Articolo 113 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 112Articolo 114
Versione
20 settembre 1975
Art. 113.
L' articolo 269 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. - La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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