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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11296/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti SIMONA PEDERZOLI ed ENRICO SAMBIN, elettivamente domiciliata in Via Lorenzo Mascheroni n° 29 Milano, presso il difensore ATTRICE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
SC DR e OR OG, elettivamente domiciliata in via I. Pindemonte n° 2 Milano, presso il difensore CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza così giudicare: 1) Accertato che il contratto sottoscritto il 23.10.2012 tra e Parte_1 Controparte_2 ora rientra nella fattispecie giuridica mista della
[...] Controparte_1 somministrazione di merce a favore delle grande distribuzione organizzata e del trasporto e logistica di merci somministrate, accertato che il contratto stipulato inter partes prevedeva l'applicazione di uno storno, a favore delle precitate società della grande distribuzione, a titolo di sconto di fine anno incondizionato e sconto commerciale in relazione ai volumi di merce somministrati dalla società opponente con scadenza di pagamento del corrispettivo ad anno o frazione di anno, accertato inoltre che il contratto stipulato inter partes prevedeva la prestazioni di servizi di trasporto e di logistica delle merci somministrate da parte della società del gruppo ora Controparte_2 [...]
con pagamento del corrispettivo ad anno o frazione di anno, accertato che le Controparte_1 fatture oggetto del ricorso per ingiunzione opposto furono emesse dalle società facenti parte del gruppo ora a titolo di storno per sconto Controparte_2 Controparte_1 di fine anno incondizionato, sconto commerciale e per servizi di trasporto e logistica merci somministrate, rispettivamente in data 10.05.2012, 17.09.2012, 15.10.2012, 27.11.2012, 30.11.2012, 17.12.2012, 31.12.2012, 1.01.2013, 10.06.2013, 16.12.2013 e 17.12.2013 e che per tali fatture la società opposta ha omesso di richiedere il pagamento entro i cinque anni dalla data decadenza nelle singole fatture emesse per lo sconto incondizionato e lo sconto commerciale ed entro un anno per le prestazioni di servizi di trasporto e logistica di merci somministrate, dichiarare prescritto il diritto di credito fatto valere dalla società opposta nei confronti della società opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 cod.civ. ed in ogni caso ai sensi dell'art. 2951 cod. civ. in relazione ai crediti derivanti dai servizi di trasporto e logistica eseguiti a favore dell'opponente nell'anno 2012 e nell'anno 2013 dalle società del gruppo Controparte_2 ora ovvero in subordine anche ai sensi dell'art. 2946 cod.civ., Controparte_1 dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'opponente all'opposta per i titoli azionati con il ricorso monitorio e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1922/2023 Tribunale di Milano. 2) In via riconvenzionale, accertato che ha venduto alle Parte_1 società del gruppo ora merci per Controparte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di euro 65.796,22 oltre i.v.a. per le quali il 03/08/2012 emetteva la fattura n. 2265 di Euro 12.841,35, il 06/08/2012 emetteva la fattura n. 2320 di Euro 4.469,26, il 20/08/2012 emetteva la fattura n. 2344 Euro 2.898,35, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2355 di Euro 2.106,99, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2361 di Euro 4.931,48, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2363 Euro 4.828,36, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2363 di Euro 5.028,30, il 24/08/2012 emetteva la fattura n. 2399 di Euro 2.041,74, il 28/08/2012 emetteva la fattura di Euro 1.638,34, il 09/04/2013 riceveva la nota di credito CT073543 con uno storno a favore di di Euro Parte_1
79,67, il 09/04/2013 riceveva la nota di credito CT 073544 con uno storno a favore della
[...] per Euro 4.836,89, il 09/04/2013 riceveva la nota di credito CT073545 con uno Parte_1 pagina 2 di 7
storno a favore della per Euro 227,62, l'11/04/2013 riceveva la nota di Parte_1 credito N. 5200867679 con uno storno a favore della per Euro 275,42, l' Parte_1
11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867680 con uno storno a favore della
[...] per Euro 178,96, l' 11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867681 con uno Parte_1 storno a favore della per Euro 18,88, l' 11/04/2013 riceveva la nota di Parte_1 credito N. 5200867682 con uno storno a favore della per Euro 149,35, il Parte_1
11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867683 con uno storno a favore della Pt_1 per Euro 2.079,01, l'11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867684 con uno Parte_1 storno a favore della per Euro 20,58, l'11/04/2013 riceveva la nota di credito Parte_1
N. 5200867685 con uno storno a favore della per Euro 5.340,92, Parte_1
l'11/12/2014 riceveva la nota di credito N. CT 223261 con uno storno a favore della
[...] per Euro 52,80, il 04/03/2015 riceveva la nota di credito N. 5100190119 con uno Parte_1 storno a favore della per Euro 10.712,61, il 04/03/2015 riceveva la nota di Parte_1 credito N. 5100190120 con uno storno a favore della per Euro 165,30, il Parte_1
04/03/2015 riceveva la nota di credito N.5100190173 uno storno a favore della Parte_1 per Euro 874,04, accertato e dichiarato che con il ricorso per ingiunzione di pagamento
[...]
03.01.2023 ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti della Controparte_1 società opponente della somma di euro 65.796,22 oltre i.v.a. per la vendita di merce indicate nelle precitate fatture e note di credito, condannare a pagare a Parte_2 [...]
la somma di Euro 65.796,22 oltre i.v.a., oltre interessi ex D.Lgs. 231 Parte_1
2002 dalle singole scadenze di pagamento indicate nelle precitate fatture e note di credito al saldo effettivo. 3) Condannare la società opposta alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio di opposizione a favore della società opponente, con distrazione ai procuratori antistatari Avv. Simona Pederzoli e Avv. Enrico Sambin”.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in limine litis, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1922/2023, R.G.386/2023, reso dal Tribunale di Milano, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- in via principale, nel merito,
- respingere le domande avversarie in quanto destituite di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, oltre ulteriori interessi e spese, dichiarandolo pertanto esecutivo;
pagina 3 di 7
- respingere la domanda riconvenzionale dedotta dall'opponente in quanto anch'essa destituita di ogni e qualsiasi fondamento;
- in ogni caso, spese e compensi, oltre oneri ed accessori di legge, interamente rifusi”.
pagina 4 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 1922/2023 emesso per la somma di 152.642,35 euro oltre interessi e spesea fronte dell'avvenuta somministrazione di beni da parte dell'opposta in forza dell'accordo di fornitura del 23.10.2012 (doc. 1 monitorio) stipulato inter partes. Ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito dell'opposta e nel merito, avuto riguardo al contratto misto stipulato inter partes la sussistenza di un diritto allo sconto di fine anno incondizionato e in relazione al volume di merce somministrati, con la conseguenza che essa vanterebbe un controcredito pari alla somma di 65.796,22 euro, richiesta in via riconvenzionale, oltre alla revoca del decreto e alla vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita l'opposta la quale ha insistito per la debenza della somma ingiunta e per la completa infondatezza della domanda riconvenzionale e cha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con ctu ctu contabile in merito alla verifica della correttezza dei calcoli posti alla base delle partite dare-avere tra le parti ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.10.2025.
La domanda non può essere accolta.
L'eccezione di prescrizione è infondata, l'opposta ha provato con documenti (docc. 6-12) tutte le missive di interruzione della prescrizione nei confronti dell'opponente.
Nel merito l'opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio ha provato il titolo e, mediante la produzione delle fatture della società distributrice di energia, anche l'esecuzione delle prestazioni sottese al contratto stipulato con l'opponente.
A seguito di consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato in giudizio che l'opposta ha fatturato all'opponente il corretto quantum debeatur.
La c.t.u. svolta con metodo logico giuridico ineccepibile è assolutamente meritevole di essere posta a fondamento del decisum di cui alla presente sentenza.
Infatti il c.t.u. ha esaminato tutti i documenti contabili e ha anche chiarito in una breve premessa in merito all'interpretazione contabile della nota di credito che tale documento viene utilizzato al fine di rettificare un precedente documento (solitamente una fattura di vendita, ma anche una nota di debito) emesso nei confronti del cliente. Secondo il c.t.u. in via generale la nota pagina 5 di 7 di credito emessa dovrebbe essere considerata quale riduzione del credito per fatture e/o note di debito emesse e non quale credito della controparte. Negli atti di causa, invece, le note di credito sono state considerate quale credito della parte che le riceve e questo, probabilmente, ha generato qualche incomprensione. Nelle tabelle riportate nella consulenza scritta il ctu ha riepilogato per ogni tipologia di documento emessa da ciascuna parte i totali in termini di imponibile, IVA e totale documento.
POSIZIONE Imponibile IVA Totale
[...]
Parte_1 Credito per fatture 33.705,92 7.078,25 40.784,17 emesse Riduzione credito
- 19.362,36 - 4.065,56 - 23.427,92 per note di credito emesse TOTALE 14.343,56 3.012,69 17.356,25 CREDITO DI
[...]
CP_3
E ha concluso che il rapporto dare – avere tra le parti può essere così riassunto sulla base della documentazione in atti: Credito di nei confronti di pari a Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 17.356,25 IVA inclusa;
Credito di nei confronti di Controparte_1 [...]
pari a complessivi Euro 169.998,60 IVA inclusa;
pertanto, operando una compensazione Parte_1 delle due posizioni, sussiste un credito netto di nei confronti di Controparte_1 [...]
pari a complessivi Euro 152.642,35 (ossia pari all'importo di cui al Decreto Ingiuntivo). Parte_1
In conclusione tutte le doglianze dell'opponente, dunque, all'esito dell'istruttoria si sono rivelate del tutto infondate, ne deriva il pieno accertamento del credito in capo all'opposta pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del giudizio, così come quelle di ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
8.433 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11296/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti SIMONA PEDERZOLI ed ENRICO SAMBIN, elettivamente domiciliata in Via Lorenzo Mascheroni n° 29 Milano, presso il difensore ATTRICE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
SC DR e OR OG, elettivamente domiciliata in via I. Pindemonte n° 2 Milano, presso il difensore CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza così giudicare: 1) Accertato che il contratto sottoscritto il 23.10.2012 tra e Parte_1 Controparte_2 ora rientra nella fattispecie giuridica mista della
[...] Controparte_1 somministrazione di merce a favore delle grande distribuzione organizzata e del trasporto e logistica di merci somministrate, accertato che il contratto stipulato inter partes prevedeva l'applicazione di uno storno, a favore delle precitate società della grande distribuzione, a titolo di sconto di fine anno incondizionato e sconto commerciale in relazione ai volumi di merce somministrati dalla società opponente con scadenza di pagamento del corrispettivo ad anno o frazione di anno, accertato inoltre che il contratto stipulato inter partes prevedeva la prestazioni di servizi di trasporto e di logistica delle merci somministrate da parte della società del gruppo ora Controparte_2 [...]
