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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2486/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2486/ 2023 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
TT NO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in VIA DI
VILLA PEPOLI, 4 00153 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. SORDILLO MICHELE ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 3568 del 4 Aprile 2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
e ricorrevano al tribunale di Roma chiedendo accertarsi il Parte_1 Parte_2 diritto del loro dante causa signor , al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia Parte_3 categoria VO numero 11441215 dall' 1 maggio 2010 al 31 Marzo 2015 ; deducevano che il signor era deceduto il 20 dicembre 2018 ed era titolare di diverse prestazioni erogate Parte_3
CP_ dall' e specificamente della prestazione assistenziale categoria invalidità civile numero 03116595
, decorrente dal gennaio 1994 , della pensione di reversibilità categoria CPDEL numero 0 8713213 decorrente dall'agosto 2013 , e della pensione di vecchiaia categoria VO numero 11441215 decorrente del maggio 2010
Lamentavano che , in relazione a quest'ultima prestazione , l' , con provvedimento del 27 CP_1
Febbraio 2015 , aveva comunicato l'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dall' 1 maggio 2010 , ma non aveva mai proceduto alla liquidazione dei ratei arretrati.
Per tale ragione deducevano che in data 22 settembre 2015 aveva presentato Parte_3 domanda di ricostituzione della prestazione di vecchiaia , ma l' , il 26 Febbraio 2016 , aveva CP_1 comunicato che la pensione di vecchiaia risultava correttamente erogata.
Deducevano di aver presentato nuovamente istanza di pagamento delle rate maturate sulla pensione di vecchiaia e che l' il 31 agosto 2020 aveva respinto la domanda di ratei maturati e non riscossi CP_1 deducendo che il rateo di tredicesima era stato pagato l'1 dicembre 2018 insieme alla mensilità di dicembre.
Lamentavano quindi di non aver ottenuto il pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia del dante causa numero 114441215 dall'uno maggio 2010 al 31 Marzo 2015 per l'importo complessivo lordo di euro 32.016,17 (e netto di euro 24.430,72)
Si costituiva nel giudizio dinanzi al tribunale l' eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale dei ratei pensionistici , l'infondatezza nel merito delle avverse pretese poiché dall'importo originariamente liquidato di euro 32.016,17 era stato decurtato l'indebito generatosi sulla diversa prestazione assistenziale , categoria invalidità civile , numero 03116595 pari ad euro
31.433,30 e che l'importo residuo era stato integralmente corrisposto. Deduceva che il dante causa degli originari ricorrenti era perfettamente a conoscenza di questa circostanza, tant'è che aveva richiesto la ricostituzione sia dal trattamento di vecchiaia che della prestazione assistenziale per invalidità civile.
Il tribunale respingeva il ricorso accogliendo l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria rappresentando che con il provvedimento 27 Febbraio 2015 l' comunicava la liquidazione della CP_1 pensione categoria VO vecchiaia 11441215 , in accoglimento della domanda del 6 Febbraio 2015 con un importo mensile di euro 479,24 e che , a partire dalla da quella data, il dante causa , prima , e i ricorrenti dopo , avrebbero dovuto azionare il diritto ai ratei non corrisposti mentre la domanda di corresponsione di ratei maturati e non riscossi era stata presentata soltanto il 7 agosto 2020 e dunque oltre il termine quinquennale previsto dalla norma citata;
argomentava l'irrilevanza della domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia presentata in data 22 settembre 2015 quale atto interruttivo poiché con la predetta istanza il intendeva far valere il diritto ad una diversa Pt_3 quantificazione del trattamento previdenziale e non il diritto ai ratei arretrati. Rigettava comunque nel merito la pretesa.
Avverso detta sentenza proponevano appello gli eredi di e cioè Parte_3 Parte_1
e . Parte_2
Con il primo motivo lamentavano l'erronea pronuncia sulla prescrizione Nello specifico lamentavano che non avrebbe potuto trovare applicazione la prescrizione quinquennale ma quella decennale
In ogni caso rilevavano che avrebbero dovuto considerarsi atti interruttivi la domanda di ricostituzione della pensione del 22 settembre 2015 a distanza di 7 mesi dalla comunicazione di liquidazione cui faceva seguito la reiezione della domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia , e infine la domanda di pagamento di ratei maturati del 7 agosto del 2020. Contestavano la documentazione prodotta dall' relativamente alle prestazioni erogate, al cedolino di CP_1 settembre 2015 che riportava le somme trattenute per indebito su prestazione di invalidità e i provvedimenti di rigetto della domanda di ricostituzione delle prestazioni di invalidità e vecchiaia perché l' non allegava prova della comunicazione all'interessato di detti provvedimenti . CP_1
CP_ Parte appellante contestava anche la valenza della documentazione depositata dall' trattandosi di CP_ atti di provenienza interna formati in assenza di contraddittorio;
evidenziava che l' non aveva invece depositato le domande di ricostituzione reddituale , ma esclusivamente il provvedimento di rigetto di siffatte domande .
Nel merito , con il secondo motivo di appello eccepiva l'omessa considerazione della condotta CP_ illegittima dell' evidenziando come non fosse stato dimostrato il fondamento del credito azionato con il recupero di cui si controverte;
deduceva che non era applicabile la compensazione impropria tra crediti riconducibile alla pensione di vecchiaia e crediti riconducibili alla pensione di invalidità civile , né , tanto meno , poteva essere considerata legittima la trattenuta operata in unica soluzione dei ratei di 5 anni di arretrati riferiti alla pensione invalidità civile sugli arretrati spettanti a titolo di pensione di vecchiaia .
Con il terzo motivo contestavano l'omessa pronuncia sulla omocodia dei soggetti rappresentando che il aveva lo stesso codice fiscale di tale e che questo aveva CP_2 Persona_1 comportato delle difficoltà nel corretto inquadramento del contribuente .
Con il quarto motivo di appello rivendicavano l'applicazione del principio di irripetibilità della prestazione in buona fede
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione formulata dagli appellanti di interruzione della prescrizione considerato che la domanda di ricostituzione della pensione del 22 settembre 2015 di cui
è stata prodotta solo la ricevuta, riportava nelle causali “ricalcolo degli arretrati , sistemazione codice fiscale, agenzia entrate casellario attivi “, con la conseguenza che si trattava di una manifestazione di volontà destinata - quanto meno anche - al recupero degli arretrati maturati dal 2010 al 2015 e a quel momento ancora non pagati.
Peraltro l' rileva che le due domande di ricostituzione della pensione di invalidità civile e di CP_1 pensione di vecchiaia dimostrano che il dante causa degli attuali appellanti era ben consapevole della trattenuta disposta sulla pensione di vecchiaia a valere sul credito dell' inerente la pensione di CP_1 invalidità. Ma se così fosse, la pretesa azionata dai ricorrenti nel 2020 , sarebbe stata formulata sul presupposto del riconoscimento dell'avvenuta erogazione dei ratei da parte dell' e della loro CP_1 successiva compensazione con un credito dell'ente, con l'effetto che l'azione dei ricorrenti non avrebbe integrato una richiesta di pagamento di ratei arretrati, bensì una richiesta di ripetizione dell'indebito ( ottenuto tramite illecita compensazione di poste debitorie) , con termine prescrizionale ordinario
L'eccezione di prescrizione era dunque infondata
Per contro , e nel merito , applicando il criterio della ragione più liquida , la ripetizione della somma di euro 31.433,30 sulla prestazione di vecchiaia per recupero di un indebito maturato sulla prestazione di invalidità è operazione certamente illegittima . L'appellante deduce l'illegittimità della decisione impugnata per avere omesso di considerare l'impossibilità per l'Ente erogatore di procedere al recupero di somme indebitamente corrisposte per ragioni assistenziali laddove ricevute in buona fese . La censura è corretta, vieppiù considerato che l' era sempre stato a conoscenza dei redditi CP_1 del , derivando , siffatti redditi, dalle prestazioni pensionistiche erogate dall' . Parte_3 CP_1
La Corte Cost. in materia di indebito assistenziale - con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, e tuttavia ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). . Lungo la traccia segnata dalla pronuncia della Corte costituzionale si è andato consolidando anche nella giurisprudenza di legittimità un orientamento per cui , qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito , si applica la regola proprio del sottosistema assistenziale che ne esclude la ripetibilità , a condizione tuttavia che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che questo versasse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cassazione 24617/2022, Cassazione 13.915 del 2021 ;
Cassazione 16.080 del 2020 ; Cassazione 11.921/2015 ; Cassazione 1446 2008). Come è stato di recente chiarito dal Giudice di legittimità “se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito CP_1 assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 legge n. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì CP_3 applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) “( Cass.
13223/2020). Invero "nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" ( Cass. 11921/2015; Cass.1446/2008) Quanto all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, giova rimarcare il principio espresso dalla S.C. (n. 26036 del 15/10/2019), che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" . Più specificamente la Corte di legittimità (Cass. 28771/2018 ) ha statuito che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti. Resta salvo il caso in cui si provi che l'accipiens versava in una situazione soggettiva di dolo rispetto a tale condizione ,come ad esempio allorquando l'incremento reddituale era talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. In definitiva, secondo la Corte di legittimità , il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431) ( Cass. 1446/2008). Traendo le fila del discorso può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la
Cassazione ha pure statuito che esso non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato può ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. sentenza n. 31372/2019, cit.,). Per contro, una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme"
(Cass. n. 28771/2018 ). Ma la Cassazione ha pure precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. <> (tale ricostruzione si rinviene testuale in Cass. 13223/2020, cit.). Orbene, calati questi principi nel caso in esame, è in atti - e la circostanza non è neppure in contestazione - l'emersione di un reddito che determinava il superamento dei limiti per usufruire della prestazione assistenziale in CP_ capo all'odierno appellante in misura piena, cosicché l' era stato certamente in grado di avvedersi dell'intero reddito dell'assistito anno per anno, onde provvedere al ricalcolo dell'assegno in misura di legge. Peraltro il differenziale reddituale derivava da redditi che il beneficiario non era tenuto a dichiarare separatamente all' (proprietà di terreni e fabbricati) perché già noti direttamente CP_1 all' quale ente erogatore. Non era dunque consentito il recupero di somme corrisposte prima CP_1 della comunicazione di liquidazione , per le ragioni sopra esposte.
Considerato che
la comunicazione
è pervenuta l'11 agosto 2015 con l'indicazione dell'ammontare degli arretrati di pensione di vecchiaia e dell'importo dell'indebito formatosi sulla pensione di invalidità per superamento del tetto reddituale in relazione a somme conseguite fino a quella data , la richiesta di declaratoria della illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito deve essere accolta.
Le considerazioni che precedono consentono di prescindere dall'esame della fondatezza della pretesa restitutoria dell' contestata dagli appellanti i quali hanno menzionato il difetto di prova del CP_1 formarsi dell'indebito a carico del loro dante causa anche in ragione della dimostrata omocodia del con diverso soggetto, dotato di identico codice fiscale, situazione che poteva aver Pt_3
CP_ ingenerato l'errore dell' . In argomento , tuttavia giova precisare che la condotta dell' risulta CP_1 difficilmente intellegibile. Nella comparsa di costituzione dinanzi al tribunale l' dichiarava che CP_1 in data 16 febbraio 2016, il Sig. aveva presentato un'ulteriore domanda di Parte_3 ricostituzione reddituale della prestazione assistenziale, cat. INVICIV, n. 03116595 (rif. domanda n.
2149698600005) e che con provvedimento del 3 marzo 2016, l'Istituto aveva rigettato l'istanza, così confermando l'indebito assistenziale già recuperato attraverso compensazione rilevando :
“Nonostante le problematiche, ora superate, derivanti dall'omocodia del codice fiscale, la domanda non può trovare accoglimento in quanto l'invalidità civile che si era trasformata al 65° anno d'età in assegno sociale era una invalidità parziale, e nella successiva domanda del marzo 2015 è stato riconosciuto il 100% (L.509/88), in quanto ultrasessantacinquenne, valido ai soli fini dell'assistenza sanitaria. Pertanto il debito viene confermato per superamento limiti reddituali essendo titolare di pensione di vecchiaia e reversibilità”
CP_ Dalla ricostruzione dell' emerge dunque che la problematica denunciata dai signori Pt_3 relativamente ad una situazione di omocodia che aveva determinato l' a procedere CP_1 impropriamente al recupero dell'indebito era stata effettivamente incontrata dall' Controparte_4 in occasione della liquidazione della prestazione assistenziale. Ciò nondimeno l' non chiarisce CP_1 come tale erronea imputazione di altra situazione reddituale al , soggetto contribuente con Pt_3 identico codice fiscale , avesse inciso sulla formazione dell'indebito e in che termini la situazione reddituale era stata poi successivamente rivalutata pervenendo alle medesime conclusioni. Non è cioè CP_ nemmeno chiaro dalla comunicazione dell' come l'ente fosse pervenuto alla quantificazione dell'indebito contestato .
Peraltro , per completezza argomentativa , in materia previdenziale, e precisamente nell'ambito della ripetizione dell'indebito di trattamenti pensionistici, vige una legislazione speciale. Vige cioè la speciale regola di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262, non modificata dalla legislazione successiva per cui, nel caso di indebito pensionistico, "il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione".
La regola è quindi che il recupero dell'indebito è necessariamente rateale e si opera sulla medesima pensione in cui si è formato. Ne consegue che esemplificativamente la corte di legittimità ha ritenuto che il recupero sulla integrazione al minimo indebitamente erogata doveva avvenire mediante trattenute sulla medesima pensione, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della pensione diretta, di cui in tal modo è stata integralmente omessa l'erogazione. Si è considerato infatti che , ove la pensione diretta fosse stata regolarmente corrisposta alle scadenze previste, non si sarebbe formato l'arretrato e quindi il recupero si sarebbe operato, legittimamente, sulla pensione di reversibilità su cui l'indebito si era formato. In altri termini,
l' non si può giovare del ritardo nell'erogazione ed avvalersi poi degli arretrati così formati per CP_3 recuperare l'indebito afferente ad altra prestazione pensionistica.
Nel caso di specie a il recupero dell'indebito assistenziale è operato sulla pensione di vecchiaia, avente titolo lavorativo, tutt'affatto diverso
La Corte di Cassazione, invero , ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce( Cass. 27 luglio 2011, n. 16448.) Per altro verso con la sentenza n. 16349 del
24/07/2007 la Cassazione ha affermato che "qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i CP_1 medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale." Il caso riguardava però somme indebitamente percepite per pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, aventi entrambe titolo nello stato invalidante del beneficiario e quindi per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche.
Nel caso di specie, invece, trattandosi di prestazioni aventi diverso titolo ( pensione di vecchiaia e pensione di invalidità) non sarebbe comunque applicabile l'istituto della compensazione impropria.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanzierebbero nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre,
Cass. 20 giugno 2003, n.9904, in motivazione). Ma, ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per pensione di vecchiaia e quelle dovute per l'assegno sociale non avendo origine , i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto.
In conclusione , nel caso all'esame di recupero operato sulla prestazione contributiva in relazione ad una prestazione assistenziale asseritamente non dovuta per superamento del limite reddituale , anche a voler ritenere che la previsione dell'art. 1 comma 262 della legge 662/1996 non operi ( trattandosi di compensazione avente ad oggetto un indebito assistenziale rispetto ad un credito a carattere previdenziale ), resterebbero i limiti derivanti della natura impignorabile oltre il quinto fissati dall'art
1246 c.c. n. 3 , operanti anche per le prestazioni assistenziali.
Il ricorso va quindi accolto con il favore delle spese di lite poiché non era maturata la prescrizione della pretesa al pagamento dei ratei arretrati al momento in cui siffatta istanza è stata formulata dagli eredi , perché l'indebito è stato recuperato in un'unica soluzione su trattamento previdenziale diverso da quello in cui si era ravvisato l'esubero e in violazione del regime di impignorabilità della pensione e, soprattutto , perché , trattandosi di prestazione assistenziale , l'indebito – peraltro non provato - avrebbe potuto essere recuperato solo a partire dal momento in cui l' aveva accertato e CP_1 comunicato l'esistenza dell'indebito. Rilevato che è incontroverso dagli atti che la somma indebitamente trattenuta dall' sulla pensione di vecchiaia con la rata di settembre 2015 è pari CP_1 ad euro 31.433,30 , l'ente deve essere condannato al pagamento di detta somma in favore degli eredi di . Le spese di lite seguono la soccombenza. Parte_3
PQM
In accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza condanna l' al pagamento in CP_1 favore di e , nella qualità di eredi di , degli Parte_1 Parte_2 Parte_3 arretrati non corrisposti sulla pensione di vecchiaia categoria VO numero 11441215 dall'1 maggio
2010 al 31 Marzo 2015 nella misura di euro 31.433,30 oltre accessori di legge;
condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in complessivi euro 3300,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario
La Presidente
IA NT GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2486/ 2023 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
TT NO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in VIA DI
VILLA PEPOLI, 4 00153 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. SORDILLO MICHELE ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 3568 del 4 Aprile 2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
e ricorrevano al tribunale di Roma chiedendo accertarsi il Parte_1 Parte_2 diritto del loro dante causa signor , al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia Parte_3 categoria VO numero 11441215 dall' 1 maggio 2010 al 31 Marzo 2015 ; deducevano che il signor era deceduto il 20 dicembre 2018 ed era titolare di diverse prestazioni erogate Parte_3
CP_ dall' e specificamente della prestazione assistenziale categoria invalidità civile numero 03116595
, decorrente dal gennaio 1994 , della pensione di reversibilità categoria CPDEL numero 0 8713213 decorrente dall'agosto 2013 , e della pensione di vecchiaia categoria VO numero 11441215 decorrente del maggio 2010
Lamentavano che , in relazione a quest'ultima prestazione , l' , con provvedimento del 27 CP_1
Febbraio 2015 , aveva comunicato l'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dall' 1 maggio 2010 , ma non aveva mai proceduto alla liquidazione dei ratei arretrati.
Per tale ragione deducevano che in data 22 settembre 2015 aveva presentato Parte_3 domanda di ricostituzione della prestazione di vecchiaia , ma l' , il 26 Febbraio 2016 , aveva CP_1 comunicato che la pensione di vecchiaia risultava correttamente erogata.
Deducevano di aver presentato nuovamente istanza di pagamento delle rate maturate sulla pensione di vecchiaia e che l' il 31 agosto 2020 aveva respinto la domanda di ratei maturati e non riscossi CP_1 deducendo che il rateo di tredicesima era stato pagato l'1 dicembre 2018 insieme alla mensilità di dicembre.
Lamentavano quindi di non aver ottenuto il pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia del dante causa numero 114441215 dall'uno maggio 2010 al 31 Marzo 2015 per l'importo complessivo lordo di euro 32.016,17 (e netto di euro 24.430,72)
Si costituiva nel giudizio dinanzi al tribunale l' eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale dei ratei pensionistici , l'infondatezza nel merito delle avverse pretese poiché dall'importo originariamente liquidato di euro 32.016,17 era stato decurtato l'indebito generatosi sulla diversa prestazione assistenziale , categoria invalidità civile , numero 03116595 pari ad euro
31.433,30 e che l'importo residuo era stato integralmente corrisposto. Deduceva che il dante causa degli originari ricorrenti era perfettamente a conoscenza di questa circostanza, tant'è che aveva richiesto la ricostituzione sia dal trattamento di vecchiaia che della prestazione assistenziale per invalidità civile.
Il tribunale respingeva il ricorso accogliendo l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria rappresentando che con il provvedimento 27 Febbraio 2015 l' comunicava la liquidazione della CP_1 pensione categoria VO vecchiaia 11441215 , in accoglimento della domanda del 6 Febbraio 2015 con un importo mensile di euro 479,24 e che , a partire dalla da quella data, il dante causa , prima , e i ricorrenti dopo , avrebbero dovuto azionare il diritto ai ratei non corrisposti mentre la domanda di corresponsione di ratei maturati e non riscossi era stata presentata soltanto il 7 agosto 2020 e dunque oltre il termine quinquennale previsto dalla norma citata;
argomentava l'irrilevanza della domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia presentata in data 22 settembre 2015 quale atto interruttivo poiché con la predetta istanza il intendeva far valere il diritto ad una diversa Pt_3 quantificazione del trattamento previdenziale e non il diritto ai ratei arretrati. Rigettava comunque nel merito la pretesa.
Avverso detta sentenza proponevano appello gli eredi di e cioè Parte_3 Parte_1
e . Parte_2
Con il primo motivo lamentavano l'erronea pronuncia sulla prescrizione Nello specifico lamentavano che non avrebbe potuto trovare applicazione la prescrizione quinquennale ma quella decennale
In ogni caso rilevavano che avrebbero dovuto considerarsi atti interruttivi la domanda di ricostituzione della pensione del 22 settembre 2015 a distanza di 7 mesi dalla comunicazione di liquidazione cui faceva seguito la reiezione della domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia , e infine la domanda di pagamento di ratei maturati del 7 agosto del 2020. Contestavano la documentazione prodotta dall' relativamente alle prestazioni erogate, al cedolino di CP_1 settembre 2015 che riportava le somme trattenute per indebito su prestazione di invalidità e i provvedimenti di rigetto della domanda di ricostituzione delle prestazioni di invalidità e vecchiaia perché l' non allegava prova della comunicazione all'interessato di detti provvedimenti . CP_1
CP_ Parte appellante contestava anche la valenza della documentazione depositata dall' trattandosi di CP_ atti di provenienza interna formati in assenza di contraddittorio;
evidenziava che l' non aveva invece depositato le domande di ricostituzione reddituale , ma esclusivamente il provvedimento di rigetto di siffatte domande .
Nel merito , con il secondo motivo di appello eccepiva l'omessa considerazione della condotta CP_ illegittima dell' evidenziando come non fosse stato dimostrato il fondamento del credito azionato con il recupero di cui si controverte;
deduceva che non era applicabile la compensazione impropria tra crediti riconducibile alla pensione di vecchiaia e crediti riconducibili alla pensione di invalidità civile , né , tanto meno , poteva essere considerata legittima la trattenuta operata in unica soluzione dei ratei di 5 anni di arretrati riferiti alla pensione invalidità civile sugli arretrati spettanti a titolo di pensione di vecchiaia .
Con il terzo motivo contestavano l'omessa pronuncia sulla omocodia dei soggetti rappresentando che il aveva lo stesso codice fiscale di tale e che questo aveva CP_2 Persona_1 comportato delle difficoltà nel corretto inquadramento del contribuente .
Con il quarto motivo di appello rivendicavano l'applicazione del principio di irripetibilità della prestazione in buona fede
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione formulata dagli appellanti di interruzione della prescrizione considerato che la domanda di ricostituzione della pensione del 22 settembre 2015 di cui
è stata prodotta solo la ricevuta, riportava nelle causali “ricalcolo degli arretrati , sistemazione codice fiscale, agenzia entrate casellario attivi “, con la conseguenza che si trattava di una manifestazione di volontà destinata - quanto meno anche - al recupero degli arretrati maturati dal 2010 al 2015 e a quel momento ancora non pagati.
Peraltro l' rileva che le due domande di ricostituzione della pensione di invalidità civile e di CP_1 pensione di vecchiaia dimostrano che il dante causa degli attuali appellanti era ben consapevole della trattenuta disposta sulla pensione di vecchiaia a valere sul credito dell' inerente la pensione di CP_1 invalidità. Ma se così fosse, la pretesa azionata dai ricorrenti nel 2020 , sarebbe stata formulata sul presupposto del riconoscimento dell'avvenuta erogazione dei ratei da parte dell' e della loro CP_1 successiva compensazione con un credito dell'ente, con l'effetto che l'azione dei ricorrenti non avrebbe integrato una richiesta di pagamento di ratei arretrati, bensì una richiesta di ripetizione dell'indebito ( ottenuto tramite illecita compensazione di poste debitorie) , con termine prescrizionale ordinario
L'eccezione di prescrizione era dunque infondata
Per contro , e nel merito , applicando il criterio della ragione più liquida , la ripetizione della somma di euro 31.433,30 sulla prestazione di vecchiaia per recupero di un indebito maturato sulla prestazione di invalidità è operazione certamente illegittima . L'appellante deduce l'illegittimità della decisione impugnata per avere omesso di considerare l'impossibilità per l'Ente erogatore di procedere al recupero di somme indebitamente corrisposte per ragioni assistenziali laddove ricevute in buona fese . La censura è corretta, vieppiù considerato che l' era sempre stato a conoscenza dei redditi CP_1 del , derivando , siffatti redditi, dalle prestazioni pensionistiche erogate dall' . Parte_3 CP_1
La Corte Cost. in materia di indebito assistenziale - con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, e tuttavia ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). . Lungo la traccia segnata dalla pronuncia della Corte costituzionale si è andato consolidando anche nella giurisprudenza di legittimità un orientamento per cui , qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito , si applica la regola proprio del sottosistema assistenziale che ne esclude la ripetibilità , a condizione tuttavia che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che questo versasse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cassazione 24617/2022, Cassazione 13.915 del 2021 ;
Cassazione 16.080 del 2020 ; Cassazione 11.921/2015 ; Cassazione 1446 2008). Come è stato di recente chiarito dal Giudice di legittimità “se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito CP_1 assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 legge n. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì CP_3 applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) “( Cass.
13223/2020). Invero "nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" ( Cass. 11921/2015; Cass.1446/2008) Quanto all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, giova rimarcare il principio espresso dalla S.C. (n. 26036 del 15/10/2019), che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" . Più specificamente la Corte di legittimità (Cass. 28771/2018 ) ha statuito che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti. Resta salvo il caso in cui si provi che l'accipiens versava in una situazione soggettiva di dolo rispetto a tale condizione ,come ad esempio allorquando l'incremento reddituale era talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. In definitiva, secondo la Corte di legittimità , il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431) ( Cass. 1446/2008). Traendo le fila del discorso può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la
Cassazione ha pure statuito che esso non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato può ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. sentenza n. 31372/2019, cit.,). Per contro, una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme"
(Cass. n. 28771/2018 ). Ma la Cassazione ha pure precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. <> (tale ricostruzione si rinviene testuale in Cass. 13223/2020, cit.). Orbene, calati questi principi nel caso in esame, è in atti - e la circostanza non è neppure in contestazione - l'emersione di un reddito che determinava il superamento dei limiti per usufruire della prestazione assistenziale in CP_ capo all'odierno appellante in misura piena, cosicché l' era stato certamente in grado di avvedersi dell'intero reddito dell'assistito anno per anno, onde provvedere al ricalcolo dell'assegno in misura di legge. Peraltro il differenziale reddituale derivava da redditi che il beneficiario non era tenuto a dichiarare separatamente all' (proprietà di terreni e fabbricati) perché già noti direttamente CP_1 all' quale ente erogatore. Non era dunque consentito il recupero di somme corrisposte prima CP_1 della comunicazione di liquidazione , per le ragioni sopra esposte.
Considerato che
la comunicazione
è pervenuta l'11 agosto 2015 con l'indicazione dell'ammontare degli arretrati di pensione di vecchiaia e dell'importo dell'indebito formatosi sulla pensione di invalidità per superamento del tetto reddituale in relazione a somme conseguite fino a quella data , la richiesta di declaratoria della illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito deve essere accolta.
Le considerazioni che precedono consentono di prescindere dall'esame della fondatezza della pretesa restitutoria dell' contestata dagli appellanti i quali hanno menzionato il difetto di prova del CP_1 formarsi dell'indebito a carico del loro dante causa anche in ragione della dimostrata omocodia del con diverso soggetto, dotato di identico codice fiscale, situazione che poteva aver Pt_3
CP_ ingenerato l'errore dell' . In argomento , tuttavia giova precisare che la condotta dell' risulta CP_1 difficilmente intellegibile. Nella comparsa di costituzione dinanzi al tribunale l' dichiarava che CP_1 in data 16 febbraio 2016, il Sig. aveva presentato un'ulteriore domanda di Parte_3 ricostituzione reddituale della prestazione assistenziale, cat. INVICIV, n. 03116595 (rif. domanda n.
2149698600005) e che con provvedimento del 3 marzo 2016, l'Istituto aveva rigettato l'istanza, così confermando l'indebito assistenziale già recuperato attraverso compensazione rilevando :
“Nonostante le problematiche, ora superate, derivanti dall'omocodia del codice fiscale, la domanda non può trovare accoglimento in quanto l'invalidità civile che si era trasformata al 65° anno d'età in assegno sociale era una invalidità parziale, e nella successiva domanda del marzo 2015 è stato riconosciuto il 100% (L.509/88), in quanto ultrasessantacinquenne, valido ai soli fini dell'assistenza sanitaria. Pertanto il debito viene confermato per superamento limiti reddituali essendo titolare di pensione di vecchiaia e reversibilità”
CP_ Dalla ricostruzione dell' emerge dunque che la problematica denunciata dai signori Pt_3 relativamente ad una situazione di omocodia che aveva determinato l' a procedere CP_1 impropriamente al recupero dell'indebito era stata effettivamente incontrata dall' Controparte_4 in occasione della liquidazione della prestazione assistenziale. Ciò nondimeno l' non chiarisce CP_1 come tale erronea imputazione di altra situazione reddituale al , soggetto contribuente con Pt_3 identico codice fiscale , avesse inciso sulla formazione dell'indebito e in che termini la situazione reddituale era stata poi successivamente rivalutata pervenendo alle medesime conclusioni. Non è cioè CP_ nemmeno chiaro dalla comunicazione dell' come l'ente fosse pervenuto alla quantificazione dell'indebito contestato .
