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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi all'esito della udienza del 12 maggio 2025 ,tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES Ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1642/2024 promossa da:
(C.F. ) , corrente in Siena Via Bernardino Controparte_1 P.IVA_1 istra Controparte_2 corrente in Siena La Lizza n.8 (SI), rappresenta disgiuntamente, dall'Avv. Luca Birignani pec e Email_1 dall'Avv. Andrea Manetti Pec: te Email_2 domiciliato presso lo studio d anetti n.5 , giusta delega in atti. I procuratori del Condominio ricorrente chiedono che le comunicazioni da parte della Cancelleria siano inviate ad entrambi. ATTORE/I contro
C.F. Controparte_3 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per la udienza del 12.5.25 qui da intendersi richiamate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3.9.2024, Il , CP_1 CP_1 corrente in Siena Via Bernardino Perfetti n.9, in persona dell'amministratore Rag. CP_2 ha adito l'intestata Curia esponendo le seguenti circostanze:
[...]
– che in data 04.01.2024 è stata iscritta a ruolo la Procedura Esec. Imm.re n.2/2024 contro pagina 1 di 6 la IG.ra e successivamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II Controparte_3 di Siena o immobiliare, repertoriato al n. 12402 del Registro Generale e al n. 8764 del Registro Particolare, e depositata istanza di vendita dei beni immobili;
-che Il G.E., rilevato che nella procedura esecutiva immobiliare n.2/2024 non risultava rispettata la continuità delle trascrizioni in quanto mancante l'accettazione tacita dell'eredità del IG. deceduto nel 2008,fratello della resistente, e della IG.ra Persona_1 Per_2
.11, madre della resistente, non potendosi quindi proced
[...] conferimento dell'incarico all'esperto stimatore né provvedere a fissare l'udienza ex art. 569 C.p.c., invitava il creditore procedente ad iniziare la procedura di riconoscimento della qualità di erede di entro il 30 ottobre 2024; Controparte_3
Pertanto il Condominio ricorrente concludeva “Voglia il Tribunale di Siena, IN TESI, per le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte della IG.ra CP_3
ex art 485 C.C. nei confronti di , nonché l'intervenuta accettazi
[...] Persona_1
da parte di ex art. onfronti del marito di Per_2 Persona_1 rispettivamente pro quota, poi l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte confronti della di lei madre a norma dell'art.485 C.C.. e quindi la di lei qualità di erede dei Per_2 suddetti. In Subordine, dich a dell'art.476 C.C., per le ragioni dedotte in narrativa, previa in ogni caso dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 da parte di Per_2 dell'eredità del marito per la quota di ¼ dei beni costituenti l'asse ereditario, Persona_1 accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 C.C. della resistente nei confronti dei di lei genitori e quindi la di lei qualità di erede dei suddetti Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 del C.C., alla trascrizione negli stessi della emananda Sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità. Vittoria di spese e compensi di causa, oltre maggiorazione del 15% per spese forfettarie, oltre accessori di legge”.
La resistente non si è costituita nel giudizio e il giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è venuta a decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., alla udienza del 12 maggio 2025 tenutasi in forma cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
Sull'interesse ad agire del ricorrente
Innanzi tutto occorre premettere Il risulta per tabulas creditore nei Controparte_1 confronti della IG.ra della somma di Euro 3.907,55 in virtù di Decreto Controparte_3
Ingiuntivo del Giudic . 186 / 2022 emesso in data 17.03.2022 e atto di precetto in rinnovo notificato in data 02.10.2023, per mancato pagamento delle quote condominiali ( allegati 1 e 2 del ricorso).
In data 09.12.2023 è stato eseguito pignoramento immobiliare su beni della IG.ra : Controparte_3
- 1) Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 35, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale mq. 93, Rendita Euro 1.036,.79 e pagina 2 di 6 comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni;
- 2) Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 16, Cat. C/6, Classe 9, Consistenza 9 mq., Rendita Euro 72.98 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni ( cfr allegati 3 e 4 al ricorso).
I beni sopra cennati risultano pervenuti ai IGg.ri e Controparte_3 Persona_1
(padre della resistente) per la quota di comproprietà n con atti di compravendita a rogito del Notaio di Radda in Chianti in data Parte_1
28.12.1985 Rep. n. 5897/371, trascritto a Siena 1.1986 al n. 549 del registro particolare.
Successivamente le IGg.re e (madre della resistente) sono Controparte_3 Per_2 divenute comproprietarie rispettivamente per la quota indivisa di ¾ e di ¼ dei suddetti beni, per successione legittima in morte di , deceduto in data 01.11.2008 Persona_1
(con dichiarazione di successione registrata a l.704, trascritta a Siena in data 10.03.2010).
In seguito la IG.ra è divenuta piena proprietaria dei beni per successione Controparte_3 della madre ta 03.10.2011, successione registrata a Siena al n. 825 Per_3
Vol. 9990 itta in data 13.12.2012 al n. 6232 registro particolare, come da relazione ventennale del Notaio di Siena del 05.01.2024 ( cfr allegato 5 al Persona_4 ricorso).
Sussiste pertanto un pacifico ed attuale interesse ad agire del ricorrente all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità della resistente.
Sulla fondatezza della domanda
Si osserva in linea generale che, in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria a tale effetto anche l'accettazione da parte del chiamato mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
L'accettazione può essere tacita oppure espressa a norma dell'art. 474 c.c.
L'accettazione tacita di eredità è integrata, secondo la previsione di cui all'art. 476 c.c., da un atto posto in essere dal chiamato all'eredità che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza ha chiarito che non solo gli atti dispositivi ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, inconsiderazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato;
in ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si pagina 3 di 6 sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario.
Passando al caso di specie, si reputa anzitutto provato che la chiamata all'eredità sia stata nel possesso dei beni ereditari dopo l'apertura delle Controparte_3
e e in specie sia dell' unità immobiliare Persona_1 Per_2 sita nel Comu di osì classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 35, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale mq. 93, Rendita Euro 1.036,.79 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni, sia dell'unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 16, Cat. C/6, Classe 9, Consistenza 9 mq., Rendita Euro 72.98 come dimostrato dai certificati di residenza storici rilasciati dal Comune di Siena nella data del 1.7.24 che attestano come la resistente risieda presso l'immobile sopra indicato dal 1.11.2008 (cfr. doc. 7 e 8 allegati al ricorso).
Ulteriore elemento di prova è offerto dalla circostanza che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla resistente seppur ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei luoghi sopra indicati.
La resistente, non costituitasi, si è sottratta all'onere di provare, quale fatto impeditivo della fattispecie acquisitiva, di aver compilato l'inventano entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (art. 485, comma 1, c.c.), né successivamente, di talché si è realizzata nei suoi confronti la fattispecie prevista dall'art. 485, comma 3° c.c., a tenore del quale “trascorso tale termine senza che l'inventano sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Accertato l'acquisto ope legis della qualità di erede ex art. 485 c.p.c. da parte delle resistente, si evidenzia, in ogni caso, che si reputa provata anche l'accettazione tacita di eredità a favore di entrambe le chiamate alla luce del fatto che dopo le denunce di successione di e da queste ultime presentate, è seguita la voltura Persona_1 Per_2 catastale in loro favore dei beni appartenenti all'asse ereditario:
1. denunzia di successione legittima in morte di , deceduto in Siena alla Persona_1 data 01.11.2008, registrata a Siena al n.4 critta a Siena in data 10.03.2010, presentata dalle le IGg.re e (madre della Controparte_3 Per_2 resistente) in seguito alla quale sono divenute comproprietarie rispettivamente per la quota indivisa di ¾ e di ¼ dei suddetti beni;
2. denunzia di successione legittima della madre deceduta in Siena il Per_3
3.10.2011, presentata da a Siena al n. 825 Vol. Controparte_3
9990 ed ivi trascritta in data 13.12.2012 al n. 6232 registro particolare ( docc. 4, 4.1 e 5 al ricorso);
Si noti invero che è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale,
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto pagina 4 di 6 in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009; Cass. 22317/2014; Cass 1438/2020).
La voltura catastale, pertanto, costituisce un atto di rilevanza civilistica idoneo a denotare nel chiamato un contegno concludente di accettazione dell'eredità: si noti, in particolare, che la voltura catastale non è adempimento curato d'ufficio dall' successivamente alla trascrizione della dichiarazione di successione bensì esso è effettuato su impulso della parte interessata;
esso possiede valenza di accettazione di eredità anche qualora sia stato compiuto da un terzo, ben potendo operare i generali istituti di mandato e di negotiorum gestio (cfr. Corte Appello Perugia, sentenza 467/2020).
In conclusione, questo giudicante onorario reputa che debba ritenersi accertato in giudizio, sulla base delle summenzionate circostanze, che abbiano accettato, Controparte_3 legalmente e tacitamente, l'eredità devolutagli ex lege all'esito dell'apertura delle successione di prima e di poi. Persona_1 Per_2
Stante la mancata costituzione in giudizio della resistente e la circostanza che essa non ha comunque dato causa alla lite le spese di giudizio restano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara aperta a Siena in data 1.11.2008 la successione in morte di Persona_1
, nato a [...] ( Libia) in data 11.2.1957;
[...]
2) oglimento del ricorso, accerta e dichiara che e Controparte_3
sono eredi pure e semplici di te Per_2 Persona_1 isa di ¾ e di ¼ dei seguenti b se ereditario:
- Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 35, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale mq. 93, Rendita Euro 1.036,.79 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni;
- Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 16, Cat. C/6, Classe 9, Consistenza 9 mq., Rendita Euro 72.98 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni;
3) Dichiara aperta in Siena in data 3.10.2011 la successione in morte di Per_2 nata a [...] ( Libia) il 13.3.28;
4) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che è erede Controparte_3 pura e semplice di Per_2
5) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 del C.C., alla trascrizione della presente Sentenza, con esonero da ogni pagina 5 di 6 sua responsabilità 6) Nulla sulle spese.
.
Siena, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi all'esito della udienza del 12 maggio 2025 ,tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES Ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1642/2024 promossa da:
(C.F. ) , corrente in Siena Via Bernardino Controparte_1 P.IVA_1 istra Controparte_2 corrente in Siena La Lizza n.8 (SI), rappresenta disgiuntamente, dall'Avv. Luca Birignani pec e Email_1 dall'Avv. Andrea Manetti Pec: te Email_2 domiciliato presso lo studio d anetti n.5 , giusta delega in atti. I procuratori del Condominio ricorrente chiedono che le comunicazioni da parte della Cancelleria siano inviate ad entrambi. ATTORE/I contro
C.F. Controparte_3 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per la udienza del 12.5.25 qui da intendersi richiamate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3.9.2024, Il , CP_1 CP_1 corrente in Siena Via Bernardino Perfetti n.9, in persona dell'amministratore Rag. CP_2 ha adito l'intestata Curia esponendo le seguenti circostanze:
[...]
– che in data 04.01.2024 è stata iscritta a ruolo la Procedura Esec. Imm.re n.2/2024 contro pagina 1 di 6 la IG.ra e successivamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II Controparte_3 di Siena o immobiliare, repertoriato al n. 12402 del Registro Generale e al n. 8764 del Registro Particolare, e depositata istanza di vendita dei beni immobili;
-che Il G.E., rilevato che nella procedura esecutiva immobiliare n.2/2024 non risultava rispettata la continuità delle trascrizioni in quanto mancante l'accettazione tacita dell'eredità del IG. deceduto nel 2008,fratello della resistente, e della IG.ra Persona_1 Per_2
.11, madre della resistente, non potendosi quindi proced
[...] conferimento dell'incarico all'esperto stimatore né provvedere a fissare l'udienza ex art. 569 C.p.c., invitava il creditore procedente ad iniziare la procedura di riconoscimento della qualità di erede di entro il 30 ottobre 2024; Controparte_3
Pertanto il Condominio ricorrente concludeva “Voglia il Tribunale di Siena, IN TESI, per le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte della IG.ra CP_3
ex art 485 C.C. nei confronti di , nonché l'intervenuta accettazi
[...] Persona_1
da parte di ex art. onfronti del marito di Per_2 Persona_1 rispettivamente pro quota, poi l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte confronti della di lei madre a norma dell'art.485 C.C.. e quindi la di lei qualità di erede dei Per_2 suddetti. In Subordine, dich a dell'art.476 C.C., per le ragioni dedotte in narrativa, previa in ogni caso dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 da parte di Per_2 dell'eredità del marito per la quota di ¼ dei beni costituenti l'asse ereditario, Persona_1 accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 C.C. della resistente nei confronti dei di lei genitori e quindi la di lei qualità di erede dei suddetti Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 del C.C., alla trascrizione negli stessi della emananda Sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità. Vittoria di spese e compensi di causa, oltre maggiorazione del 15% per spese forfettarie, oltre accessori di legge”.
La resistente non si è costituita nel giudizio e il giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è venuta a decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., alla udienza del 12 maggio 2025 tenutasi in forma cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
Sull'interesse ad agire del ricorrente
Innanzi tutto occorre premettere Il risulta per tabulas creditore nei Controparte_1 confronti della IG.ra della somma di Euro 3.907,55 in virtù di Decreto Controparte_3
Ingiuntivo del Giudic . 186 / 2022 emesso in data 17.03.2022 e atto di precetto in rinnovo notificato in data 02.10.2023, per mancato pagamento delle quote condominiali ( allegati 1 e 2 del ricorso).
In data 09.12.2023 è stato eseguito pignoramento immobiliare su beni della IG.ra : Controparte_3
- 1) Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 35, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale mq. 93, Rendita Euro 1.036,.79 e pagina 2 di 6 comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni;
- 2) Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 16, Cat. C/6, Classe 9, Consistenza 9 mq., Rendita Euro 72.98 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni ( cfr allegati 3 e 4 al ricorso).
I beni sopra cennati risultano pervenuti ai IGg.ri e Controparte_3 Persona_1
(padre della resistente) per la quota di comproprietà n con atti di compravendita a rogito del Notaio di Radda in Chianti in data Parte_1
28.12.1985 Rep. n. 5897/371, trascritto a Siena 1.1986 al n. 549 del registro particolare.
Successivamente le IGg.re e (madre della resistente) sono Controparte_3 Per_2 divenute comproprietarie rispettivamente per la quota indivisa di ¾ e di ¼ dei suddetti beni, per successione legittima in morte di , deceduto in data 01.11.2008 Persona_1
(con dichiarazione di successione registrata a l.704, trascritta a Siena in data 10.03.2010).
In seguito la IG.ra è divenuta piena proprietaria dei beni per successione Controparte_3 della madre ta 03.10.2011, successione registrata a Siena al n. 825 Per_3
Vol. 9990 itta in data 13.12.2012 al n. 6232 registro particolare, come da relazione ventennale del Notaio di Siena del 05.01.2024 ( cfr allegato 5 al Persona_4 ricorso).
Sussiste pertanto un pacifico ed attuale interesse ad agire del ricorrente all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità della resistente.
Sulla fondatezza della domanda
Si osserva in linea generale che, in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria a tale effetto anche l'accettazione da parte del chiamato mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
L'accettazione può essere tacita oppure espressa a norma dell'art. 474 c.c.
L'accettazione tacita di eredità è integrata, secondo la previsione di cui all'art. 476 c.c., da un atto posto in essere dal chiamato all'eredità che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza ha chiarito che non solo gli atti dispositivi ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, inconsiderazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato;
in ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si pagina 3 di 6 sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario.
Passando al caso di specie, si reputa anzitutto provato che la chiamata all'eredità sia stata nel possesso dei beni ereditari dopo l'apertura delle Controparte_3
e e in specie sia dell' unità immobiliare Persona_1 Per_2 sita nel Comu di osì classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 35, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale mq. 93, Rendita Euro 1.036,.79 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni, sia dell'unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 16, Cat. C/6, Classe 9, Consistenza 9 mq., Rendita Euro 72.98 come dimostrato dai certificati di residenza storici rilasciati dal Comune di Siena nella data del 1.7.24 che attestano come la resistente risieda presso l'immobile sopra indicato dal 1.11.2008 (cfr. doc. 7 e 8 allegati al ricorso).
Ulteriore elemento di prova è offerto dalla circostanza che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla resistente seppur ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei luoghi sopra indicati.
La resistente, non costituitasi, si è sottratta all'onere di provare, quale fatto impeditivo della fattispecie acquisitiva, di aver compilato l'inventano entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (art. 485, comma 1, c.c.), né successivamente, di talché si è realizzata nei suoi confronti la fattispecie prevista dall'art. 485, comma 3° c.c., a tenore del quale “trascorso tale termine senza che l'inventano sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Accertato l'acquisto ope legis della qualità di erede ex art. 485 c.p.c. da parte delle resistente, si evidenzia, in ogni caso, che si reputa provata anche l'accettazione tacita di eredità a favore di entrambe le chiamate alla luce del fatto che dopo le denunce di successione di e da queste ultime presentate, è seguita la voltura Persona_1 Per_2 catastale in loro favore dei beni appartenenti all'asse ereditario:
1. denunzia di successione legittima in morte di , deceduto in Siena alla Persona_1 data 01.11.2008, registrata a Siena al n.4 critta a Siena in data 10.03.2010, presentata dalle le IGg.re e (madre della Controparte_3 Per_2 resistente) in seguito alla quale sono divenute comproprietarie rispettivamente per la quota indivisa di ¾ e di ¼ dei suddetti beni;
2. denunzia di successione legittima della madre deceduta in Siena il Per_3
3.10.2011, presentata da a Siena al n. 825 Vol. Controparte_3
9990 ed ivi trascritta in data 13.12.2012 al n. 6232 registro particolare ( docc. 4, 4.1 e 5 al ricorso);
Si noti invero che è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale,
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto pagina 4 di 6 in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009; Cass. 22317/2014; Cass 1438/2020).
La voltura catastale, pertanto, costituisce un atto di rilevanza civilistica idoneo a denotare nel chiamato un contegno concludente di accettazione dell'eredità: si noti, in particolare, che la voltura catastale non è adempimento curato d'ufficio dall' successivamente alla trascrizione della dichiarazione di successione bensì esso è effettuato su impulso della parte interessata;
esso possiede valenza di accettazione di eredità anche qualora sia stato compiuto da un terzo, ben potendo operare i generali istituti di mandato e di negotiorum gestio (cfr. Corte Appello Perugia, sentenza 467/2020).
In conclusione, questo giudicante onorario reputa che debba ritenersi accertato in giudizio, sulla base delle summenzionate circostanze, che abbiano accettato, Controparte_3 legalmente e tacitamente, l'eredità devolutagli ex lege all'esito dell'apertura delle successione di prima e di poi. Persona_1 Per_2
Stante la mancata costituzione in giudizio della resistente e la circostanza che essa non ha comunque dato causa alla lite le spese di giudizio restano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara aperta a Siena in data 1.11.2008 la successione in morte di Persona_1
, nato a [...] ( Libia) in data 11.2.1957;
[...]
2) oglimento del ricorso, accerta e dichiara che e Controparte_3
sono eredi pure e semplici di te Per_2 Persona_1 isa di ¾ e di ¼ dei seguenti b se ereditario:
- Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 35, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale mq. 93, Rendita Euro 1.036,.79 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni;
- Unità immobiliare sita nel Comune di Siena Via Bernardino Perfetti 9, così classata nel C.F. di detto Comune al F. 12, Particella 1218, sub. 16, Cat. C/6, Classe 9, Consistenza 9 mq., Rendita Euro 72.98 e comunque con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su beni comuni;
3) Dichiara aperta in Siena in data 3.10.2011 la successione in morte di Per_2 nata a [...] ( Libia) il 13.3.28;
4) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che è erede Controparte_3 pura e semplice di Per_2
5) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 del C.C., alla trascrizione della presente Sentenza, con esonero da ogni pagina 5 di 6 sua responsabilità 6) Nulla sulle spese.
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Siena, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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