Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1013/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA iscritta al n.r.g. 1013/2024, avente ad oggetto: l'accertamento del diritto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana Parte_1
Nicolò, presso il cui studio, sito ad Aversa, alla Via Atellana n. 3, è elett.nte domiciliato in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE NON COSTITUITO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.01.2024 il ricorrente sosteneva di essere un cittadino del Pakistan e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, con pec del 13.10.2023, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di pagina 1 di 4
Con decreto del 26.03.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
03.07.2024, poi rinviata d'ufficio all'08.01.2025 e sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
All'esito dell'udienza, con decreto del 09.01.2025 il giudice fissava altra udienza a trattazione scritta per il 12.03.2025, poi rinviata d'ufficio al 02.04.2025, al fine di acquisire la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti al resistente, di cui rilevava l'assenza in atti.
Con decreto del 03.04.2025 veniva fissata l'udienza del 09.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza compariva il procuratore del ricorrente che si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, all'esito della discussione orale della causa, il giudice si riservava di decidere la causa nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via pagina 2 di 4 esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata
è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed
è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.
281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss.
c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Tanto premesso, tenuto conto delle norme su richiamate, era onere del ricorrente integrare il contraddittorio verso la controparte ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c., nel rispetto del termine a comparire da tale disposizione stabilito, avendo fissato al convenuto il termine perentorio fino a dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in giudizio.
pagina 3 di 4 Ciò, stando agli atti, non è accaduto, non avendo l'attore non solo prodotto la prova della rituale notificazione del ricorso alla p.a., da individuare nel
[...]
, di cui il Questore è articolazione organica, priva della legittimazione a stare CP_1
in giudizio in via diretta, ma neppure anche solo minimamente accennato al fatto di avere integrato il contraddittorio nei suoi confronti, nonostante il sollecito fatto dal giudice con il decreto del 09.01.2025.
Nè il ricorrente ha formulato al proposito alcuna richiesta di ulteriore termine per provvedervi.
Il , d'altra parte, non si è costituito in giudizio. CP_1
Pertanto, il Collegio non può decidere nel merito la causa, perchè il ricorrente ha ritenuto di non ottemperare alle disposizioni dettate con il decreto di fissazione dell'udienza, regolarmente comunicatogli dalla cancelleria, volte ad integrare il contraddittorio con il convenuto, titolare del diritto di difesa e, dunque, di contraddire l'assunto di controparte.
Occorre, dunque, dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
In ordine alle spese processuali non si provvede, stante la mancata costituzione della controparte, conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il ricorso improcedibile;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 11.04.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
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