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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di r.g. 562/2023, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE ELISABETTA, presso lo studio Parte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente
e
; Controparte_1 resistente non costituito
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 01/02/2023, a chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Pellezzano, Sa, il 01.07.1990 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, ann0 1990, parte II, serie A, n. 15), dal quale nascevano due figli, ( e , oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2009, data in cui raggiunsero l'accordo di separazione tramite negoziazione assistita.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale negoziata.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 02.10.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Dopo aver svolto attività istruttoria, invero non concretizzatasi per l'assenza di richieste di prova costituenda, all'udienza del 02.05.2024, il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato raggiunto nella forma suddetta e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie
A tale riguardo, nulla va disposto, tenuto conto della maggiore età ed indipendenza economica della prole e dell'assenza di richieste economiche della ricorrente e, per l'effetto, anche l'ordinanza presidenziale deve ritenersi assorbita – e, pertanto, superata – dalla presente statuizione definitiva, relativa solo alla pronuncia di scioglimento del vincolo;
tenuto conto, inoltre, come di dette condizioni, a ben vedere, già l'accordo raggiunto in sede di separazione ne dava conto.
Sulle spese processuali
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto della mera pronuncia sullo status divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da: ata a RO (SA) il 15/04/1966 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 in Pellezzano, Sa, il 01.07.1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, ann0 1990, parte II, serie A, n. 15)
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e
88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Compensa le spese di lite dando atto che parte ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 23.10.2023, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi la documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 20.06.2024
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di r.g. 562/2023, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE ELISABETTA, presso lo studio Parte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente
e
; Controparte_1 resistente non costituito
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 01/02/2023, a chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Pellezzano, Sa, il 01.07.1990 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, ann0 1990, parte II, serie A, n. 15), dal quale nascevano due figli, ( e , oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2009, data in cui raggiunsero l'accordo di separazione tramite negoziazione assistita.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale negoziata.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 02.10.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Dopo aver svolto attività istruttoria, invero non concretizzatasi per l'assenza di richieste di prova costituenda, all'udienza del 02.05.2024, il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato raggiunto nella forma suddetta e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie
A tale riguardo, nulla va disposto, tenuto conto della maggiore età ed indipendenza economica della prole e dell'assenza di richieste economiche della ricorrente e, per l'effetto, anche l'ordinanza presidenziale deve ritenersi assorbita – e, pertanto, superata – dalla presente statuizione definitiva, relativa solo alla pronuncia di scioglimento del vincolo;
tenuto conto, inoltre, come di dette condizioni, a ben vedere, già l'accordo raggiunto in sede di separazione ne dava conto.
Sulle spese processuali
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto della mera pronuncia sullo status divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da: ata a RO (SA) il 15/04/1966 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 in Pellezzano, Sa, il 01.07.1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, ann0 1990, parte II, serie A, n. 15)
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e
88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Compensa le spese di lite dando atto che parte ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 23.10.2023, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi la documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 20.06.2024
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo