Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1859/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Pierpaolo Caruso e dall'Avv. Sergio Piccione, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 4 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 20 luglio 2022, domanda per ottenere il riconoscimento dello status di invalida civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- in esito a visita medica, la Commissione Medica dell' l'aveva riconosciuta “invalida nella CP_1
misura medio-grave (67%-99%) ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92”;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente l'aveva riconosciuta invalida in misura del 100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, con decorrenza dalla data di
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il consulente non aveva adeguatamente valutato le sue condizioni di salute e le malattie da cui era affetta, che, sebbene in parte riconosciute dal consulente, erano state minimizzate.
In particolare, osservava che il ctu era incorso in un'errata interpretazione della normativa che regola l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento nei casi in cui il soggetto da esaminare è ultrasessantacinquenne.
Deduceva, infatti, che le condizioni previste dalla normativa vigente per l'attribuzione della indennità di accompagnamento a tali soggetti consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare oppure, in virtù del disposto dell'art. 6 D. Leg.vo n. 509/88 che ha aggiunto il comma
3 all'art. 2 della legge n. 118/71, nella difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Evidenziava, poi, che la compromissione dell'apparato osteoarticolare determinava una severa incidenza funzionale, come accertato dallo stesso ctu nel corso delle operazioni peritali e confermato dalle certificazioni specialistiche in atti.
Rilevava, inoltre, che tali limitazioni articolari avevano una maggiore incidenza invalidante se associate alle infermità a carico dell'apparato psichico da ella sofferte, rendendo ancor più difficoltoso il compimento di ogni atto della vita quotidiana.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico tale da conferire persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, nonché persona che necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o essendo impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ai fini del conseguimento della indennità di accompagnamento a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che venisse ritenuto e dichiarato che, in conseguenza delle infermità denunciate o accertate, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e compensi. 3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto della documentazione medica prodotta e successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- L'udienza del 10 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 1444/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura del 100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa escludendo, tuttavia, la presenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
In ordine ai rilievi mossi da parte ricorrente, si richiama, innanzitutto, l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art.
2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione prodotta, è stato disposto, nel corso del giudizio, il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha rilevato che la ricorrente è affetta da “Poliartrosi ed osteoporosi ad elevata incidenza funzionale in obesità media, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo 2
NID, meningioma in vasculopatia cerebrale cronica”.
In seguito ai rilievi formulati da parte ricorrente in sede di atp, il ctu ha rilevato che “ Dall'esame clinico condotto nel corso dell'accertamento peritale, nonché dalla disamina della documentazione sanitaria acclusa ai fascicoli di causa e di quella prodotta prima di dare inizio alla visita di consulenza, emerge, per come riportato in diagnosi, un quadro patologico che in considerazione dell'età della ricorrente (ultrasessantacinquenne) si riflette sulla sua capacità attitudinale, esprimendosi con difficoltà persistenti a svolgere alcuni compiti e funzioni. Infatti,
l'art.6 della Legge 509/1988 precisa che “ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. Per questi soggetti, quindi, il giudizio medico-legale dello status invalidante scaturisce da un'accurata valutazione delle materiali capacità di persona di provvedere alle proprie necessità e soddisfare quei bisogni personali, indispensabili per condurre una vita sufficientemente dignitosa. Orbene, in virtù di tali considerazioni si può affermare che il quadro patologico rilevato nel corso dell'accertamento peritale, commisurato alle difficoltà persistenti a compiere le funzioni rapportate all'età, configura una invalidità del 100% che si può far risalire alla presentazione della domanda amministrativa. Per quanto riguarda invece il richiesto beneficio dell'indennità di accompagnatore, il disposto legislativo (art.1 Legge 18/1980) riconosce tale beneficio “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche … che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”. Quindi, oltre al requisito dell'inabilità, i presupposti essenziali sui quali sorge il diritto all'indennità di accompagnatore risultano l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con mezzi ortopedici, e l'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana. Pertanto, dalla disamina della documentazione sanitaria acclusa ai fascicoli di causa
e di quella prodotta in sede di accertamento peritale, che è stata ritirata ed allegata agli atti, e né tantomeno dall'obiettività clinica rilevata nel corso dell'accertamento peritale, emergono elementi obiettivi tali da giustificare una incapacità da parte della signora a deambulare o a compiere i comuni atti della vita quotidiana. Infatti, è stato possibile rilevare che la signora in esame presenta una deambulazione claudicante ma autonoma (eventualmente con un appoggio),
e che allo stato attuale il quadro clinico generale (tutto sommato in fase di compenso), e le conservate capacità cognitive non le impedisce di attendere in maniera autonoma ai comuni atti della vita quotidiana”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che la ricorrente è invalida nella misura del 100%, senza necessità di accompagnatore e che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 14/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il ctu, richiamato nel presente giudizio di merito, ha osservato che “Il quadro patologico rilevato nel corso dell'accertamento peritale ha evidenziato che le patologie di cui è affetta la signora in esame determinano ripercussioni funzionali principalmente a carico dell'apparato locomotore di grado elevato ma non grave ovvero presenta una deambulazione claudicante ma autonoma
(eventualmente con un appoggio) tali da non impedirgli spostamenti discreto tono e trofismo muscolare e cambi posturali autonomi, e che allo stato attuale il quadro clinico generale (in fase di compenso), e le conservate capacità cognitive non le impedisce di attendere in maniera autonoma ai comuni atti della vita quotidiana. L'ulteriore documentazione sanitaria prodotta non fa evincere un ulteriore aggravamento delle condizioni generali tale da dover giustificare il riconoscimento al diritto di un accompagnatore costante.”.
Il ctu ha, dunque, concluso escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento. Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, già in sede di atp, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese del procedimento per atp vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti CP_1
tenuto conto della semplicità della controversia mentre quelle del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito complessivo della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 Parte_1
dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1
liquidano nella somma già ridotta di € 584,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) compensa tra le parti le spese giudiziali del presente procedimento;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' ; CP_1
e) rigetta per il resto.
Messina, 11 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga