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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di LI- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello Di LI, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5477/2022, riservata in decisione all'udienza del
19.2.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e AR C.F._1
difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Francesco Lukacs (c.f.
), presso il cui studio, sito in LI alla Via Mergellina n. 32, è C.F._2
elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Constantinos Varvarigos (c.f.
), presso il cui studio, sito in LI alla Piazza Medaglie d'Oro C.F._4
n.27, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
(c.f. ), elett.te dom.to presso il procuratore Controparte_2 C.F._3
costituito di primo grado avv. Constantinos Varvarigos (c.f. ) C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°5477/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di LI- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.2.2019, e Controparte_2 [...]
in qualità di comproprietari di un locale posto al piano seminterrato di un CP fabbricato ubicato in LI alla Piazza Vittoria n.6, convenivano innanzi al Tribunale di
LI , onde sentir dichiarare l'inesistenza dei AR diritti vantati dal convenuto sul predetto immobile nonché ordinare la cessazione di qualsiasi turbativa all'esercizio del loro legittimo diritto di proprietà; per l'effetto, chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio AR
, eccependo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il
[...] rigetto;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di essere riconosciuto quale proprietario del locale in oggetto in forza dell'atto di donazione del 21.5.1987, repertorio1594, e, comunque, per maturata usucapione.
1.3 Istruita la causa, il Tribunale di LI, con sentenza n. 10189/2022, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a ha rigettato la domanda Controparte_1
riconvenzionale di usucapione avanzata da;
ha, AR quindi, accolto la domanda proposta da ordinando ad Controparte_2 [...]
di cessare qualsiasi turbativa e molestia all'esercizio del AR
diritto di proprietà e al possesso del succitato attore sul locale oggetto di causa.
In particolare, il Tribunale, qualificata la domanda principale come azione negatoria, ha ritenuto provata, in capo al solo , la titolarità del bene quale requisito Controparte_2 della legittimazione attiva, risultando la stessa dall'atto di assegnazione di quota ereditaria per notaio dell'1.7.1957, repertorio 66082; ha, di contro, respinto la Persona_1 domanda riconvenzionale, ritenendo non provato l'esercizio pacifico e ininterrotto del possesso almeno ventennale sul locale de quo in capo ad AR
, stante le discrasie emerse dalle testimonianze acquisite.
[...]
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 16.11.2022, con atto di citazione notificato il
19.12.2022 ha proposto appello, affidato a quattro AR motivi.
1.5 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in forza del quale il
Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo a sulla scorta Controparte_2 dell'atto di assegnazione di quota ereditaria per notaio dell'1.7.1957, Persona_1
RGn°5477/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di LI- sezione seconda repertorio 66082; sul punto, l'appellante contesta che da tale atto si evinca la titolarità del locale in capo a e che si possa identificare l'immobile di cui è causa in Controparte_2 uno di quelli ivi indicati.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa prova, da parte di _2
, della qualità di possessore dell'immobile de quo; segnatamente, premettendo che
[...]
tale qualità va dimostrata da colui che agisce in negatoria, adduce l'impossibilità di ricavare tale circostanza dalle testimonianze raccolte, che sul punto sono contraddittorie e incompatibili con la stessa deduzione articolata nell'atto di citazione, in cui il ha _2 asserito di non potersi occupare del locale oggetto di causa nemmeno per il tramite del figlio , noto imprenditore nel settore vinicolo. CP
1.7 Con il terzo motivo impugna la parte della AR sentenza in cui il Tribunale ha fondato l'accoglimento della domanda attorea sul rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione;
protesta che il fallimento della prova di siffatta domanda non comporta automaticamente l'accertamento della fondatezza dell'actio negatoria, la cui legittimazione va dimostrata in via autonoma dal soggetto istante.
1.8 Con il quarto motivo l'appellante denunzia l'omessa disamina dell'atto atto di donazione per notar del 21.5.1987, repertorio 1594, quale titolo contrattuale di Per_2
provenienza della proprietà del bene in proprio favore.
1.9 Con comparsa depositata in data 31.3.2023 si è costituito in giudizio CP
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...] merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'udienza del 19.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e Controparte_2 non comparso.
2.1 In via gradatamente preliminare deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 19.12.2022, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, eseguita in data 21.11.2022.
RGn°5477/2022-sentenza
- 3 - Corte d'appello di LI- sezione seconda
2.2 I primi due motivi di gravame, di cui si procede ad una disamina congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono fondati e vanno pertanto accolti.
È noto che l'actio negatoria è diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti altrui sul bene ed alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, allo scopo di ottenere il riconoscimento della effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (ex multis Cass. 16495/2005)
Ne consegue che, in tal caso, non ricorre la necessità di fornire la probatio diabolica del diritto di proprietà, risalendo ad un acquisto a titolo originario, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto e/o la cessazione di molestie e pretese su un fondo del quale affermi di essere il proprietario, ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (Cass. 1905/2023).
Dai principi richiamati deriva che l'attore in negatoria, seppur esonerato dalla più rigorosa probatio diabolica tipica dell'azione di rivendicazione, è pur sempre tenuto a fornire la prova della sussistenza di una propria legittimazione attiva, quanto meno mediante la dimostrazione di un possesso sul bene sorretto da un valido titolo.
Sul piano, poi, dell'interesse alla impugnazione, con cui l'odierno appellante denuncia, appunto, la violazione della regola probatoria enunciata, esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato costituito, non è eliso dal fallimento della prova sulla maturazione di un acquisto ad usucapionem in capo all'avversario, che lascia inalterata la necessità che l'attore in negatoria fornisca autonoma dimostrazione della propria legittimazione, non essendo questa automaticamente insita nel rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento di un prevalente acquisto a titolo originario. Inoltre, posto che la
RGn°5477/2022-sentenza
- 4 - Corte d'appello di LI- sezione seconda legittimazione costituisce un prior logico-giuridico rispetto al vaglio nel merito della tutela azionata, è evidente l'interesse del soccombente a confutare l'accertamento sulla sussistenza di un titolo a favore di colui che agisca in negatoria, che, seppur non costituisce l'oggetto diretto della cognizione demandata all'organo giudicante, riveste l'efficacia di un indefettibile presupposto logico-giuridico della decisione, opponibile al soccombente con forza di giudicato una volta divenuto irretrattabile l'accoglimento dell'azione ex art. 949 c.c.
Ribadito il contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore principale di primo grado, alla luce di una rinnovata disamina delle risultanze processuali sollecitata dai motivi di gravame deve escludersi che, nella specie, sia idoneo ad assolvere detto onere l'atto di assegnazione di quota ereditaria per notaio dell'1.7.1957, repertorio Persona_1
66082, prodotto a sostegno della legittimazione ad agire da parte di , per Controparte_2 quanto ancora ci occupa nel presente grado, non essendo stato attinto da gravame incidentale il capo della statuizione che ha (già) dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo al consorte in lite Controparte_1
Con il summenzionato titolo, invero, i germani , e Parte_2 Controparte_2 [...] disponevano dei diritti loro pervenuti dalla successione del padre Parte_3 Per_3
in forza del testamento olografo datato 4.12.1952 e pubblicato con atto ricevuto
[...]
dal Notaio il 27.3.1954. In particolare, essi dichiaravano di accettare le Persona_1 disposizioni testamentarie, con cui il de cuius aveva nominato erede per l'intera parte disponibile il figlio ed aveva istituito i tre figli , ed eredi in parti Pt_2 Pt_2 _2 Pt_3 eguali per la legittima, con l'usufrutto legale a favore del coniuge superstite Persona_4
, individuando conseguentemente le quote sull'asse nella rispettiva misura di 5/9
[...] in capo a e di 2/9 in capo agli altri due germani;
procedevano, quindi, allo Parte_2 stralcio della quota di cui veniva attribuita, a saldo e definitiva tacitazione dei diritti Pt_3
sulla successione paterna, la piena proprietà del terraneo in LI, alla strada S. Caterina a
Chiaia numero civico 3, di cui al n. 12 della precedente narrativa dell'atto, e la somma in contanti di lire cinque milioni, ricavata dalla vendita del terraneo di cui al n. 12 della narrativa medesima.
Ciò posto, se ai fini dell'indagine che ci occupa non è decisivo che lo stralcio della quota ereditaria risulti avvenuto nei rapporti con la sola coerede rimanendo Parte_3 tale circostanza compatibile con l'affermazione della comproprietà nella misura di 2/9 in
RGn°5477/2022-sentenza
- 5 - Corte d'appello di LI- sezione seconda capo a dei restanti cespiti caduti nella successione paterna e rimasti Controparte_2 indivisi con l'altro fratello , la doglianza dell'appellante coglie piuttosto nel segno Pt_2 nella parte in cui contesta che dal titolo in esame il locale di cui è causa sia identificabile con certezza tra i beni elencati nella narrativa come appartenenti al de cuius Per_3
e conseguentemente caduti nella comunione costituitasi tra i suoi eredi alla data
[...]
di apertura della successione.
I cespiti di interesse, secondo la prospettazione del in cui il locale di cui egli _2
assume essere (com)proprietario è riportato nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di
LI alla “mappa 2633”, sono, invero, quelli elencati ai nn. 5 e 6 della narrativa dell'atto dell'1.7.1957, in cui vengono descritti i seguenti immobili: “5) terranei vani due in LI,
Piazza Vittoria 6, con sotterranei vani due, riportati nel Catasto Urbano del Comune di
LI, Sezione S. Ferdinando, in ditta fu , partita 15988, mappa Persona_3 Pt_2
2633 sub 4, terranei vani due sotterranei vani due, imponibile lire 787; …6) terranei vani tre in LI, Piazza Vittoria 6, con sotterraneo vano uno, riportato nel Catasto Urbano del
Comune di LI, Sezione S. Ferdinando, in ditta fu , partita Persona_3 Pt_2
15988, mappa 2633 sub 5, terranei vani tre sotterraneo vano uno, imponibile lire
2.217,40..”
Ebbene, un primo elemento di incertezza è dato dal rilievo che i locali seminterrati elencati nel titolo in esame sono tre e non già quattro, come, invece, dedotto dai nel _2
libello introduttivo di primo grado, ove, al punto 1 della premessa in fatto, si legge quanto segue: “gli istanti sono comproprietari dei locali posti al piano seminterrato del fabbricato in LI Piazza Vittoria 6. Si tratta di n. 4 vani che si trovano uno di seguito all'altro nel seminterrato, tutti insistenti sul lato del fabbricato prospiciente la piazza Vittoria 6..”.
Inoltre, dal titolo oggetto di indagine i locali al piano seminterrato, ubicati in LI alla piazza Vittoria 6, sono identificati come distinti in catasto alla “mappa 2633 sub 4” e alla
“mappa 2633 sub 5”, laddove il locale di cui il si è affermato comproprietario _2
viene descritto, in citazione, come attualmente riportato in catasto “alla partita 15988, mappa 2633, sezione sf, foglio 3, p.lla h sub 35”.
Pur non potendosi escludere che l'attuale dato identificativo derivi da un successivo autonomo accatastamento del vano originariamente accorpato agli altri nell'unitario piano seminterrato, era onere del fornire prova di tale derivazione, mediante _2
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- 6 - Corte d'appello di LI- sezione seconda produzione di un estratto storico catastale, da cui ricavare che l'attuale dato, pur se difforme da quello descritto nel titolo di provenienza, non identifichi un bene diverso da quello ivi contemplato, bensì il medesimo locale, soltanto differentemente censito in catasto per variazioni dovute a soppressione e/o frazionamento.
Alla carenza probatoria di un titolo a favore del non supplisce, poi, la circostanza _2
di un mero possesso del locale di cui è causa, posto che nella giurisprudenza della Suprema
Corte, come già sopra accennato, il possesso, quale requisito di legittimazione all'esperimento dell'actio negatoria, deve essere pur sempre conforme ad un sottostante valido titolo dominicale, coerentemente alla natura petitoria del rimedio esperito, che non tutela la mera situazione di fatto, a differenza che nel caso della tutela interdittale.
Quand'anche, perciò, dalle risultanze testimoniali acquisite fosse emerso che il vano, di cui l'odierno appellante si sia affermato, a sua volta, proprietario in forza dell'atto di donazione del 21.3.1987, sia nella disponibilità dei per aver costoro autorizzato, anni _2 addietro, il terzo , conduttore di un locale sovrastante, a collocare ivi Persona_5
impianti di condizionamento a servizio dell'attività commerciale esercitata dal Per_5 nell'immobile locato, tale circostanza non sarebbe, comunque, idonea ai fini della sussistenza della legittimazione all'actio negatoria, difettando la prova che detto vano sia incluso nel suindicato atto del 1957 e che il possesso esercitato sia, pertanto, conforme ad un valido titolo di provenienza.
Impregiudicato il rilievo precedente, si soggiunge che, in ogni caso, la prova testimoniale sul possesso del non è univoca. Il teste , cui l'attore di primo _2 Persona_5
grado ha affidato la prova dell'assunto su un proprio possesso esercitato in via mediata, mediante l'autorizzazione concessa al suo conduttore negli anni 2005-2007 ad installare dei condizionatori nel vano di cui controparte ha rivendicato la proprietà, ha reso nel presente giudizio dichiarazioni contrastanti con quelle rese nel procedimento ex art. 703 c.p.c., intentato nei suoi confronti dall . Mentre, invero, in tale sede il AR Per_5
ha dichiarato di aver ricevuto le chiavi del vano in contesa da (figlio di Controparte_1
), nel procedimento possessorio egli aveva sostenuto una versione dei Controparte_2
fatti completamente diversa, dichiarando di aver ottenuto l'autorizzazione alla installazione dei condizionatori di (persona diversa dagli attori di primo grado) e che, Parte_2 in origine, il locale era aperto e liberamente accessibile, precisando che soltanto in seguito
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- 7 - Corte d'appello di LI- sezione seconda ad una recente diffida di impraticabilità dei luoghi dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per l'allagamento di tutto il piano seminterrato dello stabile, il tecnico aveva chiuso Tes_1 la porta di ingresso al piano con un catenaccio e gli aveva consegnato una copia delle relative chiavi, raccomandandosi di non darle a nessun altro per motivi di sicurezza.
In conclusione, in riforma della statuizione di primo grado, va rigettata (anche) la domanda ex art. 949 c.c. proposta da per carenza di prova della legittimazione Controparte_2 attiva in capo a quest'ultimo.
2.3 L'accoglimento dei primi due motivi di gravame, siccome idonei a sovvertire il segno della statuizione di primo grado, assorbe la disamina dei restanti due mezzi.
3. La riforma della sentenza impugnata nei rapporti con impone la Controparte_2
rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, esse vengono integralmente compensate.
3.1 Le spese del presente grado seguono, invece, la soccombenza di il Controparte_1 quale ha infondatamente resistito all'impugnazione per la conferma del capo della statuizione con cui è stata accolta la domanda del proprio consorte in lite.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual
RGn°5477/2022-sentenza
- 8 - Corte d'appello di LI- sezione seconda volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati discostandosi dai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto della bassa complessità delle questioni dirimenti dell'impugnazione, in relazione alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di LI - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
LI n.10189/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della statuizione impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado da;
Controparte_2
c) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado nei rapporti tra l'appellante e;
Controparte_2
d) conferma per il resto la statuizione di primo grado;
e) condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 AR
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 362,50
[...] per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Lukacs dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in LI, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°5477/2022-sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello Di LI, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5477/2022, riservata in decisione all'udienza del
19.2.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e AR C.F._1
difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Francesco Lukacs (c.f.
), presso il cui studio, sito in LI alla Via Mergellina n. 32, è C.F._2
elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Constantinos Varvarigos (c.f.
), presso il cui studio, sito in LI alla Piazza Medaglie d'Oro C.F._4
n.27, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
(c.f. ), elett.te dom.to presso il procuratore Controparte_2 C.F._3
costituito di primo grado avv. Constantinos Varvarigos (c.f. ) C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°5477/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di LI- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.2.2019, e Controparte_2 [...]
in qualità di comproprietari di un locale posto al piano seminterrato di un CP fabbricato ubicato in LI alla Piazza Vittoria n.6, convenivano innanzi al Tribunale di
LI , onde sentir dichiarare l'inesistenza dei AR diritti vantati dal convenuto sul predetto immobile nonché ordinare la cessazione di qualsiasi turbativa all'esercizio del loro legittimo diritto di proprietà; per l'effetto, chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio AR
, eccependo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il
[...] rigetto;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di essere riconosciuto quale proprietario del locale in oggetto in forza dell'atto di donazione del 21.5.1987, repertorio1594, e, comunque, per maturata usucapione.
1.3 Istruita la causa, il Tribunale di LI, con sentenza n. 10189/2022, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a ha rigettato la domanda Controparte_1
riconvenzionale di usucapione avanzata da;
ha, AR quindi, accolto la domanda proposta da ordinando ad Controparte_2 [...]
di cessare qualsiasi turbativa e molestia all'esercizio del AR
diritto di proprietà e al possesso del succitato attore sul locale oggetto di causa.
In particolare, il Tribunale, qualificata la domanda principale come azione negatoria, ha ritenuto provata, in capo al solo , la titolarità del bene quale requisito Controparte_2 della legittimazione attiva, risultando la stessa dall'atto di assegnazione di quota ereditaria per notaio dell'1.7.1957, repertorio 66082; ha, di contro, respinto la Persona_1 domanda riconvenzionale, ritenendo non provato l'esercizio pacifico e ininterrotto del possesso almeno ventennale sul locale de quo in capo ad AR
, stante le discrasie emerse dalle testimonianze acquisite.
[...]
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 16.11.2022, con atto di citazione notificato il
19.12.2022 ha proposto appello, affidato a quattro AR motivi.
1.5 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in forza del quale il
Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo a sulla scorta Controparte_2 dell'atto di assegnazione di quota ereditaria per notaio dell'1.7.1957, Persona_1
RGn°5477/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di LI- sezione seconda repertorio 66082; sul punto, l'appellante contesta che da tale atto si evinca la titolarità del locale in capo a e che si possa identificare l'immobile di cui è causa in Controparte_2 uno di quelli ivi indicati.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa prova, da parte di _2
, della qualità di possessore dell'immobile de quo; segnatamente, premettendo che
[...]
tale qualità va dimostrata da colui che agisce in negatoria, adduce l'impossibilità di ricavare tale circostanza dalle testimonianze raccolte, che sul punto sono contraddittorie e incompatibili con la stessa deduzione articolata nell'atto di citazione, in cui il ha _2 asserito di non potersi occupare del locale oggetto di causa nemmeno per il tramite del figlio , noto imprenditore nel settore vinicolo. CP
1.7 Con il terzo motivo impugna la parte della AR sentenza in cui il Tribunale ha fondato l'accoglimento della domanda attorea sul rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione;
protesta che il fallimento della prova di siffatta domanda non comporta automaticamente l'accertamento della fondatezza dell'actio negatoria, la cui legittimazione va dimostrata in via autonoma dal soggetto istante.
1.8 Con il quarto motivo l'appellante denunzia l'omessa disamina dell'atto atto di donazione per notar del 21.5.1987, repertorio 1594, quale titolo contrattuale di Per_2
provenienza della proprietà del bene in proprio favore.
1.9 Con comparsa depositata in data 31.3.2023 si è costituito in giudizio CP
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...] merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'udienza del 19.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e Controparte_2 non comparso.
2.1 In via gradatamente preliminare deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 19.12.2022, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, eseguita in data 21.11.2022.
RGn°5477/2022-sentenza
- 3 - Corte d'appello di LI- sezione seconda
2.2 I primi due motivi di gravame, di cui si procede ad una disamina congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono fondati e vanno pertanto accolti.
È noto che l'actio negatoria è diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti altrui sul bene ed alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, allo scopo di ottenere il riconoscimento della effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (ex multis Cass. 16495/2005)
Ne consegue che, in tal caso, non ricorre la necessità di fornire la probatio diabolica del diritto di proprietà, risalendo ad un acquisto a titolo originario, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto e/o la cessazione di molestie e pretese su un fondo del quale affermi di essere il proprietario, ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (Cass. 1905/2023).
Dai principi richiamati deriva che l'attore in negatoria, seppur esonerato dalla più rigorosa probatio diabolica tipica dell'azione di rivendicazione, è pur sempre tenuto a fornire la prova della sussistenza di una propria legittimazione attiva, quanto meno mediante la dimostrazione di un possesso sul bene sorretto da un valido titolo.
Sul piano, poi, dell'interesse alla impugnazione, con cui l'odierno appellante denuncia, appunto, la violazione della regola probatoria enunciata, esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato costituito, non è eliso dal fallimento della prova sulla maturazione di un acquisto ad usucapionem in capo all'avversario, che lascia inalterata la necessità che l'attore in negatoria fornisca autonoma dimostrazione della propria legittimazione, non essendo questa automaticamente insita nel rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento di un prevalente acquisto a titolo originario. Inoltre, posto che la
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- 4 - Corte d'appello di LI- sezione seconda legittimazione costituisce un prior logico-giuridico rispetto al vaglio nel merito della tutela azionata, è evidente l'interesse del soccombente a confutare l'accertamento sulla sussistenza di un titolo a favore di colui che agisca in negatoria, che, seppur non costituisce l'oggetto diretto della cognizione demandata all'organo giudicante, riveste l'efficacia di un indefettibile presupposto logico-giuridico della decisione, opponibile al soccombente con forza di giudicato una volta divenuto irretrattabile l'accoglimento dell'azione ex art. 949 c.c.
Ribadito il contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore principale di primo grado, alla luce di una rinnovata disamina delle risultanze processuali sollecitata dai motivi di gravame deve escludersi che, nella specie, sia idoneo ad assolvere detto onere l'atto di assegnazione di quota ereditaria per notaio dell'1.7.1957, repertorio Persona_1
66082, prodotto a sostegno della legittimazione ad agire da parte di , per Controparte_2 quanto ancora ci occupa nel presente grado, non essendo stato attinto da gravame incidentale il capo della statuizione che ha (già) dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo al consorte in lite Controparte_1
Con il summenzionato titolo, invero, i germani , e Parte_2 Controparte_2 [...] disponevano dei diritti loro pervenuti dalla successione del padre Parte_3 Per_3
in forza del testamento olografo datato 4.12.1952 e pubblicato con atto ricevuto
[...]
dal Notaio il 27.3.1954. In particolare, essi dichiaravano di accettare le Persona_1 disposizioni testamentarie, con cui il de cuius aveva nominato erede per l'intera parte disponibile il figlio ed aveva istituito i tre figli , ed eredi in parti Pt_2 Pt_2 _2 Pt_3 eguali per la legittima, con l'usufrutto legale a favore del coniuge superstite Persona_4
, individuando conseguentemente le quote sull'asse nella rispettiva misura di 5/9
[...] in capo a e di 2/9 in capo agli altri due germani;
procedevano, quindi, allo Parte_2 stralcio della quota di cui veniva attribuita, a saldo e definitiva tacitazione dei diritti Pt_3
sulla successione paterna, la piena proprietà del terraneo in LI, alla strada S. Caterina a
Chiaia numero civico 3, di cui al n. 12 della precedente narrativa dell'atto, e la somma in contanti di lire cinque milioni, ricavata dalla vendita del terraneo di cui al n. 12 della narrativa medesima.
Ciò posto, se ai fini dell'indagine che ci occupa non è decisivo che lo stralcio della quota ereditaria risulti avvenuto nei rapporti con la sola coerede rimanendo Parte_3 tale circostanza compatibile con l'affermazione della comproprietà nella misura di 2/9 in
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- 5 - Corte d'appello di LI- sezione seconda capo a dei restanti cespiti caduti nella successione paterna e rimasti Controparte_2 indivisi con l'altro fratello , la doglianza dell'appellante coglie piuttosto nel segno Pt_2 nella parte in cui contesta che dal titolo in esame il locale di cui è causa sia identificabile con certezza tra i beni elencati nella narrativa come appartenenti al de cuius Per_3
e conseguentemente caduti nella comunione costituitasi tra i suoi eredi alla data
[...]
di apertura della successione.
I cespiti di interesse, secondo la prospettazione del in cui il locale di cui egli _2
assume essere (com)proprietario è riportato nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di
LI alla “mappa 2633”, sono, invero, quelli elencati ai nn. 5 e 6 della narrativa dell'atto dell'1.7.1957, in cui vengono descritti i seguenti immobili: “5) terranei vani due in LI,
Piazza Vittoria 6, con sotterranei vani due, riportati nel Catasto Urbano del Comune di
LI, Sezione S. Ferdinando, in ditta fu , partita 15988, mappa Persona_3 Pt_2
2633 sub 4, terranei vani due sotterranei vani due, imponibile lire 787; …6) terranei vani tre in LI, Piazza Vittoria 6, con sotterraneo vano uno, riportato nel Catasto Urbano del
Comune di LI, Sezione S. Ferdinando, in ditta fu , partita Persona_3 Pt_2
15988, mappa 2633 sub 5, terranei vani tre sotterraneo vano uno, imponibile lire
2.217,40..”
Ebbene, un primo elemento di incertezza è dato dal rilievo che i locali seminterrati elencati nel titolo in esame sono tre e non già quattro, come, invece, dedotto dai nel _2
libello introduttivo di primo grado, ove, al punto 1 della premessa in fatto, si legge quanto segue: “gli istanti sono comproprietari dei locali posti al piano seminterrato del fabbricato in LI Piazza Vittoria 6. Si tratta di n. 4 vani che si trovano uno di seguito all'altro nel seminterrato, tutti insistenti sul lato del fabbricato prospiciente la piazza Vittoria 6..”.
Inoltre, dal titolo oggetto di indagine i locali al piano seminterrato, ubicati in LI alla piazza Vittoria 6, sono identificati come distinti in catasto alla “mappa 2633 sub 4” e alla
“mappa 2633 sub 5”, laddove il locale di cui il si è affermato comproprietario _2
viene descritto, in citazione, come attualmente riportato in catasto “alla partita 15988, mappa 2633, sezione sf, foglio 3, p.lla h sub 35”.
Pur non potendosi escludere che l'attuale dato identificativo derivi da un successivo autonomo accatastamento del vano originariamente accorpato agli altri nell'unitario piano seminterrato, era onere del fornire prova di tale derivazione, mediante _2
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- 6 - Corte d'appello di LI- sezione seconda produzione di un estratto storico catastale, da cui ricavare che l'attuale dato, pur se difforme da quello descritto nel titolo di provenienza, non identifichi un bene diverso da quello ivi contemplato, bensì il medesimo locale, soltanto differentemente censito in catasto per variazioni dovute a soppressione e/o frazionamento.
Alla carenza probatoria di un titolo a favore del non supplisce, poi, la circostanza _2
di un mero possesso del locale di cui è causa, posto che nella giurisprudenza della Suprema
Corte, come già sopra accennato, il possesso, quale requisito di legittimazione all'esperimento dell'actio negatoria, deve essere pur sempre conforme ad un sottostante valido titolo dominicale, coerentemente alla natura petitoria del rimedio esperito, che non tutela la mera situazione di fatto, a differenza che nel caso della tutela interdittale.
Quand'anche, perciò, dalle risultanze testimoniali acquisite fosse emerso che il vano, di cui l'odierno appellante si sia affermato, a sua volta, proprietario in forza dell'atto di donazione del 21.3.1987, sia nella disponibilità dei per aver costoro autorizzato, anni _2 addietro, il terzo , conduttore di un locale sovrastante, a collocare ivi Persona_5
impianti di condizionamento a servizio dell'attività commerciale esercitata dal Per_5 nell'immobile locato, tale circostanza non sarebbe, comunque, idonea ai fini della sussistenza della legittimazione all'actio negatoria, difettando la prova che detto vano sia incluso nel suindicato atto del 1957 e che il possesso esercitato sia, pertanto, conforme ad un valido titolo di provenienza.
Impregiudicato il rilievo precedente, si soggiunge che, in ogni caso, la prova testimoniale sul possesso del non è univoca. Il teste , cui l'attore di primo _2 Persona_5
grado ha affidato la prova dell'assunto su un proprio possesso esercitato in via mediata, mediante l'autorizzazione concessa al suo conduttore negli anni 2005-2007 ad installare dei condizionatori nel vano di cui controparte ha rivendicato la proprietà, ha reso nel presente giudizio dichiarazioni contrastanti con quelle rese nel procedimento ex art. 703 c.p.c., intentato nei suoi confronti dall . Mentre, invero, in tale sede il AR Per_5
ha dichiarato di aver ricevuto le chiavi del vano in contesa da (figlio di Controparte_1
), nel procedimento possessorio egli aveva sostenuto una versione dei Controparte_2
fatti completamente diversa, dichiarando di aver ottenuto l'autorizzazione alla installazione dei condizionatori di (persona diversa dagli attori di primo grado) e che, Parte_2 in origine, il locale era aperto e liberamente accessibile, precisando che soltanto in seguito
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- 7 - Corte d'appello di LI- sezione seconda ad una recente diffida di impraticabilità dei luoghi dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per l'allagamento di tutto il piano seminterrato dello stabile, il tecnico aveva chiuso Tes_1 la porta di ingresso al piano con un catenaccio e gli aveva consegnato una copia delle relative chiavi, raccomandandosi di non darle a nessun altro per motivi di sicurezza.
In conclusione, in riforma della statuizione di primo grado, va rigettata (anche) la domanda ex art. 949 c.c. proposta da per carenza di prova della legittimazione Controparte_2 attiva in capo a quest'ultimo.
2.3 L'accoglimento dei primi due motivi di gravame, siccome idonei a sovvertire il segno della statuizione di primo grado, assorbe la disamina dei restanti due mezzi.
3. La riforma della sentenza impugnata nei rapporti con impone la Controparte_2
rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, esse vengono integralmente compensate.
3.1 Le spese del presente grado seguono, invece, la soccombenza di il Controparte_1 quale ha infondatamente resistito all'impugnazione per la conferma del capo della statuizione con cui è stata accolta la domanda del proprio consorte in lite.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual
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- 8 - Corte d'appello di LI- sezione seconda volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati discostandosi dai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto della bassa complessità delle questioni dirimenti dell'impugnazione, in relazione alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di LI - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
LI n.10189/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della statuizione impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado da;
Controparte_2
c) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado nei rapporti tra l'appellante e;
Controparte_2
d) conferma per il resto la statuizione di primo grado;
e) condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 AR
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 362,50
[...] per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Lukacs dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in LI, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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