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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3826 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...]-FRUMOS in ROMANIA il 17/03/1995, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. ANNA MARIA MINAFRA, che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
CORRADO PODDA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
pagina 1 di 7 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Il Tribunale adito voglia:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) affida la minore in via esclusiva alla madre , Persona_1 Parte_1
la quale potrà assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per la figlia;
c) dispone che la minore resti collocata presso la madre, e che il padre possa incontrarla secondo le modalità stabilite dal tribunale per i minorenni e con l'ausilio del Servizio sociale;
d) dispone che corrisponda in favore di la CP_1 Parte_1
somma di euro 200,00, quale contributo per il mantenimento ordinario della minore figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”;
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1
dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1
il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza;
2. rigettare la domanda di affido esclusivo ex adverso formulata e disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocamento e residenza anagrafica presso Persona_2
l'abitazione materna, stabilendo che la minore continuerà a mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi ed a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
disporre che entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità
genitoriale e che adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la figlia pagina 2 di 7 minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività istruttive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori,
limitatamente su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3. Disporre che il padre possa vedere ed incontrare la figlia minore secondo le modalità stabilite dal
Tribunale e ritenute di giustizia, ciò sia nel corso della sua detenzione che alla cessazione della stessa,
stabilendo che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia quando potrà e,
compatibilmente alle esigenze del minore e, a conclusione della detenzione, disporre che il padre possa incontrare la figlia non meno di due volte a settimana con modalità di visita e tempi da indicarsi da parte del Tribunale e, successivamente, previa modifica dell'attuale regime, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, in maniera libera anche presso l'abitazione dei nonni paterni, con previsione di pernottamento, non meno di due giorni a settimana e con i fine settimana alternati;
4. Adottare ed assumere ogni opportuno provvedimento diretto a ripristinare e garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità di affidamento a favore del padre in ossequio al diritto della figlia alla bigenitorialità, con l'ausilio del Servizio Socioassistenziale competente per territorio onde consentire il riavvicinamento padre-figlia nelle modalità ritenute più idonee alla tutela del minore;
5. Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia minore della CP_1
somma di euro 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio materno, ovvero la diversa inferiore somma che sarà ritenuta equa e giusta o, comunque, proporzionata all'effettiva capacità reddituale del convenuto;
6. Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute, e previamente concordate, nell'interesse della figlia secondo le Persona_1
prescrizioni cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
pagina 3 di 7 - Con vittoria di spese e competenze legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in Assemini, il 25/03/2017, in regime di CP_1
comunione legale;
- che dalla loro unione, in data 1/6/2015, è nata la figlia;
Persona_1
- che tra i coniugi è intervenuta sentenza parziale di separazione n. 1507/2021 pronunciata dal
Tribunale di Cagliari, alla quale è seguita sentenza definitiva n. 2496/2023 del Tribunale di Cagliari,
che così ha deciso:
“
1. affida la minore in via esclusiva alla madre , Persona_1 Parte_1
la quale potrà assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per la figlia;
2. dispone che la minore resti collocata presso la madre, e che il padre possa incontrarla secondo le
modalità stabilite dal tribunale per i minorenni e con l'ausilio del Servizio sociale;
3. dispone che corrisponda in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 150,00, quale contributo al mantenimento ordinario, da versare entro il giorno 5 di ogni mese,
con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario, che si CP_1
liquidano in euro 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali c.p.a. e iva”;
- che il giudice della separazione, in particolare, aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre in base ai provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, nel procedimento tuttora pendente fra le parti, con il quale era stata confermata la sospensione del signor CP_1
dalla responsabilità genitoriale della minore;
- che il si trova tuttora detenuto in carcere;
CP_1
- che essa ricorrente vive unitamente alla figlia in Guspini, in una casa in locazione per il canone di euro 380 al mese, svolge occasionalmente il lavoro di badante provvedendo, anche con gli aiuti della pagina 4 di 7 propria madre, a ogni esigenza della figlia, senza il contributo del padre, oltre a percepire il reddito di inclusione di euro 350 e l'assegno unico per la figlia.
Ciò esposto, la ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affidamento esclusivo della figlia, con facoltà di assumere ogni decisione nell'interesse della stessa, il collocamento presso di sé, e la previsione di un contributo da parte del di euro 200 CP_1
al mese.
Con comparsa di costituzione depositata il 20/01/2025, non opponendosi alla CP_1
pronuncia del divorzio, ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore, e la conferma del contributo economico di euro 150, oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenendo che fossero cessati i presupposti che avevano giustificato l'affido esclusivo alla madre disposto dal giudice della separazione, essendo stato assolto dall'accusa di maltrattamenti e di lesioni verso la ricorrente, e di essere genitore attento e desideroso di conservare un rapporto con la figlia, nonostante le difficoltà
dovute allo stato di detenzione. Ha inoltre contestato il fondamento del richiesto incremento dell'assegno, trovandosi tuttora ristretto in carcere, con possibilità di un guadagno di euro 300 al mese nei soli mesi in cui riusciva a lavorare.
