TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 126
TAR
Decreto cautelare 3 settembre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per inapplicabilità della disciplina in materia di annullamento in autotutela

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento di annullamento e inibizione attività di una SCIA per irregolarità urbanistica costituisca una forma di autotutela atipica, esercitabile anche oltre il termine ordinario di 60 giorni, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 21-nonies della l. 241/1990. Non sussiste un obbligo di concedere un termine per la conformazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione del principio di trasparenza per mancata indicazione della normativa di riferimento

    La Corte ha ritenuto che l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90, sia sufficiente anche senza la formale indicazione della specifica disposizione normativa, purché la motivazione sia chiara e comprensibile. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha spiegato che le modifiche riscontrate sono state eseguite senza i prescritti titoli abilitativi e compromettono la validità delle SCIA.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi di ricorso

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche la domanda di annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali viene rigettata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 126
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo