Art. 1. Articolo unico.
Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964 fino a tutto il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120 , non convertito in legge, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 1964, n. 279.
Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964 fino a tutto il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120 , non convertito in legge, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 1964, n. 279.