad una obbligazione mai assunta, ovvero di una domanda di risarcimento per un danno da inadempimento contrattuale non sussistente;
- in via subordinata rispetto alla difesa sopra rassegnata (non essendovi alcun dubbio che quanto innanzi rappresentato, vale a dire il difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto controverso in capo al sig.
, costituisca una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, anche in Controparte_3
appello, senza che la contumacia nel giudizio di primo grado o tardiva costituzione assuma valore di pagina 20 di 27 non contestazione, come affermato dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 2951 del 16.2.2016 e come ribadito con ordinanza n. 30545 del 20.12.2017), si conviene con quanto motivato dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata a sostegno del rigetto della domanda.
Deduce, inoltre, il come risulti evidente l'estraneità del dott. rispetto all'oggetto CP_3 CP_2
del giudizio in quanto lo stesso non è stato parte della scrittura del 23.3.2009 e, quindi, non poteva essere convenuto all'adempimento di un obbligo mai assunto.
In secondo luogo – afferma ancora detto appellato – è corretto il convincimento del Giudice di primo grado in punto di qualificazione giuridica della scrittura del 23.3.2009, laddove viene negata la configurabilità del contratto a favore di terzo;
- infatti, per la configurabilità di un contratto a favore di terzi, non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto con altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo , nel senso che i soggetti stessi, nella loro qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma (Cass., 19/8/1997 n. 7693); - se
è vero che, nel caso di specie, il sig. ha ricevuto un vantaggio dall'assunzione dell'onere di Pt_1
realizzare un nuovo canale di displuvio (onere assunto dall'avv. e non dal ) in CP_1 CP_3
quanto, con tale opera, si sarebbe potuto risolvere un eventuale problema relativamente allo scarico delle acque meteoriche, è, però, anche vero che la assunzione dell'onere di eseguire tale intervento
(peraltro indeterminato e generico, sia in quanto a modalità di realizzazione e di tempi, sia in quanto a concreta fattibilità perché dipendente dalla sussistenza di adeguate pendenze dei terrazzi come sarebbero risultate al termine della sopraelevazione) costituisce una mera ed eventuale ricaduta favorevole per il senza riconoscimento di alcun diritto soggettivo a suo favore;
- corretta, Pt_1
dunque, la affermazione del Giudice di prime cure in punto di non configurabilità, nel caso di specie, di alcun autonomo diritto degli attori, nascente dalla scrittura del 23.3.2009, che li legittimasse a chiedere l'adempimento di una obbligazione in essa prevista peraltro in modo indeterminato, generico ed eventuale in quanto soggetta a determinate condizioni tecniche, non verificatesi, riguardanti la pendenza dei terrazzi come sarebbe risultata dalla sopraelevazione ad eseguirsi.
Per tutto quanto innanzi esposto, il ha concluso per il rigetto dell'atto di appello ovvero, in CP_3
caso di accoglimento, per il rigetto sia della domanda di condanna dello stesso al preteso adempimento, in solido con gli appellati o alternativamente ad essi, di un facere rispetto al quale non si era mai obbligato contrattualmente, sia della domanda di risarcimento del danno da inadempimento, con rigetto della domanda di garanzia e/o di manleva proposta nei suoi confronti dagli originari convenuti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 21 di 27 ***********************************
Come già accennato, l'appello è del tutto infondato.
Il contratto posto a base delle domande attoree è così testualmente articolato:
“..I sottoscritti e , nelle qualità rispettivamente di proprietario e Controparte_1 Controparte_3
responsabile tecnico dei lavori di sepraelevazione da eseguirsi sull'immobile di Via Kennedy, 3 angolo corso Garibaldi, con riferimento alla richiesta di anticipata soluzione tecnica della questione relativa al displuvio delle acque meteoriche della proprietà , adiacente la sopraelevazione Parte_1
a realizzarsi, sin d'ora convengono quanto segue: le acque meteoriche dì cui sopra. attualmente convogliate nel canale di displuvio che sfocia su Corso
Garibaldi saranno convogliate in altro canale di displuvio da realizzarsi tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura e spese della proprietaria. Detto canale di displuvio avrà scolo finale su Corso Garibaldi, ovvero su Via Kennedy a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori.
