Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA*0483 8 /0 1 INN EDEI POR DO ITA LAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE loggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 14210/98 - Consigliere Cron. 10319 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere- Ud.11/01/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IR IN, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 94 FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 624/97 del Tribunale di SAVONA, depositata il 31/07/97; R.G.N. 3205/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 30 gennaio 1989 il sig. IN GO ricorreva al Pretore /giudice del lavoro di Savona chiedendo, nei confronti dell'INPS il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n.36 per essere stato licenziato dalla soc. Scarpa & Magnano di Savona il 15 luglio 1953 per licenziamento collettivo, ma in realtà per essere stato iscritto ed attivamente partecipante al partito comunista italiano ed al sindacato F.I.O.M.-C.G.I.L.. Esponeva anche di avere inutilmente seguito l'intero iter amministrativo. Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepiva la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, di legittimazione passiva propria, di interesse del ricorrente e l'improcedibilità della domanda. Contestava anche, nel merito, la spettanza del beneficio richiesto. Con sentenza in data 1° aprile 1992, il Pretore accoglieva la domanda e condannava l'INPS alla ricostruzione della posizione assicurativa del ricorrente dal 15 luglio al 20 settembre 1953,data nella quale il lavoratore era stato riassunto dalla stessa società. L'appello principale dell'assicurato che si doleva della limitazione temporale della ricostruzione della posizione pensionistica, è stato accolto dal Tribunale che ha condannato l'INPS alla ricostruzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 15 maggio 1974, n.36. E' stato, invece, respinto l'appello incidentale dell'Istituto previdenziale il quale aveva eccepito la decadenza ir V 1421098.doc 3 dall'azione e la prescrizione del diritto ai sensi degli artt.47 della legge 30 aprile 1970, n.639, dell'art.2946 c.civ. e58 della legge 30 aprile 1969, n.153. Ha ritenuto il Tribunale, sulla questione della decadenza dall'azione e della prescrizione del diritto per prescrizione, che in realtà l'INPS aveva inteso far valere la prescrizione, come era evincibile dai motivi di impugnazione, e poiché tale eccezione non era stata proposta in primo grado, l'appellante incidentale ne era decaduto. Nel merito, il Tribunale, premesso che dall'istruttoria era emerso che il lavoratore era stato colpito da un vero e proprio licenziamento collettivo e che successivamente venne riassunto a seguito anche di manifestazioni, ha affermato che la predetta legge n.36 del 1974, nel prevedere il diritto, per i lavoratori che risultino licenziati per motivi politico sindacali, alla ricostruzione della posizione assicurativa, configura una ricostruzione figurativa dell'intero periodo assicurativo interessante il lavoratore, pur tenendo conto (artt. 2 e 8) dell'eventuale concorso di altre contribuzioni. Pertanto, in sede giudiziaria, il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva non può prendere in considerazione alcuna limitazione temporale, la quale può assumere rilievo, nelle forme di legge, solo in sede di effettiva ricostruzione della posizione stessa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con due motivi. Resiste l'assicurato con controricorso notificato oltre il termine di cui all'art.370 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di annullamento l'Istituto denuncia violazione dell'art.47 d.p.r. 30 aprile 1970, n.639. Vizio di motivazione (art.360, n.3 e n. 5 .. V 1421098.doc c.p.c.) e sostiene che alla data del ricorso giudiziario (30 gennaio 1989) era decorso il termine decennale di cui all'art.47 del d.p.r. 639 del 1970 dalla domanda amministrativa (26 luglio 1978) e si era quindi verificata la decadenza, eccezione ammissibile in appello e rilevabile anche di ufficio. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto essere stata proposta (solo in appello e quindi inammissibilmente) soltanto una eccezione di prescrizione: in realtà nelle conclusioni era stata chiaramente chiesto che il ricorso fosse dichiarato improponibile per compiuta decadenza dell'azione ex art.47 d.p.r. n.639/1970. Il motivo è inammissibile. Deve, anzitutto, osservarsi che, seppure appaia non correttamente motivata la decisione del Tribunale in ordine alla reiezione dell'appello incidentale, concernente, al di là delle qualificazioni giuridiche prospettate dall'INPS, la questione sostanziale sancita dall'art.47 d.p.r. n.639 del 1970, cit., in quanto, trattandosi di materia di rilevanza pubblicistica, perciò sottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio (art.2969 c.civ.), tale rilievo non è consentito in sede di legittimità qualora, come nel caso in esame, implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso (al quale soltanto, e non alla domanda amministrativa, fa riferimento l'art.47 ult. cit.). in relazione alle quali deve giudicarsi della decadenza, non indicate e documentate nel precedente corso del processo. In presenza di ricorso introduttivo proposto prima dell'entrata in vigore dell'art.4 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, le modifiche dallo stesso apportate all'art.47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n.639 non si applicano in questo giudizio. Nella versione antecedente a tali modifiche, l'art.47 disponeva che l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di 1421098.doc 5 comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici. Deve ritenersi che anche la controversia volta alla ricostruzione delle posizione pensionistica rientri tra le controversie in materia di trattamenti pensionistici in ragione dell'immediato riflesso su di essi della ricostruzione della posizione assicurativa. L'art.5 della legge 15 febbraio 1974, n.36 nel prevedere l'obbligo della domanda per l'ammissione ai benefici pensionistici e nello stabilire che sulla domanda medesima debba provvedere in prima istanza il Comitato istituito presso il Ministero del lavoro, il quale deve deliberare entro 270 giorni dalla proposizione della domanda, dispone altresì che la decisione sia notificata al richiedente, il quale entro trenta giorni dalla notifica può proporre ricorso al Ministro. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. Soltanto dalla scadenza di detto termine di 90 giorni prende a decorrere il termine decennale di decadenza sostanziale di cui all'art.47 cit.. Nel caso in esame, l'Istituto non ha precisato nel ricorso in quale data sia stata notificata all'interessato la decisione del Comitato ministeriale, data da cui, in caso di avvenuta notifica, avrebbe preso a decorrere il termine per ricorre al Ministro e l'ulteriore termine di giorni novanta concesso per la decisione definitiva, in assenza della quale (entro i 90 giorni) il ricorso avrebbe dovuto ritenersi respinto. 1421098.doc Non essendo nota la data della presunta reiezione del ricorso amministrativo, non è possibile affermare l'intervenuta decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt.1 e 2 L. 15.2.1974 n.36. Vizio di motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) e sostiene che presupposto per la ricostruzione della posizione assicurativa è la risoluzione del rapporto per motivi politico sindacali, mentre nel caso di specie non si sarebbe determinata una vera risoluzione del rapporto dato che la datrice di lavoro a distanza di soli due mesi dal licenziamento aveva riassunto il lavoratore con la qualifica precedentemente conseguita, senza alcun danno per lo stesso che aveva poi conseguito il diritto a pensione. L'Istituto si duole, inoltre, del riconoscimento ad opera del Tribunale di una ricostruzione illimitata della posizione assicurativa, in relazione alla durata di pochi mesi dell'allontanamento dal posto di lavoro, con conseguente risarcimento di un danno in massima parte insussistente e con violazione anche dei principi di uguaglianza e di giusta tutela di cui agli artt.3 e 38 Cost.. Erroneamente il Tribunale aveva richiamato l'art.2 della legge n.36 del 1974 che riguardava ipotesi di successiva contribuzione in diverse gestioni pensionistiche, mentre il lavoratore era stato sempre assicurato presso l'INPS senza interruzioni della contribuzione ulteriori rispetto ai due mesi di durata del licenziamento. Il motivo è infondato. Deve essere, anzitutto, disattesa la censura secondo cui non vi sarebbe stato effettivo licenziamento del lavoratore per essere stato lo stesso riassunto 1421098.doc dalla stessa datrice di lavoro, con la medesima qualifica precedentemente conseguita, dopo circa due mesi. La circostanza che si trattò di una vera e propria riassunzione non lascia dubbi sulla circostanza che in precedenza il rapporto di lavoro fosse cessato (risolto) a seguito di licenziamento (il cui carattere politico sindacale non è più in contestazione) e sulla conseguente applicabilità della legge n.36 del 1974 la quale non pone alcuna distinzione e non prevede come causa di esclusione dal beneficio la successiva riassunzione del lavoratore. L'art.1 della legge citata dispone, poi, che la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio dei lavoratori licenziati è ammessa a tutti gli effetti di legge [...] per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. Non può quindi ritenersi meritevole di censura la sentenza del Tribunale che a tale disposizione si è correttamente attenuto. Deve escludersi, poi, che nel sistema della legge n.36 del 1974 cit. e nella interpretazione accolta dal Tribunale, siano ravvisabili elementi di irrazionalità o di ingiustificata locupletazione del lavoratore tutelato, destinatario del licenziamento discriminatorio, tali da comportare lesione degli artt.3 e 38 della Costituzione, sicché la relativa prospettazione di incostituzionalità appare manifestamente infondata. Infatti, l'ultimo comma dell'art.1 legge ult. cit. dispone che qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo. 1421098.doc Il successivo art.2 legge ult. cit. provvede per le ipotesi in cui si siano succedute contribuzioni in diverse gestioni previdenziali, disponendo che l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza. Viene, in tale ipotesi, attribuito un trattamento differenziale per quote di pensione, con l'eventualità, addirittura, che il trattamento del lavoratore a seguito della ricostituzione della posizione assicurativa nella gestione di provenienza possa in taluni casi risultare deteriore (Cass. 27 dicembre 1993, n.12915). Il riferimento fatto dal Tribunale a quest'ultima disposizione, contestato dall'Istituto ricorrente sulla base dell'assunto che il lavoratore sarebbe stato iscritto esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria, nulla toglie all'esattezza della decisione contenuta in dispositivo di condanna alla ricostruzione della posizione assicurativa...ai sensi della legge 15.2.1974, n.36. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto al primo motivo e rigettato quanto al secondo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.) e vengono distratte in favore del difensore dell'assicurato che ne ha fatto motivata richiesta. P. T. M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo motivo e condanna l'INPS a pagare a controparte le spese in £. 18000 1421098.doc ༦/་ བཤ oltre a £.1.500.000# per onorari, con distrazione Agostini. Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSOR Shilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2 APR 2001 IL CANCELIERE 1421098.doc 10 in favore dell'avv. Franco IL PRESIDENTE Marino Saurofoun I D , O 0 L 1 L 3 . O , 3 T B 5 R A I S A D . E ' A P L N A S S L T S E I S 3 A N D O 7 T G - I P S 8 O M - N I 1 A E 1 D S A E D I E , A E O G T R O G N T T E E S T I S L I E G R I E A R D L L O E D