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Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 5416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5416 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05416/2025REG.PROV.COLL.
N. 09707/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9707 del 2024, proposto da
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ER EF, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 01758/2024, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Venezia, n. 1758/24, pubblicata in data 8.07.2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER EF;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Benedetto dell'Avvocatura generale dello Stato e l'avvocato Cesare Tapparo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe l’Agenzia appellante impugnava la sentenza di cui in epigrafe del del Tar Veneto, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: dell'intimazione di pagamento n. 12220219000979406000 per l’importo di € 545.888,78; dell’intimazione di pagamento n. 12220219000990322000 per l’importo di € 459.410,30; dell’intimazione di pagamento n.12220219000985264000 per l’importo di € 186.019,47.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo della mancata prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni qui impugnate.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la parte della sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la prescrizione, violazione degli artt. 64 e 116 c.p.c. ed istanza di ammissione prove ex art. 104 c.p.a.
4. L’azienda appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e delle relative domande.
5. Con ordinanza n. 331 del 2025 veniva accolta la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2025 la causa passava in decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Con il primo motivo di ricorso GE ed AD hanno dedotto l’erroneità della impugnata sentenza, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove, per aver ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del giudizio. Le Agenzie appellanti hanno dunque prodotto in giudizio, fra gli altri, documenti che dimostrerebbero l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (sei sentenze e un decreto di perenzione in merito a ricorsi proposti dal produttore contro tutti gli atti di prelievo supplementare delle rispettive campagne lattiere). Inoltre GE ed AD hanno dedotto quanto segue.
8.1 Con riferimento alla cartella n. 30020150000007878000 in data 26 febbraio 2019, è stata notificata a Controparte l’intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000755 000 (cfr. all. 13, 14) impugnata dall’appellato innanzi al Tar Veneto, il cui ricorso è stato dichiarato irricevibile con sentenza n. 565/2019 (cfr. all. 15).
8.2 Con riferimento alla cartella n. 12220110018610168000 in data 29 gennaio 2019, è stata notificata al produttore l’intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000278 000 (cfr. all. 16 e 17) impugnata dal produttore innanzi al Tar Veneto, il cui ricorso è stato dichiarato irricevibile con sentenza n. 565/2019 (cfr. supra all. 15); inoltre, il Tar Lazio ha dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso la cartella stessa.
8.3 Inoltre, avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa sempre alla campagna 2004/05 il produttore non ha proposto impugnazione, nonostante la rituale comunicazione dell’imputazione di prelievo avvenuta con raccomandata n. 129331146835 del 26/07/2005; avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa sempre alla campagna 2005/06 il produttore non ha proposto impugnazione, nonostante la rituale comunicazione dell’imputazione di prelievo; avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa sempre alla campagna 2006/07 il produttore non ha proposto impugnazione, nonostante la rituale comunicazione dell’imputazione di prelievo avvenuta con raccomandata n. 133592793223 del 19/07/2007.
9. Ciò avrebbe comportato, per un verso, che avverso le intimazioni non si potrebbero di nuovo sollevare le medesime contestazioni (inclusa la notifica), ma solo i vizi propri, e, per un altro verso, che il produttore sarebbe decaduto da qualsiasi possibilità di muovere contestazioni sul merito, essendo preclusa, secondo il principio di non impugnabilità (se non per vizi propri) di un provvedimento successivo ad altro atto divenuto definitivo perché non impugnato.
10. Le appellanti hanno quindi argomentato l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini ai fini della decisione, comprovata del resto proprio dalla ordinanza istruttoria del Tar (alla quale è stata data parzialmente esecuzione da parte di AD), richiamando alcuni precedenti della Sezione che hanno affermato l’ammissibilità ed osservando che la richiesta istruttoria avrebbe potuto essere reiterata dal giudice di primo grado.
11. Il motivo è fondato, dovendo accogliere contestualmente l’istanza di ammissione di prove nuove per quanto riguarda i giudicati prodotti e in quanto in primo grado è stato parzialmente eseguito l’ordine istruttorio. Come già chiarito dalla Sezione, “ Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso, tenuto anche conto che la tipologia di contenzioso in esame spesso si caratterizza per l’impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno proposto avverso una differente annata casearia e che possono anche essere stati proposti da soggetti diversi dai ricorrenti, stante l’eventualità che sia il produttore che l’acquirente impugnino i relativi atti, non rendendo immediata la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il credito. Volendo tentare una esemplificazione, il contemperamento tra i principi innanzi delineati e la necessità di uniformare la realtà processuale a quella storica può portare a ritenere indispensabile e, quindi, ammissibile la produzione di uno specifico documento del quale la parte spieghi in modo preciso la sua incidenza sulla statuizione impugnata e la sua immediata attitudine a sovvertirla, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) che, nel rispetto del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, avrebbe dovuto essere svolta nel primo grado di giudizio. In tale prospettiva, possono ritenersi ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, in quanto tale statuizione giurisdizionale sia idonea, immediatamente e con efficacia di giudicato, ed escludere l’estinzione del debito, invece accertata con la sentenza impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. L’ammissibilità di un limitato numero di documenti può inoltre ritenersi possibile dove la parte abbia comunque svolto le proprie difese in primo grado producendo le relative prove a supporto (se del caso anche a seguito di un ordine istruttorio), ove la successiva produzione in appello non possa qualificarsi totalmente nuova, risolvendosi invece in una limitata attività di integrazione documentale, rispetto ad un costrutto probatorio sul quale si era già svolto il contraddittorio in primo grado (cfr. Cons. St. 5509/2014) e nel caso in cui la parte produca tardivamente i documenti tuttavia esponendo le ragioni specifiche non imputabili a sè che non hanno consentito la produzione della documentazione in primo grado, nonostante l’ordine istruttorio del giudice tali da persuadere il giudice di appello a esercitare i poteri officiosi ritenendoli giustificati ed al fine di evitare una palese ingiustizia dell’esito del processo ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025).
12. Nel caso oggetto del giudizio si chiede dunque l’acquisizione di documenti aventi ad oggetto sentenze che integrano un giudicato di merito che confermano il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie ricorrono le circostanze indicate da tale chiarimento della Sezione come legittimanti, in quanto si tratta di provvedimenti ed attività giurisdizionali. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito in quanto confliggerebbe coi precedenti giudicati e con i giudizi tutt’ora in corso (cui consegue l’effetto in termini interruttivi della prescrizione). Infatti risulta che: con sentenza n. 5347/2012 il Tar Lazio ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 1995/96 e 1996/97 (imputazione di prelievo ID 16933 riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Caseificio TT srl) e lo ha accolto limitatamente agli interessi (sentenza passata in giudicato in quanto non impugnata); con sentenza n. 5830/2013 (il Tar Lazio ha respinto il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 1997/98 (imputazione di prelievo ID 16939 riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Cooperativa Agricola Euganea scarl in liquidazione; imputazione di prelievo ID 16942 riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Latte Più s.r.l. in liquidazione; imputazione di prelievo ID 16945 riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Crovilat srl) e 1998/99 e lo ha accolto limitatamente agli interessi (sentenza passata in giudicato in quanto non impugnato); con sentenza n. 4499/2014 il Tar Lazio ha respinto il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2000/01 (sentenza passata in giudicato in quanto non impugnato); con sentenza n. 9712/2014 (il Tar Lazio ha respinto il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2001/02 (sentenza passata in giudicato in quanto non impugnato); con decreto n. 3034/2009 il Tar Veneto ha dichiarato perento il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2002/03; con sentenza n. 3094/2008 il Tar Veneto ha respinto il ricorso proposto dal produttore avverso intimazione di versamento del prelievo supplementare relativa alla campagna 2007/08 emessa dalla Struttura Periferica dell’AVEPA di Verona in data 13/06/2008 (sentenza passata in giudicato in quanto non impugnato); con sentenza n. 502/2011 il Tar Veneto ha respinto il ricorso proposto dal produttore avverso intimazione di versamento del prelievo supplementare relativa alla campagna 2007/08 emessa dalla Struttura Periferica dell’AVEPA di Verona in data 13/06/2008 (sentenza passata in giudicato in quanto non impugnato); con sentenza n. 12750/2023 il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna 2008/09, ma la pronuncia è oggetto di appello pendente presso questo Consiglio di Stato, il cui procedimento R.G. n. 1470/2024, risulta attualmente pendente.
13. Contenziosi complessi – tali da dar luogo ad una vera e propria mass litigation (che si ha in presenza di contenziosi analoghi su fasi diverse delle pretese progressivamente azionate dall’amministrazione e che sono non agevolmente ricostruibili) – a fronte dei quali non appare senza giustificazione la completa ricostruzione delle circostanze avvenuta solo in appello. La pendenza dei giudizi citati chiusi o in corso non prima di dieci anni calcolati a ritroso dal momento dell’adozione degli atti di riscossione oggetto di questo giudizio, esclude la prescrizione decennale della sorte capitale.
14. Per tutte le ragioni dianzi esposte l’appello va accolto
15. Sussistono giusti motivi, stante la complessità anche numerica del contenzioso in questione e per la mancata sostanziale difesa di prime cure, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO