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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12052/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
27.10.2023, proposto da
nato in [...] il [...] (Codice CUI: , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonietta Rigillo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 3.8.2023 e notificato il 28.9.2023, recante rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Il – Questura di sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 CP_1 costituito in giudizio e, pertanto, il giudizio si è svolto nella contumacia dell'amministrazione resistente.
Con provvedimento pubblicato 7.11.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.2.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva, differita al 2.3.2024 e celebrata ex art. 127-ter c.p.c, all'esito della quale, con ordinanza emessa il 4.3.2024, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego avversato.
Con provvedimento del 3.10.2024, a seguito della riassegnazione del procedimento al G.I., dott. Tarantino, la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 15.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione e decisione, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
2 In particolare, risulta depositata la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal 4.11.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze di dell'impresa individuale;
(ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria Controparte_2 di assunzione dal 22.5.2025 al 30.9.2025 alle dipendenze dell'impresa individuale e CP_3 busta paga di maggio (€ 340); (iii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal
20.1.2025 al 28.2.2025 alle dipendenze di (iv) buste paga emesse da Parte_2
“Agricola RPS S.r.l.” nel 2025 per le mensilità di gennaio (€ 170) e febbraio (€ 840); (v) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione alle dipendenze dell'impresa individuale dal 17.10.2024 al 31.12.2024, con buste paga emesse a ottobre (€ 621), Controparte_4 novembre (€ 1.182), dicembre (€ 472,67); (vi) busta paga emessa nel mese di settembre 2024 (€
1.622,55) da SLT Gargano s.r.l.; (vii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di Agripuglia dal 2.1.2024 al Controparte_5
31.12.2024, con otto buste paga per un importo complessivo netto pari a complessivi (€ 7.991);
(viii) cu 2024, attestante la percezione di € 5.683,67, per l'attività lavorativa prestata dall'1.1.2023 al 30.6.20223 alle dipendenze di con relativo modello Unilav e due buste Controparte_6 paga;
(ix) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal 3.12.2023 al 31.12.2023 relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di (x) busta paga di Parte_3 dicembre 2022 (€ 1.544,93) emessa da “ . CP_6 Controparte_6
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione Pt_4 amministrativa e contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale negli ultimi due anni, si è impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 3 – Considerato che il ricorso è stato accolto sulla scorta di documentazione successiva all'emissione del provvedimento impugnato e alla instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
4 – Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, deve osservarsi quanto segue.
Poiché non si rinvengono in atti né la delibera del COA di ammissione in via anticipata e provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato né documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione rivolta al COA di Bari, non può in questa sede adottarsi alcuna statuizione in merito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12052/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
27.10.2023, proposto da
nato in [...] il [...] (Codice CUI: , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonietta Rigillo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 3.8.2023 e notificato il 28.9.2023, recante rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Il – Questura di sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 CP_1 costituito in giudizio e, pertanto, il giudizio si è svolto nella contumacia dell'amministrazione resistente.
Con provvedimento pubblicato 7.11.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.2.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva, differita al 2.3.2024 e celebrata ex art. 127-ter c.p.c, all'esito della quale, con ordinanza emessa il 4.3.2024, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego avversato.
Con provvedimento del 3.10.2024, a seguito della riassegnazione del procedimento al G.I., dott. Tarantino, la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 15.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione e decisione, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
2 In particolare, risulta depositata la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal 4.11.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze di dell'impresa individuale;
(ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria Controparte_2 di assunzione dal 22.5.2025 al 30.9.2025 alle dipendenze dell'impresa individuale e CP_3 busta paga di maggio (€ 340); (iii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal
20.1.2025 al 28.2.2025 alle dipendenze di (iv) buste paga emesse da Parte_2
“Agricola RPS S.r.l.” nel 2025 per le mensilità di gennaio (€ 170) e febbraio (€ 840); (v) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione alle dipendenze dell'impresa individuale dal 17.10.2024 al 31.12.2024, con buste paga emesse a ottobre (€ 621), Controparte_4 novembre (€ 1.182), dicembre (€ 472,67); (vi) busta paga emessa nel mese di settembre 2024 (€
1.622,55) da SLT Gargano s.r.l.; (vii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di Agripuglia dal 2.1.2024 al Controparte_5
31.12.2024, con otto buste paga per un importo complessivo netto pari a complessivi (€ 7.991);
(viii) cu 2024, attestante la percezione di € 5.683,67, per l'attività lavorativa prestata dall'1.1.2023 al 30.6.20223 alle dipendenze di con relativo modello Unilav e due buste Controparte_6 paga;
(ix) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal 3.12.2023 al 31.12.2023 relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di (x) busta paga di Parte_3 dicembre 2022 (€ 1.544,93) emessa da “ . CP_6 Controparte_6
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione Pt_4 amministrativa e contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale negli ultimi due anni, si è impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 3 – Considerato che il ricorso è stato accolto sulla scorta di documentazione successiva all'emissione del provvedimento impugnato e alla instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
4 – Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, deve osservarsi quanto segue.
Poiché non si rinvengono in atti né la delibera del COA di ammissione in via anticipata e provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato né documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione rivolta al COA di Bari, non può in questa sede adottarsi alcuna statuizione in merito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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