Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di mutuo fondiario disciplinato, 'ratione temporis', dal d.P.R. n. 7 del 1976, la notificazione da parte della banca di atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, anche residuo, comporta la risoluzione del contratto, in quanto con questo atto la banca manifesta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 15 d.P.R. cit., dovendo essere così qualificata quella testualmente indicata dalla norma come "condizione risolutiva", essendo compatibile la risoluzione sia con la previsione, ex art. 41, r.d. n. 646 del 1905, della maturazione di rate di mutuo dopo l'immissione della banca nel possesso dell'immobile, poichè questa si configura come rimedio a sè, distinto dalla esecuzione forzata ed alla medesima non necessariamente connesso, sia con la facoltà dell'aggiudicatario dell'immobile esitato di "approfittare" del mutuo (art. 61 e 62 r.d. cit.), che ripristina il contratto già sciolto; peraltro, la risoluzione neppure compromette l'equilibrio economico tra provvista mediante l'emissione di obbligazioni dei mezzi necessari all'erogazione del credito e concessione del mutuo, poichè sul capitale residuo continuano a maturare gli interessi al tasso convenzionale, in quanto il contratto di mutuo costituisce un contratto di durata e, quindi, la risoluzione opera per il futuro, determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, ferma l'applicabilità, nel caso di ritardo nel pagamento, degli interessi di mora al tasso convenuto ex art. 1224 cod. civ., restando invece escluso il riconoscimento dei medesimi interessi sulle rate a scadere che comprendono, oltre alla quota capitale anche gli interessi corrispettivi, in virtù dell'anatocismo legale previsto dall'art. 14, d.P.R. n. 7 del 1976.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 20449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20449 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giulio - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANPAOLO-IMI s.p.a., in persona del Dott. Diego Gerace nella sua qualità di responsabile pro tempore del Presidio di Torino del Recupero Crediti in forza di procura speciale a rogito Notaio Daniele Bazzoni di Torino del 06/07/1999, rep. 74942 racc. n. 8016, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. IODICE Domenico e dall'avv. Giancarlo Ferri ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma, Via Puccini, 10, in forza di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IE AL & C. s.n.c. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore MA RI IO, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'avv. CONFORTI Cesare ed elett.te dom.ta in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, presso l'avv. Gabriele Pafundi;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 262/2001, depositata il 21/02/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/04/2005 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l'avv. Domenico IODICE;
udito per la controricorrente l'avv. Gabriele PAFUNDI, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'11/05/1990 la s.n.c. IE UA & C. conveniva in giudizio l'Istituto Bancario San Paolo di Torino chiedendo dichiararsi l'avvenuta risoluzione anticipata del contratto di mutuo fondiario quindicennale di L. 30.000.000, tra loro stipulato il 27/09/1978, ed estinta ogni relativa obbligazione di essa attrice, con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta, a garanzia del mutuo, sull'immobile di sua proprietà. Si doleva, in sostanza, l'attrice, che l'Istituto continuasse a pretendere il pagamento di semestralità del mutuo nonostante avesse, nel 1984, avvalendosi della clausola risolutiva contenuta nel contratto, intimato precetto di pagamento dell'integrale suo credito (per capitale residuo, semestralità scadute e da scadere, interessi moratori e spese) e sottoposto a pignoramento l'immobile ipotecato, e nonostante l'estinzione (per rinunzia) della procedura esecutiva, avvenuta il 24/01/1989 a seguito del progressivo versamento, da parte della società, della complessiva somma di L. 72.031.000 a saldo di ogni pretesa dell'istituto stesso, come da dichiarazione scritta rilasciata dal suo procuratore.
Resisteva l'Istituto, eccependo che i versamenti effettuati dalla debitrice non avevano estinto il debito, che alla data del 20/06/1990 ammontava ancora a L. 15.702.259 per semestralità arretrate e spese e a L. 16.514.711 per capitale residuo.