con pagamento del corrispettivo ad anno o frazione di anno, accertato che le Controparte_1 fatture oggetto del ricorso per ingiunzione opposto furono emesse dalle società facenti parte del gruppo ora a titolo di storno per sconto Controparte_2 Controparte_1 di fine anno incondizionato, sconto commerciale e per servizi di trasporto e logistica merci somministrate, rispettivamente in data 10.05.2012, 17.09.2012, 15.10.2012, 27.11.2012, 30.11.2012, 17.12.2012, 31.12.2012, 1.01.2013, 10.06.2013, 16.12.2013 e 17.12.2013 e che per tali fatture la società opposta ha omesso di richiedere il pagamento entro i cinque anni dalla data decadenza nelle singole fatture emesse per lo sconto incondizionato e lo sconto commerciale ed entro un anno per le prestazioni di servizi di trasporto e logistica di merci somministrate, dichiarare prescritto il diritto di credito fatto valere dalla società opposta nei confronti della società opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 cod.civ. ed in ogni caso ai sensi dell'art. 2951 cod. civ. in relazione ai crediti derivanti dai servizi di trasporto e logistica eseguiti a favore dell'opponente nell'anno 2012 e nell'anno 2013 dalle società del gruppo Controparte_2 ora ovvero in subordine anche ai sensi dell'art. 2946 cod.civ., Controparte_1 dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'opponente all'opposta per i titoli azionati con il ricorso monitorio e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1922/2023 Tribunale di Milano. 2) In via riconvenzionale, accertato che ha venduto alle Parte_1 società del gruppo ora merci per Controparte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di euro 65.796,22 oltre i.v.a. per le quali il 03/08/2012 emetteva la fattura n. 2265 di Euro 12.841,35, il 06/08/2012 emetteva la fattura n. 2320 di Euro 4.469,26, il 20/08/2012 emetteva la fattura n. 2344 Euro 2.898,35, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2355 di Euro 2.106,99, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2361 di Euro 4.931,48, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2363 Euro 4.828,36, il 21/08/2012 emetteva la fattura n. 2363 di Euro 5.028,30, il 24/08/2012 emetteva la fattura n. 2399 di Euro 2.041,74, il 28/08/2012 emetteva la fattura di Euro 1.638,34, il 09/04/2013 riceveva la nota di credito CT073543 con uno storno a favore di di Euro Parte_1
79,67, il 09/04/2013 riceveva la nota di credito CT 073544 con uno storno a favore della
[...] per Euro 4.836,89, il 09/04/2013 riceveva la nota di credito CT073545 con uno Parte_1 pagina 2 di 7
storno a favore della per Euro 227,62, l'11/04/2013 riceveva la nota di Parte_1 credito N. 5200867679 con uno storno a favore della per Euro 275,42, l' Parte_1
11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867680 con uno storno a favore della
[...] per Euro 178,96, l' 11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867681 con uno Parte_1 storno a favore della per Euro 18,88, l' 11/04/2013 riceveva la nota di Parte_1 credito N. 5200867682 con uno storno a favore della per Euro 149,35, il Parte_1
11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867683 con uno storno a favore della Pt_1 per Euro 2.079,01, l'11/04/2013 riceveva la nota di credito N. 5200867684 con uno Parte_1 storno a favore della per Euro 20,58, l'11/04/2013 riceveva la nota di credito Parte_1
N. 5200867685 con uno storno a favore della per Euro 5.340,92, Parte_1
l'11/12/2014 riceveva la nota di credito N. CT 223261 con uno storno a favore della
[...] per Euro 52,80, il 04/03/2015 riceveva la nota di credito N. 5100190119 con uno Parte_1 storno a favore della per Euro 10.712,61, il 04/03/2015 riceveva la nota di Parte_1 credito N. 5100190120 con uno storno a favore della per Euro 165,30, il Parte_1
04/03/2015 riceveva la nota di credito N.5100190173 uno storno a favore della Parte_1 per Euro 874,04, accertato e dichiarato che con il ricorso per ingiunzione di pagamento
[...]
03.01.2023 ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti della Controparte_1 società opponente della somma di euro 65.796,22 oltre i.v.a. per la vendita di merce indicate nelle precitate fatture e note di credito, condannare a pagare a Parte_2 [...]
la somma di Euro 65.796,22 oltre i.v.a., oltre interessi ex D.Lgs. 231 Parte_1
2002 dalle singole scadenze di pagamento indicate nelle precitate fatture e note di credito al saldo effettivo. 3) Condannare la società opposta alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio di opposizione a favore della società opponente, con distrazione ai procuratori antistatari Avv. Simona Pederzoli e Avv. Enrico Sambin”.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in limine litis, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1922/2023, R.G.386/2023, reso dal Tribunale di Milano, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- in via principale, nel merito,
- respingere le domande avversarie in quanto destituite di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, oltre ulteriori interessi e spese, dichiarandolo pertanto esecutivo;
pagina 3 di 7
- respingere la domanda riconvenzionale dedotta dall'opponente in quanto anch'essa destituita di ogni e qualsiasi fondamento;
- in ogni caso, spese e compensi, oltre oneri ed accessori di legge, interamente rifusi”.
pagina 4 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 1922/2023 emesso per la somma di 152.642,35 euro oltre interessi e spesea fronte dell'avvenuta somministrazione di beni da parte dell'opposta in forza dell'accordo di fornitura del 23.10.2012 (doc. 1 monitorio) stipulato inter partes. Ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito dell'opposta e nel merito, avuto riguardo al contratto misto stipulato inter partes la sussistenza di un diritto allo sconto di fine anno incondizionato e in relazione al volume di merce somministrati, con la conseguenza che essa vanterebbe un controcredito pari alla somma di 65.796,22 euro, richiesta in via riconvenzionale, oltre alla revoca del decreto e alla vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita l'opposta la quale ha insistito per la debenza della somma ingiunta e per la completa infondatezza della domanda riconvenzionale e cha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con ctu ctu contabile in merito alla verifica della correttezza dei calcoli posti alla base delle partite dare-avere tra le parti ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.10.2025.
La domanda non può essere accolta.
L'eccezione di prescrizione è infondata, l'opposta ha provato con documenti (docc. 6-12) tutte le missive di interruzione della prescrizione nei confronti dell'opponente.
Nel merito l'opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio ha provato il titolo e, mediante la produzione delle fatture della società distributrice di energia, anche l'esecuzione delle prestazioni sottese al contratto stipulato con l'opponente.
A seguito di consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato in giudizio che l'opposta ha fatturato all'opponente il corretto quantum debeatur.
La c.t.u. svolta con metodo logico giuridico ineccepibile è assolutamente meritevole di essere posta a fondamento del decisum di cui alla presente sentenza.
Infatti il c.t.u. ha esaminato tutti i documenti contabili e ha anche chiarito in una breve premessa in merito all'interpretazione contabile della nota di credito che tale documento viene utilizzato al fine di rettificare un precedente documento (solitamente una fattura di vendita, ma anche una nota di debito) emesso nei confronti del cliente. Secondo il c.t.u. in via generale la nota pagina 5 di 7 di credito emessa dovrebbe essere considerata quale riduzione del credito per fatture e/o note di debito emesse e non quale credito della controparte. Negli atti di causa, invece, le note di credito sono state considerate quale credito della parte che le riceve e questo, probabilmente, ha generato qualche incomprensione. Nelle tabelle riportate nella consulenza scritta il ctu ha riepilogato per ogni tipologia di documento emessa da ciascuna parte i totali in termini di imponibile, IVA e totale documento.
POSIZIONE Imponibile IVA Totale
[...]
Parte_1 Credito per fatture 33.705,92 7.078,25 40.784,17 emesse Riduzione credito
- 19.362,36 - 4.065,56 - 23.427,92 per note di credito emesse TOTALE 14.343,56 3.012,69 17.356,25 CREDITO DI
[...]
CP_3
E ha concluso che il rapporto dare – avere tra le parti può essere così riassunto sulla base della documentazione in atti: Credito di nei confronti di pari a Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 17.356,25 IVA inclusa;
Credito di nei confronti di Controparte_1 [...]
pari a complessivi Euro 169.998,60 IVA inclusa;
pertanto, operando una compensazione Parte_1 delle due posizioni, sussiste un credito netto di nei confronti di Controparte_1 [...]
pari a complessivi Euro 152.642,35 (ossia pari all'importo di cui al Decreto Ingiuntivo). Parte_1
In conclusione tutte le doglianze dell'opponente, dunque, all'esito dell'istruttoria si sono rivelate del tutto infondate, ne deriva il pieno accertamento del credito in capo all'opposta pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del giudizio, così come quelle di ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
8.433 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 7 di 7