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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10908/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 10908 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 617, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma alla via Savoia n. 33, presso lo studio Parte_1
degli avv. Rita Maria Simeone e Umberto Prete, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
E
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso le cartelle di Parte_1
pagamento n. 05320210001170465000 e n. 05320210000783509000, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per la violazione di norme del Codice della Strada, relative all'anno 2019. Più precisamente, l'opponente lamentava l'errata notifica delle cartelle di pagamento, avvenute a mezzo posta elettronica certificata, in quanto: 1) l'indirizzo del mittente, ossia l'ente della riscossione, non è riconducibile a taluno degli indirizzi presenti nei registri pubblici;
2) la notifica è stata eseguita dall'ente riscossore all'indirizzo di posta elettronica di cui l'opponente è titolare in qualità di professionista forense.
Seppur ritualmente evocate in giudizio, la e la non si Controparte_1 Controparte_2
costituivano, ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con nota depositata in data 17.04.2025 l'attore evidenziava che in data 16.09.2024 il Giudice di
Pace di Roma, con sentenza n. 9036/2024, r.g.n. 13768/2024 a seguito di riassunzione da parte dello scrivente, accoglieva la domanda di parte ricorrente annullando la cartella esattoriale 053 2021
0001170465 000;
2) in data 21.03.2025 il Giudice di Pace di con Sentenza n. 2825/2025, r.g.n. 52357/2023 a CP_2
seguito di riassunzione da parte dello scrivente, accoglieva la domanda di parte ricorrente annullando la cartella esattoriale n. 05320210000783509000. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Ciò posto, attesa la cessazione della materia del contendere, la fondatezza della domanda va vagliata per la regolamentazione delle spese di lite, da improntare al principio della soccombenza virtuale.
Orbene, l'opposizione non va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si precisa che il presente procedimento ha ad oggetto la regolarità della notifica delle menzionate cartelle esattoriali, dunque, si lamentano meri vizi formali del procedimento esecutivo. Non vi è dubbio, quindi, che si tratti di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avente ad oggetto le due cartelle esattoriali.
Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio generale secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. In considerazione di quanto esposto, la Corte di Cassazione sostiene che l'unico legittimato passivo necessario nei giudizi di opposizione è l' al più, è possibile Controparte_3 chiamare in giudizio l'ente creditore laddove vengano in evidenza questioni concernenti l'esistenza del diritto di credito o, comunque, questioni che non siano esclusivamente attinenti alla regolarità degli atti esecutivi.
L'ente creditore, ad esempio, è legittimato passivo ove vengano in evidenza le c.d. opposizioni recuperatorie, queste sono tali ove l'opposizione abbia ad oggetto “una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”, le quali vanno proposte “ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c.” (Cass., Sez. Un. Sent. del 22.09.2017, n. 22080). Tali opposizioni, anche se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato ed hanno la funzione di recuperare una distinta tutela che esula dalla procedura esecutiva, dato che con l'azione si contesta l'esistenza e validità della sanzione stessa.
Al contrario, in caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo non sussiste alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore e l'unico legittimato passivo, per tali opposizioni, è l'agente della riscossione.
Ciò implica che l'opponente è, sin dall'origine, tenuto ad evocare in giudizio l'
[...]
conseguentemente, ove l'attore non attenda a tale onere, non è possibile alcun Controparte_3 ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. Tale disposizione stabilisce che l'integrazione del contraddittorio è ammessa solo ove “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”, ossia se, a fronte di più litisconsorti necessari, almeno uno di essi sia stato regolarmente citato e sia, dunque, necessario integrare il contraddittorio con gli altri litisconsorti necessari. Laddove, invece, vi è un unico legittimato passivo, al giudice non resterà altro che prendere atto dell'inammissibilità della domanda proposta per la mancata istaurazione del contraddittorio (Cass. Sez. III Ord. 12.02.2024, n. 3870).
Nel caso oggetto del presente giudizio, come inizialmente evidenziato, è sottoposto al vaglio di questo giudice una questione concernente la correttezza formale degli atti dell'esecuzione. Ne consegue che l'unico legittimato passivo del giudizio è l' Controparte_3
Accertato il difetto di contraddittorio con l' , deve necessariamente essere Controparte_4 dichiarata l'inammissibilità del presente giudizio. In considerazione delle predette ragioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, sia pure in modo virtuale.
Nessuna statuizione sulle spese di lite si impone data la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10908/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- dichiara la contumacia della Controparte_2
-dichiara cessata la materia del contendere;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, il 21.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 10908 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 617, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma alla via Savoia n. 33, presso lo studio Parte_1
degli avv. Rita Maria Simeone e Umberto Prete, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
E
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso le cartelle di Parte_1
pagamento n. 05320210001170465000 e n. 05320210000783509000, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per la violazione di norme del Codice della Strada, relative all'anno 2019. Più precisamente, l'opponente lamentava l'errata notifica delle cartelle di pagamento, avvenute a mezzo posta elettronica certificata, in quanto: 1) l'indirizzo del mittente, ossia l'ente della riscossione, non è riconducibile a taluno degli indirizzi presenti nei registri pubblici;
2) la notifica è stata eseguita dall'ente riscossore all'indirizzo di posta elettronica di cui l'opponente è titolare in qualità di professionista forense.
Seppur ritualmente evocate in giudizio, la e la non si Controparte_1 Controparte_2
costituivano, ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con nota depositata in data 17.04.2025 l'attore evidenziava che in data 16.09.2024 il Giudice di
Pace di Roma, con sentenza n. 9036/2024, r.g.n. 13768/2024 a seguito di riassunzione da parte dello scrivente, accoglieva la domanda di parte ricorrente annullando la cartella esattoriale 053 2021
0001170465 000;
2) in data 21.03.2025 il Giudice di Pace di con Sentenza n. 2825/2025, r.g.n. 52357/2023 a CP_2
seguito di riassunzione da parte dello scrivente, accoglieva la domanda di parte ricorrente annullando la cartella esattoriale n. 05320210000783509000. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Ciò posto, attesa la cessazione della materia del contendere, la fondatezza della domanda va vagliata per la regolamentazione delle spese di lite, da improntare al principio della soccombenza virtuale.
Orbene, l'opposizione non va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si precisa che il presente procedimento ha ad oggetto la regolarità della notifica delle menzionate cartelle esattoriali, dunque, si lamentano meri vizi formali del procedimento esecutivo. Non vi è dubbio, quindi, che si tratti di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avente ad oggetto le due cartelle esattoriali.
Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio generale secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. In considerazione di quanto esposto, la Corte di Cassazione sostiene che l'unico legittimato passivo necessario nei giudizi di opposizione è l' al più, è possibile Controparte_3 chiamare in giudizio l'ente creditore laddove vengano in evidenza questioni concernenti l'esistenza del diritto di credito o, comunque, questioni che non siano esclusivamente attinenti alla regolarità degli atti esecutivi.
L'ente creditore, ad esempio, è legittimato passivo ove vengano in evidenza le c.d. opposizioni recuperatorie, queste sono tali ove l'opposizione abbia ad oggetto “una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”, le quali vanno proposte “ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c.” (Cass., Sez. Un. Sent. del 22.09.2017, n. 22080). Tali opposizioni, anche se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato ed hanno la funzione di recuperare una distinta tutela che esula dalla procedura esecutiva, dato che con l'azione si contesta l'esistenza e validità della sanzione stessa.
Al contrario, in caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo non sussiste alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore e l'unico legittimato passivo, per tali opposizioni, è l'agente della riscossione.
Ciò implica che l'opponente è, sin dall'origine, tenuto ad evocare in giudizio l'
[...]
conseguentemente, ove l'attore non attenda a tale onere, non è possibile alcun Controparte_3 ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. Tale disposizione stabilisce che l'integrazione del contraddittorio è ammessa solo ove “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”, ossia se, a fronte di più litisconsorti necessari, almeno uno di essi sia stato regolarmente citato e sia, dunque, necessario integrare il contraddittorio con gli altri litisconsorti necessari. Laddove, invece, vi è un unico legittimato passivo, al giudice non resterà altro che prendere atto dell'inammissibilità della domanda proposta per la mancata istaurazione del contraddittorio (Cass. Sez. III Ord. 12.02.2024, n. 3870).
Nel caso oggetto del presente giudizio, come inizialmente evidenziato, è sottoposto al vaglio di questo giudice una questione concernente la correttezza formale degli atti dell'esecuzione. Ne consegue che l'unico legittimato passivo del giudizio è l' Controparte_3
Accertato il difetto di contraddittorio con l' , deve necessariamente essere Controparte_4 dichiarata l'inammissibilità del presente giudizio. In considerazione delle predette ragioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, sia pure in modo virtuale.
Nessuna statuizione sulle spese di lite si impone data la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10908/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- dichiara la contumacia della Controparte_2
-dichiara cessata la materia del contendere;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, il 21.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo