Articolo 1 della Legge 1 marzo 1965, n. 118
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28 marzo 1965
Art. 1. Articolo unico.

Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964 fino a tutto il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120 , non convertito in legge, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 1964, n. 279.

Entrata in vigore il 28 marzo 1965