Decreto cautelare 3 settembre 2025
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Maria Amoruso e Angela Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento RIF. 512/2025, datato 14/07/2025, emesso dal Comune di Giardini Naxos - III settore Ufficio SUAP;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LV CC e udito il difensore del Comune di Giardini Naxos, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, nella qualità di legale amministratore della società ricorrente, locataria dell’immobile sito in Giardini Naxos, via -OMISSIS- riferiva di aver ricevuto, in data 14 luglio 2025, provvedimento con il quale era stato disposto che l’attività di parrucchiera fosse esercitata, nel rispetto di quanto previsto e dichiarato nella SCIA prot. gen. 8897 del 20 maggio 2015, esclusivamente all’interno dei locali di cui agli allegati elaborati grafici, ed era stato, altresì, disposto il contestuale annullamento della SCIA prot. 20289 del 29 maggio 2024, relativa all’esercizio di attività di vendita mediante apparecchi automatici della stessa -OMISSIS-, con conseguente ordine di cessazione immediata di quest’ultima attività.
2. Affermava di essere locataria dell’immobile, costituito da un vano più servizi “nonché dallo spazio antistante il negozio…” giusto contratto di locazione del 15 febbraio 2015 stipulato con l’usufruttuaria dell’immobile. Precisava che, poi, con contratto di affitto di azienda datato 20 aprile 2015, aveva concesso in affitto alla “-OMISSIS- l’azienda di proprietà, col subentro di detta ultima società in tutti i contratti non aventi carattere personale, tra cui anche il predetto contratto di locazione tra essa e l’usufruttuaria dell’immobile -OMISSIS-
3. Aggiungeva che, con ordinanza di demolizione n. 2 del 3 febbraio 2025 le era stato intimato, in quanto inquilina (benché, nel frattempo, come appena detto, aveva ceduto l’attività alla predetta “-OMISSIS-”) così come era stato ingiunto alla proprietaria dell’immobile, la demolizione delle opere edilizie abusive realizzate, secondo quanto indicato nel provvedimento, su terreno demaniale, nonché la divisione dell’unico locale concesso in locazione.
Precisava di aver impugnato tale provvedimento con precedente specifico ricorso presentato a questo TAR.
4. Quindi, con comunicazione di avvio del procedimento rif. 467/2025, le era stato contestato, in qualità di legale rappresentante pro tempore della “-OMISSIS-”, il frazionamento della unità immobiliare in locazione e l’ampliamento su area demaniale della stessa, abusi derivanti dall’aver ricavato due locali, uno adibito a parrucchiere e l’altro utilizzato per lo svolgimento dell’attività h 24, con due distinti ingressi per le attività.
Era stato contestato, in particolare, che tali modifiche (frazionamento dell’immobile e realizzazione della tettoia) sarebbero stati eseguiti senza i prescritti titoli abilitativi del Demanio, del Comune, del Genio Civile e della Soprintendenza, compromettendo, a dire del Comune medesimo, le SCIA del 2015 e del 2024, presentate, rispettivamente per l’attività di parrucchiera e per l’attività di commercio distributore automatico, essendo le stesse svolte in assenza dei requisiti e presupposti di legge.
4.1. Infine, a seguito della presentazione di osservazioni da parte della ricorrente, il Comune di Giardini Naxos aveva adottato il provvedimento impugnato.
5. Ad opinione della parte ricorrente, il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i seguenti motivi.
5.1. In primo luogo, sosteneva che la SCIA, in quanto atto meramente privato, non sarebbe stato suscettibile di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21 octies e 21 novies della l. 241/1990.
5.2. Quale atto privato e non già amministrativo, l’Amministrazione sarebbe stata titolare di un potere di controllo nel merito della SCIA presentata (entro 60 giorni), con facoltà, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, di adozione (entro 18 mesi) di provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività (provvedimenti inibitori) e di rimozione dei suoi effetti dannosi, oppure, ove possibile, di provvedimenti conformativi.
5.2.1. Sulla base di tale ultima possibilità, la P.A. avrebbe dovuto, dunque, concedere un termine alla ricorrente al fine di spostare le macchinette automatiche dalla parte esterna all’interno del locale, per come sarebbe stato previsto dalla SCIA del 2024.
Disponendo, invece, l’annullamento della SCIA e la conseguente cessazione immediata della attività di vendita mediante apparecchi automatici, il Comune avrebbe palesemente violato i principi cardine dell’azione amministrativa e, precisamente, il principio di proporzionalità ed adeguatezza, che avrebbero imposto di adottare provvedimenti non eccedenti quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
5.3. Lamentava, ancora, che il provvedimento sarebbe stato viziato dalla mancata indicazione della normativa di riferimento, con conseguente violazione del diritto di trasparenza e lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 7 della legge n. 241/90 e difetto di motivazione, da cui sarebbe discesa la necessità di annullamento dello stesso.
6. Chiedeva, in conclusione, l’annullamento degli atti impugnati.
7. Si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos, rilevando che il richiamo all’asserito esercizio dei poteri di autotutela sarebbe stato privo di fondamento, in quanto il provvedimento di ritiro di una SCIA per irregolarità urbanistica dell’immobile avrebbe dovuto considerarsi “provvedimento vincolato” e doveroso.
In tale ottica, sarebbe stata, altresì priva di fondamento la valutazione alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Non vi sarebbe stata, d’altra parte, alcuna violazione del diritto di trasparenza per l’asserita mancata motivazione normativa del provvedimento, in quanto, da una parte, sarebbe stato indicato chiaramente l’oggetto dell’intervento nella SCIA e, d’altra parte, l’art. 3 della l. 241/90 non avrebbe imposto l’esplicitazione del riferimento normativo, bensì l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto alla sua base.
In tal senso, sarebbe stato facilmente comprensibile per il ricorrente che l’annullamento sarebbe stato atto doveroso e conseguente all’irregolarità urbanistica riscontrata con l’ordinanza n. 2/2024, parimenti notificata alla ricorrente.
In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
7. In fase cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza veniva rigettata per l’accertato difetto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora .
8. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, il Comune depositava una memoria con la quale ribadiva le argomentazioni già sviluppate nella memoria di costituzione.
9. Infine, all’udienza del 2 dicembre 2025, udito il difensore dell’Amministrazione, il ricorso veniva posto in decisione.
10. Ciò premesso, il ricorso risulta infondato.
11. Non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, relativo all’asserita inapplicabilità della disciplina in materia di annullamento in autotutela, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza “ il comma 3 dell'art. 19 attribuisce alla Pubblica Amministrazione un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della stessa legge n. 241 del 1990 a mente del quale sussistendo un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, deve operarsi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo di diciotto mesi ” (Cons. Stato, Sez. IV, 11/3/2022, n. 1737).
Vero è, in effetti, che la SCIA non può considerarsi un provvedimento amministrativo tacito, ma un atto privato che abilita direttamente all'esercizio di un'attività liberalizzata (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2987 del 2 aprile 2024; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 10357 del 30 novembre 2023); tuttavia, nel caso in esame, il provvedimento si riferisce “all’annullamento e inibizione attività” di cui alla SCIA operando una forma di “autotutela atipica” (cfr., da ultimo, TAR Campania, sez. VII, sentenza n. 3705 del 12/5/2025) che non comporta, in senso tecnico, l'annullamento di un precedente provvedimento amministrativo (che non esiste), ma l'esercizio tardivo del potere inibitorio, subordinato però alle più stringenti condizioni di garanzia procedimentale previste per l'autotutela.
12. Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, dal momento che, se è vero che facoltà conformative sono ricomprese tra i poteri di cui all’art. 19 comma 3 della legge 241/90, la previsione di cui al citato art. 21 nonies non contempla alcun obbligo di concedere alla parte alcun termine per l’adozione di misure di conformazione alle regole urbanistiche ed edilizie vigenti.
Per tale ragione, ai sensi della chiara previsione di cui all’art. 21 nonies della l. 241/90 non è configurabile alcuna violazione dei principi, regolanti l’azione amministrativa, della “proporzionalità” e dell’“adeguatezza”, che possono, tutt’al più, valere ai fini dell’interpretazione anche della predetta disposizione, ma non possono certamente fondare alcun obbligo diverso e contrastante con le previsioni letterali in quest’ultima contenute.
D’altra parte, va considerato che nulla impedisce alla società ricorrente, una volta rimosse ed eliminate le opere incompatibili con la SCIA, di ripresentare analoga segnalazione che riguardi opere finalmente conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie che, in base al provvedimento impugnato, erano state violate in fase di realizzazione delle opere oggetto della segnalazione “annullata”.
13. Non ricorrono neanche gli estremi del denunciato vizio di motivazione del provvedimento e di violazione del principio di trasparenza asseritamente derivanti dalla mancata indicazione, nel provvedimento, della normativa di riferimento, dovendo ritenersi sufficiente, al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di motivazione del provvedimento, l’indicazione, ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90, oltre che dei presupposti di fatto, delle “ ragioni giuridiche alla base della decisone giuridica ”, espressione che non corrisponde necessariamente ai soli riferimenti normativi, ma è ben più ampia, rendendo comunque adeguata e sufficiente l’illustrazione dei motivi giuridici sostanziali che l’Amministrazione ha tenuto in considerazione per l’adozione del provvedimento, anche quando non sia formalmente indicata la specifica disposizione di riferimento ma la motivazione risulti comunque chiara e comprensibile per il destinatario.
13.1. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha spiegato - con ciò assolvendo adeguatamente gli obblighi di motivazione, anche sotto il profilo giuridico, del provvedimento - che le modifiche riscontrate all’esito del sopralluogo, ovvero l’avvenuto frazionamento dell’unità immobiliare e la realizzazione di una tettoia a servizio del distributore h 24 “ sono state eseguite senza i prescritti titoli abilitativi edilizi del Demanio, del Comune, del Genio Civile e della Soprintendenza” e “compromettono la validità della SCIA del 2015 e della SCIA 2024” , facendo sì che “entrambe le attività vengono esercitate al momento in assenza dei requisiti e presupposti di legge” .
In tal senso, deve ritenersi che le predette indicazioni permettano di comprendere e di verificare adeguatamente le ragioni giuridiche militanti per la decisione in concreto compiuta, con conseguente infondatezza anche della censura con cui, sotto tale profilo, è stato dedotto il difetto di motivazione del provvedimento.
Per completezza espositivo va, infine, osservato che con sentenza n. 2361 del 30 settembre 2025, questa Sezione ha respinto il ricorso proposto dalla stessa legale rappresentante della ditta avverso la presupposta ordinanza di demolizione n. 2/2025 (citata in punto di fatto), sicché l’inibizione dell’attività si configura anche quale atto vincolato conseguente all’accertata illegittimità frazionamento dei locali con ampliamento su terreno demaniale.
14. In conclusione, per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.
15. La peculiarità delle questioni controverse giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AN NE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
LV CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV CC | SE AN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.