Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 29394/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 29394 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 3.03.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guglielmo Esposito (CF:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al V.le C.F._2
Campi Flegrei n. 28
APPELLANTE
E
P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Piscitelli
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta (CE), alla C.F._3
Via Fulvio Renella 88
APPELLATA
NONCHÉ
pagina 1 di 12
Giarrusso n. 20 – 80010 Quarto (Na)
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte appellante ha così concluso: “In data 19 dicembre 2023 innanzi al Giudice Di Clemente Roberta veniva trattata la 1° udienza del giudizio di Appello avverso la sentenza n.16519/2022 del
Giudice di Pace di Napoli, Sezione VI, Giudice Dr. Luigi Manzi, emessa in data
06/05/2022 e pubblicata in cancelleria in data 09/05/2022. 2) In tale data il giudizio veniva rinviata all'udienza del 26 marzo 2024 per la ricostruzione delle produzioni di cause delle parti costituite nel giudizio di 1° grado. 3) In tale data il giudice adito rinviava all'udienza del 3 marzo 2025 per le precisazioni delle conclusioni. 4) Per tale udienza veniva disposto lo svolgimento mediante il deposito di note contente le sole istante e conclusioni. Tutto ciò premesso, l'appellante come sopra difeso e domiciliato, reitera le richieste già contenute nell'Appello introduttivo e si riporta alle conclusioni ivi rassegnate che si abbiano qui per riportate e trascritte, reiterando altresì a tal proposito la precisazione alle dette conclusioni già formalizzata nel verbale del 19 dicembre 2023 ed ovvero “In riferimento alle conclusioni dell'atto di appello di cui al capo 2, si precisa preliminarmente che anche le spese tutte della ctu del giudizio di primo grado dovranno essere poste a carico delle parti appellate tra loro in solido, pertanto laddove si legge "oltre al pagamento della restante quota di 1/2 del compenso del ctu" deve essere inteso "oltre a porre le spese tutte del ctu a carico delle parti appellate in solido tra loro". Si chiede pertanto assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ai sensi dell'art.190 c.p.c.”.
Parte appellata, invece, ha così concluso: “In ottemperanza al provvedimento reso in data 26 MARZO 2024, con le presenti note per la trattazione scritta dell'udienza, il procuratore dell'appellata , avv. Lucia Piscitelli, si riporta Controparte_3
pagina 2 di 12 integralmente alla comparsa di costituzione e risposta e ne chiede l'accoglimento.
Conclude come da conclusioni della memoria difensiva e chiede assegnarsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Va, altresì, premesso che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che, tuttavia, esaminati gli atti, atteso che le circostanze da porre alla base della odierna decisione sono rappresentate in modo pacifico dalle parti in lite, le quali peraltro hanno provveduto a depositare la documentazione relativa al fascicolo d'ufficio in loro possesso, può procedersi ugualmente alla decisione della causa.
Tale decisione è in linea con l'orientamento della Suprema Corte secondo la quale l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del Giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione solo ove si adduca che il Giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili
“aliunde”, e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza
n. 27691 del 21.11.2017; Cass. sez.
6-Ordinanza 10164 del 30.03.2022; Cass. Sez. 3-
Ordinanza 10202 del 17.04.2023).
Tanto premesso, va evidenziato che con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
ha citato in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli, la
[...] Controparte_1
e per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2
occorsi al veicolo di sua proprietà (autoveicolo Audi tg. DC387LA) in occasione del sinistro verificatosi il 16.12.2015 in Napoli, alla via Giorgio Arcoleo, ed ascrivibile pagina 3 di 12 all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro tg. PN261256; danni quantificati in € 4.270,01.
In primo grado si è costituita esclusivamente la compagnia assicurativa Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
[...]
È rimasto, invece, contumace . Controparte_2
Raccolta la prova testimoniale ed espletata una ctu tecnica sul veicolo, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 16519/2022, ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento di € 748,68 oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di Napoli, l'originario istante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la Compagnia di Assicurazione la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, concludendo, quindi, per il rigetto della proposta impugnazione.
Sebbene regolarmente e tempestivamente citato, non si è costituito in Controparte_2
giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
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Va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello in quanto parte appellante ha notificato l'atto di appello in data 6.12.2022 e, dunque, risulta rispettato il termine di sei mesi (contemplato dall'art. 327 c.p.c. novellato) dalla data di pubblicazione della sentenza (9.5.2022) non notificata alla predetta parte.
Quanto all'eccepita inammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434,
436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del
2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
pagina 4 di 12 In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass.
Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente la parte della motivazione della sentenza censurata e le ragioni della doglianza anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante pagina 5 di 12 addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Tanto premesso va evidenziato che parte appellante, con un unico motivo di gravame, ha denunciato l'erronea valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2054
c.c. da parte del primo giudice, censurando il punto della motivazione inerente alla valutazione delle risultanze della CTU tecnica espletata atti ed ha chiesto, quindi, una nuova e diversa valutazione del merito e del materiale istruttorio.
In particolare secondo le deduzioni di parte appellante, il giudice di primo grado, alla luce del contenuto preciso e circostanziato della deposizione resa dall'unico teste escusso ( ) e delle risultanze della ctu tecnica espletata in corso di causa, Testimone_1
avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, co. 2,
c.c. ed accogliere in toto la domanda.
La difesa di parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, avendo il giudice di prime cure correttamente riconosciuto un concorso paritario nella causazione dell'evento in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, con relativi riflessi in tema di quantum (risarcimento, costi di CTU e spese legali).
Orbene, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e che, pertanto, vada rigettato.
Preliminarmente, va chiarita l'esatta qualificazione giuridica della domanda proposta in primo grado da parte attrice. Invero, secondo il pacifico orientamento della Suprema
Corte: “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla a fronte della domanda risarcitoria del Pt_2
congiunto, nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di
pagina 6 di 12 manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato, concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui era destinato).” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32932 del 17/12/2024) e “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che al giudice d'appello fosse precluso respingere la domanda risarcitoria per responsabilità professionale di un avvocato per ragioni diverse, nella specie la carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta asseritamente negligente del difensore, da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure attinenti all'insussistenza dell'inadempimento dedotto).” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6533 del
12/03/2024).
Orbene, nel caso di specie la domanda va correttamente inquadrata nell'ambito dell'azione diretta del danneggiato ex art. 144 cod. ass., come dimostra il fatto che l'attore ha agìto in giudizio per ottenere la condanna in solido del responsabile civile e della Compagnia assicurativa. In particolare, il comma 1 della disposizione citata afferma: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”. L'azione diretta, in pagina 7 di 12 relazione al contenuto, presenta il medesimo onere della prova previsto dall'art. 2054
c.c. a carico del danneggiato.
Nel caso di specie, nonostante l'inesatta qualificazione giuridica effettuata dal giudice di prime cure, la decisione appare corretta ed esente da vizi logico-giuridici.
In primo luogo, va affermato che parte attrice ha dato prova, come attestato anche dal giudice di pace, della verificazione del sinistro e del coinvolgimento nello stesso del veicolo tg. PN261256 di proprietà, all'epoca del fatto, di . Per tale Controparte_2
ragione, considerata anche l'assenza di un'impugnazione specifica proposta da parte appellata in relazione a tale punto della decisione di prime cure (su cui, dunque, si è formato il giudicato), non può essere valutata l'eccezione formulata dalla compagnia assicurativa volta al disconoscimento del sinistro e fondata sulla denuncia di Persona_1
(peraltro, non presente agli atti del presente giudizio).
[...]
Tuttavia, l'affermazione dell'esistenza del sinistro non esonera il giudice dal dover valutare, oltre alla condotta tenuta dal danneggiante, anche la condotta del danneggiato
(art. 1227, co. 1, c.c. applicabile anche in relazione alle ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2056 c.c.).
Invero, come ha sovente affermato la Suprema Corte: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel
pagina 8 di 12 mezzo di una carreggiata su strada non illuminata)” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 842 del 17 gennaio 2020).
Nel caso di specie, infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
l'appellante non ha dimostrato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada, soprattutto per quel che attiene al mantenimento della distanza di sicurezza ex art. 149 cod. della strada. A tanto la scrivente perviene sulla base di tutto il materiale probatorio raccolto nell'ambito del giudizio di primo grado e depositato in giudizio dalle parti. Invero, da un'attenta analisi delle fotografie depositate in atti da parte attrice è agevole desumere il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte di quest'ultima e, di conseguenza, l'incidenza causale di tale comportamento sulla verificazione del danno-evento ex art. 1227 c.c. Il mancato rispetto della distanza di sicurezza, in particolare, emerge, in primis, dalla collocazione dei danni subiti dalla vettura di parte appellante (cfr. fotografie allegate alla produzione di parte appellante), presenti nella parte anteriore dell'autovettura compresi il parabrezza ed il tetto. A parere di chi scrive, tale ubicazione dei danni induce a ritenere non rispettata la distanza di sicurezza da parte dell'appellante. In secondo luogo, anche la foto depositata in atti e recante il numero di targa del veicolo di proprietà del , utilizzata dall'appellante CP_2
per provare la legittimazione passiva dello stesso, conferma tale ricostruzione dei fatti.
Invero, la fotografia appare scattata da una posizione estremamente prossima rispetto al veicolo del , che precedeva nella marcia il veicolo attoreo. A ciò si aggiunga che, CP_2
dalla stessa fotografia e dalle dichiarazioni del teste escusso, emerge come la strada fosse trafficata e le autovetture fossero incolonnate a causa del traffico;
il che certamente indizia nel senso del mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Risulta, altresì, priva di pregio giuridico l'argomentazione sviluppata da parte appellante in relazione al mancato esame, da parte del giudice di prime cure, degli esiti della ctu tecnica espletata. Ed invero non ignora la scrivente che, secondo l'orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte, allorquando non abbia le cognizioni tecnico- scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in pagina 9 di 12 esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, il giudice deve fare ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova ( cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548;
Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass.,
19/1/2006, n. 1020 ), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico scientifiche e logiche ( cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792;
Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020 ). Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr.
Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747 e, più di recente, Cass.Sez.2, sent.
n. 36638 del 25.11.2021).
Facendo applicazione dei principi esposti al caso in esame, la scrivente ritiene che il
Giudice di Pace non si sia discostato dagli esiti della ctu atteso che: 1) in primo luogo,
l'ausiliario del giudice non ha avuto la possibilità di verificare la compatibilità dei danni
(avendo nelle more del giudizio l'appellante alienato a terzi l'autovettura); 2) il CTU, in risposta alle controdeduzioni del perito di parte convenuta che pure Controparte_1
aveva eccepito il mancato rispetto della distanza di sicurezza, si è limitato ad esprimere una sorta di petizione di principio (“In risposta alla suddetta contestazione formulata dal consulente di parte convenuta, si fa presente che la stessa risulta infondata in quanto anche a distanza di alcuni metri, la caduta di materiale può causare danneggiamenti ai veicoli che provengono da tergo” ed ancora “In risposta a tale contestazione, si fa presente che l'equazione svolta dal consulente non tiene Per_2
conto della velocità di crociera dell'autocarro convenuto, poiché all'aumentare della velocità aumenta il lancio balistico della caduta del materiale”), priva di reali pagina 10 di 12 valutazioni tecnico-scientifiche e di riferimenti al caso concreto e per questo non dirimente nel caso di specie.
Per tutti questi motivi, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio, in ragione della soccombenza vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della Controparte_1
Le spese della presente controversia si liquidano, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento fino a € 1.100,00) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Nei rapporti tra parte appellante e l'appellato contumace, l'esito del giudizio impone la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite.
La condanna ex art. 96 c.p.c.
Parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. in quanto avrebbe agito con il presente grado di giudizio nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Orbene, ai fini della valutazione della domanda ex art. 96 c.p.c. va ricordato che, secondo i Giudici di legittimità “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass., Sez.
II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che: “In materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o
pagina 11 di 12 della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che non vi siano i presupposti per condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c., poiché non è stata fornita alcuna prova di un comportamento negligente o doloso della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza Parte_1
sostenute, nel presente giudizio, dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.; spese liquidate in complessivi € 662,00 per compensi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge;
dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio nei confronti dell'appellato contumace.
Così deciso in Napoli il 7.06.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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