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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2741 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ANDREOLI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
Avvocati GUIDETTI GIORGIO e GUIDETTI PAOLO
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente il 05/11/2024 e dalla convenuta il 29/10/2024
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modena in data 11/06/1967
e dalla loro unione è nato il figlio , da tempo maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
2. Con ricorso del 29/05/2024, ha chiesto la separazione dalla moglie, Parte_1
oltre ad altre statuizioni accessorie di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra le parti.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita concordando con la richiesta CP_1
di separazione, ma domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) “La casa coniugale, sita in Modena Via Claudio Galeno, compresa di garage, viene assegnata un uso alla moglie.
2) L'immobile ad uso abitativo siti in Modena, Via Monsignor della Valle 18 e relativa pertinenza vengono assegnati in uso al sig. Pt_1
3) I coniugi, in virtù di quanto stabilito ai punti 1) e 2), dichiarano di rinunciare
reciprocamente a far valere diritti abitativi e/o economici su detti immobili, fino
a quando risiederanno nei rispettivi immobili ad essi assegnati.
4) I coniugi sono economicamente indipendenti, percependo entrambi redditi da pensione e da canoni di locazione di immobili di loro proprietà.
Ciò nonostante il sig. verserà alla moglie la somma mensile di € 500,00 Pt_1
quale contributo al proprio mantenimento.
5) Inoltre il sig. verserà alla sig.ra ogni mese, l'ulteriore somma di € Pt_1 CP_1
250,00, quale “contributo spese utenze” della ex casa coniugale assegnata in uso alla moglie. Qualora per qualsiasi ragione la moglie decidesse di trasferirsi altrove, tale contributo non avrà più ragione d'essere e cesserà il relativo obbligo del sig. di provvedere al pagamento di tale importo. Pt_1
6) Ogni coniuge diventerà esclusivo proprietario dell'auto a sé già in uso.
7) Gli arredi della casa coniugale saranno divisi al 50% entro la data di udienza di comparizione delle parti, giù udienza presidenziale.
pagina 2 di 4 8) Ogni coniuge rimarrà proprietario esclusivo di ogni bene immobile, o mobile
(come investimenti in denaro) a sé intestato, mentre gli immobili cointestati rimarranno in comune, con suddivisione al 50% dei canoni di locazione.
9) Le spese legali e processuali sono integralmente compensate fra le parti, nel senso che ogni parte corrisponderà spese e compensi al proprio legale.
10) Le parti si autorizzano espressamente al reciproco rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto.
11) Per ogni altra questione qui non disciplinata, le parti si rimettono alle leggi vigenti e si impegnano a dirimere bonariamente, per quanto possibile, eventuali contrasti che dovessero insorgere, collaborando con lealtà, correttezza e buona fede.
12) Le parti chiedono che l'udienza di comparizione si svolga in forma cartolare, mediante note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza.”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a Parte_1
SOLIERA (MO) il 01/02/1945) e (nata a [...] il CP_1
22/08/1946) che hanno contratto matrimonio in data 11/06/1967 a MODENA, come risulta dall'atto n. 380, parte 2, serie A, anno 1967 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
pagina 3 di 4 3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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