Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5071
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

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In tema di contratti agrari, in caso di esperimento della procedura relativa al tentativo di conciliazione, la parte che indirizza la relativa richiesta all'ispettorato agrario ed alla controparte non ha l'obbligo, a pena di inammissibilità della stessa, ma solo la facoltà di indicare l'associazione professionale di categoria dalla quale intende essere assistita nel tentativo di conciliazione: ove essa eserciti tale facoltà, l'ispettorato ha il dovere di convocare l'associazione professionale indicata dalla parte.

In caso di contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, la quale ha la struttura della società semplice,la domanda giudiziale relativa a rapporti che rientrano nell'oggetto sociale può essere proposta nei confronti di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri. Pertanto, la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, ne'intervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, ne' in quella di litisconsorte necessario pretermesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5071
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5071
    Data del deposito : 25 maggio 1999

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