Sottoscrive la presente per presa visione ed integrale accettazione il sig. . Parte_1
Terlizzi, 23/3/2009”.
Seguono le firme di , , e . Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
Orbene, l'art. 1325 c.c., stabilisce c.c. che i requisiti del contratto sono: - 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto.
L'art. 1346 c.c., stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Nella presente fattispecie, l'oggetto del contratto non è determinato, né è determinabile, per quanto di dirà di qui a un momento.
Invero, “In base ai principi fissati negli art. 1346 e 1474 c. c., ai fini della determinabilità di un elemento del contratto (nel caso, del prezzo della compravendita), è necessario che i parametri prefissati dalle parti abbiano tale carattere di precisazione e di concretezza da permetterne la futura determinazione ad esse stesse, ovvero al giudice in caso di loro dissenso, senza che intervenga un'ulteriore determinazione di volontà delle parti stesse;
tale requisito va riconosciuto sussistente ove la determinazione del prezzo venga dalle parti collegata al criterio del prezzo ricavabile da una libera contrattazione ovvero di quello che la parte acquirente pagherà in sede di futuri acquisti nella zona adiacente l'immobile compravenduto: in ambo i casi, infatti, la determinazione del prezzo resta ancorata a criteri obiettivi, per cui l'eventuale disaccordo sul punto tra le parti in sede di determinazione concreta del prezzo ben può essere risolto dal giudice, che quindi sovrapporrà in via autoritaria la propria determinazione a quella non raggiunta dalle parti sulla base dei criteri obiettivi
pagina 22 di 27 pur da esse stabiliti in contratto” (Cass. civ., 27/06/1985, n. 3853, Soc. immob. C. Bosco, Emai_5
Mass. Giur. It., 1985).
Ancora, “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorchè riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimessso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. civ., Sez.
III, 18/01/2005, n. 910, Dogà C. in Mass. Giur. It., 2005; Contratti, 2005, fasc. nn. 8 Org_1
-9, 761; conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 22/09/2008, n. 23949).
Ancora, “Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste”Cass. civ., Sez.
Unite, 04/09/2012, n. 14828, Aboudan e altri, in Nuova Giur. Org_2 Organizzazione_3
Civ., 2013, 1, 1, 15, in Vita Notarile, 2013, 1, 209; conformi, Cass. civ. Sez. Unite, 12/12/2014, n.
26242; Cass. civ. Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26243).
La conseguenza di tutto ciò è che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1418 c.c., producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., sì che, alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ne consegue la sua nullità.
Orbene, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto, in base all'art. 1421 c.c., deve essere coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.
Ciò significa che se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del pagina 23 di 27 giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso.
Viceversa, se la contestazione attenga direttamente all'illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, né può essere dedotta per la prima volta in sede di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte (Cass. civ., Sez. I,
Cont 12/11/2014, n. 24159, C. .r.l. e altri, Massima redazionale, 2014). CP_6
Ancora, è pacifico che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione
(cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di "errore in iudicando", ovvero di "error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato;
qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicché, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di
contro
-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I,
16/02/2016, n. 2984, C. CED Cassazione, 2016; Cass., Controparte_8 Organizzazione_4
4/7/2018, n. 17473).
Orbene, nella specie qui in esame, il tema della determinabilità dell'oggetto del contratto, ha formato materia di dibattito tra le parti, atteso che gli appellati – hanno espressamente eccepito che CP_1
l'oggetto della prestazione indicato nella scrittura del 23/03/2009 era totalmente indeterminato, non essendo state, in alcun modo, indicate né le concrete modalità di esecuzione della prestazione né i tempi di esecuzione della stessa, evidenziando che, il contratto contestato contempla, dunque, una prestazione indeterminata, certamente inidonea a configurare uno specifico ed autonomo diritto attribuito dai contraenti al sig. Parte_5 Pt_1
Non si pone, quindi, alcun problema in termini di applicazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., che, al secondo comma, stabilisce che, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
In ogni caso, il rilievo di ufficio involge una questione di puro diritto, che, come tale, è estranea all'ambito operativo di cui all'art. 101 c.p.c.