L'adito Tribunale di Torino respingeva la domanda, osservando che, secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata, al momento dell'ultimo versamento la società era ancore debitrice di L. 24.876.983 e che la tesi dell'attrice, secondo cui dalla data del precetto decorrevano soltanto gli interessi legali, era erronea, dovendosi fare applicazione dell'art. 1224, primo comma, c.c., mentre la quietanza del procuratore dell'esecutante non esprimeva in modo certo la convinzione del medesimo dell'avvenuta, definitiva estinzione del mutuo, ne' comunque avrebbe potuto prevalere sulla realtà dei fatti, che registrava la persistenza del debito come accertato dal c.t.u..
Il gravame della società soccombente, cui resisteva la s.p.a. LO (già Istituto Bancario San Polo di Torino) , veniva accolto dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 21/02/2001, che accertava l'anticipata risoluzione del contratto di mutuo a seguito dell'esercizio, da parte della banca, della facoltà di richiedere alla debitrice inadempiente l'immediato pagamento di ogni suo credito, in base al disposto dell'art. 15 d.P.R. 21/01/1976, n. 7; accertava, altresì, l'avvenuta estinzione di ogni obbligazione della società mutuataria, ordinando conseguentemente la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia.
La Corte sosteneva:
che l'esercizio, da parte della banca, con l'atto di precetto notificato il 02/11/1984, della facoltà prevista dall'art. 15 D.P.R. n. 7/1976, cit., comportava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa);
- che la quietanza rilasciata alla debitrice dal procuratore dell'esecutante il 24/01/1989 era da interpretare come riferita al saldo integrale del dovuto;
- che le conclusioni del c.t.u., secondo cui a quella data residuava in capo alla società un debito di L. 24.876.983 erano errate, perché elaborate imputando i pagamenti via via effettuati dalla debitrice anche alle rate a scadere (attualizzate al tasso annuo effettivo) successivamente alla intervenuta risoluzione del contratto;
- che la banca aveva prestato acquiescenza a tali conclusioni e non aveva formulato istanza subordinata di accertamento del suo credito effettivo, costituito dalle rate scadute alla data del precetto e dal capitale residuo, con gli interessi - salvo stabilire se convenzionali o legali - su entrambe le voci.
Ricorre per cassazione la s.p.a. LO articolando due motivi, cui resiste con controricorso la s.n.c. IE UA & C. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la banca ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 15 d.P.R. 2101/1976, n. 7, e 41, 61 e 62 T.U. sul credito fondiario approvato con r.d. 16/07/1905, n. 646, nonché vizio di motivazione, censura l'affermazione della Corte
di appello secondo cui la scelta della banca creditrice di procedere esecutivamente per l'intero suo credito nei confronti della debitrice avrebbe comportato la risoluzione del rapporto di mutuo e, quindi, l'impossibilità del maturare di ulteriori rate secondo il piano di ammortamento, determinandosi il credito, a quel punto, nell'ammontare delle rate insolute più il capitale residuo, oltre agli interessi su entrambe le voci.
