Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio).
Commentario • 1
- 1. Rescissione del giudicato per assenti, non contumaci (Cass. 18624/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2023
La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo previgente: per questi ultimi non può profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2013, n. 10227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10227 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/01/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 213
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 20900/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IU, n. a Ariccia il 03/05/1942;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 28/02/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udite le conclusioni dell'Avv. Gianzi che si è riportato ai motivi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/02/2011 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli del 03/03/09 di condanna di TA IU alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 12.000 di ammenda per il reato di costruzione abusiva.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato; con un primo motivo lamenta violazione di legge deducendo che la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione effettuata ex art. 161 c.p.p., comma 4, nonostante l'effettiva domiciliazione in via del
Colosseo ove l'imputato, come comprovato anche nel giudizio di appello, aveva ricevuto raccomandate poi ritirate. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per illegittimo diniego di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore;
la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto che l'imputato fosse assistito da due difensori.
Con un terzo motivo lamenta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per prescrizione;
l'opera sarebbe infatti risalente al 1999 ed il mero rinforzo delle travi non può essere considerato idoneo ad integrare il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente rilevato, ciò risultando anche dall'esame degli atti consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del motivo, che dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, recatosi in via del Colosseo 66 (luogo ove l'imputato aveva dichiarato domicilio in data 30/10/2006: vedi foglio 13) per procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio, TA non era stato rinvenuto, essendo stato sfrattato circa un mese prima, tanto essendo sufficiente per legittimare il ricorso alla procedura di notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4, nelle mani del difensore di fiducia. Infatti, come già chiarito da questa Corte, la disposizione di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo (cfr. Sez. 1, n. 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv. 233172; Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 253059). Nè è rilevante che, come asserito dal ricorrente, successivamente l'imputato abbia ricevuto raccomandate nel medesimo luogo;
infatti, l'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'ufficiale giudiziario aveva appreso dai vicini di casa dell'imputato del suo allontanamento in altra zona della città individuata solo genericamente, ha precisato che non rileva la circostanza che, successivamente alla consegna al difensore per impossibilità della prima notifica al domicilio eletto, le ulteriori notifiche siano state bene eseguite all'originario domicilio) (Sez. 3, n. 35048 del 08/07/2010, Benfratelli, Rv. 248335).
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di primo grado, nel rigettare, con l'ordinanza del 28/10/2008, l'istanza di rinvio dell'udienza, ha rilevato, adeguandosi ai principi affermati da questa Corte, che, nel procedimento rappresentante motivo del contestuale impegno professionale, l'Avv. Gianzi era difensore insieme ad altro legale, da ciò discendendo la mancanza della prova di un impedimento assoluto nel procedimento de quo, e ha inoltre osservato non essere stato specificato perché l'Avv. Latagliata fosse unicamente stata incaricata di sostituire il patrono nel recapitare l'istanza di rinvio e non anche nel compito difensivo integrale. Va infatti ribadito che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p. (Sez. U. n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109).
5. Il terzo motivo di ricorso è generico. In presenza di contestazione che ha individuato la data di consumazione del fatto nel 30/10/2006, il ricorrente si è limitato, a fronte della argomentazione della Corte territoriale secondo cui, come ammesso dall'imputato, l'opera non è consistita in semplice manutenzione ma in vero e proprio rifacimento, almeno parziale, con ampliamento della tettoia e diversa inclinazione delle spiovenze, a riproporre nuovamente l'assunto di un avvenuto mero rinforzo delle travi, senza confrontarsi, quindi, con detta specifica argomentazione.
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013