pagina 24 di 27 Illuminate, è il tenore letterale della scrittura, laddove si legge: “..le acque meteoriche di cui sopra, attualmente convogliate nel canale di displuvio che sfocia su Corso Garibaldi saranno convogliate in altro canale di displuvio da realizzarsi tenuto conto delle pendenze esistenti, a perfetta regola d'arte, a cura e spese della proprietaria. Detto canale di displuvio avrà scolo finale su Corso Garibaldi ovvero su Via Kennedy, a seconda della soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori..”.
L'indeterminabilità dell'oggetto del contratto è testimoniata dalla previsione, secondo cui il posizionamento del canale, è condizionata dalla soluzione che tecnicamente sarebbe stata ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori, ditta, peraltro, il cui titolare non figura tra i firmatari del contratto, atteso che il , sottoscrisse il contratto, nella diversa e distinta Controparte_3
qualità di responsabile tecnico dei lavori.
Che si tratti, non già di un contratto perfetto, bensì della c.d. “puntuazione”, emerge, peraltro, dalla previsione secondo cui le parti, “sin d'ora convengono quanto segue”, differendo, evidentemente, a momenti successivi, la stipula di patti e condizioni specifici, presupponenti l'individuazione della
“soluzione che tecnicamente sarà ritenuta più opportuna e/o idonea dalla Ditta esecutrice dei lavori..”, soluzione che, per essere operativa, ed essere fonte di obbligazioni, avrebbe dovuto prevedere necessariamente il coinvolgimento e l'adesione della ditta esecutrice dei lavori.
Orbene, il displuvio è la linea di ripartizione dello scolo delle acque piovane, e gli odierni appellanti, avrebbero, se del caso, dovuto agire, ai sensi dell'art. 908 c.c., rubricato “Scarico delle acque piovane”, secondo cui, “Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali”, ovvero, ai sensi del successivo art. 913, rubricato “Scolo delle acque”, secondo cui “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio”.
Invero, essi appellanti avrebbero dovuto, se del caso, chiedere giudizialmente o la costituzione coattiva di una servitù di scolo, (che gli appellati hanno sempre negato, come emerge Controparte_5
indubitabilmente dalla corrispondenza in atti) oppure, una pronuncia, ove ve ne fossero i presupposti, di detta servitù per usucapione.
pagina 25 di 27 Ma, quel che è certo, è il fatto che alcun obbligo può scaturire, a carico sia dei predetti appellati, che del , sulla base dell'accordo più volte citato. CP_3
Infine, è del tutto evidente – come ha detto il giudice di prime cure – la totale estraneità del CP_2
Ogni altra questione, o profilo, meritano rigetto, ovvero restano assorbiti, essendo del tutto infondate, per le ragioni sin qui dette, le domande risarcitorie attoree, basate, anch'esse, esclusivamente sulla più volte citata scrittura del 23/3/2009.
Si deve, infine, qui rigettare ogni pretesa degli appellanti, volta ad ottenere il ristoro delle spese della consulenza di parte, atteso che, anche per esse, vige il principio della soccombenza.
La sentenza impugnata – se pure con la diversa motivazione sin qui evidenziata – va, quindi integralmente confermata.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello R.G. 1066/2020, proposta da e , Parte_1 Parte_2
nei confronti di e , nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 760/2020 emessa dal Tribunale di Trani – ex Controparte_3
Articolazione di Andria, in composizione monocratica, depositata il 12.5.2020 nel giudizio portante il numero di R.G. 95019449/2009, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado, nei sensi di cui in motivazione;
- 2) Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite in favore di e , nonché nei confronti Controparte_1 Controparte_2
di che, liquida, a favore di ciascuna delle dette parti vittoriose Controparte_3 [...]
e , da una parte, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'altra) in € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
3) Dichiara che sussistono a carico di e i Parte_1 Parte_2 presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15 marzo 2024.
pagina 26 di 27 Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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