Sentenza 18 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2004, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE CI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galilei n. 45, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Magnano di San Lio, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Sergio Femandez del foro di Palermo e dall'Avv. Francesco Magnano di San Lio del foro di Catania in forza di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AR ZA e PA ZA;
- intimati -
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di CATANIA;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 291/2001 pubblicata il 19.4.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24.11.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo IO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.6.1981, PA ZA, quale madre esercente la potestà sul figlio sedicenne AR ZA, conveniva davanti al Tribunale di Palermo SE TT, chiedendo che venisse dichiarata la paternità naturale di quest'ultimo nei riguardi del minore e che fossero adottati i provvedimenti consequenziali, nonché quelli relativi al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del minore stesso. Deduceva l'istante:
a) che il 24.6.1964 aveva dato alla luce il figlio anzidetto, frutto della relazione intrattenuta con il TT, presso la cui abitazione, all'epoca, dimorava e lavorava in qualità di collaboratrice familiare;
b) che in data 22.4.1968 aveva riconosciuto il figlio medesimo;
c) che il 28.12.1968 si era unita in matrimonio con IO NI, onde i coniugi avevano riconosciuto e legittimato il piccolo AR;
d) che il marito aveva quindi instaurato procedimento teso ad ottenere la declaratoria di nullità del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, conclusosi con la relativa sentenza di accoglimento pronunciata dal Tribunale di Palermo il 28.3.1980;
e) che quest'ultimo giudice aveva dichiarato ammissibile l'azione di accertamento giudiziale della paternità.
Il convenuto, costituendosi, resisteva alla domanda eccependone P improcedibilità e contestandone la fondatezza.
Ordinata la riunione di altro processo di identico contenuto e disposta consulenza ematologica, cui il TT rifiutava di sottoporsi, all'udienza del 5.11.1985 si costituiva AR ZA, divenuto frattanto maggiorenne.
Il Tribunale adito, con sentenza del 18.11.1988, rigettava la domanda.
Avverso la decisione, proponevano appello gli ZA (madre e figlio), chiedendone la riforma in accoglimento dei motivi dedotti. Resisteva nel grado il TT, instando per il rigetto del mezzo. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 21.5.1993, respingeva il gravame.
Avverso quest'ultima sentenza, AR ZA proponeva ricorso per Cassazione che la Suprema Corte, nel contraddittorio con la di lui genitrice, accoglieva mediante pronuncia del 12.6/4.12.1996, cassando appunto la decisione impugnata.
Riassunto il processo, da parte di entrambi i nominati da ultimo, davanti alla Corte di Appello di Catania, indicata quale giudice del rinvio, resisteva in quella sede il TT.
Detto giudice, con sentenza in data 26.1/19.4.2001, dichiarava la paternità naturale del TT nei riguardi dello ZA, impartiva le consequenziali statuizioni al competente ufficiale dello stato civile e condannava il padre a pagare al figlio la complessiva somma di lire 14.200.000 a titolo di contributo al suo mantenimento. Assumeva la Corte territoriale:
a) che le risultanze processuali offrissero un quadro fortemente indiziario della possibilità di rapporti sessuali tra la ZA ed il TT e del possibile concepimento di AR ad opera di quest'ultimo, segnatamente costituito vuoi dalle dichiarazioni della madre, vuoi dalle ammissioni dell'appellato, relative in particolare alle telefonate, intercorse con la ZA, nel corso delle quali il TT aveva riconosciuto l'intrattenimento della relazione con la medesima ZA e di essere il padre di AR;
b) che, alla luce di siffatte risultanze indiziarie, assumesse valenza probatoria decisiva il rifiuto del TT di sottoporsi agli esami ematologici, palesandosi tale rifiuto del tutto ingiustificato dal momento che la ragione prettamente processuale addotta (non costituire, cioè, la consulenza tecnica un mezzo di prova) appariva chiaramente pretestuosa;
c) che il TT fosse quindi tenuto a contribuire al mantenimento del figlio per il periodo dalla proposizione dell'azione (incardinata il 9.6.1981, quando AR aveva quasi diciassette anni) al raggiungimento da parte di questo dell'autosufficienza economica, ovvero per una durata stimata pari ad otto anni.
Avverso quest'ultima sentenza, propone ricorso per Cassazione il TT, deducendo cinque motivi di gravame ai quali non resistono PA e AR ZA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art, 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 324 c.p.c. nonché 2712 e 2909 c.c., assumendo:
a) che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come la Corte territoriale abbia ritenuto che "Per quanto riguarda il contenuto delle telefonate significativa è la posizione assunta dal TT il quale, dopo averne avuto, dapprima, una conoscenza generica per averle il NI utilizzate per verificare i sospetti che AR non era figlio suo ma del TT medesimo e, successivamente, una conoscenza completa, nulla ha lamentato in merito alla veridicità del contenuto delle telefonate e si è preoccupato soltanto di tutelare il proprio diritto alla riservatezza formulando solo delle generiche riserve in ordine all'oggetto delle registrazioni";
b) che questo erroneo convincimento, sul quale la Corte stessa ha basato il proprio convincimento, costituisce violazione del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado della causa, atteso che il Tribunale di Palermo, nella sentenza del 1989, dopo avere rilevato che la trascrizione delle pretese registrazioni era stata formalmente disconosciuta dalla difesa del TT, aveva quindi dichiarato che le medesime registrazioni non potevano essere esaminate ne' comunque utilizzate;
c) che, poiché l'impugnazione, proposta dagli ZA, di questo capo della sentenza del primo giudice è stata respinta dalla Corte di Palermo con la decisione del 1993, confermata dal Supremo Collegio nel 1996, la pronuncia di inammissibilità delle registrazioni delle conversazioni telefoniche risulta passata in giudicato. Il motivo non è fondato.
Dalla lettura, infatti, della motivazione della sentenza impugnata, si evince come la Corte territoriale abbia ritenuto:
a) che "le risultanze processuali (segnatamente costituite vuoi dalle ammissioni del TT, relative tanto al fatto della coabitazione della ZA con lui per circa dieci anni, compreso il periodo del concepimento del figlio, avendo essa prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze ed avendo pernottato in casa sua, quanto al fatto di avere corrisposto alla medesima ZA la somma di lire 3.000.000 e di averla assunta come portiera, vuoi dalle dichiarazioni di quest'ultima, la quale ha sostenuto di avere avuto una relazione intima con il TT e che il figlio AR è nato da tale unione) offrono un quadro fortemente indiziario della possibilità di rapporti sessuali tra la ZA ed il TT e del possibile concepimento di AR ad opera di questo";
b) che "altri indizi emergono dalle ammissioni dell'appellato in ordine alle telefonate intercorse con la ZA, telefonate nelle quali, secondo l'assunto degli appellanti, il TT avrebbe riconosciuto di aver avuto la relazione con la ZA e di essere il padre di AR";
c) che "l'esistenza delle telefonate risulta dalla dichiarazione resa da La AR IA, moglie del TT, al Giudice isufruitore penale e dalle espresse ammissioni contenute nella querela proposta per i reati di cui agli artt. 615 bis, 617 bis C.P. dal predetto TT, il quale in tale atto afferma testualmente che la trascrizione della registrazione delle telefonate riporta "in maniera completa un dialogo tra me e la ZA e tra quest'ultima e mia moglie La AR IA";
d) che "per quanto riguarda il contenuto delle telefonate significativa è la posizione assunta in tale atto dal TT il quale, dopo aver asserito di averne avuto, dapprima, una conoscenza generica per averle il NI utilizzate per verificare i sospetti che AR non era suo figlio ma del TT medesimo e, successivamente, una conoscenza completa, nulla ha lamentato in merito alla veridicità del contenuto delle telefonate e si è preoccupato soltanto di tutelare il proprio diritto alla riservatezza formulando solo delle generiche riserve in ordine all'oggetto delle registrazioni (essendo) significativo in particolare che il TT, rivolgendosi al Giudice penale, non si sia doluto dell'attribuzione della paternità di AR contenuta nelle denunziate intercettazioni a lui integralmente note". Risulta, dunque, dall'esposizione che precede come la Corte di merito:
1) per un verso, e con incensurato apprezzamento, abbia essa stessa implicitamente disatteso la possibilità di fondare la decisione altresì sulla "registrazione delle conversazioni telefoniche in quanto tale, ribadendo piuttosto l'ordinanza del 10.12.1999 ed argomentando esattamente dal fatto che "gli ZA non hanno gravato con il ricorso per Cassazione la decisione con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di rigetto dell'istanza (di consulenza tecnica sulla registrazione medesima) adottata dal Giudice di primo grado";
2) per altro verso, e con apprezzamento del pari incensurato, abbia tuttavia ricavato aliunde (fondandolo sugli elementi meglio illustrati, rispettivamente, sotto le lettere "e" e "d" che precedono, i quali consistono in particolare, come si è accennato, negli atti del procedimento "penale" di cui innanzi) il convincimento relativo vuoi all'esistenza delle telefonate in argomento, vuoi al contenuto di queste;
3) non sia, quindi, minimamente incorsa nella denunciata violazione del giudicato interno.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 116, comma secondo, c.p.c. e all'art. 2697 c.c., deducendo:
a) che gli ZA, nel riassumere il giudizio davanti alla Corte di Catania, avevano reiterato la richiesta di prova testimoniale e che, mentre detto giudice, con ordinanza del 10.12.1999, aveva ammesso la prova anzidetta, la difesa dei medesimi ZA, all'udienza del 22.3.2000, dichiarò di rinunziarvi, rinunzia che i difensori del TT dichiararono di accettare;
b) che la rinunzia alla prova sopra indicata dimostra implicitamente, ma inequivocabilmente, l'irrilevanza di quel mezzo istruttorio ed il riconoscimento che le relative deposizioni sarebbero state del tutto irrilevanti;
c) che, poiché nella motivazione della sentenza impugnata non vi è cenno alcuno riguardo agli effetti giuridici della rinuncia alla prova testimoniale già menzionata e poiché, del resto, il mezzo istruttorio in esame, rappresentando l'unica vera e propria prova offerta dagli appellanti (mentre gli altri elementi avevano carattere soltanto indiziario), costituiva un punto decisivo della causa in quanto, venuta meno quell'unica prova, la domanda attorea non poteva nè doveva essere accolta senza violare i principi relativi all'onere della prova, si deve riconoscere che la sentenza impugnata merita censura sotto tale profilo. Con il terzo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse (se non altro dal punto di vista processuale), lamenta il ricorrente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all'arti 16, comma secondo, c.p.c., deducendo:
a) che, in mancanza di qualsiasi dimostrazione, da parte dell'attore, circa l'asserita paternità naturale del TT, il rifiuto del TT stesso di sottoporsi all'esame ematologico si palesava giustificato, non dovendo egli integralmente sostituirsi allo ZA e prodursi nell'inversione dell'onere probatorio corrispondente;
b) che tale mancanza segnatamente risulta vuoi dall'assoluta inidoneità tanto della trascrizione delle telefonate quanto della prova testimoniale, vuoi dal fatto che dal consulente tecnico nel giudizio di disconoscimento di paternità era stata accertata la compatibilità tra le caratteristiche genetiche (o del gruppo sanguigno) del NI e quelle del minore AR, vuoi dal fatto che i coniugi NI e ZA tuttora convivono con quest'ultimo. I due motivi non sono fondati.
Giova al riguardo premettere:
a) che l'art. 269 c.c., il quale nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 113 della legge n. 151 del 1975 ammetteva la ricerca della paternità naturale solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, nella sua attuale formulazione, là dove consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi appunto con i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine all'effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento (Cass. 20 marzo 1998, n. 2944;
Cass. 4 aprile 1998, n. 3486; Cass. 15 gennaio 1999, n. 386; Cass. 17 novembre 2000, n. 14910); b) che, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, la inidoneità, sancita dall'ultimo comma dell'art. 269 c.c., della sola dichiarazione della madre e della sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento a costituire prova della paternità stessa, non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione di simili dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto dell'art. 116 c.p.c. (che alle dichiarazioni delle parti ed al loro contegno processuale riconosce valore di argomento di prova, pur se non piena), che il giudice possa utilizzarle coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento (Cass. 19 settembre 1997, n. 9307; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2640);
c) che tra tali ulteriori argomenti rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, non potendosi, al riguardo, trarre argomento contrario dalla giurisprudenza costituzionale la quale, nella materia, si è pronunciata per l'illegittimità delle norme processuali penali che consentono il prelievo ematico coattivo (Corte Cost, sentenze n. 238 e n. 257 del 1996), trattandosi, nella specie, di valutare non la legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche sul DNA, ma soltanto, se, ferma l'inviolabilità della persona e l'incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti in corso di giudizio (Cass. 9307/97, cit.; Cass. 22 ottobre 1997, n. 10377; Cass. 24 gennaio 1998, n. 692;
Cass. 25 febbraio 2002, n. 2749; Cass. 27 febbraio 2002, n. 2907);
d) che è, quindi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., là dove interpretato nel senso appunto della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici ai fini dell'espletamento dell'esame del DNA, atteso che dall'art. 269 sopra richiamato non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova stessa da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa e senza che, del resto, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi in questione possa ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a scopi di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale quanto al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Cass. 14910/2000, cit.; Cass. 7 novembre 2001, n. 13766; Cass. 3 aprile
2003, n. 5116). Tanto premesso, per quanto attiene, innanzi tutto, alla rinunzia, da parte degli ZA, alla prova testimoniale dagli stessi precedentemente dedotta (reiterandola in sede di rinvio) e quindi ammessa dalla Corte territoriale con ordinanza del 10.12.1999, si osserva: a) che la circostanza forma di per sè oggetto di incensurato riconoscimento, in punto di fatto, ad opera di detto giudice, avendo, del resto, l'odierno ricorrente espressamente dato atto della propria "accettazione" di tale rinunzia, onde la mancata assunzione del mezzo istruttorio in parola, secondo quanto trovasi pure affermato (di nuovo senza censura alcuna) nell'impugnata sentenza;
b) che la rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati, la cui efficacia il secondo comma dell'art. 245 c.p.c. subordina alla duplice condizione che le altre parti vi aderiscano e che il giudice vi consenta (impregiudicata, peraltro, la facoltà di quest'ultimo, a norma del secondo comma dell'art. 257 c.p.c., di disporre tuttavia l'audizione dei testimoni dei quali abbia consentito la rinuncia), non può avere altra conseguenza che quella di impedire (o pregiudicare) l'acquisizione della (costituenda) prova per testi dedotta dal rinunciante;
e) che siffatta rinunzia non è, quindi, di per sè suscettibile di apprezzamento, da parte del giudice, neanche ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., dal momento che è la stessa legge, in applicazione del principio dell'acquisizione processuale della prova ammessa (in forza del quale anche la parte non inducente acquista il diritto di far escutere come propri i testi avversari, restando in ogni caso un simile diritto della controparte subordinato al riconoscimento, ad opera del giudice, dell'utilità dell'assunzione), a far salva, come si è visto, la possibilità per le altre parti di "non" aderirvi e per il detto giudice di "non" consentirvi, cosicché, una volta che, invece, come nella specie, tale adesione e tale consenso siano intervenuti, non può il medesimo giudice neppure desumere argomenti in senso sfavorevole al rinunciarne dal contegno di questo ed attribuire così ad esso altro effetto che non sia quello di non potere evidentemente fondare il proprio convincimento su una prova non assunta e di dovere piuttosto avere riguardo agli ulteriori elementi istruttori, ancorché indiziari, che siano stati tuttavia raccolti, come esattamente nel caso in questione;
d) che la rinuncia alla prova testimoniale non assume, quindi, alcuna valenza di "punto decisivo della controversia", onde non si palesa affatto censurabile, in sede di legittimità, la pronuncia di merito, quale quella impugnata, che ometta di motivare circa gli effetti giuridici di una simile rinuncia.
