Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2012, n. 18962
CASS
Sentenza 7 marzo 2012

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Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche quando le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l'effetto scriminante del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2012, n. 18962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18962
    Data del deposito : 7 marzo 2012

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