Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2266.
(Rappresentanza della societa').
La societa' acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.
(Rappresentanza della societa').
La societa' acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.
Commentari • 45
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 10 febbraio 2024 · 319.53058
L'articolo 2266 del Codice Civile, […] III "Dei rapporti con i terzi". All'art. 2266 c.c. viene stabilito che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei soci stessi. […] il commento e la spiegazione semplice. Art. 2266 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2266 del Codice Civile: Art. 2266. […] comma 3: "Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396". Art. 2266 c.c.: spiegazione All'art. 2266 del Codice civile è stabilito che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei soci stessi. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 410
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2022, n. 2097Provvedimento: […] 3 25/10/2011), potere rappresentativo della intimante ex art. 2266 c.c. (salva la possibile introduzione di azione per responsabilità, da promuoversi dalla […] Le medesime argomentazioni vengono spese per sostenere l'inapplicabilità della norma di cui all'art.2266 c.c., anch'essa dettata in via residuale in tema di rappresentanza della società, cosicchè il contratto stipulato con un soggetto che non rappresenta legittimamente la società, […] risultano applicabili, nella fattispecie in esame, le disposizioni previste dalla legge per le società di persone (prive di un amministratore) e contenute negli artt. 2257 c.c. e 2266 c.c., a norma delle quali: “salva diversa pattuizione, […]Leggi di più...
- art. 2266 c.c.·
- sospensione del giudizio·
- art. 2257 c.c.·
- sfratto per finita locazione·
- contributo unificato·
- responsabilità amministratore·
- spese processuali·
- rappresentanza società di persone·
- proroga contratto di locazione