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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 111/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato l'[...], rappresento e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Martellotta, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, dall'avv. Daniele De Leonardis;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 20 set- tembre 2018 – premesso di essere titolare di pensione cat. Parte_1
VOART n. 33046307 con decorrenza da aprile 2017, il cui rateo mensile era pari a 634,97 euro – ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico percepito in misura pari a
813,88 euro mensili, ovvero nella maggiore/minore somma accertata, con la CP_ conseguente condanna dell' al versamento di un importo pari alla diffe- renza tra i ratei di pensione percepiti e dovuti, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
A sostegno della domanda ha dedotto che la riliquidazione Parte_1
– inutilmente chiesta in via amministrativa – gli spettava in quanto il calcolo
- 1 - del rateo operato dall' era errato sia in relazione al montante contri- CP_1 butivo che alla retribuzione media settimanale. In sede di determinazione CP_ del montante contributivo, difatti, l' aveva omesso di effettuare la riva- lutazione dei contributi agricoli anteriori al 1984, ai sensi dell'art. 7, commi
10 e 12, della l. n. 638 del 1983, pacificamente applicabile sia alle pensioni liquidate a carico della gestione lavoratori dipendenti, sia alle pensioni li- quidate in altre gestioni (come nel caso di specie), come affermato dalla Su- prema Corte nella sentenza n. 1336 del 2007. Con la rivalutazione dei con- tributi agricoli maturati prima del 1984 il montante contributivo in “quota
A” (ovvero sino al 31 dicembre 1992) nella gestione lavoratori dipendenti sarebbe stato pari a 580 contributi settimanali, in luogo dei 330 riconosciuti CP_ dall' con la conseguenza che la prima rata spettante sarebbe stata di
813,88 euro, superiore quindi a quella percepita (pari a 635,96 euro), con una differenza mensile pari a 177,92 euro. CP_ 2. L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.
In via preliminare, l'Ente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire e l'improponibilità del medesimo per difetto di preventiva presentazione dell'istanza amministrativa, giacché la
contro
- parte aveva presentato istanza di ricostituzione soltanto per ottenere l'accredito della disoccupazione agricola. CP_ Nel merito, l' ha dedotto che nella specie il richiamo al principio interpretativo enunciato da Cass. n. 1336 del 2007 era errato, in quanto il ri- corrente era titolare di pensione erogata dalla Gestione Lavoratori Autonomi
Artigiani per cui si doveva aver riguardo alla disciplina del cumulo dei con- tributi specificamente prevista per tale gestione che eroga il trattamento. Vi- ceversa, il comma 12 dell'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983 non trovava applica- zione al caso di specie, sia in quanto il ricorrente era già titolare del diritto a pensione, sia in quanto non rilevava sul calcolo della pensione perché non totalmente a carico dell' Pt_2
3. Con sentenza n. 2787/2023 pubblicata il 18 ottobre 2023 il Tribu- nale di Bari ha rigettato il ricorso e compensato le spese processuali.
Il Tribunale ha pedissequamente riportato la motivazione di una sen- tenza di questa Corte territoriale (la n. 2933/2017) nella quale si osservava che l'art. 9ter del d.l. n. 510 del 1996, di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 12, del d.l. n. 463 del 1983, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica consentiva «… lo sversamento delle eccedenze, ottenute per effetto della rivalutazione con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore solo nell'ambito della stessa annualità … In sostanza il moltiplicatore consente così al lavoratore agricolo di giovarsi della rivalutazione per il raggiungi-
- 2 - mento delle 270 giornate per ogni singolo anno, senza che sia possibile una sorta di “trascinamento” del beneficio anche per gli anni a seguire».
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1 CP_ L' si è costituito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Con un unico motivo critica la sentenza impugnata evi- Parte_1 denziando che il precedente di questa Corte richiamato dal Giudice di prime cure (cioè la sentenza n. 2933/2017) si limitava a sancire l'inapplicabilità del computo delle eccedenze negli anni successivi previsto dall'art. 7, com- ma 10, del d.l. n. 463 del 1983, ma non della rivalutazione dei contributi an- te 1984 prevista dal citato comma 12, che pure era stata richiesta nel ricorso di primo grado.
L'appellante deduce che, non utilizzando le eccedenze contributive
(ovvero i contributi eccedenti le 52 settimane annue), il beneficio economi- co sulla pensione sarebbe stato inferiore a quanto prospettato nel ricorso di primo grado, ma – rileva lo stesso – in ogni caso ci sarebbe un in- Parte_1 cremento della pensione. Ed infatti, considerando solo la rivalutazione l'importo del rateo pensionistico sarebbe stato pari a 673,31 euro, comunque CP_ superiore a quello liquidato dall' (pari a 635,96 euro), sebbene inferiore a quello domandato con il ricorso di primo grado (ossia 813,88 euro).
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento dalla sua decor- renza originaria in misura pari a 673,27 euro, ovvero della maggiore o mi- nore somma accertata.
6. L'appello non è fondato, dovendosi ritenere – sia pure per ragioni affatto diverse da quelle indicate dal Tribunale – che non possa trovare ac- coglimento la domanda di riliquidazione proposta da . Parte_1 CP_ 6.1. Costituitosi tardivamente in questo grado di giudizio l' ha riproposto l'eccezione di improponibilità del ricorso evidenziando che la domanda giudiziale era stata avanzata senza la preventiva presentazione di un'adeguata istanza amministrativa di ricostituzione della pensione.
In particolare, l' ha sottolineato che «… il ricorrente presentò CP_1 domanda di ricostituzione per l'accredito della disoccupazione agricola e non per il ricalcolo con retribuzione media settimanale più alta e più favo- revole per il ricorrente, come nel presente giudizio, invocando
l'applicazione dell'art. 7 della legge 638/83, con la rivalutazione delle giornate di disoccupazione agricola. Per tal motivo, la presente domanda
- 3 - giudiziale non è preceduta, come previsto dalla norma pretoria, dalla do- manda amministrativa e, ovviamente, nemmeno dal ricorso amministrativo avente altro oggetto …» (v. pag. 2 della memoria). CP_ 6.2. In effetti, deve constatarsi che – come eccepito dall' – nella specie l'istanza amministrativa presentata da il 18 luglio 2017 era Parte_1 diretta ad ottenere la “ricostituzione per motivi contributivi” della pensione e, in particolare, la “ricostituzione per ultima DS agricola anno 2017”. CP_ La citata istanza è stata disattesa dall' mediante provvedimento del 9 agosto 2017, così motivato: «l'accredito della contribuzione richiesta sarà effettuato con la trasformazione della pensione provvisoria in definiti- va» (quindi non c'è nessun accenno alla rivalutazione dei contributi ante
1984). Nel ricorso amministrativo presentato il 6 ottobre 2017 il pensionato
(o meglio, il patronato cui era stata conferita la delega) ha contestato la de- cisione assunta dall' evidenziando che la contribuzione non conside- CP_1 rata poteva essere calcolata anche nella prestazione provvisoria e che la ri- costituzione della pensione per motivi contributivi poteva essere chiesta in ogni momento (art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968).
È evidente, dunque, che il procedimento amministrativo prodromico
è stato attivato al fine di ottenere un beneficio del tutto diverso da quello CP_ oggetto di domanda giudiziale. Come esattamente sottolineato dall'
[...]
aveva presentato istanza di ricostituzione diretta ad ottenere esclusi- Pt_3 vamente l'accredito della disoccupazione agricola e non già il ricalcolo per effetto della retribuzione media settimanale più elevata mediante l'applicazione dell'art. 7 della l. 638 del 1983.
6.3. Come anticipato, questa circostanza determina l'improponibilità della domanda giudiziale. È noto, infatti, che l'istanza dev'essere diretta a conseguire esattamente la prestazione oggetto di domanda giudiziale, per cui il richiedente non può avvalersi di altra istanza relativa ad una prestazio- ne diversa che con la prima risulti semplicemente compatibile.
In tale direzione si sono pronunciate, ad esempio: a) Cass. n. 4463 del 2000, la quale ha escluso la proponibilità della domanda giudiziale di ri- liquidazione della pensione di reversibilità pur in presenza di un'istanza amministrativa diretta a conseguire la “cristallizzazione” della medesima prestazione;
b) Cass. n. 5453 del 2017, che ha dichiarato improponibile la domanda per difetto di previa istanza amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, giacché nel caso concreto l'interessato aveva proposto istanza al solo scopo di ottenere prestazioni di invalidità civile (così anche Cass. n. 19767 del 2017, con cui è
- 4 - stato dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l'indennità di ac- compagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile).
D'altra parte, l'inderogabile necessità della presentazione di un'istanza amministrativa – che trova il suo fondamento normativo nell'art. 7 della l. n. 533 del 1973 – si spiega perché l'ente erogatore è pubblico, ge- stisce risorse della collettività ed è sottoposto a controlli pubblici, sicché of- fre garanzie peculiari di affidabilità. Alla base della scelta di imporre al ri- chiedente l'onere di presentare una specifica istanza all'ente erogatore, dun- que, vi è l'esigenza di garantire il pronto soddisfacimento della pretesa del privato, ma anche di favorire una sollecita e meno costosa definizione di de- terminate controversie (così si esprime Cass. sez. un. n. 7269 del 1996, in motivazione).
Per la giurisprudenza di legittimità l'omissione di tale indispensabile adempimento ante causam è grave al punto da essere sanzionata con la radi- cale improponibilità della domanda giudiziale, posto che l'improponibilità implica una temporanea carenza di giurisdizione, rende nulli tutti gli atti del processo ed è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudi- zio (cfr. ex multis Cass. n. 18265 del 2003 e Cass. n. 5149 del 2004; cfr. al- tresì, più di recente, Cass. n. 10745 del 2022).
6.4. Non v'è dubbio che l'improponibilità del ricorso introduttivo possa essere dichiarata anche in questo grado di giudizio a fronte della mera riproposizione della relativa eccezione da parte dell'Istituto interamente vit- torioso in primo grado per ragioni legate in via esclusiva al merito della con- troversia.
Innanzitutto, la natura meramente processuale dell'eccezione di im- proponibilità esclude che nella specie possa configurarsi un vizio di omessa pronuncia (v. Cass. n. 6174 del 2018: «L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configura- bile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l'omesso esame di un'eccezione processuale possa dare luogo
a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell'eccezione in appello»).
In secondo luogo, il rigetto nel merito della domanda non determina alcun giudicato implicito sulla questione pregiudiziale non esaminata dal primo Giudice, per cui non è necessaria la proposizione di specifica impu- gnazione in via incidentale (v. Cass. n. 25906 del 2017: «Il giudicato inter- no preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso,
- 5 - cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando impli- cito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pre- giudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica»; sul tema cfr. altresì Cass. n. 7841 del 2020, secondo cui è in grado d'appello è consentito il rilievo officioso della tardività della do- manda riconvenzionale nonostante il rigetto nel merito ad opera del giudice di primo grado, nonché Cass. n. 41019 del 2021, secondo la quale il giudica- to interno implicito non è configurabile nella fattispecie di c.d. “assorbimen- to improprio” dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida, os- sia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una so- luzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decide- re il merito per saltum rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, secondo comma, c.p.c.).
7. In definitiva, in virtù di tali preliminari e dirimenti considerazioni la sentenza impugnata dev'essere riformata e la domanda proposta da Pt_4
va dichiarata improponibile per la mancata presentazione di previa e
[...] pertinente istanza amministrativa.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese di lite non sono ripetibili nei confronti della parte soc- combente stante il deposito di rituale dichiarazione per l'esenzione dalla condanna ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.2.2024 da
[...] CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Bari, sezione lavoro, in data 18.10.2023, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la do- manda attorea;
dichiara irripetibili nei confronti di le spese del doppio Parte_1 grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 6 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
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- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato l'[...], rappresento e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Martellotta, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, dall'avv. Daniele De Leonardis;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 20 set- tembre 2018 – premesso di essere titolare di pensione cat. Parte_1
VOART n. 33046307 con decorrenza da aprile 2017, il cui rateo mensile era pari a 634,97 euro – ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico percepito in misura pari a
813,88 euro mensili, ovvero nella maggiore/minore somma accertata, con la CP_ conseguente condanna dell' al versamento di un importo pari alla diffe- renza tra i ratei di pensione percepiti e dovuti, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
A sostegno della domanda ha dedotto che la riliquidazione Parte_1
– inutilmente chiesta in via amministrativa – gli spettava in quanto il calcolo
- 1 - del rateo operato dall' era errato sia in relazione al montante contri- CP_1 butivo che alla retribuzione media settimanale. In sede di determinazione CP_ del montante contributivo, difatti, l' aveva omesso di effettuare la riva- lutazione dei contributi agricoli anteriori al 1984, ai sensi dell'art. 7, commi
10 e 12, della l. n. 638 del 1983, pacificamente applicabile sia alle pensioni liquidate a carico della gestione lavoratori dipendenti, sia alle pensioni li- quidate in altre gestioni (come nel caso di specie), come affermato dalla Su- prema Corte nella sentenza n. 1336 del 2007. Con la rivalutazione dei con- tributi agricoli maturati prima del 1984 il montante contributivo in “quota
A” (ovvero sino al 31 dicembre 1992) nella gestione lavoratori dipendenti sarebbe stato pari a 580 contributi settimanali, in luogo dei 330 riconosciuti CP_ dall' con la conseguenza che la prima rata spettante sarebbe stata di
813,88 euro, superiore quindi a quella percepita (pari a 635,96 euro), con una differenza mensile pari a 177,92 euro. CP_ 2. L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.
In via preliminare, l'Ente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire e l'improponibilità del medesimo per difetto di preventiva presentazione dell'istanza amministrativa, giacché la
contro
- parte aveva presentato istanza di ricostituzione soltanto per ottenere l'accredito della disoccupazione agricola. CP_ Nel merito, l' ha dedotto che nella specie il richiamo al principio interpretativo enunciato da Cass. n. 1336 del 2007 era errato, in quanto il ri- corrente era titolare di pensione erogata dalla Gestione Lavoratori Autonomi
Artigiani per cui si doveva aver riguardo alla disciplina del cumulo dei con- tributi specificamente prevista per tale gestione che eroga il trattamento. Vi- ceversa, il comma 12 dell'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983 non trovava applica- zione al caso di specie, sia in quanto il ricorrente era già titolare del diritto a pensione, sia in quanto non rilevava sul calcolo della pensione perché non totalmente a carico dell' Pt_2
3. Con sentenza n. 2787/2023 pubblicata il 18 ottobre 2023 il Tribu- nale di Bari ha rigettato il ricorso e compensato le spese processuali.
Il Tribunale ha pedissequamente riportato la motivazione di una sen- tenza di questa Corte territoriale (la n. 2933/2017) nella quale si osservava che l'art. 9ter del d.l. n. 510 del 1996, di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 12, del d.l. n. 463 del 1983, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica consentiva «… lo sversamento delle eccedenze, ottenute per effetto della rivalutazione con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore solo nell'ambito della stessa annualità … In sostanza il moltiplicatore consente così al lavoratore agricolo di giovarsi della rivalutazione per il raggiungi-
- 2 - mento delle 270 giornate per ogni singolo anno, senza che sia possibile una sorta di “trascinamento” del beneficio anche per gli anni a seguire».
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1 CP_ L' si è costituito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Con un unico motivo critica la sentenza impugnata evi- Parte_1 denziando che il precedente di questa Corte richiamato dal Giudice di prime cure (cioè la sentenza n. 2933/2017) si limitava a sancire l'inapplicabilità del computo delle eccedenze negli anni successivi previsto dall'art. 7, com- ma 10, del d.l. n. 463 del 1983, ma non della rivalutazione dei contributi an- te 1984 prevista dal citato comma 12, che pure era stata richiesta nel ricorso di primo grado.
L'appellante deduce che, non utilizzando le eccedenze contributive
(ovvero i contributi eccedenti le 52 settimane annue), il beneficio economi- co sulla pensione sarebbe stato inferiore a quanto prospettato nel ricorso di primo grado, ma – rileva lo stesso – in ogni caso ci sarebbe un in- Parte_1 cremento della pensione. Ed infatti, considerando solo la rivalutazione l'importo del rateo pensionistico sarebbe stato pari a 673,31 euro, comunque CP_ superiore a quello liquidato dall' (pari a 635,96 euro), sebbene inferiore a quello domandato con il ricorso di primo grado (ossia 813,88 euro).
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento dalla sua decor- renza originaria in misura pari a 673,27 euro, ovvero della maggiore o mi- nore somma accertata.
6. L'appello non è fondato, dovendosi ritenere – sia pure per ragioni affatto diverse da quelle indicate dal Tribunale – che non possa trovare ac- coglimento la domanda di riliquidazione proposta da . Parte_1 CP_ 6.1. Costituitosi tardivamente in questo grado di giudizio l' ha riproposto l'eccezione di improponibilità del ricorso evidenziando che la domanda giudiziale era stata avanzata senza la preventiva presentazione di un'adeguata istanza amministrativa di ricostituzione della pensione.
In particolare, l' ha sottolineato che «… il ricorrente presentò CP_1 domanda di ricostituzione per l'accredito della disoccupazione agricola e non per il ricalcolo con retribuzione media settimanale più alta e più favo- revole per il ricorrente, come nel presente giudizio, invocando
l'applicazione dell'art. 7 della legge 638/83, con la rivalutazione delle giornate di disoccupazione agricola. Per tal motivo, la presente domanda
- 3 - giudiziale non è preceduta, come previsto dalla norma pretoria, dalla do- manda amministrativa e, ovviamente, nemmeno dal ricorso amministrativo avente altro oggetto …» (v. pag. 2 della memoria). CP_ 6.2. In effetti, deve constatarsi che – come eccepito dall' – nella specie l'istanza amministrativa presentata da il 18 luglio 2017 era Parte_1 diretta ad ottenere la “ricostituzione per motivi contributivi” della pensione e, in particolare, la “ricostituzione per ultima DS agricola anno 2017”. CP_ La citata istanza è stata disattesa dall' mediante provvedimento del 9 agosto 2017, così motivato: «l'accredito della contribuzione richiesta sarà effettuato con la trasformazione della pensione provvisoria in definiti- va» (quindi non c'è nessun accenno alla rivalutazione dei contributi ante
1984). Nel ricorso amministrativo presentato il 6 ottobre 2017 il pensionato
(o meglio, il patronato cui era stata conferita la delega) ha contestato la de- cisione assunta dall' evidenziando che la contribuzione non conside- CP_1 rata poteva essere calcolata anche nella prestazione provvisoria e che la ri- costituzione della pensione per motivi contributivi poteva essere chiesta in ogni momento (art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968).
È evidente, dunque, che il procedimento amministrativo prodromico
è stato attivato al fine di ottenere un beneficio del tutto diverso da quello CP_ oggetto di domanda giudiziale. Come esattamente sottolineato dall'
[...]
aveva presentato istanza di ricostituzione diretta ad ottenere esclusi- Pt_3 vamente l'accredito della disoccupazione agricola e non già il ricalcolo per effetto della retribuzione media settimanale più elevata mediante l'applicazione dell'art. 7 della l. 638 del 1983.
6.3. Come anticipato, questa circostanza determina l'improponibilità della domanda giudiziale. È noto, infatti, che l'istanza dev'essere diretta a conseguire esattamente la prestazione oggetto di domanda giudiziale, per cui il richiedente non può avvalersi di altra istanza relativa ad una prestazio- ne diversa che con la prima risulti semplicemente compatibile.
In tale direzione si sono pronunciate, ad esempio: a) Cass. n. 4463 del 2000, la quale ha escluso la proponibilità della domanda giudiziale di ri- liquidazione della pensione di reversibilità pur in presenza di un'istanza amministrativa diretta a conseguire la “cristallizzazione” della medesima prestazione;
b) Cass. n. 5453 del 2017, che ha dichiarato improponibile la domanda per difetto di previa istanza amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, giacché nel caso concreto l'interessato aveva proposto istanza al solo scopo di ottenere prestazioni di invalidità civile (così anche Cass. n. 19767 del 2017, con cui è
- 4 - stato dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l'indennità di ac- compagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile).
D'altra parte, l'inderogabile necessità della presentazione di un'istanza amministrativa – che trova il suo fondamento normativo nell'art. 7 della l. n. 533 del 1973 – si spiega perché l'ente erogatore è pubblico, ge- stisce risorse della collettività ed è sottoposto a controlli pubblici, sicché of- fre garanzie peculiari di affidabilità. Alla base della scelta di imporre al ri- chiedente l'onere di presentare una specifica istanza all'ente erogatore, dun- que, vi è l'esigenza di garantire il pronto soddisfacimento della pretesa del privato, ma anche di favorire una sollecita e meno costosa definizione di de- terminate controversie (così si esprime Cass. sez. un. n. 7269 del 1996, in motivazione).
Per la giurisprudenza di legittimità l'omissione di tale indispensabile adempimento ante causam è grave al punto da essere sanzionata con la radi- cale improponibilità della domanda giudiziale, posto che l'improponibilità implica una temporanea carenza di giurisdizione, rende nulli tutti gli atti del processo ed è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudi- zio (cfr. ex multis Cass. n. 18265 del 2003 e Cass. n. 5149 del 2004; cfr. al- tresì, più di recente, Cass. n. 10745 del 2022).
6.4. Non v'è dubbio che l'improponibilità del ricorso introduttivo possa essere dichiarata anche in questo grado di giudizio a fronte della mera riproposizione della relativa eccezione da parte dell'Istituto interamente vit- torioso in primo grado per ragioni legate in via esclusiva al merito della con- troversia.
Innanzitutto, la natura meramente processuale dell'eccezione di im- proponibilità esclude che nella specie possa configurarsi un vizio di omessa pronuncia (v. Cass. n. 6174 del 2018: «L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configura- bile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l'omesso esame di un'eccezione processuale possa dare luogo
a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell'eccezione in appello»).
In secondo luogo, il rigetto nel merito della domanda non determina alcun giudicato implicito sulla questione pregiudiziale non esaminata dal primo Giudice, per cui non è necessaria la proposizione di specifica impu- gnazione in via incidentale (v. Cass. n. 25906 del 2017: «Il giudicato inter- no preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso,
- 5 - cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando impli- cito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pre- giudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica»; sul tema cfr. altresì Cass. n. 7841 del 2020, secondo cui è in grado d'appello è consentito il rilievo officioso della tardività della do- manda riconvenzionale nonostante il rigetto nel merito ad opera del giudice di primo grado, nonché Cass. n. 41019 del 2021, secondo la quale il giudica- to interno implicito non è configurabile nella fattispecie di c.d. “assorbimen- to improprio” dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida, os- sia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una so- luzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decide- re il merito per saltum rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, secondo comma, c.p.c.).
7. In definitiva, in virtù di tali preliminari e dirimenti considerazioni la sentenza impugnata dev'essere riformata e la domanda proposta da Pt_4
va dichiarata improponibile per la mancata presentazione di previa e
[...] pertinente istanza amministrativa.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese di lite non sono ripetibili nei confronti della parte soc- combente stante il deposito di rituale dichiarazione per l'esenzione dalla condanna ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.2.2024 da
[...] CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Bari, sezione lavoro, in data 18.10.2023, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la do- manda attorea;
dichiara irripetibili nei confronti di le spese del doppio Parte_1 grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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