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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1583/2023 R.G., avente ad oggetto: “crediti di lavoro”
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Simona Alfarone;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Natale Previti;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.3.2023 il ricorrente, premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di , con la qualifica di Controparte_2
Collaboratore Amministrativo, Cat. B6, esponeva che nell'arco temporale compreso tra giugno e dicembre dell'anno 2018, aveva svolto lavoro straordinario diurno per complessive 62 ore e lavoro straordinario festivo e/o notturno per complessive 50 ore, giusta autorizzazione preventiva rilasciata dal dirigente Comandante del Corpo di Polizia.
Invocando l'art.5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2023 e l'art. 38 CCNL 2000, assumeva di essere creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di € 1.702,00 (€
1 850,00 diurno + 775,00 festivo/notturno + € 77,00 indennità mancato riposo ex art. 24
CCNL 14.09.2000) a titolo di emolumenti derivanti da lavoro straordinario e indennità di mancato riposo non corrisposti. Chiedeva pertanto che la Controparte_2 venisse condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 1.702,00, a titolo di lavoro straordinario e indennità di mancato riposo non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 8.11.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree. Controparte_2
Richiamava la disciplina generale sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed evidenziava che la contrattazione collettiva di settore (art. 14 CCNL “Comparto Regioni e
Autonomie Locali” dell'1.4.1999, l'art. 31 CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.1995,
l'art. 38 CCNL Integrativo del 14.9.2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali) prevedesse stringenti presupposti e limiti perché la prestazione di lavoro straordinario potesse ritenersi legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento. Rilevava, in particolare, che occorresse un'autorizzazione espressa e congruamente motivata del dirigente responsabile dell'Ufficio e che l'atto dispositivo trovasse la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, potendosi derogare a tali presupposti solo in caso di operazioni elettorali e calamità nazionali. Affermava che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse provato l'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria, e della copertura finanziaria, essendo stato il budget a disposizione per il lavoro straordinario 2018 interamente esaurito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Sostituita l'udienza del 6.2.2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
4.- Deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante la rinunzia all'azione di parte resistente, esternata nelle note del 5 febbraio 2025, e giustificata dal nuovo orientamento della Suprema Corte sulle questioni oggetto di causa di cui alla sentenza 27878/2023.
Come affermato dalla Suprema Corte infatti, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un
2 rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass. 18255/2004, 23749/2011, 33761/2019).
5.- Le spese vanno quindi poste a carico della , e liquidate in Controparte_2
dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi stante la serialità delle questioni e la durata infra triennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese nei confronti del ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese di contributo unificato ed € 1.313,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1583/2023 R.G., avente ad oggetto: “crediti di lavoro”
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Simona Alfarone;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Natale Previti;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.3.2023 il ricorrente, premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di , con la qualifica di Controparte_2
Collaboratore Amministrativo, Cat. B6, esponeva che nell'arco temporale compreso tra giugno e dicembre dell'anno 2018, aveva svolto lavoro straordinario diurno per complessive 62 ore e lavoro straordinario festivo e/o notturno per complessive 50 ore, giusta autorizzazione preventiva rilasciata dal dirigente Comandante del Corpo di Polizia.
Invocando l'art.5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2023 e l'art. 38 CCNL 2000, assumeva di essere creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di € 1.702,00 (€
1 850,00 diurno + 775,00 festivo/notturno + € 77,00 indennità mancato riposo ex art. 24
CCNL 14.09.2000) a titolo di emolumenti derivanti da lavoro straordinario e indennità di mancato riposo non corrisposti. Chiedeva pertanto che la Controparte_2 venisse condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 1.702,00, a titolo di lavoro straordinario e indennità di mancato riposo non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 8.11.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree. Controparte_2
Richiamava la disciplina generale sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed evidenziava che la contrattazione collettiva di settore (art. 14 CCNL “Comparto Regioni e
Autonomie Locali” dell'1.4.1999, l'art. 31 CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.1995,
l'art. 38 CCNL Integrativo del 14.9.2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali) prevedesse stringenti presupposti e limiti perché la prestazione di lavoro straordinario potesse ritenersi legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento. Rilevava, in particolare, che occorresse un'autorizzazione espressa e congruamente motivata del dirigente responsabile dell'Ufficio e che l'atto dispositivo trovasse la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, potendosi derogare a tali presupposti solo in caso di operazioni elettorali e calamità nazionali. Affermava che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse provato l'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria, e della copertura finanziaria, essendo stato il budget a disposizione per il lavoro straordinario 2018 interamente esaurito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Sostituita l'udienza del 6.2.2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
4.- Deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante la rinunzia all'azione di parte resistente, esternata nelle note del 5 febbraio 2025, e giustificata dal nuovo orientamento della Suprema Corte sulle questioni oggetto di causa di cui alla sentenza 27878/2023.
Come affermato dalla Suprema Corte infatti, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un
2 rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass. 18255/2004, 23749/2011, 33761/2019).
5.- Le spese vanno quindi poste a carico della , e liquidate in Controparte_2
dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi stante la serialità delle questioni e la durata infra triennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese nei confronti del ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese di contributo unificato ed € 1.313,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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