Peraltro , per completezza argomentativa , in materia previdenziale, e precisamente nell'ambito della ripetizione dell'indebito di trattamenti pensionistici, vige una legislazione speciale. Vige cioè la speciale regola di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262, non modificata dalla legislazione successiva per cui, nel caso di indebito pensionistico, "il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione".
La regola è quindi che il recupero dell'indebito è necessariamente rateale e si opera sulla medesima pensione in cui si è formato. Ne consegue che esemplificativamente la corte di legittimità ha ritenuto che il recupero sulla integrazione al minimo indebitamente erogata doveva avvenire mediante trattenute sulla medesima pensione, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della pensione diretta, di cui in tal modo è stata integralmente omessa l'erogazione. Si è considerato infatti che , ove la pensione diretta fosse stata regolarmente corrisposta alle scadenze previste, non si sarebbe formato l'arretrato e quindi il recupero si sarebbe operato, legittimamente, sulla pensione di reversibilità su cui l'indebito si era formato. In altri termini,
l' non si può giovare del ritardo nell'erogazione ed avvalersi poi degli arretrati così formati per CP_3 recuperare l'indebito afferente ad altra prestazione pensionistica.
Nel caso di specie a il recupero dell'indebito assistenziale è operato sulla pensione di vecchiaia, avente titolo lavorativo, tutt'affatto diverso
La Corte di Cassazione, invero , ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce( Cass. 27 luglio 2011, n. 16448.) Per altro verso con la sentenza n. 16349 del
24/07/2007 la Cassazione ha affermato che "qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i CP_1 medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale." Il caso riguardava però somme indebitamente percepite per pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, aventi entrambe titolo nello stato invalidante del beneficiario e quindi per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche.
Nel caso di specie, invece, trattandosi di prestazioni aventi diverso titolo ( pensione di vecchiaia e pensione di invalidità) non sarebbe comunque applicabile l'istituto della compensazione impropria.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanzierebbero nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre,
Cass. 20 giugno 2003, n.9904, in motivazione). Ma, ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per pensione di vecchiaia e quelle dovute per l'assegno sociale non avendo origine , i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto.
In conclusione , nel caso all'esame di recupero operato sulla prestazione contributiva in relazione ad una prestazione assistenziale asseritamente non dovuta per superamento del limite reddituale , anche a voler ritenere che la previsione dell'art. 1 comma 262 della legge 662/1996 non operi ( trattandosi di compensazione avente ad oggetto un indebito assistenziale rispetto ad un credito a carattere previdenziale ), resterebbero i limiti derivanti della natura impignorabile oltre il quinto fissati dall'art
1246 c.c. n. 3 , operanti anche per le prestazioni assistenziali.
Il ricorso va quindi accolto con il favore delle spese di lite poiché non era maturata la prescrizione della pretesa al pagamento dei ratei arretrati al momento in cui siffatta istanza è stata formulata dagli eredi , perché l'indebito è stato recuperato in un'unica soluzione su trattamento previdenziale diverso da quello in cui si era ravvisato l'esubero e in violazione del regime di impignorabilità della pensione e, soprattutto , perché , trattandosi di prestazione assistenziale , l'indebito – peraltro non provato - avrebbe potuto essere recuperato solo a partire dal momento in cui l' aveva accertato e CP_1 comunicato l'esistenza dell'indebito. Rilevato che è incontroverso dagli atti che la somma indebitamente trattenuta dall' sulla pensione di vecchiaia con la rata di settembre 2015 è pari CP_1 ad euro 31.433,30 , l'ente deve essere condannato al pagamento di detta somma in favore degli eredi di . Le spese di lite seguono la soccombenza. Parte_3
PQM
In accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza condanna l' al pagamento in CP_1 favore di e , nella qualità di eredi di , degli Parte_1 Parte_2 Parte_3 arretrati non corrisposti sulla pensione di vecchiaia categoria VO numero 11441215 dall'1 maggio
2010 al 31 Marzo 2015 nella misura di euro 31.433,30 oltre accessori di legge;
condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in complessivi euro 3300,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario
La Presidente
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