Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 322/2021 R.G.A.C., promossa dalla società:
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro al Viale Magna Grecia, presso lo studio dell'avv. Luana Tassone (C.F.: , C.F._1
dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusto mandato reso a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
- DEBITRICE OPPONENTE PRECETTATA -
C o n t r o
La Società in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Catanzaro, alla Via Nazionale n. 34, presso lo studio dell'avv. Rita Leone (C.F.: ), che C.F._2
la rappresenta e difende, in forza di procura rilasciata in calce all'opposto atto di precetto;
- CREDITRICE OPPOSTA PRECETTANTE -
Avente ad oggetto: Opposizione ad atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità “cartolare”, solo parte creditrice ha provveduto a specificare le proprie conclusioni come da verbale del 25.10.2022, facendo pervenire le richieste
“Note scritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa ed eventuali successive note, per come predisposti dalle parti processuali.
L'odierno giudizio origina dall'opposizione promossa dall'epigrafata opponente avverso la intimazione di pagamento, notificata in data 30.12.2020, con cui la società aveva chiesto la corresponsione Controparte_2 della complessiva somma di € 19.668,79 portata da quattro assegni bancari tratti sulla Banca Intesa San Paolo
Filiale di Catanzaro, Pzza Grimaldi.
1
si sarebbe basata su titoli esecutivi inesistenti e quindi non avrebbe diritto a procedere all'esecuzione forzata sulla base del precetto opposto”.
Parte deducente, infatti, premetteva al riguardo :
Part
- che a far data dal 2.11.2015 la stessa opponente e la società opposta, licenziataria del marchio stipulavano un contratto di esecuzione di servizi di trasporto/spedizione che proseguiva senza problemi fino ai primi mesi del 2020”;
- che “dal momento in cui era stato disposto, per l'emergenza Covid il Lockdown …, erano venuti a crearsi dei problemi tali da portare i rapporti tra le due società a deteriorarsi;
difatti la , stante il blocco Parte_1
quasi totale delle attività, non aveva potuto onorare alle scadenze pattuite, agli impegni economici presi la società la quale, dal canto suo, non provvedeva a spedire la merce consegnata dalla opponente, CP_1 trattenendola nei propri depositi, creando comunque ulteriore disagio alla ”: CP_3
- che, “venuta meno la fiducia…, in data 22.04.2020 la società a mezzo pec rivendicava un CP_1
presunto credito e minacciava di portare all'incasso n. 6 titoli, costituiti da assegni consegnati dalla società
a garanzia delle somme dovute;
difatti, dei sei titoli dati n garanzia, i quattro sopra evidenziati Parte_1
venivano portati all'incasso”;
- che, però, l'azionata azione cartolare, per come disciplinata dall'art. 75 R.D. 21.12.1933, n. 1736, era da ritenere prescritta potendo valere quale semplice promessa di pagamento, visto il decorso del termine semestrale decorso dalla data di emissione.
Ciò che conduceva, quindi, “all'estinzione del diritto per mancato esercizio del medesimo da parte del titolare entro il termine determinato dalla legge”; in più, sempre parte opponente, aggiungeva che gli assegni de quibus non sarebbero potuti essere “considerati quali validi titoli esecutivi in quanto emessi a garanzia di un presunto credito (cfr. Cass. n. 10710 del 24.05.2016)”.
Lo stesso Supremo Consesso, infatti, sanciva che “l'emissione di un assegno, a cui di regola si fa ricorso per realizzare un fine di garanzia, era contrario alle norme contenute nel R.D. 21.12.1933, n. 1736, art. 1 e 2, e che pertanto : “non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente il pagamento di cui all'art. 1988c.c.”
(cfr. Cass. n. 4368/1995)”.
Alla luce di tali considerazioni, parte debitrice concludeva, dunque, come in epigrafe, instando altresì per la preliminare domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la parte creditrice precettante, la quale affermava di aver “a seguito della notificazione del sopra indicato atto di opposizione, provveduto immediatamente, con comunicazione pec datata 20.01.2021..a prendere contatti volti alla risoluzione per le vie brevi della vicenda….”, ma che,
nonostante l'incontro del 4.02.2021, nel corso del quale veniva ribadita la volontà di giungere a definizione rinunciando dunque all'atto di precetto…, il giudizio odierno veniva instaurato dinanzi a questo Tribunale”.
2 Evidenziava al riguardo tutta una serie di deduzioni, per il cui specifico contenuto si rimanda all'atto di costitutivo, e, nel far rilevare, in via preliminare, il difetto di competenza per territorio del Tribunale di
Catanzaro, per essere competente quello di Lamezia Terme, domandava, in subordine, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni di cui sopra, insistendo, altresì, in via riconvenzionale, per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per “lite temeraria e abuso dello strumento processuale…”.
La causa, all'esito della prima udienza e sulla base della ritenuta “rinunciata istanza cautelare” per sua mancata riproposizione nel corso della prima udienza, istruita su esclusiva base documentale, all'udienza cartolare di cui in premessa è stata trattenuta per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
Ciò detto, devesi, anzitutto richiamare, per quel che riguarda l'eccezione preliminare di difetto di competenza per territorio per come sollevata dalla parte opponente, quanto già disposto al riguardo con provvedimento del 7.06.2021, laddove lo scrivente ne ha evidenziato la inconferenza “considerato che alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 480, Co. III e 27 c.p.c., la competenza, in caso di opposizione ad atto di precetto come ricorrente nella specifica fattispecie, si radica presso il giudice del luogo della preannunciata esecuzione, che nel concreto si trova a Catanzaro”.
Fatta tale precisazione e passando ora al merito della vexata quaestio, occorre preliminarmente evidenziare,
quanto alla questione dirimente dell'avvenuta rinuncia all'atto di precetto che ci occupa, che la rinuncia è un atto di natura extra processuale, che secondo l'orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (vedasi Cass. nn. 1985/2ì1990 e 3736/1981), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purchè notificata e comunque portata a conoscenza della parte interessata.
Sempre secondo pacifico orientamento del Supremo Consesso, sul punto, “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (cfr. ex multis Cass. n. 5207/1998).
Và, quindi, in primis, dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia della parte opposta e, in mancanza di accordo tra le parti, i provvedimenti in ordine alle spese non possono che dipendere dalla conseguenziale applicazione del principio della soccombenza virtuale, in uno con il comportamento processuale tenuto dalle parti, così come documentato in atti.
Orbene, poiché risulta pacifica sia la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare che la ulteriore deduzione che non possono essere considerati validi titoli esecutivi gli assegni de quibus in quanto emessi a garanzia di un presunto credito (circostanza, questa, del tutto incontestata), oltre alla finale considerazione che la rinuncia di cui in oggetto sia stata posta in essere all'indomani della proposizione dell'opposizione che ci occupa, il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in
3 correlazione con il valore della causa e della concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare sia della fase istruttoria che, per la parte opponente, del deposito di alcuno scritto conclusivo), ed operandone la distrazione per come espressamente richiesto dal difensore di parte opponente, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la preliminare eccezione di difetto di competenza per territorio del Tribunale adito;
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, cessata la materia del contendere tra gli odierni contendenti;
- condanna, in applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale”, parte creditrice opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'odierna opponente, che si liquidano in complessivi € 1.764,00 (di cui € 264,00 per esborsi), oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Luana Tassone.
Così deciso in Catanzaro il 13.01.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
4