Ordinanza collegiale 30 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 1 luglio 2024
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/08/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Caterina Egeo, Alessandra Capozzi dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EF NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Latina Green Building S.r.l.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Punto Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Anthony Hernest Aliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Comar S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Centola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum
Eurospin Lazio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Cerami, Carola Ragni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1)- del “Titolo unico n. 8/2022 del 09.08.2022” recante la data del 10 agosto 2022 ma reso pubblico il dì seguente;
2)- della nota del Dirigente del Servizio Attività Produttive e Incoming. SUAP. SUE UOS del Comune di Latina, Arch. EF NO, prot. n. 172646/2022 del 06.10.2022, con la quale “esaminata la richiesta, … comunica il diniego all’ostensione della documentazione richiesta”;
3)- per quanto di ragione ed ove occorrente, della deliberazione di G.M. n. 457 del 28.12.2018, costituente provvedimento prodromico al rilascio del “Titolo unico n. 8/2022 del 09.08.2022”, nonché di ogni atto ad essa correlato, connesso, presupposto e conseguente, quantunque non conosciuto;
Ed altresì, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza del proprio diritto di accesso e per l’emanazione del conseguente ordine di esibizione e rilascio di copia integrale dei documenti richiesti con istanza del 15 settembre 2022;
quanto al primo atto di motivi aggiunti:
5) della deliberazione della Giunta municipale n. 89 del 26 aprile 2021, con cui la variante al p.p.e. del quartiere Q3, di cui alla prefata delibera giuntale n. 457 del 2018, è stata definitivamente approvata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), l. reg. 2 luglio 1987 n. 36, tenuto conto delle osservazioni presentate;
6) della nota prot. n. 2928 del 9 gennaio 2019, recante avviso di avvenuta approvazione della variante de qua;
7) del titolo unico n. 13 del 23 dicembre 2021;
8) del titolo unico n. 6 del 31 maggio 2022;
9) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- quanto al secondo atto di motivi aggiunti, di quanto già oggetto di impugnazione, sia pur sotto profili addizionali;
- quanto al terzo atto di motivi aggiunti, di quanto già gravato, sia pur per nuove patologie;
- quanto al quarto atto di motivi aggiunti, di quanto già impugnato, ma per aspetti ulteriori;
- quanto al quinto atto di motivi aggiunti, oltre che di quanto già oggetto di impugnazione, sia pur sotto nuovi profili:
10) dell’atto di rettifica del titolo unico n. 13 del 2021;
11) degli atti relativi a una non meglio identificata “attività di vicinato”;
12) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- quanto al sesto atto di motivi aggiunti:
13) della concessione in uso di passo carrabile prot. n. 58764 del 2 aprile 2024, depositata il 16 maggio 2024;
14) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- quanto al settimo atto di motivi aggiunti, dell’atto già gravato con il sesto atto di motivi aggiunti, sotto nuovi profili.
-quanto riguarda all’ottavo atto di motivi aggiunti
1) della determinazione del Comune di Latina n. 1841 del 13.09.2024 ed atti e provvedimenti allegati, ad oggetto “Titolo unico n. 6/SUAP/2022 volturato alla Punto Immobiliare srl - Conferma validità autorizzazione apertura esercizio commerciale”;
2) della determinazione del Comune di Latina n. 1842 del 13.09.2024 ed atti e provvedimenti allegati, ad oggetto “Titolo unico n. 13/SUAP/2021 volturato alla Eurospin Lazio S.p.A. - Conferma validità autorizzazione apertura esercizio commerciale”;
3) per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 149051/2024 del 09.08.2024, di trasmissione del parere favorevole sulla VIM di precisazione reso dal tecnico esperto trasportista appositamente incaricato, ing. Nicola Murino, nonché del predetto parere prot. n. 240809 del 09.08.2024;
4) degli atti e provvedimenti propedeutici, sotto il profilo della “conferma validità autorizzazione apertura esercizio commerciale”, alla determina dirigenziale n. 1841/2024, segnatamente della SCA presentata in data 08.08.2024 sul portale “impresainungiorno” REP_PROV_LT/LT-SUPRO 109852/08-08-2024, relativa al Titolo unico n. 6/2022, nonché del provvedimento di positiva chiusura dell’istruttoria in data 14.08.2024;
5) degli atti e provvedimenti propedeutici, sotto il profilo della “conferma validità autorizzazione apertura esercizio commerciale”, alla determina dirigenziale n. 1842/2024, segnatamente della SCA presentata in data 14.12.2023 sul portale “impresainungiorno” REP_PROV_LT/LT-SUPRO 125173/14-12-2023, integrata con la documentazione trasmessa in data 13.08.2024 prot. 0111789, relativa al Titolo unico n. 13/2021, nonché del provvedimento di positiva chiusura dell’istruttoria in data 19.08.2024;
6) nonché di tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o conseguenti, quantunque non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina, di Latina Green Building S.r.l.s., di EF NO, Punto Immobiliare S.r.l.;
Visti gli atti di intervento di Comar S.r.l. e Eurospin Lazio S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 30 novembre 2022 e depositato il 14 novembre successivo, il ricorrente, in qualità di residente in [...], Quartiere Q3, ha chiesto l’annullamento del titolo unico 8/2022 del 9 agosto 2022 e della presupposta deliberazione di Giunta Municipale n. 457 del 28 dicembre 2018, con cui il Comune di Latina ha autorizzato la società Latina Green Building S.r.l.s. alla realizzazione di un immobile da destinare a media struttura di vendita (con passo carrabile) su area distinta in catasto al Foglio 170, particelle 18 - 1409 - 1410 - 1411 - 1415 -1416 - 1418 - 1419 - 1420.
Il ricorrente ha, altresì, impugnato la nota del Dirigente del Servizio Attività Produttive e Incoming. SUAP. SUE UOS del Comune di Latina, Arch. EF NO, prot. n. 172646/2022 del 6 ottobre 2022, con la quale gli è stato negato l’accesso alla documentazione riguardante il rilascio di detto titolo autorizzatorio.
II. Premette che il Comune di Latina è dotato di P.E.E.P. (di cui alla legge n. 167 del 18 aprile 1962), per il Comprensorio Q3, dal quale erano escluse le particelle 47, 71, 72 e 78, nelle quali era da tempo immemorabile insediato l’Hotel Garden, sito in via del Lido; che con la deliberazione di Giunta n. 457 del 28 dicembre 2018 veniva approvata una variante al citato P.P.E.P. Q3, consistente nella modifica della zonizzazione da “Area ad attrezzature turistiche con vincolo di destinazione alberghiera” in area “attrezzature turistiche” ai sensi della L.R. 36/1987 art. 1, comma “e”, e che, avendo appreso che il Comune aveva rilasciato in favore della Latina Green Building S.r.l.s., il provvedimento denominato: “Titolo unico n. 8/2022 del 09.08.2022” presentava istanza di accesso agli atti del procedimento, qualificandosi “confinante” con l’area oggetto dell’intervento e facendo valere il proprio «interesse a verificare la ricaduta dell’intervento edilizio assentito sul comprensorio edilizio urbanistico nel quale è collocata la propria abitazione»; che l’istanza veniva, tuttavia, rigettata dall’ente, avendo quest’ultimo ritenuto non sussistente un interesse diretto, concreto e attuale.
III. Premesso quanto sopra, ha chiesto l’annullamento del provvedimento autorizzatorio nonché della nota comunale reiettiva della propria istanza, deducendone l’illegittimità per:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge. 241/90, del Regolamento emanato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, della delibera consiliare n. 8 del 1° marzo 2018 e dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria con sentenza 18.03.2021, n. 4 - Eccesso di potere sotto il profilo istruttorio e per contrarietà degli atti e provvedimenti impugnati rispetto alle stesse deliberazioni nel tempo assunte dall’amministrazione comunale;
2) Incompetenza funzionale della G.M. all’approvazione della deliberazione n. 457/18 alla luce degli artt. 13, 16 e 17 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 -Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. 02.07.1987, n. 36 - Violazione e falsa applicazione delle norme e principi vigenti in materia di rapporti tra la delibera di approvazione dello strumento urbanistico generale e gli atti di approvazione dei piani particolareggiati esecutivi - Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale del Lazio 9 aprile 1992, n. 2448 - Palese sviamento - Falsità dei presupposti e della causa - Violazione dei principii e delle norme che regolano i rapporti tra delibera di approvazione dello strumento urbanistico generale ed atti e procedure di approvazione dei piani particolareggiati esecutivi;
3) Violazione dell’art. 4 della L.R. n. 36/1987 - Errata applicazione dell’art. 1 bis della L.R. n. 36/1987, anche in relazione all’art. 2 delle N.T.A. del vigente PRG e del D.I. n. 1444/68 - Violazione e falsa applicazione dei principii ripetutamente affermati da precedenti pronunce della Sezione, oggetto di integrale conferma ad opera del Consiglio di Stato;
4) Ricorrenza dei presupposti in tema di rapporto di presupposizione - conseguenzialità tra la deliberazione di G.M. n. 457/18 ed il titolo unico 8/2022;
5) Eccesso di potere: palese distorsione del significato e della portata della nota regionale -di non conosciuti estremi- avente ad oggetto la rimozione del vincolo alberghiero apposto sul compendio, già di proprietà Garden Hotel, attuale oggetto del titolo unico.
IV. Il ricorrente ha, altresì, invocato la condanna del Comune di Latina all’ostensione della documentazione oggetto della richiesta.
V. Si sono costituiti in resistenza, nel giudizio così introdotto, il Comune di Latina, la società Latina Green Building S.r.l.s. (d’ora innanzi, solo Latina Green Building o controinteressata) e il dirigente comunale Arch. EF NO, svolgendo eccezioni preliminari circa la tardività dell’impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale di adozione della variante urbanistica nonché di carenza di legittimazione ed interesse del ricorrente, stante l’assenza sia della “vicinitas”, sia di ogni puntuale allegazione in merito alla concreta lesione derivante dall’intervento oggetto del provvedimento impugnato, nonché evidenziando l’infondatezza dei motivi di impugnazione; l’Arch. NO ha, inoltre, chiesto la propria estromissione dal giudizio, evidenziando il difetto di procura ad agire nei propri confronti nonché la mancanza di titolarità del rapporto controverso.
VI. Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 gennaio 2023 e depositato in pari data il ricorrente ha, poi, impugnato la deliberazione di G.M. n. 89/2021 del 26 aprile 2021, avente ad oggetto: «Variante al PPE Q3 - Eliminazione di vincolo di destinazione d'uso alberghiero all'interno della zona “attrezzature turistiche” Tavola 9.A - Controdeduzione alle osservazioni presentate e approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e, della legge regionale n. 36/1987», oltre alla già impugnata delibera di adozione della stessa variante ed al titolo 8/2022, nonché il “Titolo unico n. 13/2021 del 23.12.2021”, ogni atto ad essa correlato, connesso, presupposto e conseguente, quantunque non conosciuto e il Titolo unico n. 6/2022 del 31.05.2022”, in quanto “afferenti entrambi il medesimo intervento edificatorio”.
Questi i motivi di censura dedotti avverso gli atti indicati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a. – Omesso deposito degli atti impugnati;
2) Violazione e falsa applicazione dei principii generali in materia di vicinitas e interesse a ricorrere, anche in relazione ai principii affermati dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 20/2020 e dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 - Violazione e falsa applicazione dei medesimi principii in relazione alla specifica natura dell’appezzamento di terreno interessato dagli atti impugnati e dalla qualificazione di bosco dell’area interessata;
3) Illegittimità della deliberazione di G.M. n. 89 del 26.04.2021: difetto di istruttoria, illogicità palese e sviamento;
4) Vizio di incompetenza relativa - Illegittimità delle delibere di G.M. n. 457/2018 e n. 89/2021 in rapporto alla deliberazione della G.R. Lazio 20 febbraio 2001, n. 241 - Istruttoria difettosa e carente - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 -Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili;
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.P.R. 07.09.2010, n. 160 -Vizio istruttorio - Illegittimità degli atti per incompetenza relativa della giunta municipale - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili;
6) Illegittimità delle deliberazioni per violazione dell’art. 4 L.R. Lazio n. 36/1987 e della Circolare Min. LL.PP. n. 3210/67 - Illegittimità degli atti alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 20/2020 e dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90;
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 39/2002 e dell’art. 131 d.lgs. n. 42/2004 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 03.04.2018, n. 34 e dell’art. 2 d.lgs. n. 227/2001;
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 dello Statuto del Comune di Latina e dell’art. 11, comma 1, del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 05.07.2018;
9) Violazione ed omessa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 152/06 e della Direttiva europea sulla VAS 2001/42/CE, direttamente collegata alle Direttive VIA e Habitat ed altre - Omessa attivazione del procedimento previsto dagli artt. 117 e 31 c.p.a. e 89, comma 3, d.P.R. n. 380/01 - Violazione e falsa applicazione delle deliberazioni della G.R. Lazio n. 2649/99, n. 535/12 e n. 155/20.
VII. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 31 gennaio 2023, il ricorrente ha dedotto, avverso gli atti e provvedimenti già impugnati, le seguenti ulteriori censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, ampiamente confermata dalla notizia di reato trasmessa dalla P.G. alla Procura della Repubblica di Latina il 17.01.2019 ai sensi dell’art. 357 c.p.p., inerente i reati di cui agli artt. 110 e 479 c.p., nonché la contravvenzione p. e p. dagli artt. 30 e 44, lett. c), d.p.R. n. 380/01 - Ulteriore conferma, quantomeno sotto il profilo urbanistico, della illegittimità delle deliberazioni di G.M. n. 457 del 28.12.2018 e n. 89 del 26.04.2021;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. f), della legge n. 833/78 (istitutiva del S.S.N.) - Istruttoria difettosa e carente;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 16, comma 3, L.U.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 7, delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 17 del 04.04.2012;
5) Comprovata ricorrenza dell’istituto della presupposizione – conseguenzialità tra i titoli unici 13/2021 del 23.12.2021, 6/2022 del 31.05.2022, 8/2022 del 09.08.2022 e le deliberazioni di G.M. n. 457/18 e 89/2021.
VIII. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 27 marzo 2023 il ricorrente ha dedotto, avverso i provvedimenti già impugnati, le seguenti ulteriori censure:
1) Quanto alle deliberazioni di G.M. n. 457/2018 del 28.12.2018 e n. 89/2021 del 26.04.2021: Omessa istruttoria - Omessa convalida degli atti da parte dei soggetti interni all’amministrazione comunale - Ribadita incompetenza funzionale della G.M. all’approvazione delle deliberazioni di G.M. n. 457/2018 del 28.12.2018 e n. 89/2021 del 26.04.2021 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 - Palese vizio istruttorio - Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 380/01;
2) Ricorrenza dei presupposti integrativi della contravvenzione prevista dagli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Ricorrenza degli elementi integrativi del delitto p. e p. dall’art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - Violazione e falsa applicazione della deliberazione consiliare n. 39 del 20 marzo 1996;
3) Effetti indotti dall’avvenuto accertamento, da parte della Polizia Giudiziaria, degli elementi integrativi del delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.) e della contravvenzione p. e p. dagli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Violazione e non consentita applicazione dell’art. 1 bis della L.R. n. 36/1987 - Violazione ed omessa applicazione dell’art. 4 della stessa legge - Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 L.U. in materia di inefficacia dello strumento attuativo;
4) Omessa acquisizione dei pareri richiamati dalla Polizia Giudiziaria nell’informativa del 17 gennaio 2019 (geologico - vegetazionale, sanitario, paesaggistico, idraulico, di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ecc.) - Grave vizio istruttorio;
5)- Violazione e falsa applicazione degli atti istruttori, tutti concludenti nel senso che le modifiche apportate dalle deliberazioni di G.M. n. 457/2018 e n. 89/2021 costituiscono variante allo strumento urbanistico generale - Illegittima diminuzione degli standard, non consentita dall’art. 1, comma 1, lett. e), L.R. n. 36/1987 - Omessa applicazione della Circolare Min. LL.PP. 28.10.1967, n. 3210, anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa.
IX. Con atto notificato e depositato il 12 luglio 2023 è intervenuta in giudizio, ad adiuvandum, la società Comar S.r.l., in qualità di titolare dell'esercizio commerciale con insegna «CONAD» posto nel Comune di Latina prov. Latina, Viale Picasso presso Centro Commerciale Morbella, «primo supermercato utile procedendo sulla via del Lido verso il centro di Latina dal realizzando supermercato Eurospin da cui dista circa 565 metri percorrendo via del Lido e via Picasso», a tutela dei propri interessi commerciali.
X. Sempre in data 12 luglio 2023 il ricorrente ha notificato un quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il giorno successivo, con il quale ha dedotto, avverso gli atti già impugnati, le seguenti ulteriori censure:
1) Eccesso di potere e difetto di istruttoria per violazione delle disposizioni e direttive emanate dalla Regione Lazio in materia di allegazione agli atti di assentimento edilizio ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001 ed ai titoli unici rilasciati ai sensi dell’art. 7 d.p.R. n. 160/2010 della integrale documentazione prodotta dal richiedente ed assentita dall’amministrazione comunale - Riproposizione delle istanze istruttorie 22 maggio e 7 luglio 2023, con riserva di motivi aggiunti;
2) Illegittimità derivata dalla illegittimità della deliberazione di G.M. n. 457del 28 dicembre 2018 - Illegittimità derivata dalla illegittimità della deliberazione di G.M. n. 89 del 26 aprile 2021 - Incompetenza relativa -Istruttoria difettosa e carente - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 - Eccesso di potere, sotto tutti i sintomatici profili;
3) Illegittimità della deliberazione della G.M. n. 89 del 26.04.2021 alla luce degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria con gli atti depositati in giudizio - Omessa assunzione del parere di competenza della Commissione Urbanistica - Affermazione contraria al vero circa l’asserita adozione di variante da parte della deliberazione di G.M. n. 457/2018 – Violazione dell’ordinario iter di adozione - approvazione della variante urbanistica - Palese vizio istruttorio e non consentita inversione delle fasi di approvazione dell’atto;
4) Violazione e falsa applicazione, da parte delle deliberazioni di G.M. n. 457/2018 e n. 89/2021, degli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 160/2010 – Vizio d’incompetenza - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 - Violazione e falsa applicazione della deliberazione della G.R. Lazio 20 febbraio 2001, n. 241 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 160/2010 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), della L.R. Lazio n. 36/1987 - Vizio istruttorio ed eccesso di potere cagionati dalla non consentita e totale eliminazione di aree aventi destinazione alberghiera, con sostituzione alle stesse di aree aventi esclusiva destinazione commerciale;
5) Palese vizio istruttorio ed eccesso di potere - Non consentita Rettifica del Titolo 13/2021” in quanto asseritamente emanato su erroneo presupposto - Violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel d.P.R. n. 380/2001 e nel d.P.R. n. 160/2010 - Omesso avvio di formale provvedimento, preceduto dai necessari accertamenti, circa l’affermato errore materiale relativo alla consistenza della particella catastale n. 18 del Foglio n. 170 - Difetto di previa approvazione dell’atto di Rettifica” da parte delle deliberazioni di G.M. n. 457/2018 e n. 89/2021;
XI. Con atto notificato il 21 luglio 2023 e depositato il 19 settembre 2023 il ricorrente ha proposto un quinto atto di motivi aggiunti, con cui, oltre a rinnovare le censure proposte avverso gli atti già impugnati, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, anche degli «atti inerenti una attività di vicinato in relazione alla quale dalla documentazione consegnata dall’amministrazione comunale non risulta alcun atto di assentimento, autorizzazione e/o SCIA», allegando che l’intervento edilizio/commerciale oggetto di giudizio sarebbe, invero, costituito da quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro, siti all’interno di una struttura funzionalmente unitaria articolantesi lungo un comune percorso di accesso pedonale, così da presentare le caratteristiche della grande struttura di vendita, con superficie superiore a 5.000 metri quadrati.
Tale ulteriore impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
1) Incompetenza funzionale - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33 e norme correlate - Istruttoria difettosa ed ambigua, oltre che palesemente elusiva dei poteri e dei controlli riservati alla Regione Lazio in materia di apertura dei centri commerciali;
3) Violazione dell’art. 5, comma 2.1, D.M. n. 1444/68 - Violazione e falsa applicazione della delibera di G.R. 9 aprile 1992, n. 2448 - Contrasto degli erigendi edifici e relativi titoli unici con la viabilità di P.P.E. approvata con delibera di G.R. n. 2448/1992 - Violazione degli artt. 2 e 4 del Codice della Strada in relazione alla natura e funzioni della S.S. n. 148 Pontina - Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.p.R. 16.12.1992, n. 495, contenente il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada - Inedificabilità assoluta della fascia di rispetto della S.S. 148 Pontina;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del Codice della Strada (30.04.1992, n. 285) per omessa acquisizione della preventiva acquisizione dall’Ente proprietario della strada autorizzazione alla realizzazione di nuovi accessi e nuove diramazioni sulla strada o a fondi o fabbricati laterali, nonché a nuovi innesti su strade soggette a uso pubblico o privato – Divieto di trasformazione di accessi o diramazioni già esistenti e di variazioni nell’uso di questi, se non previa formale autorizzazione dell’Ente proprietario della strada (art. 22, comma 4, CdS) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 20 del Regolamento viario approvato dal Consiglio comunale di Latina con deliberazione consiliare n. 145 del 12.12.2005;
5) Illegittimità delle deliberazioni di G.M. n. 457/2018 e n. 89/2021 - Istruttoria palesemente difettosa in relazione all’art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 e norme correlate - Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444/1968, della L.R. Lazio n. 33/1999, della deliberazione consiliare n. 64/2013, della deliberazione consiliare 09.11.2018, n. 84 e della deliberazione consiliare n. 51/2020 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. Lazio 2 luglio 1987, n. 36;
6) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni e direttive emanate dalla Regione Lazio per il rilascio del p.d.c. ex d.P.R. n. 380/2001 e del titolo unico ex d.P.R. n. 160/2010 - Violazione e falsa applicazione del Regolamento della Regione Lazio n. 10 dell’11 agosto 2022 – Vizio istruttorio in relazione all’atto d’obbligo integrativo del 7 dicembre 2021;
7) Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di viabilità e accessi - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 20 del regolamento viario allegato al P.T.G.U. - Vizio istruttorio;
8) Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici – Omessa formalizzazione ai sensi di legge di atti contenuti nel fascicolo consegnato dall’amministrazione comunale all’arch. de Simone a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4023/2023;
9) Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di boschi e superfici consimili.
XII. Con ordinanza n. 196 del 6 ottobre 2023 è stato disposto il rigetto dell’istanza cautelare spiegata nel citato quinto ricorso per motivi aggiunti.
XIII. Con atto notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il giorno successivo è intervenuta in giudizio, ad opponendum, la società Eurospin Lazio S.p.A., quale nuova titolare, a seguito di voltura in data 26 maggio 2022, del Titolo Unico n.13/2021 prot. n. 212367/2021 del 23 dicembre 2021, successivamente rettificato con provvedimento prot.n. 48922/2022 del 21 marzo 2022, la quale ha chiesto, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di legittimazione ed interesse del ricorrente – trovandosi l’edificio di proprietà del ricorrente a una distanza di circa 850 metri dall’area oggetto dei titoli impugnati, nonché l’infondatezza nel merito delle censure con tali atti veicolate.
XIV. In data 27 marzo 2024 si è, inoltre, costituita in giudizio la Punto Immobiliare S.r.l., quale acquirente di uno degli edifici per cui è causa e subentrante, a seguito di voltura adottata in data 7 dicembre 2023, nel del titolo unico n. 6/2022 dal Comune di Latina, la quale ha parimenti concluso per la declaratoria di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso e motivi aggiunti nonché dell’intervento spiegato dalla Comar S.r.l. in quanto elusivo dei termini decadenziali.
XV. Con il sesto ricorso motivi aggiunti, notificato e depositato il 28 maggio 2024, parte ricorrente ha esteso la domanda di annullamento alla concessione in uso di passo carrabile cartello n. 10/24 prot. n. 58764/2024 del 2 aprile 2024, depositata il 16 maggio 2024, nonché a tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o conseguenti, quantunque non conosciuti, nonché alle note – dettagliatamente descritte in epigrafe, con le quali il Comune di Latina ha disposto la voltura dei titoli autorizzatori inerenti le strutture oggetto di giudizio.
Avverso tali atti ha dedotto le seguenti censure:
1) Illegittimità della concessione in uso di passo carrabile prot. n. 58764/2024 del 02.04.2024 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33 e norme correlate - Invalidità derivata da quella dei precedenti atti;
2) Inammissibilità della costituzione in giudizio di Punto Immobiliare S.r.l. e delle relative difese - In ogni caso, illegittimità derivata delle volture prot. n. 201271 del07.12.2023 e prot. n. 103955 del 26.05.2022, relative rispettivamente ai titoli unici 6/2022 e 13/2021”.
XVI. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, il settimo, notificato e depositato il 4 giugno 2024, il ricorrente ha dedotto, avverso la già gravata concessione in uso di passo carrabile, un ulteriore profilo di illegittimità in quanto rilasciata dal Comune di Latina in relazione ad una particella (la n. 126) espropriata dalla Provincia, che ne sarebbe pertanto proprietaria.
XVII. Con ottavo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 15 novembre 2024, sono stati infine dedotti ulteriori vizi dei provvedimenti inerenti gli accessi carrabili, quali:
1) Invalidità derivata da quella dei precedenti atti, già impugnati anche in ragione della illegittimità della concessione in uso di passo carrabile prot. n. 58764/2024 del 02.04.2024 e della proprietà privata delle particelle 237 e 73 del foglio 170 -Complessiva illegittimità dell’operazione edilizia, confermata dalla sentenza della S.C., Sezione Terza penale, n. 36929 del 03.10.2024;
2) Vizio istruttorio e della motivazione-Insussistenza dei basilari presupposti per ipotizzare l’apertura dell’accesso carrabile sulla via Viterbo, catastalmente identificata come di proprietà privata, e non di proprietà del Comune di Latina;
3) Vizio istruttorio e della motivazione - Insussistenza dei basilari presupposti per ipotizzare l’apertura dell’accesso carrabile sulle particelle n. 237 e 73 del foglio 170 (via Viterbo), ricomprese nel PPE del comprensorio Q3 tra le “Aree di adeguamento A” - Violazione delle prescrizioni urbanistiche del PPE Q3, adottato con deliberazione consiliare n. 93 del 23.09.1988 e approvato, in variante al PRG, con deliberazione di G.R. n. 2448 del 09.04.1992;
4) Difetto dei presupposti per l’agibilità, in ragione della mancata adozione dei provvedimenti di autorizzazione all’apertura dei passi carrabili su via Viterbo e via Segantini - Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 285/1992, del d.P.R. n. 495/1992, del Piano urbano generale del traffico - Regolamento viario del Comune di Latina del 05.10.2004, nonché del Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP - Vizio istruttorio, motivazione difettosa e contraddittoria rispetto alle precedenti prese di posizione del Comune, irragionevolezza ed illogicità manifeste;
5) Difetto dei presupposti per l’agibilità, in ragione della mancata presentazione di apposita variante al progetto unitario del centro commerciale, che riporta passi carrabili diversi da quelli valorizzati dalla nuova VIM;
6) Mancata adozione di alcuna determina confermativa dell’autorizzazione all’apertura dell’attività in riferimento al Titolo unico n. 08/2022 - In ogni caso, radicale difetto dei presupposti per l’agibilità, alla luce della collocazione presso l’unità n. 1 di una attività (somministrazione di alimenti e bevande) tipologicamente diversa da quella commerciale, prevista dalla variante urbanistica e dal Titolo unico n. 08/2022 - Sotto altro profilo, vizio istruttorio e della motivazione, riveniente dalla non attendibilità della relazione trasportistica IN.CO.SE.T., in quanto elaborata in rapporto a n. 2 esercizi commerciali e n. 1 attività di ristorazione (invece che in rapporto a n. 3 esercizio commerciali).
XVIII. Parte ricorrente ha inoltre spiegato, sia negli atti di impugnazione sopra riassunti, sia in via autonoma, numerose istanze istruttorie finalizzate all’acquisizione della documentazione presupposta alla variante urbanistica e ai titoli impugnati, lamentandone l’avvenuto deposito in giudizio, da parte del Comune, con modalità frammentarie e comunque tali da non chiarire adeguatamente l’iter procedimentale sotteso all’emanazione degli stessi.
XIX. A seguito di plurimi rinvii dovuti alla proposizione delle descritte impugnazioni aggiunte, è stata fissata, per la discussione, la pubblica udienza del 9 luglio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie difensive e relative repliche nelle quali hanno ulteriormente illustrato le proprie opposte posizioni. In tal sede è stata, inoltre, eccepita dalle parti resistenti l’irricevibilità e/o l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Comar S.r.l. in quanto quest’ultima, esercitando un’attività commerciale in diretta concorrenza con quella oggetto dei provvedimenti autorizzatori impugnati, avrebbe dovuto agire in via autonoma e nel termine di cui agli art. 29 e 41 c.p.a. per l’annullamento degli stessi, avendovi un interesse diretto e personale.
XX. La difesa del Comune di Latina, con istanze depositate il 25 giugno 2024 e 1 luglio 2025, ha chiesto la riunione del presente giudizio con quelli iscritti ai numeri di R.G. 334/2024, 59/2024 e 782/2024 (pendenti innanzi alla II sezione di questo stesso TAR) aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, inerenti l’approvazione del Piano particolareggiato “Q3”, la destinazione d’uso impressa all’area di proprietà della società Latina Green Building, la cancellazione del vincolo di destinazione alberghiera, il procedimento di variante urbanistica, il rilascio dei Titoli, la competenza al rilascio della autorizzazione di passo carrabile su via Ferrazza in relazione alla titolarità della gestione), evidenziando come, nell’ambito dei ricorsi pendenti avanti la II Sezione, sia stata recentemente disposta una verificazione su una serie di profili tecnici, i cui esiti sarebbe opportuno attendere per una più completa cognizione dei fatti dibattuti.
XXI. A seguito della discussione in pubblica udienza la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
XXII. Con il ricorso e gli otto motivi aggiunti sopra compendiati il ricorrente ha veicolato – in palese violazione del principi di chiarezza e sinteticità ai quali, come stabilito dall’art. 3, comma 2, del c.p.pa., devono ispirarsi gli atti del giudice e delle parti - un totale di 46 censure avverso i provvedimenti, dettagliatamente descritti in epigrafe, con cui il Comune di Latina ha autorizzato la realizzazione e l’apertura di tre medie strutture di vendita, e successivamente un esercizio di vicinato, nonché una serie di ulteriori provvedimenti conseguenti (tra cui, da ultimo, gli accessi carrabili inerenti le strutture), oltre alle presupposte deliberazioni di adozione e approvazione della variante urbanistica che hanno rimosso il vincolo alberghiero precedentemente gravante sull’area interessata dall’intervento.
XXIII. Preliminarmente deve darsi atto della definizione della fase incidentale del giudizio relativa all’istanza ex art. 116 comma II c.p.a. spiegata nel ricorso introduttivo, proposta avverso il provvedimento (prot. n. 172646/2022 del06 ottobre 2022) con il quale il Comune di Latina ha respinto l’istanza di accesso proposta dall’odierno ricorrente finalizzata ad ottenere il rilascio di copia degli atti relativi all’intervento edilizio e commerciale per cui è causa, non ravvisando nella posizione dello stesso un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in questione, essendo stata l’istanza motivata con il solo riferimento, ritenuto non sufficiente a tali fini, alla necessità di verificare la ricaduta dell’intervento edilizio assentito sul comprensorio urbanistico nel quale è ubicata l’abitazione dello stesso ricorrente.
Tale istanza, rigettata da questa Sezione con ordinanza n. 35 del 30 gennaio 2023 in ragione del rilievo per il quale «l’abitazione del ricorrente dista oltre 600 metri dal fondo interessato dall’intervento edilizio», con conseguente insussistenza del requisito legittimante della c.d. “vicinitas”, è stata invece accolta in appello dalla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 4023 del 20 aprile 2023, la quale, valorizzando la necessità di «distinguere i presupposti legittimanti l’accesso da quelli relativi alla situazione soggettiva finale azionata nel medesimo processo al fine di non trasformare il giudizio sull’accesso nel giudizio sulla pretesa principale azionata» l’ha ritenuta meritevole di accoglimento.
All’esito di tale pronuncia il Comune di Latina ha consentito l’accesso alla documentazione oggetto dell’istanza – tanto che sono seguiti i numerosi ricorsi per motivi aggiunti sopra indicati; parte ricorrente, inoltre, non ha più insistito sulla domanda incidentale ex art. 116 c.p.a. ma solo per l’accoglimento delle svariate istanze istruttorie proposte, come sopra indicato, sia negli atti di impugnazione che in via autonoma.
La fase del giudizio riguardante l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. deve, quindi, ritenersi esaurita senza che sia necessario procedere a ulteriori pronunce sulla stessa.
XXIV. Ancora in via del tutto preliminare reputa il Collegio di non poter accogliere l’istanza di riunione formulata dal Comune di Latina, considerato che i giudizi in questione non sono avvinti da connessione né soggettiva (non essendo il ricorrente parte dei ricorsi pendenti avanti la II Sezione di questo TAR) né oggettiva, in quanto inerenti a procedimenti e provvedimenti tra loro eterogenei e non del tutto pertinenti con la vicenda all’odierno esame, così che la riunione dei giudizi, che peraltro pendono in fasi e davanti a Sezioni diverse, non gioverebbe ad una pronta definizione degli stessi.
XXV. Deve, quindi, procedersi all’esame delle eccezioni preliminari inerenti la legittimazione passiva dell’Arch. NO e l’ammissibilità dell’intervento della Comar S.r.l.
Con riferimento alla prima questione, rileva il Collegio che il provvedimento a firma dell’Arch. NO impugnato da parte ricorrente, cioè la nota prot. prot. n. 172646/2022 del 06.10.2022 di rigetto dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente, è stato evidentemente sottoscritto dallo stesso in qualità di dirigente del competente settore (Attività Produttive e Incoming. SUAP. SUE UOS) del Comune di Latina, rispetto al quale egli ha operato in rapporto di immedesimazione organica; tale soggetto, pertanto, non ha alcuna legittimazione propria a partecipare al presente giudizio, considerato che gli effetti degli atti dallo stesso adottati sono imputati direttamente all’Ente che egli rappresenta e nell’interesse del quale ha agito.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del resistente Arch. NO, con assorbimento delle ulteriori questioni dallo stesso sollevate nei propri atti difensivi.
Quanto all’intervento spiegato dalla Comar S.r.l., rileva il Collegio che secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa «l’intervento ad adiuvandum, essendo finalizzato a sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile se e in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ottenere un vantaggio indiretto o riflesso dall'accoglimento del ricorso. Esso è, invece, inammissibile se spiegato da soggetto ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale, poiché in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un interesse di mero fatto ma un interesse personale all'impugnazione dell'atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza» (TAR Lazio, sez. III, 2 aprile 2024, n.6317), non essendo previsto nel processo amministrativo l’intervento c.d. autonomo di cui all’art. 105 c.p.c. (TAR Campania, sez. III, 16 novembre 2023, n.6295).
Alla luce delle riferite coordinate ermeneutiche deve ritenersi che la Comar S.r.l., in quanto titolare di un interesse diretto e personale alla caducazione dei provvedimenti impugnati, avrebbe, se mai, dovuto procedere all’impugnazione in proprio, nei termini di legge, dei provvedimenti rilasciati in favore della odierna controinteressata; pertanto l’intervento dalla stessa spiegato nel presente giudizio deve ritenersi inammissibile.
XXVI. Può a questo punto procedersi all’esame dell’ulteriore questione preliminare inerente la dedotta tardività dell’impugnazione delle deliberazioni aventi ad oggetto l’adozione e la successiva approvazione definitiva della variante al PEEP presupposta al rilascio dei titoli unici inerenti le medie strutture di vendita per cui è giudizio, giova richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza sul punto, secondo i quali, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale «deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata - nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo - dalle altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio», imponendosi per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in quanto produttive di un immediato effetto conformativo dello jus aedificandi, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio (in termini, da ultimo, TAR Toscana, sez. I, n. 174 del 3 febbraio 2025, che sul punto richiama Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2022; id., sez. II, 29 luglio 2019, n. 5298); diversamente, le statuizioni appartenenti alla seconda categoria, esplicando effetto lesivo esclusivamente nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, devono essere impugnate unitamente a quest’ultimo.
Ebbene, nel caso di specie le deliberazioni di Giunta Comunale che hanno disposto dapprima l’adozione e di seguito l’approvazione definitiva della variante al PEEP presupposta al rilascio dei titoli autorizzatori contestati, in considerazione della portata limitata e circoscritta (inerente, cioè, le sole aree interessate dal vincolo alberghiero) e degli effetti immediati prodotti (l’espansione della possibilità di realizzare sulle stesse opere differenti da quelle alberghiere, come poi è in effetti avvenuto tramite il rilascio dei titoli unici poi contestati), devono ritenersi senza dubbio rientrare nella prima ipotesi considerata dalla giurisprudenza richiamata, così che parte ricorrente avrebbe dovuto procedere alla relativa impugnazione nel termine di sessanta giorni dalla relativa pubblicazione (avvenuta a far data dal 28 dicembre 2018, per giorni quindici, quanto alla delibera di adozione n. 457/2018, nonché il 27 aprile 2021, per analogo termine, quanto alla delibera di approvazione 89/2021, come risulta dagli stralci delle relazioni di pubblicazione dei provvedimenti depositate in atti dal Comune di Latina).
L’impugnazione di tali provvedimenti – siccome avvenuta, quanto alla delibera 457/2018 con il ricorso introduttivo, notificato come detto in data 30 novembre 2022, e con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 gennaio 2023, quanto alla delibera 89/2021 – deve quindi ritenersi avvenuta ben oltre il termine di legge, quand’anche si intendesse fissarne la decorrenza della scadenza della pubblicazione, dies a quo previsto dall’art. 41 comma 2 del c.p.a. per gli atti per i quali la pubblicazione «sia prevista dalla legge o in base alla legge».
Il ricorso e i motivi aggiunti devono, quindi, in parte qua ritenersi irricevibili.
XXVII. Ciò posto deve procedersi all’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposta fin dalla prima difesa dal Comune di Latina e dalla Latina Green Building, poi reiterata nelle memorie dalle stesse successivamente presentate e dalle parti interveniente Eurospin Lazio S.p.A. e Punto Immobiiare S.r.l.
Il Collegio reputa che la stessa sia fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre in proposito premettere che, secondo unanime affermazione della giurisprudenza, la c.d. «vicinitas» costituisce criterio di individuazione della legittimazione ad insorgere avverso provvedimenti autorizzatori in materia edilizia rilasciati in favore di terzi ma non vale, tuttavia, da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato, occorrendo in giudizio in particolare, specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale -in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale (in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025 n. 6487; id. 29 maggio 2025, n.v4693; id., sez. II, 13 maggio 2025, n. 4117; id., sez. IV, 15 aprile 2025, n.3246).
Ciò in quanto, secondo i principi affermati dalla nota decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 dicembre 2021, n. 22, che vale qui la pena sinteticamente richiamare, dovendosi escludere la sussistenza, nell’ordinamento, di un’azione popolare avverso il rilascio dei titoli autorizzatori edilizi, la giurisprudenza ha tradizionalmente ancorato al citato criterio della «vicinitas» (definito quale «stabile collegamento tra il ricorrente e l'area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione», di natura «flessibile, da misurare ogni volta sulla base della situazione di fatto, del tipo di provvedimento contestato e dei suoi concreti contenuti, dell'ampiezza e della rilevanza delle aree coinvolte, e che dunque poco si presta a teorizzazioni astratte e generali») l’individuazione delle condizioni dell’azione volta all’annullamento di tali provvedimenti, così che:
- «a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato»;
- «b) l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso»;
- «c) l'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.».
Con riferimento al caso all’odierno esame, deve evidenziarsi che nel ricorso introduttivo viene in proposito indicata esclusivamente, ribadendo la motivazione posta a supporto dell’istanza di accesso, la sussistenza di un interesse a «verificare la ricaduta dell'intervento edilizio assentito sul comprensorio urbanistico nel quale è ubicata anche l'abitazione del sottoscritto, riguardando la plurima realizzazione di strutture commerciali di media grandezza», mentre nel seguito del giudizio, nonostante le plurime e reiterate specifiche contestazioni formulate dalle parti resistenti e i numerosi atti difensivi depositati, il ricorrente si è limitato ad allegare che egli risiede «in via -OMISSIS- n. 33, e cioè in prossimità (a distanza di circa 600 mt., come riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale) dell’illegittimo ed imponente intervento edificatorio, all’interno di un quartiere che, densamente popolato e particolarmente trafficato, risentirebbe pesantemente della realizzazione del maxistore (in buona sostanza, un centro commerciale, ancorché maldestramente mascherato mediante il rilascio dei n. 3 “Titoli unici” a “stralcio”)», ciò che avrebbe determinato la «completa distruzione di un’estesa area boscata (compromissione dell’ambiente)» e «gravemente compromesso la vocazione dell’area a soddisfare interessi della collettività, sottraendola a tale finalità a vantaggio di interessi meramente privatistici e obiettivamente speculativi» in ragione della violazione delle prescrizioni del PRG, secondo cui nella zona in questione dovrebbero essere realizzate esclusivamente “”attrezzatture turistiche” (cfr. memoria depositata in data 15 novembre 2024).
Ebbene reputa il Collegio che, nella specie, intanto non possa ravvisarsi l’imprescindibile elemento della «vicinitas», come definita dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, con conseguente insussistenza sia della legittimazione che dell’interesse all’impugnazione, considerato che l’immobile presso il quale il ricorrente risiede non solo non risulta affatto «confinante» con l’area interessata dall’intervento edilizio/commerciale oggetto di giudizio (diversamente da quanto dallo stesso allegato nella più volte citata istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Latina), ma è anche posto a una significativa distanza dallo stesso, come chiaramente risulta dalle planimetrie in atti (cfr.doc. depositata dal Comune in data 30 settembre 2023 e da Eurospin Lazio in data 14 febbraio 2024), quantificata dalle parti resistenti, come sopra detto, in circa 850 metri (ovvero 600, secondo le difese del Comune di Latina) dall’abitazione del ricorrente, e da quest’ultima separate da numerosi isolati e strade.
In tale contesto fattuale non può, dunque, in primo luogo, ritenersi sussistente l’elemento della «vicinitas», funzionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, ad evitare che dietro l’azione impugnatoria si celino interessi meramente emulativi (TAR Liguria, sez. II, 7 giugno 2024, n. 414; Cons. di Stato, sez. IV, 31 agosto 2022, n.7609), che non possono, evidentemente, trovare ingresso né alcuna tutela in giudizio.
Non giovano, peraltro, in proposito a parte ricorrente i precedenti giurisprudenziali citati nel corso della discussione, da ritenersi non conferenti con il caso di specie; in particolare la sentenza del TAR Liguria n. 331 del 25 marzo 2025, in tal sede invocata, ben lungi dal supportare le ragioni da esso sostenute si riferisce a un caso ben differente nel quale i ricorrenti «sono proprietari residenti in immobili immediatamente confinanti e prospicienti l’area di intervento (donde la sicura sussistenza della legittimazione, in termini di vicinitas)».
Ma anche a voler ritenere – stante la riferita elasticità del criterio in argomento, che non si presta a generalizzazioni ma deve essere valutata in concreto – sussistente la «vicinitas», e quindi la legittimazione all’impugnazione dei titoli abilitativi, non potrebbero comunque nel caso di specie ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi dell’interesse a ricorrere, oggetto di separata allegazione e dimostrazione, non essendo emergendo dagli atti, con la necessaria concretezza e precisione, quale lesione giuridicamente rilevante la realizzazione e l’esercizio delle strutture di vendita oggetto dei titoli unici impugnati arrecherebbero alla sua sfera giuridica, considerata la significativa distanza delle stesse dal luogo ove egli risiede e la genericità delle allegazioni in proposito spiegate dal ricorrente nonostante le puntuali contestazioni formulate dalle parti resistenti.
Peraltro non solo il ricorrente non ha assolto all’onere di rappresentare con la dovuta puntualità la specifica e concreta lesione di carattere edilizio - urbanistico derivante dall’intervento, ma deve senz’altro escludersi, non essendo egli un imprenditore operante nello stesso settore merceologico e non ponendosi, quindi, in rapporto di concorrenza con le strutture di vendita insediate sull’area in questione, che lo stesso possa vantare un interesse di natura commerciale.
Neppure può, infine, avere rilevanza in proposito, per le superiori considerazioni in termini di concretezza ed attualità della lesione lamentata, l’ipotizzato impatto dell’intervento sul traffico locale che, peraltro, è risultato essere oggetto di uno specifico studio condotto dal Comune di Latina.
Non avendo, quindi, parte ricorrente adempiuto all’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione degli esercizi commerciali di cui si controverte, l’azione all’odierno esame – che, come detto, si spinge fino all’impugnazione della concessione dei passi carrabili ad essi inerenti senza in alcun modo precisare quale impatto, in termini giuridicamente rilevanti e non già di mero fatto, i provvedimenti impugnati producano nella propria personale sfera di interessi– deve ritenersi inammissibile, nei termini delineati dalla costante giurisprudenza sopra citata.
XXVIII. Il ricorso e tutti i motivi aggiunti devono, pertanto, nella restante parte, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva dell’Arch. EF NO e dell’inammissibilità dell’intervento della Comar S.r.l., essere dichiarati inammissibili nei sensi sopra indicati, con assorbimento di ogni altra questione negli stessi sollevata.
XXIX. Le spese devono essere liquidate in applicazione del principio della soccombenza in favore del Comune di Latina, dell’Arch. EF NO, di Latina Green Building S.r.l.s., di Punto Immobiliare S.r.l. e di Eurospin Lazio S.p.A.; sono invece compensate nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum Comar S.r.l., sussistendone giustificati motivi in ragione della complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Arch. EF NO;
- dichiara inammissibile l’intervento della Comar S.r.l.;
- dichiara il ricorso e i motivi aggiunti in parte irricevibili e in parte inammissibili, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Latina, dell’Arch. EF NO, di Latina Green Building S.r.l.s., di Punto Immobiliare S.r.l. e di Eurospin Lazio S.p.A., quantificando le stesse nella somma di euro 5.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte.
Spese compensate nei confronti di Comar S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO