Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 2
La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell'art. 269 cod. civ., con ogni mezzo, ed il rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica costituisce argomento di prova ulteriore.(Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia dei giudici di merito che avevano fondato la dichiarazione di paternità naturale sulla considerazione della univocità e convergenza degli elementi probatori acquisiti al processo, consistenti nelle prove testimoniali, nelle ammissioni del ricorrente, in sede di delibazione di ammissibilità, in ordine all'intrattenimento di rapporti carnali con la madre del minore nel periodo di presumibile concepimento dello stesso, nell'assenza di altre frequentazioni maschili della donna, e nel reiterato ed ingiustificato rifiuto opposto dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, nell'arco di dieci anni, a sottoporsi ad indagini ematologiche, ed avevano ritenuto che non senza che si potesse attribuire rilievo alla disponibilità da lui dimostrata a dette indagini solo nell'atto di appello, disponibilità considerata dalla corte territoriale pretestuosa e dilatoria).
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il ricorso alle prove ematologiche, anche se richiesto dal preteso padre, è rimesso alla valutazione del giudice di merito , il quale può ritenerle superflue ove abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. La relativa decisione è, peraltro, incensurabile in sede di legittimità nei limiti in cui sia adeguatamente motivata. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato la paternità naturale senza ricorrere alla perizia ematologica, richiesta dal ricorrente solo con l'atto di appello, ritenendo detta richiesta dilatoria e pretestuosa in presenza degli elementi probatori acquisiti al processo - consistenti in prove testimoniali, nelle ammissioni del ricorrente in sede di delibazione di ammissibilità, e nel reiterato ed ingiustificato rifiuto della stessa prova ematologica da lui opposto nell'arco di dieci anni, in sede di giudizio di primo grado.
Commentari • 3
- 1. Accertamento giudiziale della paternità naturale - Cass. sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. Sulla valenza probatoria dell’accertamento genetico della paternità naturaleAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2008
- 3. Paternità, accertamento, esame Dna, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO IS, elettivamente domiciliato in Roma;
via delle Tre Madonne 8, presso l'avv. Maurizio Marrazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Pio Accarino giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL D'AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico 2^ n.35, presso l'avv. Valerio Celesti, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Pistolese giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro avv. Maria Teresa Saporito, quale curatore speciale del minore PP D'IO
- intimata -
e contro
Procuratore della Repubblica per i minorenni e Procuratore Generale per i minorenni in Salerno
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione per i minorenni n. 1 del 07.12.99/09.02.00.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Relatore Cons. Dott. G.Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del motivo di cui al ricorso e dichiarazione d'inammissibilità della censura di cui in memoria del ricorrente;
Svolgimento del processo
Con sentenza 07.12.99/09.02.00 la Corte d'appello di Salerno, sezione minorenni, rigettava l'appello proposto da ZO SA avverso la sentenza del tribunale dei minori di Salerno che lo dichiarava padre naturale del minore PP D'IO.
La sentenza del tribunale era ancorata a vari elementi probatori: il fidanzamento e la frequentazione tra D'IO EL, madre del minore e ZO SA nel 1982 e sino all'ottobre dello stesso anno, secondo quanto riferito concordemente dai testimoni assunti;
l'ammissione, da parte dell'SA, di aver intrattenuto rapporti carnali con la D'IO nel periodo di presumibile concepimento;
l'assenza di altre frequentazioni maschili della D'IO; il reiterato ed ingiustificato rifiuto dell'SA a sottoporsi alla prova ematologica.
La sentenza d'appello, nel confermare la validità di tali elementi, considerava meramente pretestuosa e dilatoria la disponibilità che l'SA manifestava, per la prima volta, nell'atto d'appello, all'espletamento della prova ematologica, prova che, per ben due volte nel corso di un giudizio protrattosi per oltre dieci anni, aveva rifiutato.
Con atto notificato il 21 ed il 26 marzo 2001 alla D'IO, al curatore speciale del minore ed ai due Procuratori della Repubblica, presso il tribunale minorile e presso la Corte d'appello di Salerno, ZO SA proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Si è costituita, resistendo con controricorso notificato al solo SA il 26.04.01, EL D'IO.
