Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.
Commentari • 5
- 1. Omesso versamento contributi INPS: non è bancarotta per dissipazione senza prova della distrazione delle somme (Cass. Pen. n. 34836/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima L'omesso versamento dei contributi previdenziali non integra, di per sé, la bancarotta fraudolenta per dissipazione, perché l'omissione non comporta un'uscita patrimoniale immediata: per configurare una bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre accertare la distrazione o la spendita ad altri fini delle risorse destinate ai contributi, o comunque una movimentazione patrimoniale incompatibile con gli interessi dell'impresa. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, …
Leggi di più… - 2. Bancarotta fraudolenta per distrazione: non serve il nesso causale con il fallimento (Cass. Pen. n. 50081/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …
Leggi di più… - 3. La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 18 settembre 2017
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2013, n. 11793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11793 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2013
Dott. OLDI PA - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO PA A. - rel. Consigliere - N. 3168
Dott. SETTEMBRE AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 28690/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT LE, nato a [...] il [...];
OZ PA, nato a [...] l'[...];
OZ AN, nato a [...] l'[...];
LA RO, nato a [...] il [...];
UT AR TT, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 9 dicembre 2012;
visti i ricorsi, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. BRUNO PA AN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito di due procedimenti riuniti, FT LE, AR AN, AR PA ed LA RO erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Palmi, del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 e 2, L.Fall. per avere in concorso tra loro, il primo nella sua qualità di titolare della ditta individuale "L'Elite di OT LE" esercente attività individuale di vendita al minuto di abbigliamento, con sede a Rosarno, piazza Duomo n. 9, dichiarata fallita dal Tribunale di Palmi il 14.08. 2000, gli altri soci occulti della medesima attività, sottratto in parte la merce oggetto dell'attività commerciale allo scopo di recare pregiudizio ai creditori;
e per avere, inoltre, al medesimo scopo, parzialmente distrutto il registro unico ai fini dell'Iva (dal quale risultano mancanti le pagine 18- 100);
lo stesso LA, UT AR TT, AR PA ed AR AN erano chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 216, comma 1, n. 1 e 2, art. 219, commi 1 e 2 e art. 223, comma 1, L.Fall., in concorso tra loro, LA RO - nella sua qualità di imprenditore, titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività commerciale di vendita di abbigliamento (dichiarata fallita dal Tribunale di Palmi il 10.7.2001......) AR AN, UT AR TT e AR PA nella loro qualità di amministratore di fatto della medesima ditta, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto:
1. distraevano, occultavano, dissimulavano, distruggevano o dissipavano, in tutto o in parte, i beni oggetto (e non), dell'attività commerciale i quali, pur essendo posti in bilancio e nelle scritture contabili per un valore di rimanenze finali pari a L. 319.842.000 non erano rinvenuti per tali, nelle consistenze e nei valori da parte del curatore del fallimento;
2. tenevano, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri delle scritture contabili in guisa da impedire al curatore fallimentare di ricostruire il patrimonio ed il movimento completo degli affari della ditta;
con le aggravanti: a) di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; b) di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L.Fall.. Con sentenza del 21 giugno 2007 il Tribunale dichiarava OT LE, AR AN, AR PA ed LA RO colpevoli del reato contestato nel procedimento n. 230/02 RGT;
dichiarava, altresì, AR AN, LA RO e UT AR TT colpevoli del reato loro contestato nel procedimento n. 754/03 RGT, esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, riconosciuto il vincolo della continuazione e concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 219 L.Fall., condannava AR AN ed LA RO alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno;
condannava FI LE, AR PA e UT AR TT alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni;
assolveva AR PA del reato a lui contestato nel procedimento n. 754/03 RGT per non aver commesso il fatto;
condannava tutti gli imputati in solido tra loro, ad esclusione di OT LE, al risarcimento dei danni in favore della parte civile fallimento LA RO, liquidati nella misura ritenuta di giustizia oltre consequenziali statuizioni. Pronunciando sul gravame proposto degli imputati, la Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la pronuncia impugnata, revocando la condanna di AR PA al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile;
confermava nel resto con ulteriori statuizioni di legge.
2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore di OT LE, avv. Borgese Vincenzo, e l'imputato personalmente nonché, pure personalmente, AR PA, AR AN, LA RO e UT AR TT hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
3. Con il primo motivo del ricorso in favore di OT LE si contesta la ritenuta sussistenza dei presupposti del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, rilevando l'erroneità dell'assunto argomentativo del giudice di appello, secondo il quale la merce mancante non sarebbe deperibile, ove invece, trattandosi di abbigliamento, non era più commerciabile a fine stagione, in quanto fuori moda. Non si era, inoltre, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva gestito la società per soli quattro mesi, sino al gennaio 2000, avendo dismesso l'attività perché non più redditizia.
Con il secondo motivo si denuncia violazione od errata applicazione dell'art. 62 bis c.p., per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Con il terzo motivo si deduce violazione od erronea applicazione dell'art. 133 c.p., con riferimento all'entità della pena inflitta.
4. Con unico motivo d'impugnazione il OT, personalmente, ha dedotto violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 216 L.Fall., con riferimento al punto 1 della rubrica. Si duole, al riguardo, che il giudice di appello abbia trascurato le eccezioni difensive, specie in merito alla mancanza di prova del nesso causale tra la condotta ascrivibile all'imputato e la dichiarazione di fallimento nonché del dolo riguardante l'evento dello stesso reato.
Con riferimento alla fattispecie di cui dell'art. 216, comma 1, n. 2, si deduce che il giudice di appello aveva omesso di evidenziare le ragioni in forza delle quali aveva ritenuto il dolo, ossia la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, tanto più in considerazione del breve periodo di tempo in cui l'imputato aveva gestito la società. Ove avesse tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, la stessa Corte di merito avrebbe dovuto potuto escludere la penale responsabilità dell'imputato ovvero ritenere insussistente l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
5. Il ricorso proposto da AR PA è affidato ad identiche ragioni di censura. E sugli stessi motivi sono articolati anche i ricorsi di AR AN, di LA RO e di UT AR TT.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima ragione di censura in favore del OT è destituita di fondamento. Ed invero, l'impianto motivazionale in forza del quale il giudice di appello ha ribadito il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato non offre il destro a censure di sorta. In particolare, risultano compiutamente enunciate le ragioni per le quali è stato ritenuto che la merce mancante - in ragione dell'accertata differenza tra entità degli acquisti e rimanenze - fosse stata sottratta o venduta sottocosto, in mancanza, peraltro, di prova della destinazione del relativo ricavato.
Così giudicando, la Corte territoriale ha fatto buon governo della regola di giudizio, consolidata in subiecta materia, secondo cui la mancata giustificazione, da parte dell'amministratore, in ordine alla destinazione dei beni che avrebbero dovuto far parte del patrimonio imprenditoriale, consente ragionevolmente di ritenerne la sottrazione, ai fini della materialità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5^, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425).
La puntuale indicazione di risultanze probatorie, univocamente rivelatrici della consapevolezza dell'imputato in ordine all'attività distrattiva posta in essere dagli amministratori di fatto ed anzi del cosciente apporto a siffatta condotta, mediante acquisto di merce per ragguardevole importo e successiva sua dismissione, è valsa a fornire idonea dimostrazione dell'elemento psicologico necessario ai fini del concorso dell'amministratore formale nell'anzidetta a condotta distrattiva (Sez. 5^, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251 secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo forma/mente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto).
Infondato è anche il rilievo critico in ordine alla mancanza di prova del nesso causale tra condotta ascritta all'imputato e fallimento, posto che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza del nesso eziologico fra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5^, n. 27993 del 12/02/2013, Rv 255567). Il secondo e terzo motivo di ricorso, afferenti al regime sanzionatorio, si pongono decisamente in area d'inammissibilità, posto che il giudice di appello ha motivatamente ritenuto che, alla stregua dell'obiettiva entità del fatto in contestazione e, segnatamente, dell'entità del danno arrecato alla massa creditoria, la pena irrogata in primo grado, peraltro nel minimo edittale, fosse pienamente adeguata e, come tale, insuscettibile di ulteriore riduzione.
2. I ricorsi proposti, personalmente, da tutti gli imputati possono essere congiuntamente esaminati per totale identità delle dedotte censure.
Sono tutti infondati, in quanto l'insieme motivazionale della pronuncia impugnata ha, chiaramente, indicato le ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza, con specificazione del ruolo svolto da ciascuno nella vicenda in esame e del relativo coinvolgimento, anche sul versante dell'apprezzamento dell'elemento psicologico. Si è già detto dell'irrilevanza della prova del nesso di causalità tra le condotte a ciascuno ascritte ed il fallimento, mentre la pluralità dei fatti di bancarotta risultava chiaramente dalla formulazione degli addebiti contenuti in rubrica.
3. Per quanto precede, tutti i ricorsi - ciascuno globalmente considerato - devono essere rigettati con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014