Sentiti i coniugi, la causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura (la separazione è stata pronunciata con sentenza parziale n. 1507/2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (17/06/2024), erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili pagina 5 di 7 del matrimonio celebrato tra ed Parte_1 CP_1
Quanto alle ulteriori domande, deve essere integralmente confermata la disciplina della separazione.
Occorre innanzitutto rilevare che il resistente è tuttora sospeso dalla responsabilità genitoriale della figlia per provvedimento del tribunale per i minorenni di Cagliari assunto in una procedura Per_1
instaurata nel 2018, tuttora pendente, la cui competenza non è attratta alla cognizione del giudice del divorzio trattandosi di procedimento instaurato antecedentemente alla riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.
Non resta quindi che prendere atto di tale invariata situazione, e confermare l'affidamento esclusivo alla madre già disposto dal giudice della separazione.
Per gli stessi motivi, occorre confermare il collocamento della minore presso la madre, e che il padre possa incontrare la figlia con l'ausilio del Servizio sociale secondo le modalità che sono, e saranno,
stabilite dal tribunale per i minorenni.
Anche la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve essere confermata essendo del tutto invariata la situazione di detenzione dell'obbligato, almeno fino al luglio 2025, e la capacità lavorativa e reddituale della madre, al di là di una momentanea e contingente condizione di inoccupazione.
Tenuto conto della natura della controversia, e della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Assemini, il 25/03/2017, tra
, nata a [...]-FRUMOS (ROMANIA) il 17/03/1995, ed Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Assemini, atto n. 6 parte I anno 2017, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. affida la minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
, la quale potrà assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per
[...]
pagina 6 di 7 la figlia;
3. dispone che la minore sia collocata presso la madre, e che il padre possa intrattenere dei rapporti con la figlia secondo le modalità stabilite dal Tribunale per i minorenni;
4. dispone che corrisponda in favore di la CP_1 Parte_1
somma di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5. dispone che ciascun genitore concorra nel pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%
ciascuno;
6. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 24/02/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3826 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...]-FRUMOS in ROMANIA il 17/03/1995, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. ANNA MARIA MINAFRA, che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
CORRADO PODDA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
pagina 1 di 7 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Il Tribunale adito voglia:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) affida la minore in via esclusiva alla madre , Persona_1 Parte_1
la quale potrà assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per la figlia;
c) dispone che la minore resti collocata presso la madre, e che il padre possa incontrarla secondo le modalità stabilite dal tribunale per i minorenni e con l'ausilio del Servizio sociale;
d) dispone che corrisponda in favore di la CP_1 Parte_1
somma di euro 200,00, quale contributo per il mantenimento ordinario della minore figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”;
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1
dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1
il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza;
2. rigettare la domanda di affido esclusivo ex adverso formulata e disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocamento e residenza anagrafica presso Persona_2
l'abitazione materna, stabilendo che la minore continuerà a mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi ed a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
disporre che entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità
genitoriale e che adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la figlia pagina 2 di 7 minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività istruttive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori,
limitatamente su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3. Disporre che il padre possa vedere ed incontrare la figlia minore secondo le modalità stabilite dal
Tribunale e ritenute di giustizia, ciò sia nel corso della sua detenzione che alla cessazione della stessa,
stabilendo che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia quando potrà e,
compatibilmente alle esigenze del minore e, a conclusione della detenzione, disporre che il padre possa incontrare la figlia non meno di due volte a settimana con modalità di visita e tempi da indicarsi da parte del Tribunale e, successivamente, previa modifica dell'attuale regime, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, in maniera libera anche presso l'abitazione dei nonni paterni, con previsione di pernottamento, non meno di due giorni a settimana e con i fine settimana alternati;
4. Adottare ed assumere ogni opportuno provvedimento diretto a ripristinare e garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità di affidamento a favore del padre in ossequio al diritto della figlia alla bigenitorialità, con l'ausilio del Servizio Socioassistenziale competente per territorio onde consentire il riavvicinamento padre-figlia nelle modalità ritenute più idonee alla tutela del minore;
5. Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia minore della CP_1
somma di euro 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio materno, ovvero la diversa inferiore somma che sarà ritenuta equa e giusta o, comunque, proporzionata all'effettiva capacità reddituale del convenuto;
6. Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute, e previamente concordate, nell'interesse della figlia secondo le Persona_1
prescrizioni cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
pagina 3 di 7 - Con vittoria di spese e competenze legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in Assemini, il 25/03/2017, in regime di CP_1
comunione legale;
- che dalla loro unione, in data 1/6/2015, è nata la figlia;
Persona_1
- che tra i coniugi è intervenuta sentenza parziale di separazione n. 1507/2021 pronunciata dal
Tribunale di Cagliari, alla quale è seguita sentenza definitiva n. 2496/2023 del Tribunale di Cagliari,
che così ha deciso:
“
1. affida la minore in via esclusiva alla madre , Persona_1 Parte_1
la quale potrà assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per la figlia;
2. dispone che la minore resti collocata presso la madre, e che il padre possa incontrarla secondo le
modalità stabilite dal tribunale per i minorenni e con l'ausilio del Servizio sociale;
3. dispone che corrisponda in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 150,00, quale contributo al mantenimento ordinario, da versare entro il giorno 5 di ogni mese,
con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario, che si CP_1
liquidano in euro 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali c.p.a. e iva”;
- che il giudice della separazione, in particolare, aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre in base ai provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, nel procedimento tuttora pendente fra le parti, con il quale era stata confermata la sospensione del signor CP_1
dalla responsabilità genitoriale della minore;
- che il si trova tuttora detenuto in carcere;
CP_1
- che essa ricorrente vive unitamente alla figlia in Guspini, in una casa in locazione per il canone di euro 380 al mese, svolge occasionalmente il lavoro di badante provvedendo, anche con gli aiuti della pagina 4 di 7 propria madre, a ogni esigenza della figlia, senza il contributo del padre, oltre a percepire il reddito di inclusione di euro 350 e l'assegno unico per la figlia.
Ciò esposto, la ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affidamento esclusivo della figlia, con facoltà di assumere ogni decisione nell'interesse della stessa, il collocamento presso di sé, e la previsione di un contributo da parte del di euro 200 CP_1
al mese.
Con comparsa di costituzione depositata il 20/01/2025, non opponendosi alla CP_1
pronuncia del divorzio, ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore, e la conferma del contributo economico di euro 150, oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenendo che fossero cessati i presupposti che avevano giustificato l'affido esclusivo alla madre disposto dal giudice della separazione, essendo stato assolto dall'accusa di maltrattamenti e di lesioni verso la ricorrente, e di essere genitore attento e desideroso di conservare un rapporto con la figlia, nonostante le difficoltà
dovute allo stato di detenzione. Ha inoltre contestato il fondamento del richiesto incremento dell'assegno, trovandosi tuttora ristretto in carcere, con possibilità di un guadagno di euro 300 al mese nei soli mesi in cui riusciva a lavorare.
Sentiti i coniugi, la causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura (la separazione è stata pronunciata con sentenza parziale n. 1507/2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (17/06/2024), erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili pagina 5 di 7 del matrimonio celebrato tra ed Parte_1 CP_1
Quanto alle ulteriori domande, deve essere integralmente confermata la disciplina della separazione.
Occorre innanzitutto rilevare che il resistente è tuttora sospeso dalla responsabilità genitoriale della figlia per provvedimento del tribunale per i minorenni di Cagliari assunto in una procedura Per_1
instaurata nel 2018, tuttora pendente, la cui competenza non è attratta alla cognizione del giudice del divorzio trattandosi di procedimento instaurato antecedentemente alla riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.
Non resta quindi che prendere atto di tale invariata situazione, e confermare l'affidamento esclusivo alla madre già disposto dal giudice della separazione.
Per gli stessi motivi, occorre confermare il collocamento della minore presso la madre, e che il padre possa incontrare la figlia con l'ausilio del Servizio sociale secondo le modalità che sono, e saranno,
stabilite dal tribunale per i minorenni.
Anche la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve essere confermata essendo del tutto invariata la situazione di detenzione dell'obbligato, almeno fino al luglio 2025, e la capacità lavorativa e reddituale della madre, al di là di una momentanea e contingente condizione di inoccupazione.
Tenuto conto della natura della controversia, e della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Assemini, il 25/03/2017, tra
, nata a [...]-FRUMOS (ROMANIA) il 17/03/1995, ed Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Assemini, atto n. 6 parte I anno 2017, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. affida la minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
, la quale potrà assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per
[...]
pagina 6 di 7 la figlia;
3. dispone che la minore sia collocata presso la madre, e che il padre possa intrattenere dei rapporti con la figlia secondo le modalità stabilite dal Tribunale per i minorenni;
4. dispone che corrisponda in favore di la CP_1 Parte_1
somma di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5. dispone che ciascun genitore concorra nel pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%
ciascuno;
6. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 24/02/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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