Sentenza 6 giugno 2003
Massime • 6
Il ricorrente per cassazione che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa per il principio c.d. di autosufficienza del ricorso per cassazione, svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche : in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.
Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, in quanto la manifestazione volitiva dell'impugnante, volta ad ottenere la riforma della sentenza, deve essere sempre supportata da argomentazioni idonee a contrastare la motivazione di detta sentenza.
La domanda con la quale l'attore ( eventualmente in via riconvenzionale, rispetto alla domanda di controparte volta all'accertamento di un rapporto di affitto inter partes) chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Ispettorato provinciale agrario, previsto dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982 come condizione di procedibilità per tali controversie.
Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.( Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la pronuncia di merito che aveva motivato l'esistenza della malafede in capo ai soccombenti fondandosi sul rilievo che essi avevano invocato l'esistenza di un contratto di affitto tra le parti nonostante che sulla questione fossero in precedenza intervenute ben tre decisioni giurisprudenziali che li vedevano soccombenti).
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte definitivamente soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2003, n. 9060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9060 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'NI DO, D'NI DO, D'NI RO, D'NI AN, D'NI AU, D'NI MM, D'NI AE, VI IG in proprio e per la figlia minore D'NI NT, elettivamente domiciliati in Roma, via Romeo Romei n. 19, presso l'avv. Bruno Riitano, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA LF, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 128, presso l'avv. Mauro Padroni, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3595/98 del 4 dicembre 1998 - 1 marzo 1999 (R. G. 3659/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. B. Riitano per i ricorrenti e l'avv. M. Padroni per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi in data 30 luglio 1985 e 9 marzo 1989, che hanno dato luogo a due giudizi di identico contenuto successivamente riuniti, D'NI MM, D'NI DO, D'NI AN, D'NI DO, D'NI RO, D'NI AU nonché VI IG in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori D'NI AE e NT, chiedevano che il tribunale di Roma, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con LA LF accertasse l'esistenza, tra essi istanti e il LA, di un contratto di affitto agrario con scadenza al 10 novembre 1997 avente a oggetto due fondi di proprietà del convenuto e da questi acquistati il 16 ottobre 1978 e il 28 luglio 1979 da D'NI GI. Costituitosi in causa in entrambi i giudizi il LA resisteva alla avversa domanda, deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto, con condanna delle controparti al rilascio dei fondi, detenuti senza titolo, e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza n. 4900 del 1991 ha rigettato la domanda attrice, accogliendo quella riconvenzionale e condannando gli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., danni liquidati in lire 10 milioni.
Gravata tale pronunzia dei soccombenti, nella resistenza del LA che contestava la fondatezza della avversa impugnazione, chiedendone il rigetto, la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza n. 278 del 1994 rigettava l'appello perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Cassata tale ultima pronunzia da questa Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 3584 del 1997 recte: 29 aprile 1997, n. 2904, che riteneva - per
contro
- la tempestività della impugnazione, per non essere stata notificata la sentenza di primo grado, la causa è stata riassunta innanzi al giudice di rinvio, individuato nella stessa sezione specializzata agraria della la corte di appello di Roma.
Quest'ultima con sentenza 4 dicembre 1998 - 1 marzo 1999 ha rigettato l'appello.
Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso, con atto 25 febbraio 2000 D'NI DO, D'NI DO, D'NI RO, D'NI AN, D'NI AU, D'NI MM, D'NI AE e VI IG, sia in proprio che quale esercente la potestà sulla figlia minora D'NI NT, affidato a sei motivi. Resiste, con controricorso LA LF.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva la Corte che nessuna statuizione risulta adottata, in sede di merito, nei confronti di D'NI GI - estranea alla presente controversia volta ad accertare l'esistenza, o meno, di un rapporto di affitto agrario tra gli attuali ricorrenti e LA LF e ai relativi provvedimenti consequenziali al riferito accertamento e che, ancora, i ricorrenti - con la proposta impugnazione - in alcun" censurano tale aspetto della controversia, ne' svolgono domande di sorta nei confronti della D'NI.
È palese, pertanto, atteso che non sussiste nei suoi confronti una ipotesi di litisconsorzio necessario per motivi sostanziali (e che la sentenza in questa sede gravata è stata resa il 4 dicembre 1998 - 1 marzo 1999, per cui è coperta da giudicato per le parti non censurate espressamente dai ricorrenti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 332 c.p.c.) che è irrilevante che il ricorso per cassazione non risulti notificato alla predetta D'NI la quale, quindi, deve ritenersi, a ogni effetto, non parte del presente giudizio di legittimità.
2. Nel rigettare la eccezione di parte D'NI la quale deduceva, tra l'altro, che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti di altri componenti la famiglia coltivatrice D'NI, i giudici del merito hanno osservato:
- la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio, non può limitarsi a indicare le persone che devono partecipare al giudizio, ma anche provarne l'esistenza e dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa;
- non sussistendo un unico rapporto giuridico inscindibilmente comune, non sono litisconsorti necessari ne' eventuali altri titolari del rapporto di affitto agrario di cui viene giudizialmente domandato l'accertamento, ne' altri eventuali detentori nei cui confronti viene domandata la restituzione del fondo.
3. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 48, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (e) degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c." i ricorrenti ribadiscono che il giudizio doveva svolgersi (sin dal primo grado) nei confronti di "tutti i componenti la famiglia coltivatrice che, essendo contitolari del rapporto di affitto di cui è causa, dovevano necessariamente essere parti processuali nel giudizio". La circostanza che alcuni membri della famiglia coltivatrice - concludono i ricorrenti - non abbiano partecipato al giudizio vizia la sentenza di nullità, che impone che la sua cassazione in quanto viola i diritti dei singoli, autonomi, titolari del rapporto".
4. La censura è manifestamente infondata.
Recita l'art. 48, comma 1, l. 3 maggio 1982 n. 203, che "in presenza di impresa familiare coltivatrice il rapporto di affitto ... intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richieda, da uno dei suoi familiari".
In altri termini, per effetto della disposizione in esame il contratto di affitto (nonché gli altri contratti agrari indicati dalla norma positiva) - a prescindere dalle diverse indicazioni formali - intercorrono direttamente tra il concedente o i concedenti (da una parte) e la famiglia coltivatrice, cioè i singoli membri di questa (dall'altra).
Ciò non può che significare, pertanto, che tutti i membri della famiglia coltivatrice sono "coaffittuari" del fondo. Precisato quanto precede si osserva che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice al riguardo è fermissima, da lustri, nell'affermare che nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente ai sensi dell'art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203 e nella specie è pacifico che tale nomina non ha mai avuto luogo, le disposizioni degli art. 2266 e 2257 c.c. in materia di società semplice.
Deriva da quanto precede, che ciascuno dei suoi componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente la famiglia stessa.
Con l'ulteriore conseguenza, da un lato, che al fine della cessazione del contratto, alla sua scadenza, è sufficiente che la disdetta di cui all'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, sia inviato a uno solo dei membri dell'impresa, dall'altro, che la mancata convocazione di uno dei suoi componenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell'art. 46 della stessa legge non comporta alcun vizio procedurale (cfr., in tale senso, ad esempio, Cass. 11 gennaio 2000, n. 186, nonché Cass. 14 aprile 2000, n. 4859: la condizione di procedibilità di una controversia agraria, costituita dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'IPA, sussiste anche se esso è effettuato nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice perché, come per la società semplice, in mancanza della nomina di un rappresentante, ciascun partecipante ne ha l'amministrazione disgiuntiva ed a tal fine, non è necessario che il partecipante alla famiglia colonica sia stato convocato espressamente in tale qualità. Sempre in questa ottica, altresì, tra le tantissime, Cass. 18 febbraio 2000, n. 1872 e Cass. 1 dicembre 1997, n. 12149). Sempre al riguardo, in applicazione dei riferiti principi si è affermato, in molteplici occasioni, che in caso di contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, la quale ha la struttura della società semplice, la domanda giudiziale relativa a rapporti che rientrano nell'oggetto sociale può essere proposta nei confronti di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri. Deriva da quanto precede, pertanto, che la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, ne' intervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli art. 344 e 404 c.p.c., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, ne' in quella di litisconsorte necessario pretermesso (Cass. 25 maggio 1999 n. 5071. Sempre nel senso che in materia trova applicazione la regola della rappresentanza disgiunta da parte di ciascun membro della famiglia stessa con l'ulteriore conseguenza che come ciascun componente è legittimato ad agire giudizialmente per la tutela dei diritti facenti capo ad un'impresa, così è legittimato passivamente a resistere in giudizio alle pretese fatte valere contro questa senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri familiari, tra le tantissime: Cass. 6 giugno 2002, n. 8218 ; Cass. 1 agosto 2001 n. 10487; Cass. 21 gennaio 2000, n. 186). Atteso quanto precede, non controverso che nella specie i giudici del merito hanno fatto applicazione del ricordato, assolutamente incontroverso, principio di diritto, è palese - come anticipato - la infondatezza del primo motivo di ricorso.
5. I giudici del merito sono pervenuti alla conclusione che alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, non fosse in corso, tra le parti, alcun rapporto di affittanza agraria sulla base dei seguenti rilievi:
- è rimasto accertato con sentenza passata in cosa giudicata intervenuta tra le stesse parti nell'ambito di un diverso giudizio che la transazione giudiziale 16 dicembre 1978 (tra l'originaria concedente D'NI GI e gli affittuari D'NI) non è affatto simulata, ma è stata effettivamente voluta e ha riguardato la cessazione dell'affitto riguardo a tutti i fondi condotti dai D'NI;
- la cessazione del rapporto di affitto - relativamente a tutti i fondi - è stata già oggetto di una scrittura privata, in data 17 luglio 1978;
- il rapporto tra le parti, successivamente alla detta data, si è protratto esclusivamente de facto e non de iure, e non è pertanto applicabile la disposizione di cui all'art. 53, l. 3 maggio 1982, n. 203, con conseguente cessazione del rapporto stesso ad una delle date indicate nell'art. 2 della stessa legge n. 203 del 1982, ancorché i D'NI siano rimasti, in pratica, nel godimento del fondo.
6. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano tale parte della sentenza impugnata, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 53, 56, l. 3 maggio 1982, n. 203, violazione degli artt. 1362, 1366, 1414 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., omessa motivazione".
Si osserva, in buona sostanza, che occorre distinguere la conduzione, da parte di essi concludenti, del fondo venduto con l'atto del 16 ottobre 1978 (anteriormente alla transazione del 18 dicembre 1978), rispetto a quella del diverso fondo oggetto di vendita con atto del 28 luglio 1979.
Quanto al primo si evidenzia che alla data del 16 dicembre 1978 la D'NI non era più proprietaria del fondo e pertanto, non poteva disporre del fondo stesso e, in particolare, del contratto di affitto.
Ne deriva, concludono i ricorrenti, che il contratto di affitto, per questa porzione di fondo (di Ha 25) è continuato in regime di proroga legale con il LA dal 16 ottobre 1978 sino al 1 novembre 1997, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203. 7. Il motivo è manifestamente infondato.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
7.1. In primo luogo si osserva che i giudici del merito hanno, in linea di fatto, accertato - e tale proposizione non risulta in alcun modo contrastata dai ricorrenti - che il rapporto di affitto - anche quanto alla porzione oggetto di vendita con contratto 16 ottobre 1978 - era già cessato in forza della scrittura privata 17 luglio 1978.
È palese, pertanto, l'irrilevanza - al fine del decidere e di pervenire ad una conclusione della lite diversa da quella fatta propria dai giudici del merito - che alla data del 16 dicembre 1978 la D'NI non fosse più proprietaria del fondo, non essendo controverso che lo era alla data del 17 luglio 1978, cioè all'epoca in cui le parti (concedente e affittuari) hanno convenuto la cessazione del rapporto.
7.2. Anche a prescindere da quanto precede l'assunto dei ricorrenti è, comunque, manifestamente infondato sotto altro, concorrente, profilo.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 111, comma 1, c.p.c. (da cui prescinde totalmente la difesa dei ricorrenti) "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie". Certo quanto sopra e non controverso che la conciliazione giudiziale del 16 dicembre 1978 è intervenuta tra la D'NI e i D'NI nell'ambito di una controversia instaurata anteriormente, allorché cioè la D'NI non aveva ancora ceduto parte del proprio fondo al LA, è palese - contrariamente a quanto si invoca da parte dei ricorrenti - che la D'NI, quale "parte" di quel giudizio come poteva essere legittimamente destinataria di una pronunzia relativa alla controversia in precedenza instaurata (pronunzia che avrebbe prodotto comunque sempre i propri effetti nei confronti del successore a titolo particolare e, cioè, del LA: cfr. art. 111, comma 4, c.p.c.), così poteva "conciliare" la lite che la vedeva contrapposta ai D'NI, prevedendo la cessazione del rapporto di affitto.
8. Sempre con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha affermato che con la scrittura privata del 21 giugno 1979 non è stato costituito un nuovo rapporto di affitto, ma si è dato vita a un contratto di vendita di erbe infrannuale prodotte da terreni soggetti a rotazione agraria, non destinati a pascolo permanente: a un contratto, cioè, al quale non sono applicabili le disposizioni della legge n. 203 del 1982 (a norma dell'art. 56 della stessa legge) e che un tale contratto, in quanto privo di data certa, non è opponibile al LA.
Oppongono i ricorrenti, che - in realtà - il contratto 22 giugno 1979 era un vero e proprio contratto di affitto, come ammesso dalle parti in sede di conciliazione giudiziale e che "è certo che la sua data è anteriore alla compravendita dal D'NI al LA il quale ultimo, nei due giudizi riuniti non ha mai chiesto l'inesistenza e la inopponibilità del suddetto rapporto di affitto nei suoi confronti ne' ha mai chiesto l'accertamento della simulazione della conciliazione giudiziale del 29 marzo 1980".
9. Il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito (tra le tantissime, Cass., sez. un., 17 ottobre 2002, n. 14750; Cass. 15 maggio 2002, n. 7032; Cass. 18 marzo 2002, n. 3925) e che nella specie la pronunzia di questa Corte 19 maggio 1990, n. 4525, resa tra le stesse parti, era già in atti in sede di merito, si osserva essere coperto da giudicato l'accertamento che alla data della vendita i D'NI non erano più affittuari.
Si precisa, altresì, nella stessa pronunzia da ultimo richiamata che inutilmente da parte dei D'NI si richiamava la successiva transazione giudiziale del 29 marzo 1980, con la quale la D'NI ed il D'NI avevano riconosciuto il carattere simulato della precedente transazione del 16 dicembre 1978, atteso che la simulazione non poteva comunque essere opposta al LA, terzo di buona fede ex art. 1415 c.c. Certo quanto precede è palese che il motivo in esame, per la parte de qua è - come anticipato - manifestamente infondato atteso che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. art. 2909 c.c.) per cui gli aventi causa del D'NI non possono, in questa sede, pretendere un accertamento in contrasto con il ricordato giudicato. 10. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ancora "violazione e falsa applicazione dell'art. 2724 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (e) omessa motivazione". Si osserva, infatti, che "inspiegabilmente ed immotivatamente la Corte (del merito) omette ogni e qualsiasi pronunzia in ordine all'ammissione dei mezzi di prova che pure erano stati analiticamente richiesti, prove ammissibili e rilevanti al fine del decidere". "La Corte nulla dice su tali prove come nulla dire in ordine alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica" e "le prove, se effettuate, avrebbero indubbiamente indotto i giudici di secondo grado a un diversa valutazione di tutto il giudizio". 11. La censura è inammissibile, sotto entrambi i profili in cui si articola.
11.1. Quanto, in primis, alla denunziata omessa ammissione delle prove orali dedotte, prove che la difesa dei ricorrenti definisce ammissibili e rilevanti al fine del decidere, si osserva che in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione deve ribadirsi, ulteriormente, che il ricorrente il quale lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). Il ricorrente per cassazione - in particolare - che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio cd. "di autosufficienza" del ricorso per cassazione (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti pur sostenendo la certa ammissibilità dei capitoli dedotti in sede di merito, e la loro rilevanza al fine del decidere, hanno omesso di trascrivere i detti capitoli nel contesto del ricorso, limitandosi a richiamarli genericamente e non ponendo, pertanto, questa Corte - cui, come già osservato sopra, è inibito integrare con altre indagini il contenuto del ricorso - nelle condizioni di apprezzare nè la reale ammissibilità delle prove stesse, ne' la loro invocata rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
La deduzione in parola, per l'effetto, deve essere dichiarata inammissibile.
11.2. Quanto, al secondo profilo di censura e alla mancata ammissione, da parte del giudice di appello della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, si osserva che la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le partì debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti (Trib. sup.re acque, 4 luglio 1996 n. 55) La consulenza tecnica d'ufficio - in altri termini - si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trame elementi chiarificatori ai fini della sua decisione (Cass. 15 settembre 1997, n. 9175. Sempre nel senso che la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, Cass. 16 marzo 1996, n. 2205). Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205, cit., ove il rilievo che ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205);
- non è mezzo istruttorie in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1998, n. 3423);
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15 gennaio 1997, n. 342). Certo quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui - come nella specie - è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie.
12. Opponendo gli attuali ricorrenti che il LA era, in primo grado, decaduto dalla domanda riconvenzionale, atteso che - in violazione dell'art. 418, comma 1, c.p.c. - aveva omesso di chiedere nella memoria di costituzione la fissazione di una nuova udienza di discussione, i giudici di appello hanno dichiarato la relativa eccezione infondata.
Quei giudici sono pervenuti alla ricordata conclusione sulla base di due autonome rationes decidendi (ognuna sufficiente ex se a sorreggere la pronunzia) che possono così riassumersi:
- "l'attore, comparendo alla nuova udienza fissata dal giudice, malgrado la mancata richiesta del convenuto medesimo, accetta il contraddittorio chiedendo il rigetto delle pretese avversarie - ed è appunto quanto verificatosi nel primo dei giudizi promossi contro il LA - e tale parziale inosservanza del disposto del primo comma dell'art. 418 c.p.c. resta del tutto irrilevante" ("sia per difetto di tempestiva eccezione dell'unica parte legittimata a norma dell'157, comma 2, sia per il conseguimento, ai sensi dell'art. 156, comma 3, dello scopo di garanzia propri degli adempimenti formali previsti dalla norma") prima ratio decidendi;
- "nel costituirsi nel secondo giudizio e nel riproporre l'identica domanda riconvenzionale di condanna dei ricorrenti al rilascio dei fondi perché detenuti senza titolo, il LA ha rispettato il disposto dell'art. 418, sicché la questione della precedente mancata richiesta di un nuovo decreto per la fissazione della udienza rimane superata" seconda ratio decidendi.
13. Tale capo, della sentenza ora impugnata è censurato dai ricorrenti con il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 415, 416, 418 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Si osserva, infatti, che "la norma processuale violata impone, nel rito del lavoro, che il convenuto formulando domanda riconvenzionale deve, a pena di decadenza della riconvenzionale medesima con istanza contenuta nella memoria di costituzione, chiedere al giudice nuovo decreto per la fissazione dell'udienza".
"Non esiste nell'ordinamento giuridico processuale applicabile al rito del lavoro una sanatoria di qualsiasi genere, neanche la mancata eccezione dell'avvenuta decadenza, ne' tanto meno il contraddittorio sui punti della riconvenzionale". 14. Il motivo è inammissibile.
Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni. (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 19 marzo 2002, n. 3965; Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; Cass. 18 luglio 2000, n. 9449). Pacifico quanto precede si osserva - come evidenziato sopra - che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla ritualità della domanda riconvenzionale spiegata dal LA due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum.
Atteso che con il motivo in esame si denunzia esclusivamente la prima, delle ricordate rationes decidendi, e nulla si oppone in ordine alla seconda (sopra trascritta) è palese che il motivo, come anticipato è inammissibile, atteso che anche nell'eventualità dovesse risultare fondata la censura così come prospettata giammai potrebbe giungersi alla cassazione della sentenza impugnata la quale rimane comunque ferma in forza dell'ulteriore ratio decidendi non censurata.
Quanto, ancora, a detta seconda ratio decidendi si osserva che il giudice del merito ha accertato, in linea di fatto, che in uno dei due giudizi, riuniti, il convenuto aveva puntualmente chiesto il differimento dell'udienza di discussione per effetto della proposta domanda riconvenzionale e quanto precede è palesemente sufficiente a far ritenere la ritualità della domanda stessa, come evidenziato dal giudice a quo.
In merito, in fine, all'ulteriore rilievo che nel secondo giudizio il LA si sarebbe costituito tardivamente si osserva che i giudici del merito, a pagina 7 della sentenza gravata hanno esposto, ampiamente e esaurientemente, le ragioni in forza delle quali ritenevano - atteso il differimento, ex officio, della udienza inizialmente fissata - tempestiva la proposta riconvenzionaie, mentre i ricorrenti, nel proprio ricorso in violazione del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. nulla affermano al fine di dimostrare la infondatezza della ricordata affermazione, esaurendosi la censura in affermazioni assolutamente generiche.
Deve, in particolare, al riguardo ribadirsi, ulteriormente, che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime (Cass. 19 luglio 2002, n. 10565). La manifestazione volitiva dell'impugnante, volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata - infatti - deve essere sempre supportata da argomentazioni idonee a contrastare la motivazione di detta sentenza (Casa. 21 novembre 2001, n. 14670) e nella specie dette argomentazioni sono assolutamente carenti.
In particolare non appare - al riguardo - sufficiente il generico riferimento a risalente giurisprudenza di questa Corte Cass. 21 aprile 1986, n. 2789, contenuto in ricorso, trattandosi di pronunzia resa in una fattispecie totalmente diversa, rispetto quella ora all'esame.
Mentre, infatti, nella vicenda all'attenzione di Cass. 21 aprile 1986, n. 2789 la prima udienza si era regolarmente svolta e il convenuto si era costituito tardivamente, rispetto a detta prima udienza di effettiva trattazione, nel caso di specie i giudici del merito hanno accertato - e la circostanza non è in alcun modo controversa in causa - che il LA si è costituito tempestivamente, rispetto alla prima udienza di effettiva trattazione, essendo stata differita per motivi di ufficio quella originariamente fissata.
Nè, da ultimo, questa Corte può ex officio porsi il problema della tempestività o meno, della domanda riconvenzionale come proposta in primo grado dal convenuto LA atteso che eventuali censure in proposito dovevano essere fatte valere, e sono state, in concreto, fatte valere, con l'atto di appello e in questa sede è precluso - palesemente - il rilievo di altri, nuovi, profili di nullità, specie ex officio, diversi da quelli prospettati dalle parti nelle opportune sedi.
15. Con il quinto motivo i ricorrenti - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 46, legge n. 203 del 1982 e omessa motivazione" - censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha pronunziato nel merito delle domande riconvenzionali del LA (di accertamento dell'inesistenza, tra le parti, di un contratto di affitto agrario e di condanna delle controparti al rilascio) senza rilevare la violazione dell'art. 46, legge n. 203 del 1982, giusta il quale chi intende proporre in giudizio una relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne previamente comunicazione all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
16. Il motivo è manifestamente infondato.
Deve, al riguardo, infatti, ulteriormente, ribadirsi che la domanda con la quale l'attore eventualmente in via riconvenzionale, rispetto alla domanda di controparte dell'accertamento di un rapporto di affitto, inter partes chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'Ispettorato provinciale agrario, ai sensi dell'art. 46 l. 3 marzo 1982, n. 203 (Cass. 12 febbraio 2002, n. 1963. Sempre nello stesso senso, altresì, tra le tantissime, Cass. 9 gennaio 2002, n. 206;
Cass. 25 maggio 1998, n. 5196; Cass. 22 maggio 1997, n. 4566; Cass. 5 ottobre 1995, n. 10447; Cass. 16 aprile 1993, n. 4534; Cass. 19
agosto 1991, n. 8881; Cass. 26 luglio 1986, n. 4796). Pacifico quanto precede, non controverso che parte ricorrente si astiene dall'indicare motivi di sorta che giustifichino una revisione del ricordato, più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, è palese - come anticipato - che anche il motivo in esame deve rigettarsi.
17. Con il sesto, e ultimo, motivo i ricorrenti denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (e) omessa motivazione", censurano la sentenza gravata sia nella parte in cui ha confermato la pronunzia dei primi giudici, quanto al capo in cui questi hanno condannato essi concludenti al risarcimento dei danni in favore al LA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., sia nella parte, infine, in cui la stessa sentenza di appello ha compensato anziché porle a carico del LA le spese del precedente giudizio di cassazione in esito al quale le censure mosse da essi concludenti sono risultate fondate.
18. Il motivo è manifestamente infondato.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
18.1. Quanto, in primis, alla disposta condanna degli attuali ricorrenti al risarcimento dei danni patiti da controparte, a norma dell'art. 96 c.p.c. deve premettersi, per una migliore intelligenza del motivo in esame, che i giudici del merito, in sede di rinvio, hanno osservato: "come ha ritenuto il tribunale nella sentenza appellata, l'insistenza dei D'NI nell'affermare la esistenza del rapporto di affitto nonostante che sulla conciliazione giudiziale del 16 dicembre 1978 e la cessazione del rapporto stesso fossero intervenute ben tre decisioni giudiziali, tutte di segno negativo, integra la condizione richiesta dall'art. 96 c.p.c. (mala fede o colpa grave) per la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata".
I ricorrenti denunziano le richiamate considerazioni con le seguenti affermazioni:
- "invero non esiste sul punto valida motivazione";
- "il protrarsi della vicenda processuale per tanti anni non è motivo sufficiente ed idoneo per pervenire alla condanna ex art. 96 c.p.c.";
- "non si dice in ordine alla pretesa malafede o colpa grave da parte dei ... D'NI che, peraltro, hanno ampiamente dimostrato la mala fede e la colpa grave del resistente LA".
È di palmare evidenza che nessuna delle riferite considerazioni coglie nel segno e giustifica la cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua.
Infatti:
- non corrisponde al contenuto della sentenza impugnata l'affermazione secondo cui non esiste, al riguardo, "valida motivazione", certo, all'opposto che i giudici del merito hanno puntualmente indicato gli elementi obiettivi sui quali hanno fondato il loro convincimento allorché hanno ritenuto la mala fede (o comunque) colpa grave dei D'NI nel resistere nel presente giudizio;
- è esatto il rilievo, svolto in ricorso, che il mero protrarsi di una vicenda processuale per molti anni non è affatto sintomatico della mala fede o della colpa grave del soccombente, ma - contemporaneamente - deve escludersi che i giudici del merito abbiano fondato la loro pronunzia su tale dato di fatto;
- come si è riferito sopra, in particolare, i giudici del merito hanno ritenuto che i D'NI versassero in inala fede o, comunque, colpa grave perché gli stessi avevano invocato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di affitto nonostante che sulla questione specifica fossero intervenute - in altri giudizi tra le stesse parti - ben tre decisioni giudiziali, tutte di segno negativo per i D'NI e tale statuizione (cfr., del resto, al riguardo, i rilievi svolti sopra, in margine al secondo motivo di ricorso e alla incontroversa esistenza di pronunzie, coperte da giudicato, che hanno già accertato l'inesistenza, tra le partì, di un rapporto di affitto) non risulta in alcun modo censurata dai ricorrenti;
- come noto, una della parti in causa può essere condannata al risarcimento del danno in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, solo se abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave (Cass. 27 ottobre 1999, n. 12070). Il carattere temerario della lite, che costituisce ulteriore presupposto della condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza di un danno, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 21 luglio 2000, n. 9579). Certo che nella specie l'assunto, prospettato in questa sede dai D'NI, quanto all'esistenza di un contratto di affitto che li legava al LA era stato già disatteso in altri giudizi, tra le stesse parti, è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la malafede degli attuali ricorrenti nel presente giudizio. 18.2. Quanto, da ultimo, al capo in cui i giudici del rinvio hanno "compensato" le spese del precedente giudizio di legittimità è palese la manifesta infondatezza della deduzione.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali (cfr., art. 91 c.p.c.), infatti, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente e senza alcuna dimostrazione invocato dalla difesa dei ricorrenti, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass. 14 dicembre 2000, n. 15787; Cass. 10 settembre 2001, n. 11543). Certo quanto precede, non controverso che nella specie il LA, soccombente in esito al primo giudizio di legittimità, ha visto accogliere tutte le proprie conclusioni non solo dal giudice di primo grado ma anche da quello di rinvio è palese che esattamente i giudici del merito, atteso l'esito finale del giudizio, da un lato, hanno ritenuto la "soccombenza" dei D'NI, dall'altro, si sono limitati a "compensare" tra le parti, esclusivamente le spese del giudizio di legittimità atteso che striato iure - facendo puntuale applicazione della regola di cui all'art. 91 c.p.c. - anche quelle dovevano fare carico ai soccombenti (nel senso sopra precisato) D'NI.
Specie tenuto presente che ove, come sollecitato dagli attuali ricorrenti, i giudici del merito anziché compensare le spese del precedente giudizio di legittimità le avessero, per ipotesi, poste a carico del LA la sentenza sarebbe stata resa in palese violazione della regola di cui al ricordato art. 91 c.p.c., secondo la quale in tema di spese processuali sussiste violazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c. - denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - nell'ipotesi le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, totalmente (o, eventualmente, anche parzialmente) a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa al termine del giudizio (cfr., ad esempio, Cass. 29 aprile 1999, n. ad esempio, Cass. 29 aprile 1999, n. 4347, nonché Cass. 14 dicembre 2000, n. 15787, cit. che appunto, ha cassato la sentenza di rinvio che aveva condannato la parte al pagamento delle spese del precedente giudizio di cassazione, sul solo presupposto che la parte stessa in quel giudizio era rimasta soccombente).
19. Risultato totalmente infondato, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di LA LF, liquidate in euro 100,00, oltre euro 2000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2003