Il ricorrente depositava memoria difensiva datata 27.11.01. Motivi della decisione
Nella memoria difensiva il ricorrente solleva eccezione di inanimissibilità dell'intero giudizio: poiché era stato inizialmente adito il tribunale ordinario di Salerno che aveva, con proprio decreto, dichiarato ammissibile l'azione e successivamente aveva istruito la causa, trasferendola poi, per competenza territoriale, al tribunale di Nocera Inferiore, di nuova istituzione, (che poi aveva pronunciato sentenza d'incompetenza, indicando come competente il tribunale per i minorenni, dinanzi al quale era stato riassunto il giudizio), secondo il ricorrente, la parte era stata sottratta al giudice naturale, la cui delibazione di ammissibilità era venuta a mancare, perché effettuata da altro giudice. La censura, non proposta al tribunale dei minorenni ne' alla Corte d'appello e sollevata per la prima volta nella memoria difensiva, è inammissibile perché la questione sollevata è, siccome non sollevata nell'atto d'appello, coperta dal giudicato interno. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in violazione degli artt. 116 e 118 cpc, 269 cc, nonché in vizio di motivazione quando non ha ammesso la perizia ematologica invocata dall'appellante in sede di gravame. Avrebbe dovuto infatti comprendere che i precedenti rifiuti dell'SA erano conseguenti al condizionamento psicologico conseguente al timore di turbare l'equilibrio familiare e psichico dei figli nati dal matrimonio con altra donna, condizionamento che "una volta chiariti i fatti in seno alla famiglia" era venuto meno. In relazione all'art. 269 cc osservava che la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
Il ricorso va rigettato.
L'SA si è sottratto per ben due volte, nel corso di circa dieci anni, alla prova ematologica senza fornire alcuna spiegazione, come lo stesso ricorrente riconosce, quando assume che il giudice avrebbe dovuto comprendere attraverso la riflessione che il rifiuto di consentire dipendeva da condizionamento psicologico. È peraltro lo stesso art. 118.2 cpc che, nel consentire alla parte di rifiutare, le pone l'onere di giustificare il rifiuto: non è quindi il giudice che deve ipotizzare spiegazioni, ma la parte che deve, contestualmente al rifiuto, dedurre e se necessario provare i motivi. L'apprezzamento della validità dei motivi addotti spetta, infatti, al giudice al cui ordine d'ispezione la parte non ha consentito e la giustificazione è, quindi, inutilmente data in questa sede. Il provvedimento che disponga - o rifiuti di disporre - la consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è quindi insindacabile in sede di legittimità, ove sia adeguatamente motivato (Cass. 15136/00); nel caso, la corte territoriale ha spiegato che, dato il tempo trascorso ed il pregresso comportamento di rifiuto ingiustificato della parte, la richiesta di prova ematologica formulata in appello non poteva considerarsi che dilatoria e pretestuosa, mentre gli elementi probatori acquisiti al processo - consistenti nelle prove testimoniali, nelle ammissioni dell'SA in sede di delibazione di ammissibilità (utilizzabili nel successivo giudizio di cognizione: Cass. 14910/00) e nel reiterato ed ingiustificato rifiuto della prova ematologica - consentivano di decidere la causa senza ricorrere alla consulenza richiesta(Cass. 2944/98). Tali considerazioni appaiono convincenti: condizionare, nel caso in esame, la dichiarazione giudiziale alla prova ematologica (le cui risultanze, pur offrendo un alto grado di certezza, non sono assolute: Cass. 12211/90 e sul cui esito lo stesso ricorrente non esprime alcuna certezza) significherebbe rendere la parte convenuta arbitra della durata del processo, legittimando una condotta istruttoria contrario al principio di autoresponsabilità, al quale deve ispirarsi il comportamento delle parti nel corso del giudizio. Va perciò richiamata e condivisa quella giurisprudenza che dichiara che la prova della paternità o maternità può essere data con qualunque mezzo (Cass. 14910/00; 386/99; 12679/98) e che il rifiuto a sottoporsi alla prova del sangue costituisce argomento di prova ulteriore. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 1592.30, di cui per onorari euro 1550. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002