Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2749
CASS
Sentenza 25 febbraio 2002

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Massime2

La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell'art. 269 cod. civ., con ogni mezzo, ed il rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica costituisce argomento di prova ulteriore.(Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia dei giudici di merito che avevano fondato la dichiarazione di paternità naturale sulla considerazione della univocità e convergenza degli elementi probatori acquisiti al processo, consistenti nelle prove testimoniali, nelle ammissioni del ricorrente, in sede di delibazione di ammissibilità, in ordine all'intrattenimento di rapporti carnali con la madre del minore nel periodo di presumibile concepimento dello stesso, nell'assenza di altre frequentazioni maschili della donna, e nel reiterato ed ingiustificato rifiuto opposto dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, nell'arco di dieci anni, a sottoporsi ad indagini ematologiche, ed avevano ritenuto che non senza che si potesse attribuire rilievo alla disponibilità da lui dimostrata a dette indagini solo nell'atto di appello, disponibilità considerata dalla corte territoriale pretestuosa e dilatoria).

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il ricorso alle prove ematologiche, anche se richiesto dal preteso padre, è rimesso alla valutazione del giudice di merito , il quale può ritenerle superflue ove abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. La relativa decisione è, peraltro, incensurabile in sede di legittimità nei limiti in cui sia adeguatamente motivata. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato la paternità naturale senza ricorrere alla perizia ematologica, richiesta dal ricorrente solo con l'atto di appello, ritenendo detta richiesta dilatoria e pretestuosa in presenza degli elementi probatori acquisiti al processo - consistenti in prove testimoniali, nelle ammissioni del ricorrente in sede di delibazione di ammissibilità, e nel reiterato ed ingiustificato rifiuto della stessa prova ematologica da lui opposto nell'arco di dieci anni, in sede di giudizio di primo grado.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2749
Data del deposito : 25 febbraio 2002

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