Osserva che:
- contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata, la riforma realizzata con il D.P.R. n. 7/1976 non ha fatto venir meno il collegamento, nelle operazioni di credito fondiario, tra reperimento della provvista mediante emissione di titoli (obbligazioni) e relativi impieghi (mutui), come si ricava dal disposto degli artt. 7 e 8 d.P.R. cit. (e la Corte di appello omette qualsiasi motivazione in ordine alla pur dedotta indicazione delle serie delle obbligazioni nell'atto di quietanza, ai sensi del richiamato art. 7); in definitiva, la banca mutuante deve utilizzare quanto riscosso dal mutuatario, dedotto lo spread ad essa spettante, per fronteggiare gli impegni assunti con gli obbligazionisti-finanziatori e soddisfare in tal modo le loro aspettative;
- la conclusione per cui il contratto di mutuo fondiario non si risolve, ma continua a produrre effetti anche dopo l'inizio dell'azione esecutiva, si trae anche da una serie di norme disciplinanti il procedimento esecutivo contenute nei titoli 7^ e 8^ nel T.U. del 1905, richiamati dallo stesso art. 15 d.P.R. n. 7/1976;
a) l'art. 41, secondo cui l'istituto di credito fondiario può essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato e "durante tale immissione... percepirà le rendite ed i frutti il cui ammontare... applicherà in estinzione delle semestralità maturate e che venissero a maturarsi e delle spese";
b) l'art. 61, secondo cui "nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare del mutuo concesso al debitore espropriato";
c) l'art. 62, secondo cui, nel caso di più lotti e di più aggiudicatari, "se alcuno di questi intende approfittare del mutuo, l'istituto ha la facoltà di consentirlo alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, purché l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione le semestralità scadute...";
- sicché, in conclusione, il rapporto di mutuo produce effetti, "pur in presenza della clausola risolutiva espressa", sino all'integrale soddisfacimento del credito del mutuante e continua a produrre interessi nella misura convenzionale;
tanto che la stessa Corte di Cassazione ha affermato che quella clausola va inquadrata, più che nell'istituto della risoluzione, in quello della decadenza dal beneficio del termine (sent. 3763/1991, con riguardo all'originario impianto del T.U. del 1905, confermata, con riguardo al successivo d.p.r. 7/1976, dalla sent. 14337/2000). 2. - La censura in tal modo rivolta alla sentenza impugnata non può trovare accoglimento.
2.1. - Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la questione relativa agli effetti sul rapporto di mutuo fondiario della "condizione risolutiva" di cui all'art. 39 T.U. del 1905 (il cui testo conviene qui riportare: "Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto, e l'istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta") e al (pressoché) testualmente identico art. 15 D.P.R. n. 7 del 1976. La risalente sentenza n. 3424 del 1969 (poi adesivamente richiamata dalla sentenza n. 5944 del 1981) afferma che l'art. 39 T.U. cit. prevede la risoluzione di diritto del contratto secondo il meccanismo della clausola risolutiva espressa, senza necessità, peraltro, allorché sia stata dall'istituto mutuante intrapresa l'esecuzione forzata, di una esplicita dichiarazione del medesimo di volersi avvalere della clausola, essendo tale dichiarazione insita nel fatto stesso dell' esecuzione.
La più recente sentenza n. 3763 del 1991 (preceduta e seguita, peraltro, dalle conformi affermazioni, non particolarmente argomentate, delle sentenze, rispettivamente, n. 11916/1990 e n. 9219/1995), invece, esclude l'operatività di un meccanismo di tipo risolu-torio ed afferma che la "condizione risolutiva" di cui trattasi comporta sostanzialmente una decadenza dal beneficio del termine per il debitore, con il corrispondente diritto del creditore di ottenere l'immediata restituzione del residuo capitale mutuato, maggiorato degli interessi al tasso convenzionale (appunto sul tasso degli interessi verteva, in definitiva, quella causa), data la perdurante operatività del contratto, e non legale (come, invece, ritenuto dal giudice di merito sul contrario presupposto della intervenuta risoluzione contrattuale). La pronuncia - che, peraltro, non afferma espressamente che dopo l'inizio dell'esecuzione forzata maturano ulteriori rate - si basa sul rilievo dello stretto nesso di causalità economico-giuridica, derivante dal disposto dell'art. 12, primo comma, lett. a) e c), T.U. del 1905, tra operazioni passive (emissione delle cartelle fondiarie) ed attive (prestiti ipotecari), ossia tra esercizio dei diritti spettanti al mutuante e adempimento delle obbligazioni verso i portatori delle cartelle, che non viene meno per effetto della dichiarazione del mutuante di volersi avvalere della "condizione risolutiva" di cui all'art. 39 del medesimo T.U., ma perdura sino al completo adempimento del mutuatario;
aggiunge che la soluzione ivi accolta trova conferma nel disposto degli artt. 41, 61 e 62 T.U. cit. (richiamati anche dalla odierna ricorrente), nonché nella considerazione che la clausola risolutiva espressa era ignota al codice del 1865, vigente all'epoca dell'approvazione del T.U. del 1905.
