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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 05/03/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3985/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 3985/2017 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 5 March 2024 ad ore 11.35 innanzi alla dott. Maria Carla Corvetta, sono comparsi: per l'avv.to Parte_3
CAVAGNA, per l'avv.to Controparte_1
CAMPANELLA.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. CAVAGNA, riportandosi alle note depositate e ai propri procedenti scritti difensivi, conclude come da atto introduttivo.
L'avv. CAMPANELLA, riportandosi alle note depositate e ai propri procedenti scritti difensivi, conclude come da note.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16:17
Il Giudice
dott. Maria Carla Corvetta
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice dott. Maria Carla Corvetta ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3985/2017 promossa da:
Parte_1 Parte_2
ATTORE contro
Controparte_1 CP_1
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a rilevato che è già stata emessa sentenza non definitiva n. 771/2023 con cui è stata disposta la divisione del bene immobile oggetto di causa (in base alla 3° proposta divisionale prevista nella CTU da pag. n. 38 a pag. n. 40 e senza alcun conguaglio in denaro) e che detta divisione avvenisse mediante sorteggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 729 c.p.c., richiamato il verbale delle operazioni divisionali espletate in data 23.02.2024, dato atto che rimane, unicamente, da statuire in ordine alle spese processuali e di pagina 3 di 6 ctu ed alla domanda svolta da parte attrice di accertamento del diritto della medesima di conseguire dalla convenuta la restituzione delle spese effettuate nell'interesse della comunione, quanto alla domanda attorea, si rileva che:
• nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari per preservare l'integrità strutturale del cespite, ha Parte_3
manifestato la volontà di far eseguire a proprie spese interventi di svariato genere e la convenuta non si è opposta alla realizzazione delle opere voluttuarie desiderate da quest'ultima,
• ad esclusione di tali specifiche spese, emerge documentalmente che ha sempre corrisposto quanto dovuto a titolo di spese di Controparte_1
conservazione della , così come sancito dagli artt. 1110 Org_1
c.c. e ss., risultando pertanto infondata la domanda attorea di ripetizione delle spese asseritamente sostenute nell'interesse della comunione: dallo stesso doc. n. 6 attoreo, infatti, si evince come tutte le spese di cui all'art. 1110 c.c. sono state equamente ripartite tra le comproprietarie, con espressa indicazione da parte delle imprese incaricate di quali voci fossero ad esclusivo carico di così come concordato Parte_3
direttamente con quest'ultima (si vedano, inoltre, i docc. nn.
9-14 parte conveuta),
• dall'esame della richiamata documentazione, nonché del prospetto riassuntivo prodotto da parte convenuta sub. doc. n. 46, emerge conclusivamente che la richiesta di rimborso attorea ha ad oggetto esclusivamente la differenza dei costi relativi alle opere di cui
[...]
ha dichiarato espressamente di volersi far carico (v. già cit. docc. Pt_3
n. 9, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14), ritenuto che, alla luce di quanto sopra, la residua domanda di parte attrice di pagina 4 di 6 accertamento del diritto della medesima di conseguire dalla convenuta la restituzione delle spese effettuate nell'interesse della comunione non sia fondata ed debba, pertanto, essere respinta, quanto, poi, alle spese processuali e di ctu si rileva che:
• dalla documentazione in atti emerge che le parti, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, avevano già raggiunto un accordo non solo in merito alle modalità di divisione del cespite, ma anche relativamente a quale particella assegnare a l'una e all'altra condividente, finanche l'entità del conguaglio da versare all'assegnataria del lotto di minor valore e che l'unica condizione da sempre posta dall'odierna parte convenuta, quale presupposto imprescindibile per poter procedere alla divisione in questione, era quella di far eseguire preventivamente tutte le pratiche di sanatoria dell'immobile,
• solo nel settembre 2019 ha aderito alle richieste di Parte_3
parte convenuta di conferire incarico ai tecnici per procedere alla sanatoria degli abusi presenti sul cespite, rammentato che “le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte”
(Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3083/2006 e riconfermato con la sentenza n. 21184/2015), ritenuto che, nel caso di specie, l'integrale adesione già a suo tempo espressa in sede stragiudiziale da al piano divisionale redatto dai tecnici Controparte_1
di parte e la prolungata inerzia di parte attrice con riferimento alla regolarizzazione dello stato di fatto del cespite (condizione, peraltro, necessaria pagina 5 di 6 per procedere alla divisione) consentono al giudicante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. di addossare di ctu prevalentemente (nella misura del 75%) a carico di parte attrice, la quale sarà altresì tenuta a rifondere le spese di lite di controparte,
P.Q.M.
rigetta la domanda attorea di accertamento del diritto della medesima di conseguire dalla convenuta la restituzione delle spese effettuate nell'interesse della comunione,
• condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 37.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge,
• pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice nella misura del
75% e di parte convenuta nella misura del 25%.
Così deciso in Rimini, il 5 March 2024.
Il Giudice
- Dott. Maria Carla Corvetta -
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 3985/2017 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 5 March 2024 ad ore 11.35 innanzi alla dott. Maria Carla Corvetta, sono comparsi: per l'avv.to Parte_3
CAVAGNA, per l'avv.to Controparte_1
CAMPANELLA.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. CAVAGNA, riportandosi alle note depositate e ai propri procedenti scritti difensivi, conclude come da atto introduttivo.
L'avv. CAMPANELLA, riportandosi alle note depositate e ai propri procedenti scritti difensivi, conclude come da note.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16:17
Il Giudice
dott. Maria Carla Corvetta
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice dott. Maria Carla Corvetta ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3985/2017 promossa da:
Parte_1 Parte_2
ATTORE contro
Controparte_1 CP_1
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a rilevato che è già stata emessa sentenza non definitiva n. 771/2023 con cui è stata disposta la divisione del bene immobile oggetto di causa (in base alla 3° proposta divisionale prevista nella CTU da pag. n. 38 a pag. n. 40 e senza alcun conguaglio in denaro) e che detta divisione avvenisse mediante sorteggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 729 c.p.c., richiamato il verbale delle operazioni divisionali espletate in data 23.02.2024, dato atto che rimane, unicamente, da statuire in ordine alle spese processuali e di pagina 3 di 6 ctu ed alla domanda svolta da parte attrice di accertamento del diritto della medesima di conseguire dalla convenuta la restituzione delle spese effettuate nell'interesse della comunione, quanto alla domanda attorea, si rileva che:
• nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari per preservare l'integrità strutturale del cespite, ha Parte_3
manifestato la volontà di far eseguire a proprie spese interventi di svariato genere e la convenuta non si è opposta alla realizzazione delle opere voluttuarie desiderate da quest'ultima,
• ad esclusione di tali specifiche spese, emerge documentalmente che ha sempre corrisposto quanto dovuto a titolo di spese di Controparte_1
conservazione della , così come sancito dagli artt. 1110 Org_1
c.c. e ss., risultando pertanto infondata la domanda attorea di ripetizione delle spese asseritamente sostenute nell'interesse della comunione: dallo stesso doc. n. 6 attoreo, infatti, si evince come tutte le spese di cui all'art. 1110 c.c. sono state equamente ripartite tra le comproprietarie, con espressa indicazione da parte delle imprese incaricate di quali voci fossero ad esclusivo carico di così come concordato Parte_3
direttamente con quest'ultima (si vedano, inoltre, i docc. nn.
9-14 parte conveuta),
• dall'esame della richiamata documentazione, nonché del prospetto riassuntivo prodotto da parte convenuta sub. doc. n. 46, emerge conclusivamente che la richiesta di rimborso attorea ha ad oggetto esclusivamente la differenza dei costi relativi alle opere di cui
[...]
ha dichiarato espressamente di volersi far carico (v. già cit. docc. Pt_3
n. 9, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14), ritenuto che, alla luce di quanto sopra, la residua domanda di parte attrice di pagina 4 di 6 accertamento del diritto della medesima di conseguire dalla convenuta la restituzione delle spese effettuate nell'interesse della comunione non sia fondata ed debba, pertanto, essere respinta, quanto, poi, alle spese processuali e di ctu si rileva che:
• dalla documentazione in atti emerge che le parti, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, avevano già raggiunto un accordo non solo in merito alle modalità di divisione del cespite, ma anche relativamente a quale particella assegnare a l'una e all'altra condividente, finanche l'entità del conguaglio da versare all'assegnataria del lotto di minor valore e che l'unica condizione da sempre posta dall'odierna parte convenuta, quale presupposto imprescindibile per poter procedere alla divisione in questione, era quella di far eseguire preventivamente tutte le pratiche di sanatoria dell'immobile,
• solo nel settembre 2019 ha aderito alle richieste di Parte_3
parte convenuta di conferire incarico ai tecnici per procedere alla sanatoria degli abusi presenti sul cespite, rammentato che “le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte”
(Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3083/2006 e riconfermato con la sentenza n. 21184/2015), ritenuto che, nel caso di specie, l'integrale adesione già a suo tempo espressa in sede stragiudiziale da al piano divisionale redatto dai tecnici Controparte_1
di parte e la prolungata inerzia di parte attrice con riferimento alla regolarizzazione dello stato di fatto del cespite (condizione, peraltro, necessaria pagina 5 di 6 per procedere alla divisione) consentono al giudicante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. di addossare di ctu prevalentemente (nella misura del 75%) a carico di parte attrice, la quale sarà altresì tenuta a rifondere le spese di lite di controparte,
P.Q.M.
rigetta la domanda attorea di accertamento del diritto della medesima di conseguire dalla convenuta la restituzione delle spese effettuate nell'interesse della comunione,
• condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 37.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge,
• pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice nella misura del
75% e di parte convenuta nella misura del 25%.
Così deciso in Rimini, il 5 March 2024.
Il Giudice
- Dott. Maria Carla Corvetta -
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