Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3007 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO TERESA ANNA e Giuliana De Vito giusta procura in calce alla citazione e domiciliata in San Giorgio del
Sannio presso lo studio dell'avv. Vittoria Mottola
-appellante-
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
-appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Guardia
Sanframondi n. 159/2022
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 20 novembre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza indicata respingendo la domanda originariamente proposta e condannando l'appellato al pagamento della minor somma dovuta.
Ha dedotto a sostegno delle domande formulate:
-che l'odierna appellata aveva adito il giudice di Pace di per ottenere l'accertamento della arbitrarietà della fatturazione dei consumi di cui alla fattura n. 644790/0 del 7/9/2021 notificata da alla Parte_1
-1 di
[...]
[...]
e comunque, in via subordinata la prescrizione del credito Pt_2 rivendicato in fattura, con conseguente suo annullamento;
-che nella prospettazione dell'attrice la detta fattura, relativa a consumi per la somministrazione di acqua per uso domestico nella sua abitazione con codice cliente n. 130 000 4032 ( matricola contatore
1730027850), effettuata a conguaglio dopo tre anni e mezzo dall'ultima lettura del contatore, era illegittima e non era possibile ricostruire la correttezza dei dati in essa indicati e che comunque il credito era prescritto non essendo possibile verificare i periodi dei consumi;
-che nel costituirsi l'odierno appellante aveva eccepito l'incompetenza del Giudice di pace adito in favore di quello di Avellino e chiesto comunque il rigetto della domanda in quanto infondata, rappresentando di aver già inviato nota di credito in relazione alla somma di € 314,06, in quanto prescritta, con conseguente esistenza di un credito residuo della nei confronti dell'attrice odierna appellata per € 333,94; Parte_1
-che il Giudice di pace nella sentenza impugnata aveva accolto la domanda dichiarando non dovute per intero le somme di cui all'indicata fattura;
-che la sentenza era erronea e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver rappresentato l'applicabilità al caso di specie della prescrizione biennale, aveva poi dichiarato non dovuta l'intera somma di cui alla fattura, laddove l' aveva provveduto alla rettifica, Parte_1 escludendo le somme per le quali era maturata la prescrizione biennale - per € 314,06- chiedendo il pagamento della minor somma di € 333,94;
-che la sentenza era stata impugnata anche nella parte in cui affermava la violazione dell'obbligo di lealtà e buona fede dell'appellante nell'invio di una fattura a conguaglio dopo diversi anni dall'ultima lettura, tenuto conto che alla fattura era stata allegato il prospetto dei consumi effettuati ed il modello per eccepire la prescrizione biennale del credito, e che comunque era stata emessa l'indicata nota di credito, con riduzione della somma di cui alla citata fattura;
-che invece contrario a buona fede era stato il comportamento della che, oltre ad attivarsi con grande solerzia ad intentare CP_1 l'azione giudiziaria, senza dare alla il necessario spatium Parte_1 deliberandi per verificare la debenza o meno delle somme di cui alla fattura, aveva poi insistito nelle domande relative all'intera somma di cui alla fattura, nonostante l'emissione della nota di credito;
-che l'invio di fatture sulla base di stime e alla successiva emissione di conguagli, era legittima e conforme alla diligenza richiesta dall , tenuto conto che in ciascuna fattura, alla indicazione della CP_2 fatturazione per consumi stimati si aggiungeva l'avvertenza che, nel caso in cui dalla lettura del contatore fosse risultata una divergenza del dato reale da quello presunto, indicato in bolletta, l'utente aveva l'onere di comunicarlo, con conseguente ricalcolo nella bolletta successiva;
-2 di 4- -che nel corso del giudizio di primo grado non era stata messa in discussione la funzionalità del contatore, nè l'attrice aveva mai richiesto la verifica della funzionalità in base alla procedura per esso prevista;
-che allo stesso modo si contestava la decisione del giudice di condanna al pagamento delle spese di lite, sia per l'erroneità dell'accertamento che tenuto conto del contegno processuale della convenuta.
L'appellata, nonostante la regolare notifica della citazione in appello mediante pec al difensore -tenuto conto della procura conferita per ogni stato e grado del processo- non si è costituita in giudizio.
Fondati, nei limiti indicati, sono il primo ed il secondo motivo di appello, nei limiti che seguono.
Dalla documentazione agli atti risulta che alla fattura n. 644790/0 del
7/9/2021 era allegato il prospetto analitico indicante la causale delle somme richieste ed il relativo periodo di pertinenza. Dal confronto del prospetto allegato alla detta fattura e del prospetto allegato alla nota di credito comunicata dall'odierno appellante all'attore subito dopo l'introduzione del giudizio di primo grado (tenuto conto che la pendenza della lite decorre dalla notifica della citazione), è evincibile che la convenuta, subito dopo l'introduzione del giudizio ha scomputato dalla fattura n. 644790 le somme per le quali era maturata la prescrizione ex lege 205/2017 (€ 314,06) riducendo l'ammontare della detta fattura alla somma di € 333,94.
Per la somma di € 314,06, scomputata dalla fattura di cui è causa in corso di causa dalla deve essere dichiarata Parte_1 la cessazione della materia del contendere, essendo la riduzione della somma richiesta avvenuta da parte della società richiedente in corso di causa.
Quanto alla residua somma di € 333,94 l'attore odierno appellato ha eccepito il comportamento contrario a buona fede del convenuto appellante, per non aver proceduto alla trasmissione delle fatture mese per mese, e l'impossibilità di verificare la correttezza dei conteggi, con conseguente non debenza di alcuna somma.
Entrambe le eccezioni non sono fondate.
Premesso che la somma indicata riguarda prestazioni rese negli ultimi due anni rispetto alla trasmissione della fattura, come risulta dal confronto dei prospetti allegati alla fattura originaria e alla nota di credito, occorre rilevare che non risulta configurabile un comportamento contrario a buona fede da parte della convenuta odierna appellante nell'invio in ritardo della fattura relativa ai consumi effettivi, tenuto conto dell'avvertimento alla destinataria della fattura della necessità di verificare la prescrizione di parte delle somme e di comunicarlo, attraverso apposito modulo.
-3 di 4- La contestazione relativa alla non debenza delle dette somme è del tutto generica, non avendo l'attrice neppure dedotto il non funzionamento dei contatori o la non erogazione del servizio idrico a suo favore, per il periodo nel quale la prescrizione non si era verificata.
Pertanto in accoglimento dell'appello va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla somma di € 314,06 di cui alla fattura come originariamente trasmessa e accertata la debenza, in relazione alla fattura n. 644790 della residua somma di € 333,94, come peraltro risultante dalla documentazione agli atti.
Quanto alle spese di lite, nel giudizio di primo grado le stesse dovevano essere compensate tenuto conto della divergenza quantitativa tra la somma di cui era stato richiesto l'accertamento di non debenza (648,00) e la somma per la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, pari ad € 314,06.
In relazione al secondo grado del giudizio, la compensazione delle spese di lite è giustificata dal contegno processuale della parte appellata oltre che dalla peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, pronunciando in via definitiva sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, modificando la sentenza di primo grado:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla somma di €
314,06 di cui all'originaria fattura n. 644790/0 e accerta la debenza della somma di € 333,94, portata dalla medesima fattura come rettificata a seguito dell'emissione della nota di credito depositata agli atti;
-compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 28 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-4 di 4-