Circa, poi, il rifiuto del TT di sottrarsi agli esami ematologici, giova osservare come la Corte territoriale:
1) abbia puntualmente e correttamente richiamato, nelle premesse delle sue argomentazioni al riguardo, principi di diritto del tutto conformi a quelli, enunciati da questa Corte, che sono stati dianzi illustrati;
2) abbia espressamente dato atto di attribuire "valenza probatoria decisiva" al rifiuto anzidetto "alla luce delle risultanze indiziarie acquisite e sopra esaminate", le quali, conviene ribadire, sono costituite non soltanto dalle "ammissioni dell'appellato in ordine alle telefonate intercorse con la ZA" (di cui al primo motivo del ricorso, già esaminato), ma altresì dalle ulteriori "ammissioni" del TT e dalle dichiarazioni della stessa ZA (di cui alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), pure in precedenza richiamate, a fronte delle quali nessuna specifica censura è stata in questa sede dedotta dall'odierno ricorrente;
3) abbia argomentato il carattere "assolutamente ingiustificato" del rifiuto in parola dalla circostanza che "il TT, il quale già in primo grado si è sottratto alla prova ematologica, in questa fase, espressamente invitato a dichiarare se intendeva o meno sottoporsi a tale prova, ha dichiarato, tramite i difensori, di non volersi sottoporre agli accertamenti peritali osservando che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova", ovvero in forza di un apprezzamento di merito il quale non ha formato oggetto di specifica censura, da parte del ricorrente, ne' quanto ai suoi presupposti di fatto (avere, cioè, il TT rifiutato l'esame in parola adducendo il motivo anzidetto), ne' quanto alla correttezza della motivazione (essere, cioè, "la ragione prettamente processuale addotta...chiaramente pretestuosa") sulla cui base la Corte territoriale ha concluso nel senso che il rifiuto de quo è appunto "assolutamente ingiustificato";
4) abbia del tutto legittimamente trascurato di considerare le ulteriori circostanze, dedotte dal medesimo ricorrente, segnatamente rappresentate dalla "compatibilità tra le caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno del NI e quelli del minore" (accertata dall'esame ematologico eseguito dal C.T.U. nel giudizio di disconoscimento di paternità), nonché dal "fatto non contestato che i coniugi NI e ZA tuttora vivono pacificamente insieme a AR", trattandosi, come palese, di circostanze per nulle decisive (tali, cioè, da condurre necessariamente ad una pronuncia di segno differente) rispetto a quelle già poste a fondamento della decisione impugnata.
Con il quarto motivo di gravame, lamenta il ricorrente omessa motivazione in ordine alla determinazione del diritto al mantenimento riconosciuto allo ZA, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 261, 147 e 2697 c.c., deducendo:
a) che quest'ultimo aveva richiesto - è vero - il riconoscimento di un tale diritto, ma ciò aveva chiesto genericamente, senza alcuna specifica prova del preteso diritto ad una concreta prestazione, sia riguardo al suo stato di bisogno, sia riguardo alle possibilità economiche del TT e della madre;
b) che la sentenza della Corte territoriale, pertanto, merita censura per avere accolto la domanda dello ZA, data l'assoluta mancanza dei presupposti di legge.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di merito, infatti, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal TT al mantenimento del figlio, ha in realtà apprezzato la sussistenza di ambedue i presupposti contestati dall'odierno ricorrente, là dove in particolare, nell'impugnata sentenza, risulta affermato:
a) che la durata dell'obbligo in questione "può fissarsi in otto anni", ovvero "per il periodo dalla proposizione dell'azione (il 9.6.1981, quando AR aveva quasi diciassette anni) al raggiungimento da parte di questo dell'autosufficienza economica";
b) che il contributo in parola è stato determinato tenuto conto, oltre che "delle imprescindibili esigenze di vita di un giovane nell'età compresa tra 17 e 25 anni", altresì della "situazione economica dei genitori dell'attore nel periodo dal giugno 1981 al giugno 1989", a propria volta desunta dal fatto che "non risulta che la ZA sia stata titolare di alcun reddito ne' il TT l'ha mai sostenuto" e che "quest'ultimo (coniugato con quattro figli) ha svolto l'attività di costruttore edilizio, tanto che all'epoca delle nozze della ZA ha collocato i coniugi NI-ZA quali portieri dell'edificio da lui costruito".
Appare, quindi, palese, attraverso le argomentazioni dianzi riportate, come la decisione della Corte territoriale poggi, al riguardo, sopra un apprezzamento il quale, per un verso, in punto di fatto, non risulta specificatamente censurato dal ricorrente, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., laddove, per altro verso, in punto di diritto, si palesa di per sè tale da sottrarre l'impugnata sentenza alla censura relativa alla pretesa "mancanza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda dello ZA. Con il quinto motivo di impugnazione (non altrimenti rubricato), il ricorrente si duole, inoltre, della condanna alle spese del giudizio emessa dalla Corte territoriale, deducendo che, non essendo emersa alcuna certezza in corso di causa, non può ritenersi alcun suo illegittimo comportamento, onde non poteva neppure essere pronunciata, a suo carico, l'anzidetta condanna, ravvisandosi materia più che sufficiente, se non per la condanna dello ZA a tali spese, per una integrale compensazione di queste.
Il motivo in parte non è fondato ed in parte non è ammissibile. Giova al riguardo premettere che, agli effetti della regolamentazione della sorte delle spese processuali, la soccombenza costituisce un criterio oggettivo, il quale prescinde da ogni elemento di colpevolezza e che va riferito, unitariamente, all'esito finale della lite, ovvero alla sostanza decisoria della controversia, senza che rilevi il fatto che, in qualche grado o fase del giudizio, la parte poi definitivamente (ancorché, come nella specie, in sede di rinvio a seguito di cassazione) soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole, onde il sindacato di legittimità sulle relative pronunce di merito è diretto solamente ad evitare che risulti violato il divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c. secondo cui dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, laddove la valutazione dell'opportunità della loro compensazione, totale o parziale, rientra nei poteri discrezionali del giudice, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, la cui insussistenza (dell'una e/o dell'altra ipotesi) lo stesso giudice non è tenuto a motivare (Cass. 14 dicembre 2000, n.l5787; Cass. 2 agosto 2002, n. 11597; Cass. 5 aprile 2003, n. 5373 e n. 5386; Cass. 6 giugno 2003, n. 9060; Cass. 18 giugno 2003, n. 9703; Cass. 24 giugno 2003, n.l0009; Cass. 1 settembre 2003, n. 12744) Nella specie, pertanto, da un lato, la Corte territoriale, ai fini sopra indicati, del tutto legittimamente ha fatto applicazione, in danno dell'odierno ricorrente, del criterio della soccombenza, la quale di per sè non costituisce affatto oggetto di censura con il motivo in esame, senza che, dall'altro lato, sia neppure sindacabile la decisione della medesima Corte di non disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese in argomento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di Cassazione, non avendo le parti intimate, in questa sede, ne' resistito ne', comunque, svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004