Le sentenze sin qui citate si riferiscono tutte all'art. 39 T.U. del 1905. Un'ultimo precedente - Cass. 14337/2000 - conferma, poi, con riferimento anche all'art. 15 d.P.R. n. 7/1976 il principio già affermato da Cass. 3763/1991, cit., ma senza addurre specifiche ragioni.
2.2. - Ritiene questo Collegio che - quale che sia la soluzione preferibile con riferimento al disposto dell'art. 39 T.U. del 1905 - debba affermarsi che l'art. 15 d.P.R. n. 7 del 1976 (nella specie pacificamente applicabile ratione temporis) prevede una vera e propria clausola risolutiva espressa (sull'applicabilità della risoluzione per inadempimento al mutuo oneroso in genere, in quanto contratto a prestazioni corrispettive, v. spec. Cass. 1861/1995), ancorché parli, impropriamente, di "condizione", anziché di clausola. Tale clausola viene attivata, appunto, allorché la banca mutuante, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, intimi, come nella specie è avvenuto, precetto per ogni suo credito, comprensivo del capitale residuo.
2.2.1. - In primo luogo, infatti, per quanto l'art. 15 del d.P.R. del 1976 riproponga sostanzialmente il testo del precedente art. 39 del T.U. del 1905, tuttavia la sua emanazione in un momento in cui l'ordinamento ormai conosceva la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c. del 1942) rende inattuale l'ultimo degli argomenti utilizzati da Cass. 3763/1991, cit., concernente l'inesistenza, nell'ordinamento, di tale meccanismo di risoluzione dei contratti all'epoca dell'emanazione della norma in questione. 2.2.2. - Con riguardo, poi, al collegamento tra mutui e reperimento della provvista mediante emissione di obbligazioni, secondo il sistema delineato dal d.P.R. del 1976 (collegamento essenzialmente di carattere economico, più che giuridico, essendo venuta meno la rigida corrispondenza tra singole operazioni di impiego e singole operazioni di provvista, propria del precedente sistema delle cartelle disciplinato dal T.U. del 1905), va rilevato che la risoluzione del contratto non compromette l'equilibrio economico tra provvista (obbligazioni) ed impieghi (mutui), atteso che gli interessi (moratori) anche sul capitale residuo continuano a maturare, dopo la risoluzione, al tasso convenzionale (e in ciò si aderisce alle conclusioni di Cass. 3763/1991, cit.), e non già al tasso legale (come, invece, spesso sostenuto dalla giurisprudenza di merito).
Infatti il mutuo va reputato - seguendo le indicazioni della prevalente dottrina - contratto di durata agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato,
in ragione della durata del prestito, dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto. La risoluzione, dunque, non opera retroattivamente, ma opera per il futuro anticipando la scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale;
con la conseguente applicabilità, in caso di ulteriore ritardo nel rimborso stesso, degli interessi di mora al tasso In precedenza convenuto nel contratto, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, ult. parte, c.c.. Del resto l'opposta tesi, la quale, muovendo dall'attribuzione di efficacia retroattiva alla risoluzione per inadempimento del mutuo, o dal disconoscimento del titolo contrattuale alla conseguente obbligazione di integrale rimborso del mutuatario, conclude per la maturazione degli interessi moratori al solo tasso legale, finisce con l'essere ingiustificatamente pregiudizievole per il mutuante, costretto a servirsi del rimedio della risoluzione per riottenere il capitale dal mutuatario inadempiente (anzi gravemente inadempiente, come di regola nella risoluzione per inadempimento), e ingiustificatamente premiale per quest'ultimo, che può continuare a godere, di fatto, del capitale a un interesse più vantaggioso di quello cui si era obbligato.
Indubbiamente il riconoscimento di interessi al tasso convenzionale sul capitale residuo non corrisponde esattamente al riconoscimento dei medesimi interessi sulle rate a scadere, che comprendono, oltre alla quota capitale, anche gli interessi corrispettivi;
ma l'esclusione di tale forma di anatocismo legale (consentito dall'art. 14, secondo comma, d.P.R. n. 7/1976 e, in precedenza, dall'art. 38,
secondo comma, T.U. del 1905), legato alla disciplina della rata, non può dirsi ingiustificata a fronte dell'eliminazione del beneficio della dilazione per il debitore.
2.2.3. - Gli ulteriori argomenti, basati sul di-sposto degli artt. 41, 61 e 62 T.U. del 1905 (lasciati in vigore dal d.P.R. n. 7/1976, cit.), appaiono, infine, non decisivi, non sussistendo, in effetti, incompatibilità fra dette norme e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 d.P.R. cit. implicita nell'inizio dell'esecuzione per l'intero importo del mutuo.
Quanto all'art. 41, che fa riferimento al maturare di rate di mutuo anche dopo l'immissione nel possesso dell'immobile da parte dell'istituto mutuante (rate che l'istituto può estinguere incamerando le rendite dell'immobile appreso), va rilevato che l'immissione in possesso si configura come rimedio a sè, distinto dalla esecuzione forzata e non necessariamente a questa connesso:
tanto è vero che può essere domandata dall'istituto "prima di ogni atto di esecuzione" (art. 41, cit., primo comma) ed è destinata a concludersi sia a seguito dell'estinzione del debito per semestralità (via via) scadute, sia proprio a seguito dell'inizio dell'esecuzione e della nomina di un "sequestratario giudiziale" (art. 41, ult. comma).
Quanto, poi, agli artt. 61 e 62 T.U. cit., va rilevato che la facoltà da essi riconosciuta all'aggiudicatario, previo pagamento delle "semestralità scadute" (evidentemente sino all'aggiudicazione:
nel che risiederebbe - si assume secondo la tesi qui criticata - l'implicito riconoscimento del perdurare del rapporto di mutuo in pendenza dell'esecuzione coattiva), è quella di "profittare" (art. 61, primo comma) o "approfittare" (art. 62, primo comma) del mutuo concesso al debitore espropriato. Anzitutto, quindi, il dato testuale non indica esplicitamente la permanenza del rapporto di mutuo, ma si limita, più genericamente, ad evocare una opportunità per l'aggiudicatario - quella appunto, di approfittare del precedente mutuo - senza definire le modalità attraverso cui tale opportunità si realizza;
inoltre le norme implicano chiaramente una specifica manifestazione di volontà dell'aggiudicatario (quella, ancora un volta, di approfittare del mutuo), o anche dello stesso istituto (come esplicitamente previsto dall'art. 62, mentre nel caso dell'art. 61 l'istituto è legalmente vincolato alla scelta dell'aggiudicatario), mediante la quale può ben ritenersi realizzata una vicenda negoziale con effetto ripristinatorio del contratto già risoltosi (sulla possibilità del ripristino, mediante un nuovo negozio, del contratto già risoltosi per inadempimento cfr. Cass. 90/1991, 3135/1979, 1409/1975, 4052/1969).
2.3. - Correttamente, dunque, la sentenza impugnata afferma che, con l'intimazione, da parte della banca, del precetto per l'intera somma mutuata, il contratto di mutuo si era risolto, e dunque non poteva configurarsi la maturazione di ulteriori semestralità, ma il credito andava determinato nell'ammontare delle rate già scadute più il capitale residuo, oltre agli interessi di mora su entrambi gli importi.
3. - Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e ss. c.c. e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata:
a) quanto alla interpretazione data della quietanza del 24/01/1989 sottoscritta dal difensore della banca, osservando che tale quietanza, anche alla luce del complessivo del carteggio intercorso tra le parti a proposito della determinazione del dovuto da parte della società debitrice, non poteva essere intesa che come quietanza non già del saldo integrale, bensì del saldo di quanto dovuto solo alla data della stessa;
b) per non aver considerato che era pacifico in causa che la società UA era ancora debitrice, quantomeno, della somma di L. 3.239.454, riconosciuta dal suo stesso consulente tecnico di parte, che, peraltro, così concludeva sulla base della erronea determinazione degli interessi al tasso legale;
sicché comunque le domande proposte, di dichiarazione dell'estinzione del debito e di conseguente cancellazione dell'ipoteca, non avrebbero potuto essere accolte;
c) per avere affermato che era onere della banca proporre istanza subordinata intesa ad accertare se la somma quietanzata "fosse comunque sufficiente a soddisfare il credito comprensivo di capitale residuo e rate scadute" (ossia determinato secondo il principio, affermato dalla Corte di merito, per cui, essendosi risolto il contratto, non potevano maturare ulteriori semestralità): vero essendo, invece, che la banca aveva espressamente richiesto, sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, l'espletamento di consulenza tecnica contabile volta ad accertare l'importo ancora dovutole dalla debitrice e che, in ogni caso, l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di un debito residuo rientrava nel thema decidendum e doveva essere compiuto di ufficio dal giudice di merito.
4. - Il motivo va accolto nei termini che seguono.
4.1. - Nessun rilievo hanno le censure sub a). Infatti una quietanza "a saldo" costituisce, di per sè, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'accipiens di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, salvo che possa esserle attribuito, altresì, valore abdicativo (di rinunzia, cioè, a quanto ancora eventualmente dovuto) in base al suo stesso contenuto o ad altre concorrenti circostanze (cfr., ex multis, Cass. 729/2003, 933/1995, 3280/1994). Nella specie, siffatto valore abdicativo non è riconosciuto alla quietanza in questione dalla sentenza impugnata, la quale si limita a trarre da essa (peraltro confusamente) elementi indiziari in ordine all'entità, secondo la stessa banca, del suo complessivo credito;
ma tale indagine è del tutto sterile, unico punto rilevante essendo l'obbiettiva sussistenza di un credito residuo (non la soggettiva, e magari erronea, convinzione della creditrice).
4.2. - Quanto appena osservato introduce l'esame del profilo di censura sub e) , con il quale la ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia sentita affrancata dal dovere di procedere alle necessarie verifiche, in ordine a tale punto, sul rilievo che la banca non aveva formulato istanza subordinata di accertamento del credito residuo secondo l'indicato criterio affermato dalla stessa Corte.
E la censura coglie nel segno. Correttamente (per quanto si è detto nel respingere il primo motivo di ricorso) , infatti, la Corte di appello afferma che l'intimazione del precetto per l'intero importo del credito della banca (comprensivo, cioè, anche del capitale residuo rispetto alle rate scadute) determinava la risoluzione di diritto del contratto e dunque l'impossibilità del maturare di successive rate, sicché il conteggio del dovuto andava eseguito computando l'importo complessivo delle rate scadute a quella data e del capitale residuo, con gli interessi su entrambi gli importi. Ma, una volta fatta questa affermazione, la medesima Corte non poteva sottrarsi al dovere di verificare la eventuale persistenza di un credito sulla base del criterio da essa stessa definito;
ne' poteva riversare sulla odierna ricorrente l'onere di una specifica richiesta in tal senso, perché quella verifica (che si risolveva in un mero conteggio) andava, invece, effettuato di ufficio, sulla base degli elementi in atti, quale passaggio pregiudiziale della decisione sulla domanda di accertamento negativo del credito (e di conseguente cancellazione dell'ipoteca) proposta in giudizio. 4.3. - L'accoglimento di tale profilo di censura assorbe ogni ulteriore doglianza della ricorrente ed impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà a verificare, effettuando i dovuti conteggi in base al criterio sopra indicato, affermato dalla sentenza impugnata, il credito eventualmente residuo della banca ricorrente nei confronti della società resistente.
5. - Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005