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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/05/2024, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 930/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BEDONI GIOVANNA;
e da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato BEDONI Parte_2 C.F._2
GIOVANNA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
b) A titolo di mantenimento, il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.a la somma Pt_2 Pt_1 di euro 200,00 (duecento euro) entro il 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
c) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
d) Spese della presente procedura compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 1 di 2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto le statuizioni economiche tra i coniugi non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in MA (LO) il 02.08.1997 e trascritto nei registri di
[...] Parte_2 stato civile del medesimo Comune al n. 6 parte II serie B - anno 1997;
2) Omologa le condizioni di divorzio relative ai rapporti economici tra i coniugi e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 21/05/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 930/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BEDONI GIOVANNA;
e da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato BEDONI Parte_2 C.F._2
GIOVANNA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
b) A titolo di mantenimento, il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.a la somma Pt_2 Pt_1 di euro 200,00 (duecento euro) entro il 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
c) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
d) Spese della presente procedura compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 1 di 2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto le statuizioni economiche tra i coniugi non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in MA (LO) il 02.08.1997 e trascritto nei registri di
[...] Parte_2 stato civile del medesimo Comune al n. 6 parte II serie B - anno 1997;
2) Omologa le condizioni di divorzio relative ai rapporti economici tra i coniugi e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 21/05/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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