Sentenza 7 marzo 2012
Massime • 1
Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche quando le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l'effetto scriminante del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2012, n. 18962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18962 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 07/03/2012
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 533
Dott. FUMO Maurizio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 39891/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IA, nato il [...];
RI GI, nato il [...];
FE DI, nato il [...];
SE RO, nato il [...];
Avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 18.3.2010;
Sono presenti gli avv. Delaini Francesco del Foro di Verona per RI IA e sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del PG. (nella persona del Cons. Aurelio Galasso) che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di RI IA e RI GI;
di SE;
di FE;
l'avv. Delaini si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento, l'avv. Montanari si riporta ai motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento e chiede l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
La presente vicenda attiene ad una vicenda di bancarotta fraudolenta ascritto ai ricorrenti a seguito del fallimento (sollecitato da una delle ditte acquirenti, rimasta insoddisfatta) della società AZIENDA VINICOLA SAN LEO Srl., operante nel commercio del vino, fallimento dichiarato il 31.5.2006 ed in cui, a vario titolo i ricorrenti erano stati interessati. Il reato era addebitato sia nella forma patrimoniale, per il mancato reperimento delle partite di vino - ordinate a nome della ditta - che, secondo i giudici, appena acquistate ed immesse nei contenitori di stoccaggio, venivano esitate per ignota destinazione - o del relativo corrispettivo di vendita - sia nella modalità documentale, per l'assenza di corredo contabile utile alla ricostruzione dei movimenti della gestione. Relativamente al solo FE una perquisizione rinvenne presso la sua abitazione n. 100 documenti di accompagnamento di prodotti alimentari, denominati "doco", in un blocchetto non utilizzato, su tre di questi documenti risultò l'impronta, ritenuta falsa, del Comune di Suzzara: per questo fatto si contestò al solo predetto la violazione dell'art. 468 c.p.. La Corte d'Appello di Venezia assolse gli imputati dall'addebito di associazione per delinquere, ma riconobbe la rilevante partecipazione degli attuali ricorrenti.
Avverso la decisione la difesa del prevenuti interpone ricorso sulla base dei seguenti motivi:
SE:
- nullità del procedimento (sin dall'avvio dell'udienza preliminare, per l'omesso avviso della fissazione dell'udienza preliminare al difensore, patologia erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale sanabile, in realtà di ordine generale ed assoluta attenendo alla assistenza difensiva dell'imputato;
- carenza della motivazione quanto alla valenza ingannatoria degli artifici addebitati al ricorrente ed erronea applicazione della legge penale quanto alle condanne per truffa aggravata ed assenza di giustificazione sul punto della consapevolezza del SE di partecipare alla commissione di truffe avendo sottoscritto e consegnato un carnet di assegni che egli aveva firmato in bianco, condotta giustificabile con la carenza di competenza commerciale del prevenuto;
risultando, al contrario, che il SE non si interessò della gestione della società e la menzogna sulla sua qualifica (essere un mero dipendente, anziché il titolare della ditta) occorse nei confronti degli autisti che scaricavano il vino oggetto di una già compiuta e consumata truffa da altri perpetrata;
estraneità palesata anche dalla falsificazione della sua firma negli atti di compravendita della merce;
- erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione nella mancata verifica dell'elemento soggettivo in capo al prevenuto che, quale prestanome non ebbe consapevolezza delle condotte illecite commesse dall'amministratore formale, non potendosi presumere essa dalla mera accettazione del ruolo di interposto fittizio, vuoto motivazionale che non è logicamente colmato dalla sentenza impugnata.
RI GI, sulla base dei seguenti motivi:
- erronea applicazione della legge penale, attesa la violazione dell'art. 2 c.p., comma 3., risultando violatrice di principi di diritto penale la decisione di SS.UU. 28 febbraio 2008, Niccoli, su cui si sono fondati i giudici del merito per escludere rilievo alla nuova disciplina (art. 1 decreto "correttivo") del soggetto attivo della bancarotta, impedendo al giudice penale il sindacato al riguardo, considerando che la qualifica soggettiva è elemento strutturale della fattispecie e che, per altre situazioni, la giurisprudenza ammette il sindacato dell'atto amministrativo;
- erronea applicazione della legge penale nell'aver ritenuto suscettibile di distrazione la merce acquista a seguito di condotta truffaldina, poiché essa non si confuse mai nel patrimonio della fallita società, venendo immediatamente dirottata all'esterno (al più potrebbe farsi riferimento ai vasi vinari che, tuttavia, furono venduti dopo la cessazione dell'attività) ne' risulta ipotizzabile bancarotta documentale poiché nessuna contabilità avrebbe potuto registrare siffatti movimenti, l'assenza di un'ipotesi incriminatrice precluderebbe l'applicazione dell'art. 219 c.p., comma 2, n. 1 (pluralità del fatti) ed il riconoscimento delle attenuanti generiche;
- erronea applicazione della legge penale nell'aver ritenuto consumato il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella sottrazione del corredo contabile, non essendo ipotizzabile l'obbligo, gravante del resto sui solo amministratore di diritto e non su quello di fatto, di registrare le condotte costitutive della propria penale responsabilità: l'assenza di tale ipotesi esclude la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, con possibilità di riconoscimento delle attenuanti generiche;
- carenza ed illogicità della motivazione nell'avere ritenuto gli artifici e raggiri costitutivi delle ipotesi di truffa, quando - nella sua pregressa gestione - la solidità , della ditta era effettiva, ed il pagamento a mezzo di assegni post-datati rientrava in una consueta prassi commerciale;
- assenza di motivazione sull'effettiva partecipazione del RI alle singole truffe (essendo stata esclusa la associazione per delinquere).
RI IA che eccepisce:
- mancata assunzione di prova decisiva con rinnovazione dell'istruttoria per l'assunzione del testimone IN (o UZ) su quanto riferitogli da SE nel 2005 circa l'effettiva titolarità di SAN LEO, poiché detto teste avrebbe riferito alla moglie di RI GI (all'epoca detenuto) che RI IA aveva ceduto le quote della società a favore di SE, che era il vero gestore della cantina, circostanza a lei direttamente confermata dal medesimo SE, il quale - tuttavia - per mero interesse di salvezza processuale ora fa ricadere la primaria responsabilità sul RI;
con ulteriore istanza di perizia calligrafica;
- carenza di motivazione circa l'effettivo ruolo assunto dal ricorrente, risultando in fatto che il RI si trovò qualche volta (non più di due o tre volte) nel piazzale della società aprendo per mera cortesia agli automezzi il portone del cortile;
- erronea applicazione della legge penale nell'aver riscontrato gli elementi costitutivi delle truffe perpetrate a favore del sodalizio commerciale, avendo apprezzato quale raggiro il nascondimento della vera identità dei soggetti che ordinavano la merce, sicché è più consono alla situazione la figura del mero inadempimento civilistico che non la fattispecie delittuosa, anche perché all'ordinativo si era giunti per l'intermediazione di tal TEDESCO Carmine, di poi assolto in primo grado;
essendo, in ogni caso, certo che il ricorrente mai partecipò agli ordinativi di merce;
- l'erronea applicazione della legge penale nell'aver ritenuto assoggettabili a fallimento i due RI che, a mente dell'art. 1 della vigente legge fallimentare, si palesano "piccoli imprenditori":
sbaglia, dunque, chi richiama l'arresto di Cass. Sez. Un. Niccoli, perché l'avvento del nuovo codice di rito non contempla più pregiudiziali per il giudice penale.
FE DI sulla base dei seguenti motivi:
- erronea applicazione della legge penale, non ricorrendo nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 468 c.p., bensì quella dell'art. 469 c.p., non essendo stato rinvenuto alcun timbro contraffatto presso il ricorrente, non risulta che i "doco" portanti impronta contraffatta siano stati usati, sicché non è nemmeno ipotizzabile la violazione dell'art. 469 c.p.;
inosservanza della norma processuale quanto alla falsità dell'impronta rinvenuta poiché la circostanza è derivata dalla dichiarazione del M.llo Bettarini, che apprese il fatto da terza persona presso il Comune di Suzzara, persona rimasta sconosciuta (nè è stata richiesta la deposizione di costui), ne' è stata disposta perizia sui timbri, ne' è stato identificato chi ebbe a procurarsi il blocchetto di "doco" mediante la presentazione della carta di identità di tal Gnali Carlo, essendo stato rilevato che detto timbro fu in suo sino al 2001;
violazione dell'art. 522 c.p.p. ove si volesse ritenere che il fatto debba inquadrarsi nel contesto dell'art. 469 c.p., attesa la diversità dei comportamenti vietati dalle rispettive norme;
carenza di motivazione sulla responsabilità del FE e sulla effettiva condotta censurata sia quanto al possesso, in capo al ricorrente, del timbro contraffatto sia quanto alla ipotizzata commissione della sua contraffazione;
in punto di diritto non è chiaro se sia attribuita al FE la contraffazione del timbro o l'uso del documento che ne porta l'impronta contraffatta;
falsità, infine, innocua poiché il timbro non era più in uso da quattro anni e la Guardia di Finanza preposta alla verifica dei "doco" non sarebbe mai stata tratta in inganno;
omessa esclusione della recidiva specifica a fronte dell'assoluzione dei capi a), b) e d) per i quali soltanto era proponibile l'aggravamento della pena a questo titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Posizione SE:
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo motivo, concernente il mancato avviso della fissazione di udienza al difensore fiduciario, si rammenta che questi comparve all'udienza al fine di far rilevare la carenza dell'informazione processuale e che il giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 184 cpv. c.p.p., fissò termine per sanare l'irregolarità. Al termine fissato il difensore comparve. Questa premessa esclude la patologia invocata dalla difesa. Infatti, nel caso in cui il difensore nei cui confronti sia stato omesso l'avviso compare all'udienza anche solo per eccepire la nullità, la stessa è sanata, in quanto lo scopo cui era finalizzato l'atto è stato comunque raggiunto e il difensore, ai sensi dell'art. 184, comma 2, può chiedere esclusivamente la concessione di un termine per la difesa (cfr. Cass. pen., sez. 2, 5 maggio 2004, De Paola, CED Cass., 229717). Quando il termine sia concesso (nei termini stabiliti dalla legge) non è dato ravvisare ulteriormente pregiudizio all'esercizio dei diritti difensivi. Non si ravvisa, quindi, il permanere di alcuna nullità.
Infondato è pure il secondo mezzo: la consegna di assegni privi di copertura, a fronte della effettiva consegna di merce, è condotta oggettivamente truffaldina, concretando artifici negoziali per l'affidamento universalmente riconosciuto ai titoli di credito in discorso (sul punto cfr. da ultimo Cass. pen., sez. 6, 8 gennaio 2010, Flati, CED Cass. 245790). Così, la menzogna espressa dal reale gestore circa il suo effettivo ruolo di amministratore unico della società (ed anche di depositario della contabilità, non più rinvenuta), in seno alla compagnie dell'impresa acquirente è riscontro della consapevole condotta di artificio, protesa ovviamente a precostituirsi una ragione di discarico a fronte della contestazione del venditore insoddisfatto:
di questi elementi si è giovata la motivazione della sentenza impugnata, senza che sia possibile ravvisare lacuna argomentativa al proposito.
Non scagiona il prevenuto l'opporre a propria difesa la mancata verifica della capienza dei pagamenti, per l'assenza di riscontro della provvista presso il relativo istituto di credito, poiché questa rappresenta un primario adempimento doveroso per chi conduce un esercizio commerciale.
La pregressa "normalità" del profilo commerciale della società acquirente non esclude - secondo logica - la successiva strumentalizzazione per fini illeciti dell'ente, come giustamente ritenuto dai giudici di merito.
Come dianzi detto, la falsa indicazione del proprio ruolo all'interno della società fallita assunse ben preciso rilievo nella consumazione delle truffe. Non soltanto quella era una condotta consueta per l'imputato, ma la declinazione delle proprie competenze avvenne quando il danno per il venditore non si era ancora consumato, stando alle risultanze delle decisioni, precedendo il definitivo scarico della merce al destinatario. Tutto ciò per tacere della funzione primaria nella gestione dell'organismo secondo le concordi accuse dei coimputati e della finalità esclusivamente delittuosa che esso perseguì sullo scorcio della sua attività. In tema di truffa contrattuale, concreta l'artificio penalmente rilevante non soltanto la consegna di mezzi di pagamento privi di effettiva capacità solutoria (siano essi polizze fideiussorie, ovvero assegni emessi in bianco), ma anche l'interposizione fittizia, diretta ad occultare l'identità del reale gestore (cfr. Sent. C. App. pag. 28/29), colui, cioè che radica l'affidamento per i creditori: siffatta anormalità costituisce una patologia rilevante che imponeva all'interponente un segnale di sicuro rilievo nella dinamica della prova del dolo eventuale a suo carico. È, ancora, errato ritenere che il mero trasporto della merce dal fornitore alla ditta acquirente comprovi il perfezionamento della fattispecie di truffa.
La consegna dei beni, senza che intervenga ancora il materiale impossessa mento del bene compravenduto da parte dell'acquirente, non determina la consumazione del delitto, poiché la divisata azione illecita può ancora essere interrotta e può essere elisa l'offesa patrimoniale in pregiudizio del venditore.
Questi aspetti della condotta del SE privano di rilievo la censura di una possibile presunzione di responsabilità in ragione della sua mera accettazione del ruolo di prestanome. La sostanziale adesione al programma truffaldino rinviene sostegno nelle accertate condotte di fiancheggiamento alle operazioni di acquisizione della merce scroccata ai venditori e nel rilascio della propria firma sui titoli di pagamento, in realtà incapienti.
La mancata conservazione della documentazione contabile, attinente a questi negozi, è attestazione sufficiente a riscontrare la volontà di concorso nella bancarotta ascritta ai coimputati. La qualità di amministratore, sia anche meramente formale, pretende la responsabilità nella tenuta e conservazione del corredo contabile, come imposto dall'art. 2214 c.c. e ss.. È del tutto logica la giustificazione che sulla assenza della contabilità ascriva all'amministratore formale la responsabilità del delitto in esame. Posizione RI GI:
Il ricorso è infondato e non viene accolto, con conseguente condanna al pagamento delle pese processuali.
Il primo motivo è infondato: l'arresto giurisprudenziale reso dalle sezioni unite è vincolante non soltanto per l'autorevolezza della fonte ma anche per la logicità della sua giustificazione. Non è stata considerata dal ricorrente la premessa di natura oggettiva che viene a rivestire la decisione del giudice concorsuale, quando accerta e dichiara l'insolvenza dell'imprenditore. Provvedimento che si presenta al giudice penale come un dato di fatto insuscettibile di ulteriore scrutinio. Nè è lecito il paragone con la disapplicazione di un atto amministrativo poiché la sentenza fallimentare è atto giurisdizionale, modificabile soltanto con i mezzi (le impugnazioni) espressamente previsti.
Manifestamente infondato è il secondo motivo: la merce, una volta acquista negozialmente dalla società di poi fallita, si confonde per ciò solo con il patrimonio sociale, e determina l'insorgere della pretesa credito in capo ai venditori. Risulta, quindi, irrilevante che la fornitura non abbia sostato per considerevole periodo di tempo nei magazzini di Srl VINICOLA S. LEO, e sia stata rapidamente esitata.
Altrettanto irrilevante è che le cisterne deputate a raccogliere il vino siano state vendute poco prima della cessazione dell'attività, poiché esse, comunque, integrarono il patrimonio aziendale, venendo a costituire la garanzia per le pretese creditorie (ed il mancato pagamento ad aumentare il passivo aziendale). Il complessivo compendio, (attrezzature e merce) rappresenta l'oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel momento in cui venne a costituire, o in natura o nel ricavo della sua vendita, parte del patrimonio disponibile alla società ("suoi beni", L. Fall., art. 216. comma 1, n. 1). Anzi, è piuttosto a dirsi che la rapidità nella esitazione dei cespiti acquistati, attesta la volontà di un solerte realizzo del disegno illecito e dimostra la comune volontà fraudolenta dei soggetti attivi. La mancata giustificazione dell'impiego del ricavo della vendita assevera ulteriormente la ricorrenza della fattispecie contestata. La mancata registrazione delle vendite della merce, sia al momento della sua acquisizione, sia a quello della sua rivendita, sia, infine, nell'indicazione del movimento finanziario relativo all'impiego del denaro ricavato, suggellò il disegno di frode, essendo del tutto improprio il convincimento secondo cui l'operazione illecita non abbisogni di annotazione contabile. La conservazione e la redazione (fedele) delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore (individuale o associato, e - dunque -anche dell'amministratore di fatto che ebbe a ricoprire le funzioni indicate dall'art. 2639 c.c.) come è dato desumere dall'art. 2214 c.c. e ss.. Nè giova invocare il principio del nemo tenetur se detegere che ha vigenza esclusivamente processuale. Ricorre, invero, il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche se le violazioni o irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l'effetto scriminante del diritto di difesa (cfr. Cass. pen., sez. 5, 22 gennaio 1992, Zampini). Correttamente sono stati ravvisati dai giudici dei merito gli artifici rilevabili nell'infedele rappresentazione della solidità della ditta acquirente - ne', come già osservato, rileva che precedentemente alla manovra frodatoria la società potesse ritenersi affidabile - dovendosi focalizzare l'attenzione all'atto del comportamento fraudolento (cfr. al riguardo le osservazioni di sent. C. App. pag. 38/39)j ovvero nel rilascio di assegni post-datati, rivelatisi poi privi di copertura, poiché se è prassi (certamente scorretta per la natura solutoria del mezzo usato) del rilascio di assegni post-datati, è indubbiamente illecita quella della consegna di titoli privi di effettiva capienza finanziaria, a fronte della consegna di merce di effettiva consistenza economica. La competenza professionale dell'imputato garantisce plausibile ragionevolezza nella ritenuta consapevolezza delle altrui condotte fraudolente (cfr. Sent. C. App., pag. 43). Non si ravvisa alcun passaggio illogico nell'argomentazione giudiziale.
Posizione RI IA:
Il rigetto della richiesta rinnovazione dibattimentale è stato motivato ragionevolmente, essendo dato indiscusso che SE, pur fruendo di una carica apparentemente formale, condizionava l'effettiva gestione della società. Secondo giurisprudenza consolidata il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. ex multis, Cass. pen., sez. 6, 21 maggio 2009, Messina, Ced Cass., rv. 245009). Ed è quanto può riscontrarsi nella presente vicenda processuale, con logica dimostrazione dell'infondatezza della censura difensiva. Attiene al merito, ed è quindi incensurabile in questa sede, l'accertamento dell'effettivo ruolo svolto dal ricorrente, una volta che la Corte territoriale abbia evidenziato elementi che ragionevolmente dimostrano la sua presenza attiva alla società: non può essere qui apprezzato, se non nella attestazione di una presenza non inattiva del ricorrente nella compagine societaria la posizione sottordinata a suo padre.
Il terzo mezzo è viziato dall'inammissibile istanza di rivisitazione delle modalità operative del RI IA nello svolgimento delle trattative che portarono all'acquisto di merce, una volta provato che egli fece parte di un sodalizio e che si dedicò all'Incetta di merce senza onorare i crediti maturati, mai dissociandosi dalle iniziative commerciali dei preposti alla S. LEO. Posizione FE:
I motivi qui dedotti non venero interamente devoluti al giudice del gravame. Pertanto, in buona parte, essi risultano inammissibili. Tuttavia, per ciò che attiene all'accusa di falsità dei sigilli, è dato osservare che non è stato rinvenuto il timbro che si assume alterato e che esso è stato utilizzato in soli tre casi, per quanto è dato sapere, per finalità che non appaiono debitamente illustrate dalle decisioni dei giudici del merito. Per questa ipotesi, pertanto, si impone il rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, affinché provveda ad esauriente motivazione sulle ragioni che conducono ad ascrivere al ER la responsabilità della falsificazione. È infondata l'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p.:
non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), considerato che l'indagine volta ad acclarare tale patologia non ha perno esclusivamente sulla diversità del fatto materiale e, pertanto, non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto letterale tra i due atti processuali. La nozione di "farro contestato" non allude soltanto a quanto enunciato nel capo di imputazione, ma tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali quest'ultimo sia stato posto in grado di difendersi;
ne consegue che il vulnus del principio di cui all'art. 521 c.p.p., si verifica solo quanto l'imputazione del fatto si traduce nella sostanziale menomazione del diritto di difesa e che, pertanto, detta violazione è del tutto insussistente quando l'imputato attraverso l'iter processuale sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass. pen. Sez. 5, 20 dicembre 2006, Pintori, Ced Cass. rv. 236052, afferente ai rapporti tra violazione dell'art. 468 ed a quella dell'art. 4769 c.p.). In ogni caso, per quanto può richiedersi al giudice di legittimità, si osserva:
non è fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni fatte proprie dalla Polizia Giudiziaria, ritenendole frutto di notizia appresa de relato: esse, invero, costituiscono l'accertamento medesimo delegato all'ufficiale e si concretano nell'esplicitazione di modalità di indagine, di conclusioni scaturite dall'esame di situazioni documentali direttamente vagliate dal preposto all'indagine, e quindi, da propri giudizi personalmente resi all'AG. Fondata è, invece, la censura portata dall'ultimo motivo: la modestia delle impronte rinvenute presso il ricorrente, l'assenza del sigillo contraffatto e la mancata spiegazione della finalità dell'artefazione non consentono di fornire un esauriente responsabilità. Per questo addebito, quindi, si impone l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte fiorentina che provvederà a ricostruire gli esatti termini del comportamento del ER. Provvederà anche a vagliare il riconoscimento della recidiva specifica, una volta esclusa la sua partecipazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per ER DI, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia. Rigetta i ricorsi degli altri imputati che singolarmente condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012