Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 2
In tema di contratti agrari, in caso di esperimento della procedura relativa al tentativo di conciliazione, la parte che indirizza la relativa richiesta all'ispettorato agrario ed alla controparte non ha l'obbligo, a pena di inammissibilità della stessa, ma solo la facoltà di indicare l'associazione professionale di categoria dalla quale intende essere assistita nel tentativo di conciliazione: ove essa eserciti tale facoltà, l'ispettorato ha il dovere di convocare l'associazione professionale indicata dalla parte.
In caso di contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, la quale ha la struttura della società semplice,la domanda giudiziale relativa a rapporti che rientrano nell'oggetto sociale può essere proposta nei confronti di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri. Pertanto, la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, ne'intervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, ne' in quella di litisconsorte necessario pretermesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. CH LO PIANO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI RM, HI LE, HI SC, HI ZO, HI DA, HI SA, HI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, difesi, dall'avvocato GABRIELLO PIAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ PI SS NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, difesa dagli avvocati PASQUALE LAMBIASE, SS PI MARIO quest'ultimo con studio in 80122 NAPOLI VIA F. CARACCIOLO 2, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2873/96 della Corte d'Appello di NAPOLI SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 30/10/96 e depositata il 03/12/96 (R.G. 1184/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati Pasquale LAMBIASE e Maria SS PI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1 - LA NO IS IL conveniva in giudizio LA HI.
L'attrice, nel ricorso alla sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli, depositato il 13.10.1992, esponeva d'essere proprietaria di un fondo rustico, una parte del quale, descritta nell'atto ricognitivo del 30.3.1981, era detenuta in affitto da LA HI. Il rapporto, sorto prima del 1939 e prorogato per legge, era pervenuto alla scadenza del 5.5.1992, la rinnovazione ne era stata impedita con le disdette 26.4.1991 e 31.3.1992 e però alla scadenza del 10.11.1992 il fondo non era stato rilasciato. Il tentativo di conciliazione era stato richiesto, ma l'ispettorato provinciale agrario aveva lasciato trascorrere il termine per convocare le parti.
L'attrice chiedeva che il contratto fosse dichiarato cessato alla data del 5.5.1992 od a quella diversa data che il tribunale avesse ritenuto di stabilire in caso di contestazione. 2. - LA HI si costituiva in giudizio, resisteva all'accoglimento della domanda e proponeva una domanda riconvenzionale.
La convenuta, nella comparsa di risposta, sosteneva di non esser e l'unica affittuaria.
Il rapporto aveva soggettività complessa, in quanto derivante da successione dell'originario affittuario NT HI. L'attrice voleva basarsi sulla scrittura 30.3.1981, in cui lei s'era dichiarata unica erede del fittuario deceduto, ma questa dichiarazione, comunque contraria alla realtà sostanziale, doveva essere annullata per vizio del consenso, perché carpita con dolo o frutto d'errore essenziale.
La convenuta, inoltre, obiettava che l'attrice avrebbe dovuto provare in che anni il rapporto aveva avuto inizio e quale ne era la scadenza legale;
negava che la lettera di disdetta del 26.4.1991 le fosse stata mai consegnata;
negava d'aver ricevuto la successiva lettera del 31.3.1992, e però osservava che tale disdetta non sarebbe stata tempestiva rispetto alla scadenza del 6.5.1992;
chiedeva la condanna della concedente a pagare 50 milioni di lire a titolo di indennità per i miglioramenti.
3. - La sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli, con sentenza del 19.2.1996, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale ed accertato che il contratto era cessato il 6.5.1992 accoglieva la domanda principale e fissava per il rilascio il 10.11.1992.
4. - LA HI impugnava la decisione di primo grado;
altrettanto facevano, dichiarando di spiegare intervento principale autonomo, CH, ES, VI, NA, RE e RO HI.
Gli appellanti svolgevano sei motivi.
Deducevano che la sentenza di primo grado era nulla perché pronunciata a contraddittorio non integro.
Rilevavano che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, perché, nel chiedere il tentativo di conciliazione, la concedente non aveva indicato la propria organizzazione professionale di categoria.
Reiteravano l'eccezione di annullabilità della scrittura privata del 30.3.1981 per vizio del consenso e quella relativa alla mancanza di prova circa l'epoca di inizio del rapporto. A tale ultimo riguardo osservavano che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del deposito di documenti non indicati nell'atto introduttivo, avvenuto nel corso del giudizio. Gli appellanti riproducevano poi le difese svolte a proposito del mancato recapito delle disdette.
5. - La sezione specializzata agraria della corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3.12.1996, ha ritenuto inammissibile l'intervento in appello dei EL HI e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato quale scadenza del contratto il 6.5.1997 e fissato per il rilascio il 10.11.1997. La corte d'appello ha svolto le seguenti considerazioni. L'intervento spiegato dai EL HI andava qualificato come adesivo autonomo e pertanto non poteva essere ammesso. La volontà dichiarata da LA HI nella scrittura privata 30.3.1981 non presentava alcun rilevante vizio del consenso, sicché la domanda era stata proposta nei confronti di chi era titolare del rapporto di affitto e la sentenza non presentava il vizio d'essere stata pronunciata a contraddittorio non integro. Mancava la prova che il rapporto fosse sorto prima del 1939, ma era almeno certo che fosse in corso nel 1981. Il contratto aveva dunque la scadenza legale del 6.5.1997 e, rispetto a tale data, la disdetta 10.4.1992 era tempestiva.
LA HI aveva sempre dichiarato di abitare dove la lettera 10.4.1992 era stata spedita, sicché doveva presumersi che ne avesse avuto conoscenza e del resto nessuna prova contraria sul punto era stata nemmeno accennatà.
6. - LA, CH, ES, VI, NA, RE e RO HI hanno proposto ricorso per cassazione. LA NO IS IL ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene sei motivi.
2.1. - Il primo deduce vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 344 e 404, oltre che all'art. 102 dello stesso codice).
I ricorrenti premettono che, in base agli artt. 344 e 404, primo comma, cod. proc. civ., possono intervenire in appello i terzi che rispetto alla domanda decisa in primo grado sono nella posizione di legittimi contraddittori ovvero i terzi che rispetto al bene oggetto del diritto fatto valere con quella domanda sono titolari di un diritto autonomo e incompatibile. Osservano poi, che la domanda è stata proposta e accolta in confronto di LA HI sul presupposto che la convenuta fosse l'unica affittuaria, non dunque sul presupposto che altra parte del rapporto d'affitto fosse una famiglia coltivatrice e che la domanda fosse stata proposta in confronto di LA HI nella qualità di rappresentante della famiglia. Ne traggono la conclusione che il loro intervento, fatto sul presupposto d'essere affittuari, era un intervento principale, perché era fondato sulla postulazione della contitolarità del rapporto negata da ambedue le parti della causa.
2.2. - Il motivo non è fondato.
2.3.1. - LA NO IS IL ha agito per far accertare che il contratto di affitto agrario era venuto a scadenza ed ottenere la condanna al rilascio del fondo.
Ha agito in confronto di LA HI in cui ha individuato l'unica affittuaria, succeduta nella titolarità del rapporto in quanto erede del conduttore.
CH, ES, VI, NA, RE e RO HI sono intervenuti nel giudizio di appello, si sono qualificati componenti, con LA HI, di un'unica famiglia coltivatrice insediata sul fondo, hanno sostenuto di trovarsi rispetto alla domanda e con LA SE nella posizione di litisconsorti necessari e perciò che la sentenza di primo grado andava annullata.
2.3.2. L'art. 344 cod. proc. civ. dispone che in appello è ammesso soltanto l'intervento di terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404.
La disposizione è interpretata nel senso che, alla stregua degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ., possono intervenire in appello le parti che si affermano titolari di un diritto, personale o reale, autonomo ed incompatibile con quello che può essere dichiarato dal giudice di secondo grado in base alla domanda (Cass. 10 marzo 1994 n. 2335) ovvero quelle che rispetto alla domanda si affermano contraddittori necessari (Cass. 8 settembre 1986 n. 5461). La posizione delle parti intervenute in appello va dunque qualificata in rapporto da un lato alla domanda di cui il giudice di primo grado aveva conosciuto, dall'altro alla posizione di cui le parti, intervenendo, si sono affermate titolari in relazione al diritto dedotto in giudizio con la domanda.
2.3.3. - La domanda, lo si è detto, è stata proposta per far accertare che il diritto sorto dal contratto s'era estinto e per ottenere la condanna al rilascio del fondo che con il contratto era stato dato in godimento.
Se le parti avessero affermato d'essere loro e non la convenuta i titolari del rapporto agrario o di possedere loro il fondo, e non la convenuta, in base ad un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio, avrebbero potuto intervenire in primo grado ed il loro intervento avrebbe dovuto qualificarsi come un intervento principale perché svolto in confronto di tutte le altre parti (art. 105, primo comma, prima ipotesi, cod. proc. civ.).
L'intervento, non fatto in primo grado, avrebbe potuto essere ancora spiegato in appello (art. 344 cod. proc. civ.), perché le parti si sarebbero affermate titolari di un diritto autonomo, la cui tutela giuridica non sarebbe stata compatibile con la situazione giuridica accertabile dalla sentenza in base alla domanda: diritto che, in mancanza di intervento, le avrebbe legittimate all'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, primo comma, cod. proc. civ.) (Cass. 8 marzo 1995 n. 2722).
Se le parti avessero invece affermato che il contratto di affitto era stato concluso sin dall'origine anche con loro, avrebbero assunto la posizioni di necessari contraddittori: invero, la Corte ha già avuto occasione di enunciare il principio per cui, se il contratto è stipulato da più affittuari, i giudizi relativi alla continuazione o cessazione del rapporto debbono essere iniziati e svolgersi nei confronti di tutti (Cass. 6 agosto 1997 n. 7283). L'intervento, non fatto in primo grado (art. 268, secondo comma, cod. proc. civ.), avrebbe potuto esserlo in appello, giacché anche ai contraddittori necessari pretermessi è consentito di proporre impugnazione di terzo ordinaria (Cass. 18 maggio 1994 n. 4878). I EL HI, intervenendo nel giudizio di appello ed impugnando con la sorella LA la sentenza di primo grado, non hanno però sostenuto ne' l'una cosa ne' l'altra.
Hanno bensì affermato, che il rapporto alla data della domanda era in corso non solo con la sorella LA, ma con la famiglia coltivatrice, di cui anch'essi erano membri.
Orbene, la famiglia coltivatrice ha la struttura giuridica della società semplice (art. 2251 cod. civ.) (Cass. 8 giugno 1995 n. 6475). La domanda relativa a rapporti che rientrano nell'oggetto sociale può essere proposta in confronto di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri (Cass. 4 febbraio 1993 n. 1382). Dunque, la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimentò del fondo sorto dal contratto d'affitto da un lato è validamente pronunciata in contraddittorio anche d'uno solo dei componenti del gruppo dall'altro è efficace nei confronti di tutti. Rispetto alle parti non citate ne' intervenute nel giudizio di primo grado, l'affermazione - d'essere componenti, con la parte convenuta, di una medesima famiglia coltivatrice insediata sul fondo - non vale a porle, di fronte alla sentenza di condanna esecutiva, pronunciata in confronto d'uno solo dei componenti ed anche se convenuto in giudizio senza indicazione della qualità di rappresentante della famiglia, in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta ne', come si è detto, nella posizione di litisconsorte necessario pretermesso. I EL HI perciò non avrebbero potuto fondare su quella affermata qualità la legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria e quindi all'intervento in grado di appello. Peraltro, la circostanza che la domanda sia stata proposta in confronto della sola LA HI e che il loro intervento in appello sia stato respinto, fa sì che contro gli altri EL HI non si sia formato alcun giudicato nel senso che essi non fossero con la sorella componenti di una famiglia coltivatrice insediata sul fondo e non preclude loro la possibilità di fondare su tale appartenenza la legittimazione a far valere eventuali altri diritti sorti dal rapporto.
3.1. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 46 della L. 3 maggio 1982, n. 203).
I ricorrenti deducono che il giudice di secondo grado non ha affatto esaminato il motivo d'appello con cui era stata eccepita la nullità della richiesta del tentativo di conciliazione. 3.2. - Il motivo non è fondato.
Effettivamente, impugnando la sentenza di primo grado, LA HI aveva dedotto che nel promuovere il tentativo di conciliazione, la concedente non aveva indicato la propria organizzazione professionale di categoria. E la corte d'appello non ha esaminato il punto.
Tuttavia, l'art. 46 della L. 3 maggio 1982, n. 203 non dispone nel senso che il concedente, nella comunicazione che indirizza all'ispettorato agrario ed alla controparte, debba, a pena d'inammissibilità della richiesta, indicare l'associazione professionale di categoria che l'assisterà nel tentativo di conciliazione;
dispone invece che l'ispettorato convoca anche i rappresentanti dell'organizzazione indicata.
La norma si interpreta perciò nel senso che, se la parte ha indicato un'associazione professionale per esserne assistita, l'ispettorato ha il dovere di convocarla, ma indicarla è una facoltà non un obbligo della parte (Cass. 15 maggio 1995 n. 5307). La sentenza impugnata, in quanto ha esaminato il merito della domanda, è dunque conforme a diritto e non è perciò soggetta a cassazione (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), mentre la motivazione deve esserne integrata nel senso appena indicato. 4.1. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento oltre a vizi di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., 2158 cod. civ., 2 della L. 28 marzo 1957, n. 244 e 49 della L. 3 maggio 1982, n. 203, nonché all'art.112 cod. proc. civ.).
I ricorrenti osservano d'aver dedotto e chiesto di provare che, alla morte del padre, nella condizione di subentrare nella titolarità del rapporto come affittuari v'erano anche altri eredi e non solo LA HI.
La circostanza era rilevante sotto un duplice punto di vista, perché valeva a dimostrare che la dichiarazione della sorella LA, non solo non poteva da sola modificare la già avvenuta successione di tutti i EL HI nel contratto, ma era affetta da vizio della volontà, se non da dolo, da errore essenziale.
Gli altri EL HI rilevano che essi avevano uno specifico interesse a tale annullamento, una volta che la domanda era stata proposta in confronto della sola sorella, quale unica titolare del rapporto.
Osservano che i giudici di merito hanno poi escluso che il timore riverenziale potesse costituire causa di annullamento della dichiarazione, ma non hanno considerato che il timore riverenziale non costituisce causa di annullamento quando è il solo fattore che svia la libera determinazione, mentre nel caso v'era anche la situazione di parte debole del contratto.
4.2. - Il motivo è inammissibile.
Lo è, in rapporto agli altri EL HI, perché, come si è veduto, il loro intervento in appello è stato legittimamente dichiarato inammissibile.
Quanto a LA HI lo è perché la titolarità passiva del rapporto da parte sua non ne risulterebbe comunque posta in discussione.
5.1. - Il quarto motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.). I ricorrenti deducono che i giudici di secondo grado hanno omesso di pronunciarsi sulla questione loro riproposta, dell'inammissibilità del deposito di documenti eseguito nel corso del giudizio di primo grado.
I ricorrenti lamentano inoltre che la corte d'appello non abbia accertato la data di inizio del rapporto, trascurando di rilevare che a tale questione era collegata quella della tempestività della disdetta del 10.4.1992.
5.2. - Il motivo non è fondato.
5.3.1. - Le controversie agrarie di competenza delle sezioni specializzate sono assoggettate alle norme che disciplinano le controversie individuali di lavoro (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art.9). Gli artt. 414 n. 5 e 420 cod. proc. civ. sono interpretati nella giurisprudenza della Corte (Cass. 2 settembre 1996 n. 8020; 7 maggio 1993 n. 5265) nel senso che il deposito di documenti, pur non indicati nell'atto introduttivo, è ammissibile in primo grado sino a che non abbia inizio l'udienza di discussione.
Questo per quanto riguarda la prima delle due questioni sollevate con il motivo.
5.3.2. - Quanto alla seconda, la Corte osserva che, mentre l'attrice aveva sostenuto che il rapporto era sorto prima del 1939, la convenuta lo aveva contestato.
Il giudice d'appello, considerato che nessuna parte aveva dato prova di quando il rapporto era iniziato, ma che esso era certamente in corso nel 1981, ha considerato che non avrebbe potuto durare oltre la data di quindici anni dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, poiché la massima ulteriore durata preveduta dall'art. 2 della legge per i contratti in corso era quella di quindici anni dalla data della sua entrata in vigore, durata che operava per i rapporti iniziati dopo l'annata agraria 1959 - 1960. E, siccome rispetto a quella data la disdetta del 10.4.1992 era tempestiva, con la sentenza del 9.12.1996 la corte d'appello ha dichiarato quale scadenza del contratto il 6.5.1997. Orbene, perché la domanda fosse accolta, anziché per la data del 5.5.1992, per quella del 6.5.1997, bastava all'attrice provare che il rapporto era in corso all'entrata in vigore della legge n.203 del 1982. Ciò si presentava come fatto costitutivo del diritto e l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi (art. 2697, primo comma, cod. civ.), non l'assenza di quelli che determinano l'inefficacia dei fatti costitutivi ovvero la modificazione od estinzione del proprio diritto (art. 2697, secondo comma).
Sarebbe stato allora onere della convenuta dimostrare che il rapporto aveva avuto inizio prima dell'annata agraria 1959-1960 ed in particolare in epoca tale da consentire sì una minore protrazione legale della sua durata dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, ma anche tale da rendere inefficace le disdette che la concedente assumeva d'averle date, sia quella del 26.4.1991 che quella del 31.3.1992.
6.1. - Il quinto motivo denunzia vizi di difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) I ricorrenti osservano che, per dimostrare di non aver ricevuto la disdetta avevano dedotto una prova testimoniale, di cui la corte d'appello mostra di non essersi affatto avveduta.
6.2. - Il motivo non è fondato e questo perché le prove dedotte avevano avuto riguardo alla prima, ma non alla seconda disdetta. 7.1. - Il sesto ed ultimo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 dello stesso codice).
La ricorrente LA HI osserva che la domanda era stata proposta per far dichiarare cessato il rapporto alla data del 5.5.1992 e che sarebbe stata in tal modo accolta se non fosse stata contrastata con difese che hanno portato ad accertare la diversa data di scadenza del 6.5.1997.
Sicché, aver posto a suo carico due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, rappresenta una soluzione illogica ed immotivata.
7.2. - Il motivo non è fondato.
La pronuncia sul diritto al rimborso delle spese processuali, per la parte in cui individua il soggetto cui pertiene la relativa obbligazione ed in quanto le compensa in parte, può essere cassata solo per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., norma che vieta di condannare al rimborso la parte vincitrice. Ma la ricorrente non ha sostenuto che la norma sia stata male applicata, ovverosia che l'attrice, all'esito del giudizio, sia risultata soccombente per essere stata la sua domanda rigettata;
ha bensì sostenuto che le difese svolte sono valse a far accogliere la domanda in misura più limitata.
8. Il ricorso è rigettato.
9. La Corte ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999