Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12478/2024, introdotta da
TRA
ROMA (RM), 07/07/1990), con il patrocinio dell'avv. ORSINI Parte_1
ROBERTA; E
(ROMA (RM), 10/11/1989), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ORSINI ROBERTA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma il 30/08/2015, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma, atto n° 00633, parte 2, serie
A01, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare le seguenti condizioni della separazione a) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento;
c) la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Persona_1 con collocazione stabile presso la madre;
d) Il padre potrà vedere ed avere, con sé, la minore, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena a settimane alterne ed un giorno infrasettimanale da concordare, di volta in volta, con la madre, a seconda dei turni lavorativi del padre.
Nel corso della settimana, i genitori si ripartiranno i giorni come segue: Durante l'anno scolastico: la 1° settimana: il padre: lun. . dall'uscita della Email_1 scuola, fino alle 20, con eventuale pernottamento della minore, presso il padre, nel fine settimana da concordare con la madre;
la madre: giov. la 2° settimana: la Email_2 madre: lun.-mart.-merc -ven. sab –dom. il padre giov. dall'uscita della scuola fino alle
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): si segue l'organizzazione dell'anno scolastico, con variazione riguardante le settimane consecutive di ferie;
Natale, UA, festività e ponti infra-annuali: ad alternanza annuale e più specificatamente: Natale: (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
-dalla fine delle lezioni e fino al 23 dicembre compreso: si segue la pianificazione quotidiana della minore;
- dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 26 dicembre, la minore sarà con il padre e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 1° gennaio sera con la madre e così ad anni alterni, così come il giorno 6 gennaio la minore starà con la madre, ad anni alterni con l'altro genitore, salvo diversa disponibilità lavorativa dei genitori;
UA (vacanze scolastiche comprendenti le festività):
-nel periodo pasquale, nei giorni feriali, dalla fine delle lezioni fino alla riapertura della scuola si segue la pianificazione quotidiana della minore;
-nelle festività pasquali, alternativamente, nel corso degli anni, con l'altro genitore, la minore passerà, con il padre, il giorno di UA (dalla mattina alla sera), mentre l'anno seguente, il giorno del lunedì di QU (dalla mattina alla sera), salvo diversi accordi tra i genitori, in base alle esigenze lavorative. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: Ponti primaverili e autunnali, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, altre festività', compleanni e onomastici dei genitori, della minore e dei nonni e altre ricorrenze nel corso dell'anno: da concordarsi volta per volta, ad alternanza annuale.
La minore trascorrerà la giornata della festa della mamma (seconda domenica di maggio), con la mamma e quello della festa del papà (19 marzo) con il padre;
e) la casa familiare sita in Roma, Via di Monte Cucco n° 151, di proprietà dell' e di Pt_2 cui è assegnataria la madre del Sig. Sig.ra Controparte_1 Parte_3
, ivi residente e coabitante, resterà affidata al marito con i mobili, arredi e
[...] quanto in essa contenuto. La moglie, d'accordo con il marito, se ne è già allontanata, insieme alla minore , asportando con sé i propri effetti personali e quelli della Per_1 bambina andando a vivere, provvisoriamente, nella casa di proprietà dei nonni materni della bambina, sita in Roma Via Luigi Magrini n° 9 in attesa dell'imminente acquisto di un appartamento da parte della moglie, sempre a Roma, in cui, questa, si trasferirà definitivamente insieme alla minore;
f) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , il marito Per_1 corrisponderà mensilmente alla moglie la somma di €. 400,00 (quattrocento/00). Tale somma sarà versata, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data dell'omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
g) il marito si farà carico del 50% delle spese extra assegno, relative alla figlia minore e più precisamente: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione), per il mezzo di trasporto della figlia”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
07/07/1990) e (ROMA (RM), 10/11/1989), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Roma il 30/08/2015, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma, atto n° 00633, parte 2, serie A01, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi