Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 220/2015 R.G., Oggetto: Mutuo
proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Agatino Dalmazio, C.F._2
– attori contro
), difesa dall'avv. Francesco Celona, Controparte_1 P.IVA_1
– convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e avevano stipulato in data 26.7.2006 con la Parte_1 Parte_2
un contratto di mutuo ipotecario, ai sensi degli articoli 38 e Controparte_2
seguenti del d.lgs. n. 385/93, in forma di atto pubblico (n. rep. 46092, n. racc. 6320).
Per effetto del contratto la erogava ai mutuatari la somma di Controparte_2
euro 80.000, da rimborsare con il pagamento di 180 rate mensili.
Sostenendo che il tasso degli interessi moratori pattuito sarebbe stato usurario, attestandosi all'8,00%, maggiore del tasso-soglia rilevato al momento della stipulazione del contratto, e che il tasso anno effettivo globale indicato nel contratto sarebbe stato inferiore a quello applicato, e hanno citato la Parte_1 Parte_2 CP_1
chiedendone, previo accertamento che il tasso degli interessi pattuito e applicato
[...]
aveva superato il tasso-soglia, la condanna alla restituzione della somma di euro
1
La costituitasi, ha resistito alle domande. Controparte_1
Le domande sono infondate.
L'art. 1815 c.c. dispone, al comma 2, che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
L'art. 2 della legge n. 108/96 – nel testo applicabile ratione temporis – dispone, al comma 4: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».
L'art. 644 c.p., dopo avere previsto, al comma 3, che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ha stabilito, al comma 4, che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Nel contratto di mutuo, stipulato in data 26.7.2006, il tasso annuo nominale degli interessi corrispettivi è determinato nella misura (fissa) del 6,00%, con un tasso annuo effettivo globale (o indicatore sintetico di costo) del 6,32897%, mentre gli interessi moratori sono determinati nella misura del tasso degli interessi corrispettivi maggiorato del 2%.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di usura nei rapporti bancari, «ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento» (Cass. n. 31615/21, la
2 quale ha affermato che la legge n. 108/96 non ammette, ai fini dell'accertamento dell'usura, una comparazione tra il tasso-soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, anche perché è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non deve corrispondere il cumulo di tali interessi).
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso-soglia va quindi risolto in modo differenziato.
Quanto ai primi, si deve prendere a riferimento il tasso medio risultante dalle rilevazioni pubblicate, aumentato della metà, per i contratti stipulati fino al 12 luglio
2011, e aumentato della metà e con aggiunta di quattro punti percentuali, per i contratti stipulati dal 13 luglio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del della legge n. 108/96.
Quanto agli interessi moratori, invece, assume rilievo il principio elaborato dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 19597/20), secondo il quale «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti»
(in senso conforme, Cass. n. 16526/24).
Più nello specifico, esclusa la cumulabilità tra loro di interessi corrispettivi e moratori, quando il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti un dato numero di punti percentuali, è il «valore complessivo risultante da tale somma», non solo i punti percentuali aggiuntivi, che occorre considerare al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (Cass. n. 26286/19).
È utile puntualizzare altresì che una difforme soluzione non potrebbe farsi discendere da pronunce diverse: non solo perché gli indirizzi attuali sono consolidati, ma
3 anche perché è stata la Suprema Corte a liberare il campo da ipotetici precedenti in senso contrario, quando ha rilevato che il criterio della sommatoria non è stato sicuramente affermato neanche da Cass. n. 350 del 2013, «che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui – come frequentemente accade – il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi» (Cass. n. 14214/23, in motivazione).
Né si potrebbero sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata, non costituendo questa «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi»
(Cass. n. 7352/22).
Al tempo in cui il mutuo era stato stipulato il tasso-soglia era del 7,95%, corrispondente al TEGM del 5,30%, rilevato dal decreto ministeriale del periodo, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, nel testo applicabile ratione temporis.
Il tasso-soglia, oltre ad essere immediatamente accertabile, mediante la lettura del decreto ministeriale e l'applicazione dell'aumento previsto dalla legge, non è oggetto o motivo di contestazioni o contrasti tra le parti: è stato indicato nella relazione di perizia stragiudiziale prodotta dagli stessi attori ed è riportato anche nell'atto introduttivo.
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto nel contratto di mutuo, corrispondente al 6,32897%, non aveva superato la soglia, e non l'avrebbe superata – giova osservare – neanche se si considerasse il tasso effettivo globale del 6,37338%, determinato nella perizia stragiudiziale prodotta dagli stessi attori e indicato nell'atto introduttivo.
Quanto agli interessi moratori, il relativo tasso è dell'8%.
Il tasso degli interessi moratori non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi e deve essere considerato come dato a sé, risultante dalla sommatoria prevista, senza che si possano effettuare altre operazioni.
È evidente che nemmeno il tasso degli interessi moratori aveva superato la soglia usuraria, al momento della stipulazione.
In proposito, è da considerare il principio – già citato – per cui, in relazione agli interessi moratori, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione
4 media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e – se applicabile, ratione temporis – con l'aggiunta dei punti percentuali previsti (Cass. Sez.
Un. n. 19597/20; in senso conforme, Cass. n. 16526/24).
Il decreto ministeriale relativo al periodo in cui era stato stipulato il mutuo reca anche la maggiorazione media rilevata per gli interessi moratori, indicandola in 2,1 punti percentuali.
Per determinare il tasso-soglia degli interessi moratori, il TEGM deve essere incrementato della maggiorazione media di 2,1 (rilevata nel decreto per il periodo di riferimento: art. 3) e quindi aumentato di metà (del 50%), secondo la formula seguente:
(TEGM + 2,1) x 1,5.
Al TAEGM del 5,30% devono essere aggiunti 2,1 punti percentuali, per operare, dopo, l'aumento del 50%.
La soglia usuraria per gli interessi moratori era, quindi, del 12,6%.
Il tasso degli interessi moratori determinato nel contratto di mutuo era largamente inferiore alla soglia.
Il criterio a cui ha fatto ricorso il perito di parte, e sostenuto dagli attori, non ha considerato il fattore di aumento della maggiorazione da applicare per gli interessi moratori.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati, alla luce di questi principi, gli elementi di fatto (documentali), le domande volte a sentire accertare il superamento delle soglie usurarie e a condannare la banca alla restituzione degli importi pagati indebitamente, a titolo di interessi, vanno rigettate.
Infine, è da rilevare che l'estinzione anticipata del mutuo, avvenuta nelle more della causa, e la mancata applicazione di interessi moratori non spostano i termini della decisione: oltre alla domanda di accertamento dell'usura, è stata avanzata una domanda di condanna alla restituzione di importi, fondata sull'assunto che l'usurarietà degli interessi moratori escluderebbe il debito per interessi corrispettivi, sicché l'oggetto della causa è più ampio e implica una pronuncia anche sulla questione preliminare della nullità, per decidere anche sulla pretesa alla restituzione.
E comunque la domanda di accertamento della nullità sarebbe da rigettare, anche se si applicasse il principio per cui «la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa
5 escludersi che possano trovare applicazione detti interessi» (Cass. n. 1818/21).
In questo caso la domanda di ripetizione degli importi che si assumono pagati indebitamente, per un titolo nullo, non potrebbe essere accolta in base al principio per cui
«la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass. n. 8103/23).
Sorte identica spetta alla domanda volta a sentire accertare che il TAEG indicato nel contratto sarebbe difforme, per difetto, rispetto a quello che risulterebbe dalle pattuizioni e applicato.
In linea generale, in materia di contratti bancari, «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (Cass. n. 39169/21; in senso analogo Cass. n. 4597/23).
Il principio si deve ritenere estensibile anche ai contratti di mutuo.
Dalla pronuncia si evince che eventuali difformità nell'ISC, o TAEG, indicato non integrano vizi di nullità del contratto e possono dare luogo a «responsabilità contrattuale o precontrattuale» della banca (Cass. n. 4597/23), il cui titolo (causa petendi) è radicalmente diverso dalla nullità determinata dal superamento delle soglie usurarie.
Ne deriva che la domanda di accertamento di una mera difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello che si assuma risulti dai costi dell'operazione, svincolata da una domanda fondata su fatti ed elementi indicativi di (eventuale) una responsabilità precontrattuale o contrattuale, non può essere accolta, perché la pronuncia sarebbe per un verso fine a sé stessa e per un altro verso non inciderebbe sul rapporto obbligatorio esistente.
Peraltro – è pure da notare –, l'allegazione della difformità non è recepibile, in quanto si fonda su una tabella in cui sono riportati, su colonne, i fattori, ma non esplica la
6 formula di calcolo.
E allora, non potrebbe essere disposta, per accertare se, e in dipendenza di quali motivi, sussista una difformità quanto al TAEG, una consulenza tecnica d'ufficio.
Questo, perché «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze», così che il predetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire a mancanze nelle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 30218/17).
La domanda in esame, pertanto, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni,
1) rigetta le domande;
2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 5.331,20, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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