Art. 261.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
[…] Ne consegue che, nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, intcgralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall'art. 148 c.c., richiamato dall'art. 261 c.c., che prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui. […]
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